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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 03/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 132/2024 R.G. promossa da:
RB OL, rappresentata e difesa dall'Avv. LEONI ANDREA
OPPONENTE
contro
:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. PEREGO NADIA
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti
L'opponente, con ricorso ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 ed ex art. 442 e ss. c.p.c., iscritto a ruolo generale telematico il 24.1.2024, ha esposto di essere socia di due società a responsabilità limitata, denominate rispettivamente Gamma Acciai S.r.l. e Immobiliare Barbara S.r.l., specificando di svolgere in maniera esclusiva la propria attività lavorativa nella prima. In riferimento alla seconda, ha chiarito che trattasi di una immobiliare di gestione, la cui attività consiste nel locare beni di proprietà, non richiedendo alcuna attività concreta da parte sua. Ha dichiarato che il 16.12.2023
l'Inps le ha notificato l'avviso di addebito n. 41720230001437667000, emesso dalla sede di Milano
Centro, per la somma di euro 17.804,86, a titolo di contributi accertati e dovuti per la Gestione
Commercianti per il periodo compreso tra gennaio e dicembre 2017 (doc. n. 7). Ha specificato, inoltre, che vi sono altri procedimenti in corso con l'Inps innanzi a questo Tribunale, rubricati sub
r.g. 354/2023 e r.g. 116/2024. Ciò posto la ricorrente ha convenuto in giudizio l'Inps, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20, D. Lgs. 25.6.2008 n. 112 e 151 disp. att. c.p.c., disporre la riunificazione del presente procedimento al giudizio già pendente tra le medesime parti avanti codesto Ill.mo Tribunale sub. RG.
n. 354/2023 – Giudice Dott.ssa Francesca La Russa, adottando ogni necessario provvedimento inerente e conseguente e/o disporre la riunificazione del presente procedimento al giudizio già pendente tra le medesime parti aventi codesto Ill.mo Tribunale Sub RG116/2024.; In via principale: accertare e dichiarare illegittimo per genericità e/o difetto di motivazione l'avviso di pagamento nr.
41720230001437667000 opposto (doc. 7) e, conseguentemente, pronunciare l'annullamento e/o la nullità dello stesso;
Ancora in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di pagamento nr. 41720230001437667000 opposto per tutti i motivi sopra esposti nel merito, in particolare per la non assoggettabilità a contribuzione dei redditi di capitale e, conseguentemente, pronunciare l'annullamento e/o la nullità dello stesso. In via meramente subordinata: nella denegata
e non creduta ipotesi in cui venisse considerata assoggettabile a contribuzione anche il reddito di capitale, annullare l'avviso di pagamento opposto in quanto errato poiché considera una base imponibile errata non considerando le perdite della società Gamma Acciai S.r.l.”.
Con decreto del 31.1.2024 ex art. 415 e 127 ter c.p.c. è stata sospesa l'esecutorietà dell'atto impugnato.
In data 24.4.2024 si è costituito in giudizio l'Inps, contestando quanto sostenuto da controparte e domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE – ISTANZA DI
RIUNIONE Si chiede la riunione del presente procedimento a quello già pendente avanti a questo
Tribunale, dr. Grimaudo Nicolò sub. RG. Lav. n. 354/2023 con udienza fissata in data 6.5.24 e/o a quello pendente avanti alla dr.ssa La Russa RG Lav. n.116/2024 introdotto con ricorso depositato il
22 gennaio 2024 con udienza fissata il 8.10.24. NEL MERITO Respingere il ricorso confermando
l'avviso d'addebito notificato all'opponente ed il relativo credito contributivo, comprensivo di somme aggiuntive maturate oltre alle maturande o di quel diverso, maggior o minor importo che risulterà dovuto ad istruttoria esperita condannando in ogni caso la ricorrente al pagamento dei relativi importi o, comunque, al pagamento di quei diversi, maggiori o minori importi che risulteranno dovuti ad istruttoria esperita”.
