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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/11/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 258/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 258/2025
promossa in sede di reclamo da
nata a [...] il [...], attualmente Parte_1 detenuto presso la casa circondariale di Vercelli, elettivamente domiciliato in Torino, Via Alpignano, 28, presso lo studio dell'Avv. Luca Schera del Foro di Torino che lo rappresenta e difende per delega in atti
Reclamante
contro
il , nella sua qualità di organo Controparte_1 dell'Amministrazione del in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempore, e il , in persona del Ministro pro tempore, ope legis Controparte_4 rappresentati e difesi ad opera e domiciliati presso l'Avvocatura dello Stato di Torino, in Torino, Via dell'Arsenale n. 21,
Reclamati avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, emessa in data 25/01/2025, avente ad oggetto impugnazione del provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. d-bis). CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il reclamante in riforma della sentenza nr. 956/2025 pubbl. il 25.02.2025 emessa dal Tribunale di Torino in data 25.01.2025, notificato il 25.02.2025, ordinare alla Questura di il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi CP_1 dell'art. 19 comma 2 lett. d-bis) in favore del signor o comunque Parte_1 dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di procedere all'immediato rilascio di tale titolo di soggiorno.
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino che ha espresso parere negativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. in data 16/02/2023 ha richiesto al Questore della Parte_1
Provincia di il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche. CP_1
Con provvedimento reso in data 10/05/2024 il Questore ha rigettato l'istanza, aderendo integralmente al parere contrario vincolante reso in data 12/04/2023 dalla Commissione Territoriale di Novara, la quale ha ritenuto insussistenti i requisiti richiesti dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis) d.lgs. 268/1998. Con ricorso depositato il 21/06/2024 il sig. ha impugnato il Pt_1 provvedimento del Questore della provincia di , chiedendone la CP_1 sospensione dell'efficacia costitutiva e, in via principale, l'accoglimento della domanda rigettata dal Questore. Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il
[...]
, concludendo per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria delle spese. CP_4
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino rigettava il ricorso e non condannava parte ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute dal
, ritenendo che sulle stesse non si dovesse provvedere. CP_2
Nel suddetto provvedimento, il Tribunale ha preliminarmente precisato che le questioni di natura formale dovessero essere esaminate congiuntamente al merito e ha riconosciuto la propria competenza poiché il ricorso presentato dall'interessato ha ad oggetto il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno. Il Tribunale, inoltre, ha riconosciuto che l'onere probatorio gravasse sulla parte alla luce dell'accertabilità e della tutelabilità del diritto sotteso al riconoscimento del permesso richiesto, anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto del ricorso stesso. Ha respinto ogni istanza dell'interessato alla luce dell'ampliamento e del miglioramento della copertura sanitaria universale in Marocco, implementata dal 2011 attraverso il programma RAMED, il quale ha permesso alla popolazione locale di accedere all'assistenza sanitaria, soprattutto alle cure farmacologiche. Nel caso di specie, si evince dalla documentazione clinica presentata dal sig. che è già stata posta a diagnosi una spondilite anchilosante, il cui Pt_1 trattamento proposto prevede la somministrazione del farmaco biologico Adalimumab. Quest'ultimo, come evidenziato dal Tribunale, risulta reperibile e rimborsabile in Marocco. Il giudicante ha, infine, precisato che il ricorrente non ha avanzato istanze per ottenere altro tipo di soggiorno e di non dover esaminare aspetti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 19, comma 2 lett. d-bis), d.lgs. 286/1998.
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Torino, il sig. ha proposto Pt_1 reclamo depositato lamentando la violazione dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis) e, altresì, l'erronea valutazione da parte del Tribunale circa l'interesse sotteso, ossia la salute dello straniero. In particolare, il reclamante ha ritenuto che l'eventuale rientro nel paese d'origine gli recherebbe un gravissimo pregiudizio in virtù del fatto che il Marocco non sarebbe in grado di offrire un adeguato supporto sanitario, in particolar modo l'assunzione costante di farmaci, rischiando un'interruzione della sua terapia. Il reclamante ha evidenziato, inoltre, che un eventuale rimpatrio lo esporrebbe ad una situazione di difficoltà, non avendo più alcun legame con il paese d'origine da oltre 25 anni.
