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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 30/07/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
n. 718/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 718/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. ANDREA BIGONI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANDREA BIGONI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA CP_1 P.IVA_1
BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
(C.F. ) rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'avv. PETRINI GIANCARLO elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA 41 13900 BIELLA presso il difensore avv. PETRINI GIANCARLO RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 29.5.2025, ricorre Parte_1
nei confronti di e avverso l'intimazione di pagamento n. 007 2025 CP_1 CP_3 90018956 84/000 relativa al mancato pagamento della I-II-III rata del premio anno 2012 e al mancato pagamento della I-II-III rata del premio CP_1 CP_1
anno 2013 oltre interessi e sanzioni per un importo complessivo di € 2.941,25, assumendo che il credito sarebbe prescritto.
Chiede, pertanto, che venga accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' . CP_1
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_1
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che i crediti sono relativi alla seconda, terza e quarta rata CP_1 dell'autoliquidazione premi 2011/2012, € 490,58 di premio e interessi scaduti il
16.5.2012, € 652,09 scaduti il 20/08/2012, € 657,86 scaduti il 16.11.2012 ed €
133,81 di sanzioni civili calcolate alla data di consegna del ruolo al concessionario 25.12.2013; che dopo l'iscrizione a ruolo, la gestione dei crediti è passata per legge (D.Lgs. n. 46/1999) all'Agente della Riscossione che ha notificato la cartella esattoriale in data 30.5.14 ed ha notificato un sollecito in data 16.9.16, come risulterebbe dall'iter del ruolo visibile dalla procedura . CP_1
Si costituisce ritualmente l' Controparte_4
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in
[...]
quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che la cartella è divenuta definitiva e non più contestabile in quanto, trattandosi di pretesa di natura previdenziale, il ricorrente avrebbe dovuto opporla nei termini previsti dall'art. 24 co. 5 del Dlgs 46/99, ovvero nei 40 giorni dalla notifica;
che vi sono stati successivi atti interruttivi della prescrizione.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, l'unico motivo di doglianza del ricorrente riguarda l'asserita prescrizione dei crediti vantati dall'istituto resistente.
2 Tuttavia, ha dato prova di aver notificato la cartella di pagamento e CP_3 degli atti interruttivi della prescrizione, quale l'intimazione di pagamento
00720189003499762000 (Cfr. doc. n. 5 memoria) contenente la cartella di pagamento contestata notificata il 3/12/18 a seguito di deposito dell'atto presso la
Casa Comunale di Bibbiena avvenuto il 23/11/18 con successivo inoltro di raccomandata informativa tornata al mittente per compiuta giacenza.
Come è noto, a causa dell'emergenza sanitaria Covid e alla conseguente sospensione dell'attività di riscossione per il periodo 8/03/20 - 31/08/21, il termine di prescrizione risulta essere stato sospeso, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 68 co.1 Dl 18/20 convertito nella L. 27/20 (c.d. Decreto cura
Italia) ove è espressamente prevista “la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di riscossione a favore degli Enti impositori”.
Conseguentemente, il termine quinquennale di prescrizione è rimasto sospeso per la complessiva durata di mesi 16 e giorni 22 (complessivi 539 giorni) da aggiungersi e computarsi a partire dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo del 3/12/18 per la cartella n. 00720130011631503000.
Il successivo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla intimazione di pagamento 00720239001147173000 (Cfr doc. n. 6 memoria) contenente la cartella contestata che risulta notificata il 12/04/25 dopo un tentativo di notifica infruttuoso per irreperibilità a seguito di deposito presso la
Casa Comunale di Bibbiena intervenuto il 20/03/25 con successivo inoltro di raccomandata informativa ritornata al mittente per compiuta giacenza.