Con provvedimento del 4.12.2024 è stato assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine alle parti fino al 30.1.2025 per depositare note scritte conclusive facoltative. Lette queste ultime, la controversia viene decisa con sentenza. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per il principio della ragione più liquida si ritiene di affrontare nel merito la questione della corretta qualificazione dei redditi guadagnati dalla ricorrente relativamente a Immobiliare Barbara S.r.l., trattandosi di elemento dirimente per verificare la fondatezza della pretesa impositiva.
La sig.ra Denicolai sostiene che si tratta di redditi di capitale non soggetti a contribuzione, laddove l'Inps qualifica invece gli stessi come redditi di impresa (sui quali sono, invece, dovuti i contributi). Il discrimine tra le due ipotesi è dato dallo svolgimento o meno di una qualche attività lavorativa in favore del soggetto giuridico di cui si partecipa il capitale.
A livello normativo, la distinzione trova fondamento nel D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi). Quest'ultimo all'art. 44 elenca i redditi di capitale, tra i quali sono ricompresi gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società. L'art. 55, invece, inquadra i redditi d'impresa come quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, con ciò intendendosi “l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere
b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma
d'impresa”.
Deve ricordarsi, poi, che ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992,
“a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini
Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione n. 21540/2019 la quale circa l'interpretazione dell'articolo appena richiamato ha così chiarito: “Con la nuova disposizione rileva “la totalità” dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 della l. n. 233 del 1990. Il legislatore ha dunque scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.
6. La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.
7. Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22/12/1986, n. 917. 8. Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre
l'art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).
9. Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS. 10. La soluzione che qui viene adottata è del tutto coerente con l'impostazione del sistema come delineata dall'art. 38 II comma della Costituzione, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile”.
Nel caso di specie, l'Inps non ha dimostrato la partecipazione diretta della ricorrente all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda. La sussistenza di utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, in assenza di prova di una concreta prestazione lavorativa, non può ascriversi all'ipotesi disciplinata dall'art. 3 bis del D.L. n. 384/1992.
Il fatto che la società Immobiliare Barbara S.r.l. non abbia in forze dipendenti non è di per sé sintomatico dello svolgimento di attività lavorativa dell'opponente, in assenza di ulteriori elementi che corroborino tale tesi.
Irrilevante è, poi, la circostanza che nelle dichiarazioni reddituali, in relazione ai redditi di impresa, almeno dal 2002 e fino al 2012 l'opponente abbia sempre considerato nel Quadro RR la somma dei redditi partecipati in entrambe le imprese di cui è socia e unico rappresentante delle società. Anche tale profilo, infatti, non è idoneo a dimostrare l'esercizio abituale di una prestazione lavorativa.
Irrilevante, del pari, è il fatto che Immobiliare Barbara S.r.l. abbia prodotto redditi e compiuto nel tempo diversi negozi registrati in Camera di Commercio, anche di rilevante valore (fattispecie, peraltro, di cui l'Inps non fornisce prova). L'ente previdenziale avrebbe infatti dovuto dimostrare che tali somme siano imputabili allo svolgimento di una specifica attività lavorativa dell'opponente,
e quindi ascrivibili a redditi d'impresa. Indimostrato risulta, in generale, che l'impresa abbia concretamente compiuto attività commerciale, e non solo attività di locazione di immobili.
I redditi prodotti in relazione a Immobiliare Barbara S.r.l., conseguentemente, devono essere qualificati come redditi di capitale, in quanto tali sottratti dal dettato dell'art. 3 bis del D.L. n.
384/1992. Nulla è pertanto dovuto dall'opponente con riguardo agli stessi.
Le altre questioni ed eccezioni sollevate dalle parti devono ritenersi superate e riassorbite da quanto sopra esposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico dell'Istituto convenuto, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente in relazione all'avviso di pagamento n.