All'udienza del 03/10/2025 alle 11:00 dinanzi al Collegio nessuno compariva. Alle ore 11:45 si richiamava la causa e, dato atto che nessuno compariva, la Corte rinviava la causa all'udienza del 10/10/2025 alle ore 09:30, mandando alla cancelleria di darne comunicazione all'appellante.
In data 06/10/2025 veniva inviato biglietto di cancelleria all'Avv. Luca Schera con in allegato copia del verbale dell'udienza del 03/10/2025.
All'udienza del 10/10/2025, compariva per parte appellante l'Avv. Dario Barberis, in sostituzione dell'Avv. Luca Schera, il quale dichiarava di non aver notificato il reclamo con il decreto e chiedeva un nuovo termine per notificare.
***
Il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Torino si è concluso con la sentenza emessa in data 25/01/2025. Il reclamante ha impugnato tale decisione mediante un atto denominato
“reclamo”; tuttavia, la sentenza era impugnabile esclusivamente con un atto di appello ex art. 323 c.p.c. La Corte, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, ritiene che l'impugnazione proposta possa essere qualificata come atto di appello. Per tale ragione in data 20.3.2025 il Presidente f.f. “ visto il ricorso…. Ha fissato udienza per la comparizione delle parti e dei difensori al 3 ottobre 2025 ore 11, disponendo la notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto entro il 28 aprile 2025 con termine di legge per la costituzione in giudizio” Ciò premesso, l'appello risulta improcedibile ex art. 307 c.p.c. per inattività di parte appellante che non ha provveduto alla notifica nei termini richiesti. Né puo' essere accolta la richiesta del difensore di procedere a una nuova notifica con integrazione dei termini poiché il termine massimo per l'impugnazione ex art 327 c.p.c., pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è decorso ( sentenza pubblicata il 25.2.25 ). Ne consegue la declaratoria di improcedibilità dell'appello. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
Visti gli artt. 307, 323, 327, 348 c.p.c., DICHIARA improcedibile l'appello avverso la sentenza n. 956/2025 del Tribunale di Torino, pubblicata il 25.02.2025 nella causa civile iscritta al n. 11380/24 R.G.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 10.10.2025.
Il Consigliere est. Dott.ssa Roberta COLLIDA'
Il Presidente Dott.ssa Carmela MASCARELLO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 258/2025
promossa in sede di reclamo da
nata a [...] il [...], attualmente Parte_1 detenuto presso la casa circondariale di Vercelli, elettivamente domiciliato in Torino, Via Alpignano, 28, presso lo studio dell'Avv. Luca Schera del Foro di Torino che lo rappresenta e difende per delega in atti
Reclamante
contro
il , nella sua qualità di organo Controparte_1 dell'Amministrazione del in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempore, e il , in persona del Ministro pro tempore, ope legis Controparte_4 rappresentati e difesi ad opera e domiciliati presso l'Avvocatura dello Stato di Torino, in Torino, Via dell'Arsenale n. 21,
Reclamati avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, emessa in data 25/01/2025, avente ad oggetto impugnazione del provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. d-bis). CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il reclamante in riforma della sentenza nr. 956/2025 pubbl. il 25.02.2025 emessa dal Tribunale di Torino in data 25.01.2025, notificato il 25.02.2025, ordinare alla Questura di il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi CP_1 dell'art. 19 comma 2 lett. d-bis) in favore del signor o comunque Parte_1 dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di procedere all'immediato rilascio di tale titolo di soggiorno.
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino che ha espresso parere negativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. in data 16/02/2023 ha richiesto al Questore della Parte_1
Provincia di il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche. CP_1
Con provvedimento reso in data 10/05/2024 il Questore ha rigettato l'istanza, aderendo integralmente al parere contrario vincolante reso in data 12/04/2023 dalla Commissione Territoriale di Novara, la quale ha ritenuto insussistenti i requisiti richiesti dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis) d.lgs. 268/1998. Con ricorso depositato il 21/06/2024 il sig. ha impugnato il Pt_1 provvedimento del Questore della provincia di , chiedendone la CP_1 sospensione dell'efficacia costitutiva e, in via principale, l'accoglimento della domanda rigettata dal Questore. Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il
[...]