All'atto della notifica di tale intimazione la prescrizione quinquennale risultava ritualmente interrotta in quanto dal 3/12/18 all'8/03/20 (data della sospensione dei termini) sono intercorsi 461 giorni e dal 31/08/21 (ripresa dei termini) al 12/04/25 sono intercorsi ulteriori 1318 giorni per un totale di 1779 giorni, a fronte di complessivi giorni 1825 pari a 5 anni ai fini della maturazione della prescrizione.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso
2. CONDANNA al pagamento – in favore di Parte_1
e – delle spese di lite, che liquida in € 886,00 ciascuna, oltre spese CP_1 CP_3
generali nella misura del 15%, e oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 30/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 718/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. ANDREA BIGONI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANDREA BIGONI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA CP_1 P.IVA_1
BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
(C.F. ) rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'avv. PETRINI GIANCARLO elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA 41 13900 BIELLA presso il difensore avv. PETRINI GIANCARLO RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 29.5.2025, ricorre Parte_1
nei confronti di e avverso l'intimazione di pagamento n. 007 2025 CP_1 CP_3 90018956 84/000 relativa al mancato pagamento della I-II-III rata del premio anno 2012 e al mancato pagamento della I-II-III rata del premio CP_1 CP_1
anno 2013 oltre interessi e sanzioni per un importo complessivo di € 2.941,25, assumendo che il credito sarebbe prescritto.
Chiede, pertanto, che venga accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' . CP_1
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_1
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che i crediti sono relativi alla seconda, terza e quarta rata CP_1 dell'autoliquidazione premi 2011/2012, € 490,58 di premio e interessi scaduti il
16.5.2012, € 652,09 scaduti il 20/08/2012, € 657,86 scaduti il 16.11.2012 ed €
133,81 di sanzioni civili calcolate alla data di consegna del ruolo al concessionario 25.12.2013; che dopo l'iscrizione a ruolo, la gestione dei crediti è passata per legge (D.Lgs. n. 46/1999) all'Agente della Riscossione che ha notificato la cartella esattoriale in data 30.5.14 ed ha notificato un sollecito in data 16.9.16, come risulterebbe dall'iter del ruolo visibile dalla procedura . CP_1
Si costituisce ritualmente l' Controparte_4
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in
[...]
quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che la cartella è divenuta definitiva e non più contestabile in quanto, trattandosi di pretesa di natura previdenziale, il ricorrente avrebbe dovuto opporla nei termini previsti dall'art. 24 co. 5 del Dlgs 46/99, ovvero nei 40 giorni dalla notifica;
che vi sono stati successivi atti interruttivi della prescrizione.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, l'unico motivo di doglianza del ricorrente riguarda l'asserita prescrizione dei crediti vantati dall'istituto resistente.
2 Tuttavia, ha dato prova di aver notificato la cartella di pagamento e CP_3 degli atti interruttivi della prescrizione, quale l'intimazione di pagamento
00720189003499762000 (Cfr. doc. n. 5 memoria) contenente la cartella di pagamento contestata notificata il 3/12/18 a seguito di deposito dell'atto presso la
Casa Comunale di Bibbiena avvenuto il 23/11/18 con successivo inoltro di raccomandata informativa tornata al mittente per compiuta giacenza.
Come è noto, a causa dell'emergenza sanitaria Covid e alla conseguente sospensione dell'attività di riscossione per il periodo 8/03/20 - 31/08/21, il termine di prescrizione risulta essere stato sospeso, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 68 co.1 Dl 18/20 convertito nella L. 27/20 (c.d. Decreto cura
Italia) ove è espressamente prevista “la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di riscossione a favore degli Enti impositori”.
Conseguentemente, il termine quinquennale di prescrizione è rimasto sospeso per la complessiva durata di mesi 16 e giorni 22 (complessivi 539 giorni) da aggiungersi e computarsi a partire dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo del 3/12/18 per la cartella n. 00720130011631503000.
Il successivo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla intimazione di pagamento 00720239001147173000 (Cfr doc. n. 6 memoria) contenente la cartella contestata che risulta notificata il 12/04/25 dopo un tentativo di notifica infruttuoso per irreperibilità a seguito di deposito presso la
Casa Comunale di Bibbiena intervenuto il 20/03/25 con successivo inoltro di raccomandata informativa ritornata al mittente per compiuta giacenza.
All'atto della notifica di tale intimazione la prescrizione quinquennale risultava ritualmente interrotta in quanto dal 3/12/18 all'8/03/20 (data della sospensione dei termini) sono intercorsi 461 giorni e dal 31/08/21 (ripresa dei termini) al 12/04/25 sono intercorsi ulteriori 1318 giorni per un totale di 1779 giorni, a fronte di complessivi giorni 1825 pari a 5 anni ai fini della maturazione della prescrizione.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso
2. CONDANNA al pagamento – in favore di Parte_1
e – delle spese di lite, che liquida in € 886,00 ciascuna, oltre spese CP_1 CP_3
generali nella misura del 15%, e oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 30/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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