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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento civile iscritto al n. 216/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: MUTAMENTO DI
SESSO e promosso
D A
, nata il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_1 avv. POLIMENO CRISTINA per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA SPEZIA sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate da parte ricorrente all'udienza del 29 maggio 2025:
“Voglia il Tribunale di La Spezia
- autorizzare all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da maschile Parte_1 in femminile;
1 - disporre la contestuale rettificazione la rettificazione degli atti di stato civile ORDINANDO all'ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stato trascritto l'atto di nascita (La Spezia) Atto
N. 321 parte I serie A - anno 2005 la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile e Per del nome anagrafico da in .” Pt_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto autorizzazione ad effettuare intervento chirurgico di riassegnazione Parte_1 di sesso da femminile a maschile e, contestualmente, alla rettifica degli atti di stato civile, con Per l'indicazione del sesso maschile e l'assunzione del nome in luogo di . Pt_1
L'atto introduttivo è stato notificato solo al P.M., parte necessaria del giudizio, in quanto parte ricorrente è nubile e senza figli.
Il P.M., apponendo il visto in data 12.3.2025, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
In relazione alle domande proposte va premesso che ad oggi l'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso non è più necessario presupposto per l'accoglimento della domanda di rettifica dell'atto di stato civile mediante riassegnazione del genere e del nome anche alla luce delle pronunce della Suprema Corte (sent. n. 15138/2015) e della Corte Costituzionale (sent. n.
221 del 21 ottobre 2015 e sent. 180/2017) secondo cui “ l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità
(dell'intervento), purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.”
Proprio perché non è oggi più necessario alcun intervento chirurgico, diviene ancor più indispensabile un accertamento rigoroso del completamento del percorso di acquisizione di nuova identità di genere, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessari, integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'inequivocità e l'irreversibilità personale della scelta.
Nel caso di specie, si ritiene idonea a tale fine la documentazione prodotta da parte ricorrente, proveniente dal Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini (LU), centro convenzionato con la Regione Toscana e l'AUSL Toscana Nord Ovest per il trattamento e il supporto alle
2 persone transessuali, nonchè, ad ulteriore comprova della irreversibilità della volontà di transizione, la documentazione proveniente dal centro A.I.E.D. GENOVA E.T.S. Consultorio
Medico Specialistico, presso il quale parte ricorrente ha iniziato già da settembre 2024 la terapia ormonale maschilizzante (cfr. piano terapeutico endocrinologico in atti).
Dalla relazione del dott. psicologo del Consultorio Transgenere di Torre del Lago Per_2
Puccini, ben approfondita, argomentata e supportata da adeguate indagini diagnostiche, si evince che è affetta da disforia di genere, ovvero condizione di Parte_1 transessualismo;
più in particolare parte ricorrente presenta una forte e permanente identificazione ed un senso di appartenenza alla sfera maschile con una nitida percezione di sé come appartenente a tale sfera, e ciò fin dall'infanzia, e ad oggi è riconosciuto da tutti come uomo e gli altri si relazionano a lui come tale. Per Si legge nella relazione che: ” arriva alla decisione di affrontare la questione dell'adeguamento dei genitali all'identità di genere maschile percepita nel momento in cui da un lato trova un equilibrio personale che gli consente di poter affrontare serenamente la tematica,
e dall'altro percepisce la discrepanza tra i caratteri sessuali anatomici femminili e l'identità psicologica maschile come troppo grande, manifestando un disagio insostenibile. Le persone significative lo supportano nel suo percorso di autodeterminazione e nelle scelte relative all'iter di adeguamento. L'avvio della terapia ormonale mascolinizzante rappresenta una spinta decisiva nel suo processo di autodeterminazione e di decisione rispetto alla riassegnazione chirurgica di sesso.”
La relazione prosegue esplicitando un giudizio assolutamente positivo sulla maturità della persona, nonostante la giovane età e il suo vissuto familiare particolarmente complesso e sofferto (dalla stessa anche riferito in udienza) e dunque sulla sua piena consapevolezza di identità di genere maschile, concludendo dunque nei seguenti termini: “Il percorso valutativo
(iniziato a maggio 2022 e concluso a gennaio 2024 con il rilascio del certificato diagnostico di disforia di genere) ) conferma l'avvenuta maturazione e la completa consapevolezza dell'identità di genere maschile”.
L'esame diretto di parte ricorrente, espletato all'udienza del 29.5.2025, ha confermato un cambiamento ormai irreversibile anche dal punto di vista fisico - estetico (presentandosi con un aspetto mascolino, accentuato anche da un timbro di voce maschile) e una ferma e consapevole volontà di completare il percorso transizionale con l'intervento chirurgico e di sancire
3 irreversibilmente la propria vera identità di genere anche sul piano giuridico.
Può dunque ritenersi che parte ricorrente, ormai ventenne, abbia maturato una piena consapevolezza circa l'incongruenza tra il suo corpo ed il vissuto d'identità come fino ad ora sperimentato, così da consentirle di concludere, altrettanto consapevolmente, un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione della propria appartenenza sessuale.
E' conseguentemente necessaria la conversione anagrafica dei documenti d'identità nel genere maschile, in quanto è evidente che gli attributi anagrafici femminili ivi indicati costituiscano per parte ricorrente forte ed oggettivo elemento di disagio, in quanto non congruenti con il genere in cui si riconosce ed espresso a livello sociale.
La domanda di rettifica degli atti di stato civile, sussistendo i presupposti richiesti dalla L.
164/1982, va pertanto accolta.
L'autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, stante il suesposto orientamento giurisprudenziale ed alla luce della recente pronuncia della Corte
Costituzionale, non è più necessaria una volta ottenuta l'attribuzione del nuovo genere, non essendovi più – in tal caso – alcun rischio di creare incertezza nei rapporti giuridici e non sussistendo più dubbi sulla finalità dell'intervento, volto a realizzare una parificazione delle caratteristiche anatomiche del soggetto con la sua ormai definitivamente accertata identità di genere.
Infatti la Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 23.7.2024, ha eliminato l'obbligo di autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, prevista dall'art. 31 comma 4 D.ls.
150/2011, dichiarato incostituzionale, qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, in quanto “dal momento che il percorso di transizione di genere può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Di talché, in questi casi il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola
4 l'art. 3 Cost., in quanto non corrispondente più alla ratio legis.
Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda.
Nulla per le spese, in assenza di effettivo contraddittorio, dandosi atto che parte ricorrente risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
1) DISPONE la rettifica dell'atto di nascita e dei documenti relativo a Parte_1 generalizzata come in epigrafe, con attribuzione alla stessa del sesso maschile e del Per_ prenome in luogo di;
Pt_1
2) DICHIARA non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da maschile in femminile, per le ragioni di cui in parte motiva;
Nulla per le spese
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente di procedere, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, alle necessarie correzioni, iscrizioni ed annotazioni sull'atto di nascita relativo ed agli altri adempimenti di legge.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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