41720230001437667000 opposto;
condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.300,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Busto Arsizio, 27/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 132/2024 R.G. promossa da:
RB OL, rappresentata e difesa dall'Avv. LEONI ANDREA
OPPONENTE
contro
:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. PEREGO NADIA
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti
L'opponente, con ricorso ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 ed ex art. 442 e ss. c.p.c., iscritto a ruolo generale telematico il 24.1.2024, ha esposto di essere socia di due società a responsabilità limitata, denominate rispettivamente Gamma Acciai S.r.l. e Immobiliare Barbara S.r.l., specificando di svolgere in maniera esclusiva la propria attività lavorativa nella prima. In riferimento alla seconda, ha chiarito che trattasi di una immobiliare di gestione, la cui attività consiste nel locare beni di proprietà, non richiedendo alcuna attività concreta da parte sua. Ha dichiarato che il 16.12.2023
l'Inps le ha notificato l'avviso di addebito n. 41720230001437667000, emesso dalla sede di Milano
Centro, per la somma di euro 17.804,86, a titolo di contributi accertati e dovuti per la Gestione
Commercianti per il periodo compreso tra gennaio e dicembre 2017 (doc. n. 7). Ha specificato, inoltre, che vi sono altri procedimenti in corso con l'Inps innanzi a questo Tribunale, rubricati sub
r.g. 354/2023 e r.g. 116/2024. Ciò posto la ricorrente ha convenuto in giudizio l'Inps, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20, D. Lgs. 25.6.2008 n. 112 e 151 disp. att. c.p.c., disporre la riunificazione del presente procedimento al giudizio già pendente tra le medesime parti avanti codesto Ill.mo Tribunale sub. RG.
n. 354/2023 – Giudice Dott.ssa Francesca La Russa, adottando ogni necessario provvedimento inerente e conseguente e/o disporre la riunificazione del presente procedimento al giudizio già pendente tra le medesime parti aventi codesto Ill.mo Tribunale Sub RG116/2024.; In via principale: accertare e dichiarare illegittimo per genericità e/o difetto di motivazione l'avviso di pagamento nr.
41720230001437667000 opposto (doc. 7) e, conseguentemente, pronunciare l'annullamento e/o la nullità dello stesso;
Ancora in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di pagamento nr. 41720230001437667000 opposto per tutti i motivi sopra esposti nel merito, in particolare per la non assoggettabilità a contribuzione dei redditi di capitale e, conseguentemente, pronunciare l'annullamento e/o la nullità dello stesso. In via meramente subordinata: nella denegata
e non creduta ipotesi in cui venisse considerata assoggettabile a contribuzione anche il reddito di capitale, annullare l'avviso di pagamento opposto in quanto errato poiché considera una base imponibile errata non considerando le perdite della società Gamma Acciai S.r.l.”.
Con decreto del 31.1.2024 ex art. 415 e 127 ter c.p.c. è stata sospesa l'esecutorietà dell'atto impugnato.
In data 24.4.2024 si è costituito in giudizio l'Inps, contestando quanto sostenuto da controparte e domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE – ISTANZA DI
RIUNIONE Si chiede la riunione del presente procedimento a quello già pendente avanti a questo
Tribunale, dr. Grimaudo Nicolò sub. RG. Lav. n. 354/2023 con udienza fissata in data 6.5.24 e/o a quello pendente avanti alla dr.ssa La Russa RG Lav. n.116/2024 introdotto con ricorso depositato il
22 gennaio 2024 con udienza fissata il 8.10.24. NEL MERITO Respingere il ricorso confermando
l'avviso d'addebito notificato all'opponente ed il relativo credito contributivo, comprensivo di somme aggiuntive maturate oltre alle maturande o di quel diverso, maggior o minor importo che risulterà dovuto ad istruttoria esperita condannando in ogni caso la ricorrente al pagamento dei relativi importi o, comunque, al pagamento di quei diversi, maggiori o minori importi che risulteranno dovuti ad istruttoria esperita”.