, concludendo per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria delle spese. CP_4
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino rigettava il ricorso e non condannava parte ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute dal
, ritenendo che sulle stesse non si dovesse provvedere. CP_2
Nel suddetto provvedimento, il Tribunale ha preliminarmente precisato che le questioni di natura formale dovessero essere esaminate congiuntamente al merito e ha riconosciuto la propria competenza poiché il ricorso presentato dall'interessato ha ad oggetto il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno. Il Tribunale, inoltre, ha riconosciuto che l'onere probatorio gravasse sulla parte alla luce dell'accertabilità e della tutelabilità del diritto sotteso al riconoscimento del permesso richiesto, anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto del ricorso stesso. Ha respinto ogni istanza dell'interessato alla luce dell'ampliamento e del miglioramento della copertura sanitaria universale in Marocco, implementata dal 2011 attraverso il programma RAMED, il quale ha permesso alla popolazione locale di accedere all'assistenza sanitaria, soprattutto alle cure farmacologiche. Nel caso di specie, si evince dalla documentazione clinica presentata dal sig. che è già stata posta a diagnosi una spondilite anchilosante, il cui Pt_1 trattamento proposto prevede la somministrazione del farmaco biologico Adalimumab. Quest'ultimo, come evidenziato dal Tribunale, risulta reperibile e rimborsabile in Marocco. Il giudicante ha, infine, precisato che il ricorrente non ha avanzato istanze per ottenere altro tipo di soggiorno e di non dover esaminare aspetti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 19, comma 2 lett. d-bis), d.lgs. 286/1998.
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Torino, il sig. ha proposto Pt_1 reclamo depositato lamentando la violazione dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis) e, altresì, l'erronea valutazione da parte del Tribunale circa l'interesse sotteso, ossia la salute dello straniero. In particolare, il reclamante ha ritenuto che l'eventuale rientro nel paese d'origine gli recherebbe un gravissimo pregiudizio in virtù del fatto che il Marocco non sarebbe in grado di offrire un adeguato supporto sanitario, in particolar modo l'assunzione costante di farmaci, rischiando un'interruzione della sua terapia. Il reclamante ha evidenziato, inoltre, che un eventuale rimpatrio lo esporrebbe ad una situazione di difficoltà, non avendo più alcun legame con il paese d'origine da oltre 25 anni.
All'udienza del 03/10/2025 alle 11:00 dinanzi al Collegio nessuno compariva. Alle ore 11:45 si richiamava la causa e, dato atto che nessuno compariva, la Corte rinviava la causa all'udienza del 10/10/2025 alle ore 09:30, mandando alla cancelleria di darne comunicazione all'appellante.
In data 06/10/2025 veniva inviato biglietto di cancelleria all'Avv. Luca Schera con in allegato copia del verbale dell'udienza del 03/10/2025.
All'udienza del 10/10/2025, compariva per parte appellante l'Avv. Dario Barberis, in sostituzione dell'Avv. Luca Schera, il quale dichiarava di non aver notificato il reclamo con il decreto e chiedeva un nuovo termine per notificare.
***
Il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Torino si è concluso con la sentenza emessa in data 25/01/2025. Il reclamante ha impugnato tale decisione mediante un atto denominato
“reclamo”; tuttavia, la sentenza era impugnabile esclusivamente con un atto di appello ex art. 323 c.p.c. La Corte, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, ritiene che l'impugnazione proposta possa essere qualificata come atto di appello. Per tale ragione in data 20.3.2025 il Presidente f.f. “ visto il ricorso…. Ha fissato udienza per la comparizione delle parti e dei difensori al 3 ottobre 2025 ore 11, disponendo la notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto entro il 28 aprile 2025 con termine di legge per la costituzione in giudizio” Ciò premesso, l'appello risulta improcedibile ex art. 307 c.p.c. per inattività di parte appellante che non ha provveduto alla notifica nei termini richiesti. Né puo' essere accolta la richiesta del difensore di procedere a una nuova notifica con integrazione dei termini poiché il termine massimo per l'impugnazione ex art 327 c.p.c., pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è decorso ( sentenza pubblicata il 25.2.25 ). Ne consegue la declaratoria di improcedibilità dell'appello. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
Visti gli artt. 307, 323, 327, 348 c.p.c., DICHIARA improcedibile l'appello avverso la sentenza n. 956/2025 del Tribunale di Torino, pubblicata il 25.02.2025 nella causa civile iscritta al n. 11380/24 R.G.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 10.10.2025.
Il Consigliere est. Dott.ssa Roberta COLLIDA'
Il Presidente Dott.ssa Carmela MASCARELLO