Con provvedimento del 4.12.2024 è stato assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine alle parti fino al 30.1.2025 per depositare note scritte conclusive facoltative. Lette queste ultime, la controversia viene decisa con sentenza. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per il principio della ragione più liquida si ritiene di affrontare nel merito la questione della corretta qualificazione dei redditi guadagnati dalla ricorrente relativamente a Immobiliare Barbara S.r.l., trattandosi di elemento dirimente per verificare la fondatezza della pretesa impositiva.
La sig.ra Denicolai sostiene che si tratta di redditi di capitale non soggetti a contribuzione, laddove l'Inps qualifica invece gli stessi come redditi di impresa (sui quali sono, invece, dovuti i contributi). Il discrimine tra le due ipotesi è dato dallo svolgimento o meno di una qualche attività lavorativa in favore del soggetto giuridico di cui si partecipa il capitale.
A livello normativo, la distinzione trova fondamento nel D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi). Quest'ultimo all'art. 44 elenca i redditi di capitale, tra i quali sono ricompresi gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società. L'art. 55, invece, inquadra i redditi d'impresa come quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, con ciò intendendosi “l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere
b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma
d'impresa”.
Deve ricordarsi, poi, che ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992,
“a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini
Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione n. 21540/2019 la quale circa l'interpretazione dell'articolo appena richiamato ha così chiarito: “Con la nuova disposizione rileva “la totalità” dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 della l. n. 233 del 1990. Il legislatore ha dunque scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.
6. La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.
7. Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22/12/1986, n. 917. 8. Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre
l'art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).
9. Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS. 10. La soluzione che qui viene adottata è del tutto coerente con l'impostazione del sistema come delineata dall'art. 38 II comma della Costituzione, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile”.
Nel caso di specie, l'Inps non ha dimostrato la partecipazione diretta della ricorrente all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda. La sussistenza di utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, in assenza di prova di una concreta prestazione lavorativa, non può ascriversi all'ipotesi disciplinata dall'art. 3 bis del D.L. n. 384/1992.
Il fatto che la società Immobiliare Barbara S.r.l. non abbia in forze dipendenti non è di per sé sintomatico dello svolgimento di attività lavorativa dell'opponente, in assenza di ulteriori elementi che corroborino tale tesi.
Irrilevante è, poi, la circostanza che nelle dichiarazioni reddituali, in relazione ai redditi di impresa, almeno dal 2002 e fino al 2012 l'opponente abbia sempre considerato nel Quadro RR la somma dei redditi partecipati in entrambe le imprese di cui è socia e unico rappresentante delle società. Anche tale profilo, infatti, non è idoneo a dimostrare l'esercizio abituale di una prestazione lavorativa.
Irrilevante, del pari, è il fatto che Immobiliare Barbara S.r.l. abbia prodotto redditi e compiuto nel tempo diversi negozi registrati in Camera di Commercio, anche di rilevante valore (fattispecie, peraltro, di cui l'Inps non fornisce prova). L'ente previdenziale avrebbe infatti dovuto dimostrare che tali somme siano imputabili allo svolgimento di una specifica attività lavorativa dell'opponente,
e quindi ascrivibili a redditi d'impresa. Indimostrato risulta, in generale, che l'impresa abbia concretamente compiuto attività commerciale, e non solo attività di locazione di immobili.
I redditi prodotti in relazione a Immobiliare Barbara S.r.l., conseguentemente, devono essere qualificati come redditi di capitale, in quanto tali sottratti dal dettato dell'art. 3 bis del D.L. n.
384/1992. Nulla è pertanto dovuto dall'opponente con riguardo agli stessi.
Le altre questioni ed eccezioni sollevate dalle parti devono ritenersi superate e riassorbite da quanto sopra esposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico dell'Istituto convenuto, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente in relazione all'avviso di pagamento n.
41720230001437667000 opposto;
condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.300,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Busto Arsizio, 27/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari