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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 343/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da con l'Avv. Parte_1
Cecilia Dragotta del Foro di Pt_1 appellante nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 con l'Avv. Tommaso Galletti del Foro di Pt_1
Appellato e appellante incidentale condizionato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 523/2020 del
Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 21 luglio 2020, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: Chiede che la Corte di Appello voglia dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 236 della Legge n. 197/2022; in subordine, considerato l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto al
, voglia dichiarare la cessazione della materia del _1 contendere con compensazione delle spese di lite (così come già disposto dal Tribunale di Grosseto in tutte le
1 altre cause simili promosse dai singoli assegnatari nei confronti del;
in estremo subordine, Controparte_1 voglia accogliere le conclusioni di cui all'atto di appello. per l'appellata : Voglia la Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria ed avversa istanza disattesa, respinta la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, in via principale, rigettare l'appello principale siccome inammissibile e/o infondato;
nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità del motivo di appello principale IA e ritenuta applicabilità al caso in esame dell'art. 21 D.lgvo 46/99, in accoglimento del motivo di appello incidentale, rigettare ugualmente l'appello principale dichiarando la domanda di primo grado impugnata col motivo di appello principale IA inammissibile sin dall'origine in quanto tardiva;
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di annullamento delle cartelle di pagamento opposte, in via riconvenzionale, condannare TR
, in persona del suo legale rapp.te in carica
[...] pro-tempore, al pagamento, a favore del _1
, della somma di € 178,914,51 per corrispettivo
[...] del costo del conguaglio per la porzione del lotto 17 assegnato, di cui € 2097,66 per quota-parte della garanzia fideiussoria ed € 2598,87 per quota parte della registrazione, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo ed oltre ai costi di recupero coattivo di E_
, pari ad € 5.367,88 ed € 5,88 per spese di
[...] notifica, per i titoli per cui è causa, ossia a titolo di ulteriore quota-parte di corrispettivo dovuto dalla in quanto cessionaria di Parte_1 una porzione del lotto 17 dell'area p.e.e.p "Villa
2 Pizzetti", sulla base della somma riconosciuta alle
Signore e in forza Controparte_4 Controparte_5 della transazione intervenuta con il Controparte_1
e quale quota - parte del costo della garanzia fideiussoria, dell'imposta di registro sulla predetta transazione, interessi maturati alla notifica della cartella di pagamento su dette somme e spese di riscossione dovute ad . Con vittoria Controparte_6 di spese e compensi professionali del giudizio di appello, in ogni caso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
L'oggetto della vicenda in esame è l'opposizione avanzata da alla RO cartella di pagamento notificata il 18.4.2018, per complessivi euro 184.303,07, in forza di ruolo n.
2018/000677 per “recupero oneri esproprio area PEEP villa Pizzetti, lotto 17”.La vicenda trae origine dal fatto che l'Associazione OR di Imprese e
Cooperative (tra cui la società opponente) ha acquistato dal la proprietà di parte delle aree Controparte_1 incluse nel piano di edilizia economica e popolare denominato “Villa Pizzetti”, tramite la convenzione stipulata fra le parti il 29 settembre 2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della legge n. 865/1971, in forza della quale l' si è assunta l'attuazione CP_8 di quattro degli interventi di edilizia residenziale pubblica previsti dal P.E.E.P., rendendosi cessionaria in proprietà esclusiva delle aree corrispondenti a fronte di un corrispettivo pari all'ammontare dell'indennità di esproprio. Il corrispettivo era provvisoriamente stabilito dalla convenzione in euro
10.611.537,10, salvo conguaglio da determinarsi al termine delle procedure espropriative. Mentre era in
3 corso la realizzazione degli interventi, la Corte
d'appello di Firenze ha definito il giudizio promosso nei confronti del dalle IGnore Controparte_1 CP_5
e , già comproprietarie di alcuni dei
[...] CP_4 terreni espropriati a seguito dell'inserimento nel
P.E.E.P. “Villa Pizzetti” per la determinazione dell'indennità loro spettante. Con sentenza n. 868 del
6 giugno 2013, ha quantificato in oltre sedici milioni di euro gli importi dovuti dal per una differenza _1 aggiuntiva di oltre sette milioni rispetto alla somma a suo tempo depositata in favore delle espropriate. A seguito della decisione della Corte d'appello, il _1 ha avviato trattative con le onde pervenire a CP_4 una definizione transattiva della controversia. Il testo dell'accordo transattivo ha previsto la corresponsione in favore delle IGnore dell'importo CP_4 omnicomprensivo di euro 6.990.000,00, oltre al costo della garanzia fideiussoria e alle spese di registrazione, da corrispondersi in tre rate. Il
[...] ha quindi inoltrato ai soggetti attuatori _1 del P.E.E.P. “Villa Pizzetti” e alle persone fisiche frattanto resesi assegnatarie degli alloggi ivi realizzati la richiesta di ripetizione, a titolo di conguaglio e in misura proporzionale ai rispettivi diritti, dei maggiori importi da esso dovuti in virtù della transazione intervenuta con le , per CP_4
l'esproprio delle aree incluse nel piano. Parte opponente si è difesa sostenendo che il credito vantato dall'ente deriva da un'obbligazione contrattuale privatistica, con conseguente applicazione dell'art. 21 del D.lgs.
46/1999, a mente del quale “le entrate previste dall'art
17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente
4 efficacia esecutiva”; che il ruolo è fondato su un sollecito di pagamento e non su un titolo avente efficacia esecutiva (non essendo titolo esecutivo spendibile nei confronti della società né la sentenza n.
863/2013 della Corte d'Appello di Firenze, né la transazione stipulata dal con le Controparte_1 IGnore , né la convenzione ex art. 35 L. n. CP_4
865/1971 per la genericità dell'obbligo di rimborso in essa previsto); che il ruolo e la cartella sono nulli per difetto di motivazione. Ha dedotto, inoltre la violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale da parte del con conseguente responsabilità _1 risarcitoria dello stesso per aver taciuto circostanze già note e determinanti ai fini della formazione del consenso della controparte;
l'annullabilità della convenzione del 29.9.2008 (e di quella del 25.7.2011) per dolo o, comunque, per errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente;
l'inadempimento da parte del della convenzione stessa nella parte in _1 cui ha previsto l'onere per l'Ente di comunicare “entro i tempi tecnici al cessionario e/o aventi causa” la pendenza di procedimenti giurisdizionali relativi al procedimento espropriativo, al fine di consentire la costituzione in giudizio ex art. 106 c.p.c.; l'erroneità del calcolo con cui il ha determinato il _1 conguaglio da porre a carico della cooperativa Parte_1
. Ha concluso chiedendo di dichiararsi la
[...] nullità del ruolo e/o della cartella di pagamento ,
l'inopponibilità a sé della transazione intervenuta con le IG.re l' annullamento per dolo ovvero per CP_4 errore essenziale delle Convenzioni stipulate in data
29.9.2008 e in data 25.7.2011 ovvero, la risoluzione delle stesse per inadempimento, con conseguente condanna
5 del comune al risarcimento del danno;
l'accertamento della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale del , con condanna al risarcimento del danno;
e, _1 in ipotesi, rideterminarsi la quota di conguaglio dovuta dalla opponente. Il ha Parte_1 Controparte_1 preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Nel merito, ha contestato la pretesa attorea, opinando che l'entrata che intende riscuotere si fonda su un rapporto di tipo concessorio avente natura pubblicistica, con conseguente inapplicabilità dell'art. 21 del D.lgs. 46/1999; che, invero, il credito trova causa nella convenzione-concessione stipulata ex art. 35 della L. n. 865/1971 ed avente natura di accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 L. n.
241/1990.Nega che il rapporto avesse alcuna matrice privatistica e conclude per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale concedeva i termini per le memorie istruttorie e, istruita la causa documentalmente, la tratteneva in decisione.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale decide la causa respingendo l'opposizione per quanto riguarda l'asserito difetto di titolo avente efficacia esecutiva ex art. 21 D.lgs, norma che non ha ritenuto applicabile al caso di specie;
ha dichiarato inammissibili, in quanto tardivi, i motivi di opposizione relativi al difetto di motivazione della cartella e del ruolo;
ha dichiarato infine il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo per tutte le altre questioni sollevate, compensando le spese di lite, data la novità e complessità della questione trattata. Il Tribunale ha cominciato la sua disamina valutando la natura
6 privatistica o pubblicistica della convenzione impugnata. Ha premesso che queste convenzioni che si stipulano fra l'amministrazione e i consorzi di imprese edificatrici hanno come scopo principale quello di rendere più agevole l'accesso alla casa ai ceti meno abbienti. Tali accordi hanno ad oggetto l'esercizio consensuale del potere pubblico, perché
l'amministrazione agisce come autorità e non come privato. Cfr. pag. 5: In particolare, sono state più volte ricondotte dalla giurisprudenza, sia amministrativa che di legittimità, al modello generale della convenzione urbanistica disciplinata dall'art. 28 della legge n. 1150/1942, ma anche all'art. 35 della legge n. 865/1971, entrambi rispondenti al paradigma dell'accordo amministrativo sostitutivo di provvedimento disciplinato dall'art. 11 della legge n. 241/1990 (cfr.
Tar Firenze -Toscana, sez. I, 2.1.2018 n. 4; cfr. Cass.
S.U. n. 19390/2012). Ha poi affermato la prevalenza della tesi pubblicistica di tali accordi, che si basa sulla considerazione secondo cui gli accordi non possono avere una natura diversa rispetto al provvedimento che sostituiscono o integrano, nel dettato normativo.
Richiama a tal fine l'art. 11, L. n. 241/1990 nella parte in cui rinvia non al Codice civile tout court, ma ai soli “principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti”, i quali si applicano peraltro solo “in quanto compatibili” e “ove non diversamente disposto” (cd. doppia clausola di salvezza); - alla previsione generalizzata del potere di recesso dagli accordi per motivi di pubblico interesse (previsione che presenta forti analogie con il potere di revoca del provvedimento amministrativo, ex art. 21 quinquies L. n.
241/1990) laddove, per i contratti di diritto comune
7 della PA, l'art. 21 sexies L. n. 241/1990, prevede che il recesso è ammesso “nei casi previsti dalla legge o dal contratto”. Ha poi rilevato l'applicazione del criterio del perfetto pareggio economico e cioè dell'esatta corrispondenza fra i costi sopportati dal per l'acquisizione delle aree e i corrispettivi _1 dovuti dai privati beneficiari, ciò a ulteriore indicazione della natura pubblicistica dell'accordo. Ne ha tratto la conclusione per cui dati i maggiori esborsi per l'acquisizione coattiva delle aree, la richiesta di conguaglio da parte del è un atto dovuto, non _1 potendo gli importi relativi gravare sul bilancio dell'ente; (cfr. da ultimo ConIGlio di Stato sez. IV,
23/03/2020, n.2032) secondo cui ai sensi dell'art. 35,
l. 22 ottobre 1971 n. 865 sussiste l'obbligo per il di assicurare la copertura di tutti i costi di _1 acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l'acquisto delle aree medesime). Analizzando la questione dal punto di vista dell'adombrato conflitto di giurisdizione, il Tribunale ha seguito e applicato l'insegnamento della Suprema
Corte : In particolare, quanto al riparto di giurisdizione, il supremo consesso nomofilattico ha chiarito che: “come generalmente avviene per le concessioni amministrative, il relativo provvedimento” si collega “a una convenzione, pure deliberata dal concedente ma da stipularsi per atto pubblico, nella quale è, tra l'altro, determinato il prezzo di cessione degli alloggi;
2) la deliberazione del di _1
8 concedere il diritto di superficie (lo stesso vale per la cessione in proprietà dell'area, n.d.r.) e la relativa convenzione attuativa, compongono entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa ed istituiscono fra concedente e concessionario un rapporto che è unitario;
con la conseguenza che le eventuali pretese anche risarcitorie attinenti alla detta convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. in conformità alla L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, artt. 5 e 7, che detta giurisdizione ha istituito per tutte le controversie relative a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici, indipendentemente dalla tipologia delle singole, specifiche posizioni giuridiche scaturitene in capo al concessionario;
3) per converso, il c. 2 dell'art. 5 fa salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria "per tutte le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A. e più in generale allorquando detta determinazione non comporti necessariamente una indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dall'ente concedente nel corso del suo svolgimento, in quanto tale indagine allorché assuma carattere di pregiudizialità rispetto alle altre, assorbe, infatti, nella giurisdizione amministrativa l'intera controversia” (cfr. Cass. S.U. n. 19390/2012). Ha dichiarato quindi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del g.a. ”allorché la lite ponga in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico e funzionale
e ciò anche in assenza di impugnativa di un atto o
9 provvedimento della autorità pubblica e indipendentemente dalla natura delle posizioni giuridiche dedotte alla fonte”; che, quindi, “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in cui si discute sulla asserita violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio” e che residua “la giurisdizione del giudice ordinario … quando si discuta soltanto sul compenso del concessionario, senza dirette implicazioni
… sul contenuto della concessione”. Ha quindi statuito che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, perché la cooperativa edificatrice ha chiesto di entrare nel merito delle clausole della convenzione e di delibare se il cessionario si sia impegnato a versare quanto dovuto dal in seguito a sentenze di condanna solo per le
_1 cause in relazione alle quali il avesse adempiuto
_1 all'onere di tempestiva informazione, non solo nei confronti della mandataria dell' ma di tutte le CP_8 imprese. Ha dunque respinto la domanda ex art.615 cpc rilevando che la questione oggetto del principale motivo di opposizione è la natura pubblicistica o privatistica dell'entrata che il intende riscuotere mediante
_1 ruolo e ha chiarito che l'obbligo di versare il conguaglio dovuto pro quota, quale prezzo dell'acquisizione dell'area da parte del
_1 previsto nella convenzione concessione, trova causa in un rapporto di tipo pubblicistico, in cui la P.A. agisce in veste di Autorità.
Ha infine respinto l'opposizione ex articolo 617 cpc, dichiarandola inammissibile, non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni per l'impugnazione del provvedimento.
10 L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la mancanza ed illogicità della motivazione e violazione degli artt.
21 D.lgs. 46/1999, 479 c.p.c. e 112 cost. per avere il
Tribunale erroneamente qualificato la pretesa per cui è causa come entrata di diritto pubblico, sebbene la stessa sia fondata su un accordo convenzionale. Quindi la pretesa del trova causa in un rapporto di diritto _1 privato, e dunque l'iscrizione a ruolo è nulla ex art. 21 D.lgs. 46/1999, perché non è fondata su un titolo esecutivo opponibile alla Cooperativa. L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di I° grado nella parte in cui ha respinto l'opposizione per ciò che concerne il difetto di titolo avente efficacia esecutiva posto a fondamento della cartella e la dichiarazione della nullità della cartella impugnata per difetto di titolo esecutivo non potendo attribuirsi natura di titolo esecutivo all'invito a pagare del 24.12.2015, né alla Convenzione 29.9.2008, nemmeno qualora la si qualifichi erratamente come accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo (trattandosi di accordo integrativo che presuppone il provvedimento concessorio), perché né l'an né il quantum della pretesa avanzata dal sono in essa determinati, né alla _1 sentenza della Corte d'Appello di Firenze, né alla transazione sottoscritta dal con le Controparte_1 IG.re , trattandosi di atti relativi alla causa CP_4 di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio,
a cui l'appellante non è stata posta in condizione di partecipare nonostante la sua qualità di litisconsorte
11 necessario sancita dall'art. 29 comma 4 D.lgs. 150/2011
e nonostante l'obbligo di chiamata in causa ex art. 106
c.p.c. previsto nella Convenzione 29.09.2008.
Col secondo motivo d'appello l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 617, 153 e 112 c.p.c. e il difetto di motivazione, visto che la nullità della cartella e del ruolo non possono essere qualificati come opposizione agli atti esecutivi perché invece attinenti alla inesistenza del titolo esecutivo o, comunque, dell'atto presupposto necessario per potersi procedere alla iscrizione a ruolo - che non esistendo non poteva essere indicato né nel ruolo né nella cartella di pagamento - con la conseguenza che i vizi dedotti integrano motivi tipici dell'opposizione all'esecuzione, con conseguente errore del Tribunale nel giudizio di inammissibilità.
Con il terzo motivo, articolato in più punti, ha lamentato preliminarmente l'errore del Tribunale per avere ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo declinando la propria, con violazione degli artt. 102 e 103 cost., 1 e 112 c.p.c., per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, ha lamentato che la sentenza si è pronunciata sul motivo di opposizione relativo alla mancanza del titolo esecutivo, ritenendolo infondato per il fatto che il credito ha natura pubblicistica, e su quello relativo al difetto di motivazione dell'iscrizione a ruolo, ritenendolo tardivo ex art. 617
c.p.c. Ad avviso dell'appellante la sentenza impugnata viola gli artt. 102 e 103 della Costituzione, perché
l'indirizzo giurisprudenziale a cui aderisce è incompatibile con il generale criterio di riparto della giurisdizione ordinaria ed amministrativa, fondato sulla
12 dicotomia assenza di potere/ diritto soggettivo/giudice ordinario - potere/interesse legittimo/giudice amministrativo.
L'appellante ha altresì ritenuto la violazione degli art. 295 c.p.c. e 24 Cost., perché pur dichiarando un difetto di giurisdizione parziale, ha omesso di disporre la necessaria sospensione del processo ex art. 295
c.p.c., stante la natura pregiudiziale delle questioni rimesse alla decisione del Giudice Amministrativo.
Sempre nell'ambito dell'articolazione del terzo motivo,
l'appellante ha censurato la sentenza ritenendone la illogicità e mancanza di motivazione nonché la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 99, 101 e 112
c.p.c. perché nella parte in cui ha accertato la natura pubblicistica della pretesa avanzata dal ed ha _1 dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo, anche per il fatto che la richiesta (e non la pattuizione) del conguaglio sarebbe un atto dovuto ex lege, ha deciso la questione d'ufficio senza provocare il contraddittorio tra le parti, così violando il diritto di difesa della cooperativa edificatrice. Ha pure lamentato la stessa lesione in relazione alla violazione dell'articolo 183 sesto comma cpc, per non avere ammesso la cooperativa alla replica sulla produzione da parte del comune dell'ordinanza della causa connessa, produzione avvenuta dopo la scadenza dei termini concessi alla cooperativa, con reiezione della sua istanza di revoca dell'ordinanza che disponeva la discussione della causa ex articolo 281 sexies. Il si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando analiticamente nel merito i motivi d'appello proposti, ritenendolo anche tardivo e inammissibile e svolgendo appello incidentale condizionato. Infatti,
13 vertendosi in materia esecutiva, i termini feriali non sono sospesi e quindi la notifica dell'appello alla sentenza di primo grado è giunta oltre il decorso del termine “lungo” di sei mesi dal deposito. Infine, parte appellante ha concluso chiedendo che il giudizio sia definito con un provvedimento di estinzione in quanto
[...] ha aderito alla c.d. rottamazione quater Parte_1 ed in data 27.10.2023 ha provveduto al pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto, così come determinato in sede di rottamazione quater, quale risultante dai documenti depositati in data 8.5.2024, con richiesta di compensazione delle spese di lite. Solo in comparsa conclusionale parte appellata prende atto del pagamento della somma al mediante l'adesione Controparte_1 alla rottamazione quater delle cartelle esattoriali.
Ritiene comunque di opporsi alla richiesta di parte appellante di compensazione delle spese. Valuta che affinché possa pronunciarsi l'estinzione o la cessazione della materia del contendere occorre come presupposto processuale che il giudizio si stato, seppur infondatamente, almeno ammissibilmente instaurato ma, nel caso in esame, l'appello è tardivo e inammissibile.
All'udienza cartolare del 21 maggio 2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di conIGlio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14 L'appello è inammissibile.
Preme, anzitutto, rammentare l'insegnamento del giudice di legittimità a tenore del quale «ai sensi degli artt.
1 e 3 della legge 7.10.1969, n. 742, e dell'art. 92 del
r.d. 30.1.1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile» (Cass. civ.,
Sez. VI, ord. 18 giugno 2020, n. 11780).
Ebbene, il giudice di prime cure, da un lato, ha espressamente qualificato, e non si tratta di un'affermazione meramente generica, la domanda principale avanzata da RO
come opposizione all'esecuzione ex art. 615
[...]
c.p.c., afferendo essa al diritto del Controparte_1 di procedere ad esecuzione forzata e, segnatamente, all'esistenza di un titolo avente efficacia esecutiva che legittimasse l'iscrizione a ruolo delle somme richieste (v. pag. 10 della sentenza), dall'altro ha inquadrato la invocata nullità della cartella e del ruolo per difetto di motivazione come motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (v. pag. 12 della sentenza).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel caso di specie non operasse la sospensione feriale dei termini processuali,
15 incluso quello per proporre impugnazione.
Si rileva, allora, come la sentenza n. 523/2020 del
Tribunale di Grosseto sia stata pubblicata in data
21.07.2020; non risulta che la medesima sia stata notificata al procuratore costituito della parte.
Decorreva pertanto il termine “lungo” di 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento ex art. 327 c.p.c. per la proposizione dell'appello.
Attesa l'esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla L. n. 742/1969, il termine “lungo” di 6 mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza scadeva in data 21.01.2021.
L'atto di citazione in appello è stato invece notificato al procuratore costituto nel giudizio di primo grado del a mezzo P.E.C. in data 20.02.2021, Controparte_1 come risulta dalla relata di notifica sottoscritta dal procuratore dell'appellante e dalla ricevuta di avvenuta consegna versata in atti.
L'appello, quindi, è stato proposto tardivamente e, di conseguenza, è inammissibile.
Secondo La la RO tardività dell'appello dovrebbe essere dichiarata solo in ordine alla prima domanda formulata, ossia quella volta ad ottenere la declaratoria di nullità del ruolo n. 2018/000677 e/o della cartella di pagamento n.
05120180002941859000, ma non anche con riferimento alle successive domande proposte cumulativamente, in quanto domande autonome, che nulla hanno a che vedere con l'opposizione all'esecuzione e che non possono essere sottratte al regime della sospensione feriale dei termini. Ad opinione di questa Corte, il suddetto assunto con coglie nel segno.
Si osserva, in particolare, quanto segue:
16 - in primo luogo, come puntualizzato da
[...] nella propria “Memoria RO autorizzata” depositata in data 13.05.2020, trattasi di domande «proposte in via subordinata», ossia «solo in ipotesi» (pag. 7) per il caso in cui non venga ritenuta fondata «la denunciata violazione di norme procedurali nel procedimento di esazione del (preteso) credito», dal che discende che l'eventuale esame delle stesse (al di là della questione relativa alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo) postula inevitabilmente, anche in questa sede, il previo vaglio di quelli che sono stati qualificati espressamente dal giudice di prime cure come motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. (presunta assenza di un titolo avente efficacia esecutiva nei confronti del soggetto obbligato al pagamento e ad esso opponibile ecc.) e come motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
(presunta nullità dell'iscrizione a ruolo e, conseguentemente, della cartella di pagamento per difetto di motivazione in virtù degli artt. 12, comma
3, d.P.R. n. 602/1973 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999).
Permangono, dunque, le eIGenze di speditezza che giustificano l'esenzione dalla sospensione feriale;
- in secondo luogo, trattasi di domande evidentemente dirette a far accertare, anche in via mediata, la non debenza del conguaglio, e, quindi, della somma portata dalla cartella di pagamento. In definitiva, tali domande (accertamento negativo della pretesa creditoria) sono tutte connesse alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e devono essere inquadrate nella più ampia opposizione all'esecuzione proposta. Esse sono finalizzate, ad esempio, a far
17 dichiarare inopponibile alla odierna appellante la transazione sottoscritta in data 16.12.2015 dal
[...]
e dalle Sig.re ovvero a far _1 CP_4 annullare o risolvere la convenzione-concessione ex art. 35 della L. n. 865/1971 del 29.09.2008 tra il e l'Associazione OR di Controparte_1
Imprese e Cooperative di cui faceva parte anche
[...]
, vale a dire i titoli CO stessi dai cui trae origine, secondo la prospettata ricostruzione dei fatti, il diritto di credito fatto valere da parte appellata e oggetto della procedura di riscossione. Ciò vale anche per quelle che attengono alla individuazione della somma concretamente dovuta e che sono volte a far rideterminare la quota di conguaglio a carico di
[...]
RO
Da quanto sopra illustrato deriva l'inoperatività in toto della sospensione dei termini nel periodo feriale.
In ordine a quelli che sono stati esplicitamente qualificati dal primo giudice come motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,
l'appello è inammissibile ancor prima alla luce di quanto disposto dall'art. 618, comma 3, c.p.c.. Infatti, le sentenze sulla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sono impugnabili con l'appello, ma soltanto ricorribili per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.; il mezzo di impugnazione deve essere individuato sempre in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento stesso (non rileva che la qualificazione dell'azione sia stata effettuata dal giudice sulla base degli atti così come formulati o della loro operata
18 sussunzione all'interno degli istituti processuali, essendo comunque la qualificazione cui il giudice perviene l'opzione interpretativa che ne consegue, cfr.
Cass. civ., Sez. Lav., ord. 19 giugno 2019, n. 16424), indipendentemente dalla sua esattezza e dalla qualificazione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione (cfr., ex multis, Cass. civ.,
Sez. III, 24 novembre 2021, n. 36500, Cass. civ., Sez.
VI, ord. 30 giugno 2022, n. 20886, Cass. civ., Sez. III, ord. 26 giugno 2023, n. 18214, App. Palermo, sent. 15 gennaio 2024, n. 62; si veda anche Cass. civ., Sez. III,
12 febbraio 2019, n. 3967, secondo la quale, laddove la sentenza, come nel caso di specie, presenti un duplice contenuto, definendo sia doglianze ex art. 615 c.p.c. che ex art. 617 c.p.c., l'impugnazione, sebbene riguardi il medesimo provvedimento, deve essere altrettanto duplice: appello avverso la parte di sentenza che decide sull'opposizione all'esecuzione e ricorso straordinario per cassazione avverso la parte di sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi).
Giova rammentare che il giudice, prima di pronunciarsi sulla domanda e, più in generale, sull'oggetto del giudizio e di emettere una qualsiasi decisione, anche di declaratoria di cessazione della materia del contendere
(quale quella richiesta, nel caso di specie, da Parte_1
, è tenuto a verificare la
[...] RO sussistenza delle condizioni perché la pronuncia sia legittima e, cioè, l'esistenza dei presupposti processuali, tra i quali la tempestiva instaurazione del giudizio e la corretta scelta del mezzo di impugnazione.
La pronuncia di inammissibilità dell'appello, come quella che si va ad emettere, ha quindi carattere pregiudiziale e prevale sine ullo dubio su qualunque
19 altra decisione che implica la ritualità dell'impugnazione.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da assorbe l'esame RO dell'appello incidentale condizionato proposto dal
. Controparte_1
Sebbene la pronuncia di inammissibilità dell'appello configuri una situazione di soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 3 marzo 2022, n. 7024), attesa l'adesione, da parte de RO
, alla c.d. rottamazione quater, vale a dire
[...] alla definizione agevolata del debito nei confronti del derivante dalla cartella di pagamento Controparte_1
n. 05120180002941859000, con pagamento in un'unica soluzione, avvenuto in corso di causa (in data
27.10.2023), dell'importo di € 178.131,64 (cfr. nota di deposito dell'08.05.2024), questa Corte ritiene di dover compensare le spese del presente grado di giudizio per
1/3, ponendo i restanti 2/3, liquidati in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M.
n. 147/2022, a carico di CO
(controversia rientrante nello scaglione di
[...] valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, come da dichiarazione di valore contenuta nell'atto introduttivo;
adozione dei valori minimi e riduzione del
50% attesa la pronuncia solo in rito;
escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
20 la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da
[...] in quanto tardivamente RO proposto;
COMPENSA per 1/3 tra le parti le spese di lite relative al presente grado di giudizio;
CONDANNA parte appellante RO
a rimborsare alla controparte
[...] _1
i restanti 2/3, che liquida in € 1.665,66 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono, a carico di
[...]
i presupposti per il RO versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze,18 marzo 2025
Il conIGliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
21
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da con l'Avv. Parte_1
Cecilia Dragotta del Foro di Pt_1 appellante nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 con l'Avv. Tommaso Galletti del Foro di Pt_1
Appellato e appellante incidentale condizionato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 523/2020 del
Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 21 luglio 2020, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: Chiede che la Corte di Appello voglia dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 236 della Legge n. 197/2022; in subordine, considerato l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto al
, voglia dichiarare la cessazione della materia del _1 contendere con compensazione delle spese di lite (così come già disposto dal Tribunale di Grosseto in tutte le
1 altre cause simili promosse dai singoli assegnatari nei confronti del;
in estremo subordine, Controparte_1 voglia accogliere le conclusioni di cui all'atto di appello. per l'appellata : Voglia la Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria ed avversa istanza disattesa, respinta la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, in via principale, rigettare l'appello principale siccome inammissibile e/o infondato;
nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità del motivo di appello principale IA e ritenuta applicabilità al caso in esame dell'art. 21 D.lgvo 46/99, in accoglimento del motivo di appello incidentale, rigettare ugualmente l'appello principale dichiarando la domanda di primo grado impugnata col motivo di appello principale IA inammissibile sin dall'origine in quanto tardiva;
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di annullamento delle cartelle di pagamento opposte, in via riconvenzionale, condannare TR
, in persona del suo legale rapp.te in carica
[...] pro-tempore, al pagamento, a favore del _1
, della somma di € 178,914,51 per corrispettivo
[...] del costo del conguaglio per la porzione del lotto 17 assegnato, di cui € 2097,66 per quota-parte della garanzia fideiussoria ed € 2598,87 per quota parte della registrazione, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo ed oltre ai costi di recupero coattivo di E_
, pari ad € 5.367,88 ed € 5,88 per spese di
[...] notifica, per i titoli per cui è causa, ossia a titolo di ulteriore quota-parte di corrispettivo dovuto dalla in quanto cessionaria di Parte_1 una porzione del lotto 17 dell'area p.e.e.p "Villa
2 Pizzetti", sulla base della somma riconosciuta alle
Signore e in forza Controparte_4 Controparte_5 della transazione intervenuta con il Controparte_1
e quale quota - parte del costo della garanzia fideiussoria, dell'imposta di registro sulla predetta transazione, interessi maturati alla notifica della cartella di pagamento su dette somme e spese di riscossione dovute ad . Con vittoria Controparte_6 di spese e compensi professionali del giudizio di appello, in ogni caso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
L'oggetto della vicenda in esame è l'opposizione avanzata da alla RO cartella di pagamento notificata il 18.4.2018, per complessivi euro 184.303,07, in forza di ruolo n.
2018/000677 per “recupero oneri esproprio area PEEP villa Pizzetti, lotto 17”.La vicenda trae origine dal fatto che l'Associazione OR di Imprese e
Cooperative (tra cui la società opponente) ha acquistato dal la proprietà di parte delle aree Controparte_1 incluse nel piano di edilizia economica e popolare denominato “Villa Pizzetti”, tramite la convenzione stipulata fra le parti il 29 settembre 2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della legge n. 865/1971, in forza della quale l' si è assunta l'attuazione CP_8 di quattro degli interventi di edilizia residenziale pubblica previsti dal P.E.E.P., rendendosi cessionaria in proprietà esclusiva delle aree corrispondenti a fronte di un corrispettivo pari all'ammontare dell'indennità di esproprio. Il corrispettivo era provvisoriamente stabilito dalla convenzione in euro
10.611.537,10, salvo conguaglio da determinarsi al termine delle procedure espropriative. Mentre era in
3 corso la realizzazione degli interventi, la Corte
d'appello di Firenze ha definito il giudizio promosso nei confronti del dalle IGnore Controparte_1 CP_5
e , già comproprietarie di alcuni dei
[...] CP_4 terreni espropriati a seguito dell'inserimento nel
P.E.E.P. “Villa Pizzetti” per la determinazione dell'indennità loro spettante. Con sentenza n. 868 del
6 giugno 2013, ha quantificato in oltre sedici milioni di euro gli importi dovuti dal per una differenza _1 aggiuntiva di oltre sette milioni rispetto alla somma a suo tempo depositata in favore delle espropriate. A seguito della decisione della Corte d'appello, il _1 ha avviato trattative con le onde pervenire a CP_4 una definizione transattiva della controversia. Il testo dell'accordo transattivo ha previsto la corresponsione in favore delle IGnore dell'importo CP_4 omnicomprensivo di euro 6.990.000,00, oltre al costo della garanzia fideiussoria e alle spese di registrazione, da corrispondersi in tre rate. Il
[...] ha quindi inoltrato ai soggetti attuatori _1 del P.E.E.P. “Villa Pizzetti” e alle persone fisiche frattanto resesi assegnatarie degli alloggi ivi realizzati la richiesta di ripetizione, a titolo di conguaglio e in misura proporzionale ai rispettivi diritti, dei maggiori importi da esso dovuti in virtù della transazione intervenuta con le , per CP_4
l'esproprio delle aree incluse nel piano. Parte opponente si è difesa sostenendo che il credito vantato dall'ente deriva da un'obbligazione contrattuale privatistica, con conseguente applicazione dell'art. 21 del D.lgs.
46/1999, a mente del quale “le entrate previste dall'art
17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente
4 efficacia esecutiva”; che il ruolo è fondato su un sollecito di pagamento e non su un titolo avente efficacia esecutiva (non essendo titolo esecutivo spendibile nei confronti della società né la sentenza n.
863/2013 della Corte d'Appello di Firenze, né la transazione stipulata dal con le Controparte_1 IGnore , né la convenzione ex art. 35 L. n. CP_4
865/1971 per la genericità dell'obbligo di rimborso in essa previsto); che il ruolo e la cartella sono nulli per difetto di motivazione. Ha dedotto, inoltre la violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale da parte del con conseguente responsabilità _1 risarcitoria dello stesso per aver taciuto circostanze già note e determinanti ai fini della formazione del consenso della controparte;
l'annullabilità della convenzione del 29.9.2008 (e di quella del 25.7.2011) per dolo o, comunque, per errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente;
l'inadempimento da parte del della convenzione stessa nella parte in _1 cui ha previsto l'onere per l'Ente di comunicare “entro i tempi tecnici al cessionario e/o aventi causa” la pendenza di procedimenti giurisdizionali relativi al procedimento espropriativo, al fine di consentire la costituzione in giudizio ex art. 106 c.p.c.; l'erroneità del calcolo con cui il ha determinato il _1 conguaglio da porre a carico della cooperativa Parte_1
. Ha concluso chiedendo di dichiararsi la
[...] nullità del ruolo e/o della cartella di pagamento ,
l'inopponibilità a sé della transazione intervenuta con le IG.re l' annullamento per dolo ovvero per CP_4 errore essenziale delle Convenzioni stipulate in data
29.9.2008 e in data 25.7.2011 ovvero, la risoluzione delle stesse per inadempimento, con conseguente condanna
5 del comune al risarcimento del danno;
l'accertamento della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale del , con condanna al risarcimento del danno;
e, _1 in ipotesi, rideterminarsi la quota di conguaglio dovuta dalla opponente. Il ha Parte_1 Controparte_1 preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Nel merito, ha contestato la pretesa attorea, opinando che l'entrata che intende riscuotere si fonda su un rapporto di tipo concessorio avente natura pubblicistica, con conseguente inapplicabilità dell'art. 21 del D.lgs. 46/1999; che, invero, il credito trova causa nella convenzione-concessione stipulata ex art. 35 della L. n. 865/1971 ed avente natura di accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 L. n.
241/1990.Nega che il rapporto avesse alcuna matrice privatistica e conclude per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale concedeva i termini per le memorie istruttorie e, istruita la causa documentalmente, la tratteneva in decisione.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale decide la causa respingendo l'opposizione per quanto riguarda l'asserito difetto di titolo avente efficacia esecutiva ex art. 21 D.lgs, norma che non ha ritenuto applicabile al caso di specie;
ha dichiarato inammissibili, in quanto tardivi, i motivi di opposizione relativi al difetto di motivazione della cartella e del ruolo;
ha dichiarato infine il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo per tutte le altre questioni sollevate, compensando le spese di lite, data la novità e complessità della questione trattata. Il Tribunale ha cominciato la sua disamina valutando la natura
6 privatistica o pubblicistica della convenzione impugnata. Ha premesso che queste convenzioni che si stipulano fra l'amministrazione e i consorzi di imprese edificatrici hanno come scopo principale quello di rendere più agevole l'accesso alla casa ai ceti meno abbienti. Tali accordi hanno ad oggetto l'esercizio consensuale del potere pubblico, perché
l'amministrazione agisce come autorità e non come privato. Cfr. pag. 5: In particolare, sono state più volte ricondotte dalla giurisprudenza, sia amministrativa che di legittimità, al modello generale della convenzione urbanistica disciplinata dall'art. 28 della legge n. 1150/1942, ma anche all'art. 35 della legge n. 865/1971, entrambi rispondenti al paradigma dell'accordo amministrativo sostitutivo di provvedimento disciplinato dall'art. 11 della legge n. 241/1990 (cfr.
Tar Firenze -Toscana, sez. I, 2.1.2018 n. 4; cfr. Cass.
S.U. n. 19390/2012). Ha poi affermato la prevalenza della tesi pubblicistica di tali accordi, che si basa sulla considerazione secondo cui gli accordi non possono avere una natura diversa rispetto al provvedimento che sostituiscono o integrano, nel dettato normativo.
Richiama a tal fine l'art. 11, L. n. 241/1990 nella parte in cui rinvia non al Codice civile tout court, ma ai soli “principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti”, i quali si applicano peraltro solo “in quanto compatibili” e “ove non diversamente disposto” (cd. doppia clausola di salvezza); - alla previsione generalizzata del potere di recesso dagli accordi per motivi di pubblico interesse (previsione che presenta forti analogie con il potere di revoca del provvedimento amministrativo, ex art. 21 quinquies L. n.
241/1990) laddove, per i contratti di diritto comune
7 della PA, l'art. 21 sexies L. n. 241/1990, prevede che il recesso è ammesso “nei casi previsti dalla legge o dal contratto”. Ha poi rilevato l'applicazione del criterio del perfetto pareggio economico e cioè dell'esatta corrispondenza fra i costi sopportati dal per l'acquisizione delle aree e i corrispettivi _1 dovuti dai privati beneficiari, ciò a ulteriore indicazione della natura pubblicistica dell'accordo. Ne ha tratto la conclusione per cui dati i maggiori esborsi per l'acquisizione coattiva delle aree, la richiesta di conguaglio da parte del è un atto dovuto, non _1 potendo gli importi relativi gravare sul bilancio dell'ente; (cfr. da ultimo ConIGlio di Stato sez. IV,
23/03/2020, n.2032) secondo cui ai sensi dell'art. 35,
l. 22 ottobre 1971 n. 865 sussiste l'obbligo per il di assicurare la copertura di tutti i costi di _1 acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l'acquisto delle aree medesime). Analizzando la questione dal punto di vista dell'adombrato conflitto di giurisdizione, il Tribunale ha seguito e applicato l'insegnamento della Suprema
Corte : In particolare, quanto al riparto di giurisdizione, il supremo consesso nomofilattico ha chiarito che: “come generalmente avviene per le concessioni amministrative, il relativo provvedimento” si collega “a una convenzione, pure deliberata dal concedente ma da stipularsi per atto pubblico, nella quale è, tra l'altro, determinato il prezzo di cessione degli alloggi;
2) la deliberazione del di _1
8 concedere il diritto di superficie (lo stesso vale per la cessione in proprietà dell'area, n.d.r.) e la relativa convenzione attuativa, compongono entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa ed istituiscono fra concedente e concessionario un rapporto che è unitario;
con la conseguenza che le eventuali pretese anche risarcitorie attinenti alla detta convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. in conformità alla L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, artt. 5 e 7, che detta giurisdizione ha istituito per tutte le controversie relative a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici, indipendentemente dalla tipologia delle singole, specifiche posizioni giuridiche scaturitene in capo al concessionario;
3) per converso, il c. 2 dell'art. 5 fa salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria "per tutte le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A. e più in generale allorquando detta determinazione non comporti necessariamente una indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dall'ente concedente nel corso del suo svolgimento, in quanto tale indagine allorché assuma carattere di pregiudizialità rispetto alle altre, assorbe, infatti, nella giurisdizione amministrativa l'intera controversia” (cfr. Cass. S.U. n. 19390/2012). Ha dichiarato quindi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del g.a. ”allorché la lite ponga in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico e funzionale
e ciò anche in assenza di impugnativa di un atto o
9 provvedimento della autorità pubblica e indipendentemente dalla natura delle posizioni giuridiche dedotte alla fonte”; che, quindi, “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in cui si discute sulla asserita violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio” e che residua “la giurisdizione del giudice ordinario … quando si discuta soltanto sul compenso del concessionario, senza dirette implicazioni
… sul contenuto della concessione”. Ha quindi statuito che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, perché la cooperativa edificatrice ha chiesto di entrare nel merito delle clausole della convenzione e di delibare se il cessionario si sia impegnato a versare quanto dovuto dal in seguito a sentenze di condanna solo per le
_1 cause in relazione alle quali il avesse adempiuto
_1 all'onere di tempestiva informazione, non solo nei confronti della mandataria dell' ma di tutte le CP_8 imprese. Ha dunque respinto la domanda ex art.615 cpc rilevando che la questione oggetto del principale motivo di opposizione è la natura pubblicistica o privatistica dell'entrata che il intende riscuotere mediante
_1 ruolo e ha chiarito che l'obbligo di versare il conguaglio dovuto pro quota, quale prezzo dell'acquisizione dell'area da parte del
_1 previsto nella convenzione concessione, trova causa in un rapporto di tipo pubblicistico, in cui la P.A. agisce in veste di Autorità.
Ha infine respinto l'opposizione ex articolo 617 cpc, dichiarandola inammissibile, non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni per l'impugnazione del provvedimento.
10 L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la mancanza ed illogicità della motivazione e violazione degli artt.
21 D.lgs. 46/1999, 479 c.p.c. e 112 cost. per avere il
Tribunale erroneamente qualificato la pretesa per cui è causa come entrata di diritto pubblico, sebbene la stessa sia fondata su un accordo convenzionale. Quindi la pretesa del trova causa in un rapporto di diritto _1 privato, e dunque l'iscrizione a ruolo è nulla ex art. 21 D.lgs. 46/1999, perché non è fondata su un titolo esecutivo opponibile alla Cooperativa. L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di I° grado nella parte in cui ha respinto l'opposizione per ciò che concerne il difetto di titolo avente efficacia esecutiva posto a fondamento della cartella e la dichiarazione della nullità della cartella impugnata per difetto di titolo esecutivo non potendo attribuirsi natura di titolo esecutivo all'invito a pagare del 24.12.2015, né alla Convenzione 29.9.2008, nemmeno qualora la si qualifichi erratamente come accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo (trattandosi di accordo integrativo che presuppone il provvedimento concessorio), perché né l'an né il quantum della pretesa avanzata dal sono in essa determinati, né alla _1 sentenza della Corte d'Appello di Firenze, né alla transazione sottoscritta dal con le Controparte_1 IG.re , trattandosi di atti relativi alla causa CP_4 di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio,
a cui l'appellante non è stata posta in condizione di partecipare nonostante la sua qualità di litisconsorte
11 necessario sancita dall'art. 29 comma 4 D.lgs. 150/2011
e nonostante l'obbligo di chiamata in causa ex art. 106
c.p.c. previsto nella Convenzione 29.09.2008.
Col secondo motivo d'appello l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 617, 153 e 112 c.p.c. e il difetto di motivazione, visto che la nullità della cartella e del ruolo non possono essere qualificati come opposizione agli atti esecutivi perché invece attinenti alla inesistenza del titolo esecutivo o, comunque, dell'atto presupposto necessario per potersi procedere alla iscrizione a ruolo - che non esistendo non poteva essere indicato né nel ruolo né nella cartella di pagamento - con la conseguenza che i vizi dedotti integrano motivi tipici dell'opposizione all'esecuzione, con conseguente errore del Tribunale nel giudizio di inammissibilità.
Con il terzo motivo, articolato in più punti, ha lamentato preliminarmente l'errore del Tribunale per avere ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo declinando la propria, con violazione degli artt. 102 e 103 cost., 1 e 112 c.p.c., per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, ha lamentato che la sentenza si è pronunciata sul motivo di opposizione relativo alla mancanza del titolo esecutivo, ritenendolo infondato per il fatto che il credito ha natura pubblicistica, e su quello relativo al difetto di motivazione dell'iscrizione a ruolo, ritenendolo tardivo ex art. 617
c.p.c. Ad avviso dell'appellante la sentenza impugnata viola gli artt. 102 e 103 della Costituzione, perché
l'indirizzo giurisprudenziale a cui aderisce è incompatibile con il generale criterio di riparto della giurisdizione ordinaria ed amministrativa, fondato sulla
12 dicotomia assenza di potere/ diritto soggettivo/giudice ordinario - potere/interesse legittimo/giudice amministrativo.
L'appellante ha altresì ritenuto la violazione degli art. 295 c.p.c. e 24 Cost., perché pur dichiarando un difetto di giurisdizione parziale, ha omesso di disporre la necessaria sospensione del processo ex art. 295
c.p.c., stante la natura pregiudiziale delle questioni rimesse alla decisione del Giudice Amministrativo.
Sempre nell'ambito dell'articolazione del terzo motivo,
l'appellante ha censurato la sentenza ritenendone la illogicità e mancanza di motivazione nonché la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 99, 101 e 112
c.p.c. perché nella parte in cui ha accertato la natura pubblicistica della pretesa avanzata dal ed ha _1 dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo, anche per il fatto che la richiesta (e non la pattuizione) del conguaglio sarebbe un atto dovuto ex lege, ha deciso la questione d'ufficio senza provocare il contraddittorio tra le parti, così violando il diritto di difesa della cooperativa edificatrice. Ha pure lamentato la stessa lesione in relazione alla violazione dell'articolo 183 sesto comma cpc, per non avere ammesso la cooperativa alla replica sulla produzione da parte del comune dell'ordinanza della causa connessa, produzione avvenuta dopo la scadenza dei termini concessi alla cooperativa, con reiezione della sua istanza di revoca dell'ordinanza che disponeva la discussione della causa ex articolo 281 sexies. Il si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando analiticamente nel merito i motivi d'appello proposti, ritenendolo anche tardivo e inammissibile e svolgendo appello incidentale condizionato. Infatti,
13 vertendosi in materia esecutiva, i termini feriali non sono sospesi e quindi la notifica dell'appello alla sentenza di primo grado è giunta oltre il decorso del termine “lungo” di sei mesi dal deposito. Infine, parte appellante ha concluso chiedendo che il giudizio sia definito con un provvedimento di estinzione in quanto
[...] ha aderito alla c.d. rottamazione quater Parte_1 ed in data 27.10.2023 ha provveduto al pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto, così come determinato in sede di rottamazione quater, quale risultante dai documenti depositati in data 8.5.2024, con richiesta di compensazione delle spese di lite. Solo in comparsa conclusionale parte appellata prende atto del pagamento della somma al mediante l'adesione Controparte_1 alla rottamazione quater delle cartelle esattoriali.
Ritiene comunque di opporsi alla richiesta di parte appellante di compensazione delle spese. Valuta che affinché possa pronunciarsi l'estinzione o la cessazione della materia del contendere occorre come presupposto processuale che il giudizio si stato, seppur infondatamente, almeno ammissibilmente instaurato ma, nel caso in esame, l'appello è tardivo e inammissibile.
All'udienza cartolare del 21 maggio 2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di conIGlio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14 L'appello è inammissibile.
Preme, anzitutto, rammentare l'insegnamento del giudice di legittimità a tenore del quale «ai sensi degli artt.
1 e 3 della legge 7.10.1969, n. 742, e dell'art. 92 del
r.d. 30.1.1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile» (Cass. civ.,
Sez. VI, ord. 18 giugno 2020, n. 11780).
Ebbene, il giudice di prime cure, da un lato, ha espressamente qualificato, e non si tratta di un'affermazione meramente generica, la domanda principale avanzata da RO
come opposizione all'esecuzione ex art. 615
[...]
c.p.c., afferendo essa al diritto del Controparte_1 di procedere ad esecuzione forzata e, segnatamente, all'esistenza di un titolo avente efficacia esecutiva che legittimasse l'iscrizione a ruolo delle somme richieste (v. pag. 10 della sentenza), dall'altro ha inquadrato la invocata nullità della cartella e del ruolo per difetto di motivazione come motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (v. pag. 12 della sentenza).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel caso di specie non operasse la sospensione feriale dei termini processuali,
15 incluso quello per proporre impugnazione.
Si rileva, allora, come la sentenza n. 523/2020 del
Tribunale di Grosseto sia stata pubblicata in data
21.07.2020; non risulta che la medesima sia stata notificata al procuratore costituito della parte.
Decorreva pertanto il termine “lungo” di 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento ex art. 327 c.p.c. per la proposizione dell'appello.
Attesa l'esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla L. n. 742/1969, il termine “lungo” di 6 mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza scadeva in data 21.01.2021.
L'atto di citazione in appello è stato invece notificato al procuratore costituto nel giudizio di primo grado del a mezzo P.E.C. in data 20.02.2021, Controparte_1 come risulta dalla relata di notifica sottoscritta dal procuratore dell'appellante e dalla ricevuta di avvenuta consegna versata in atti.
L'appello, quindi, è stato proposto tardivamente e, di conseguenza, è inammissibile.
Secondo La la RO tardività dell'appello dovrebbe essere dichiarata solo in ordine alla prima domanda formulata, ossia quella volta ad ottenere la declaratoria di nullità del ruolo n. 2018/000677 e/o della cartella di pagamento n.
05120180002941859000, ma non anche con riferimento alle successive domande proposte cumulativamente, in quanto domande autonome, che nulla hanno a che vedere con l'opposizione all'esecuzione e che non possono essere sottratte al regime della sospensione feriale dei termini. Ad opinione di questa Corte, il suddetto assunto con coglie nel segno.
Si osserva, in particolare, quanto segue:
16 - in primo luogo, come puntualizzato da
[...] nella propria “Memoria RO autorizzata” depositata in data 13.05.2020, trattasi di domande «proposte in via subordinata», ossia «solo in ipotesi» (pag. 7) per il caso in cui non venga ritenuta fondata «la denunciata violazione di norme procedurali nel procedimento di esazione del (preteso) credito», dal che discende che l'eventuale esame delle stesse (al di là della questione relativa alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo) postula inevitabilmente, anche in questa sede, il previo vaglio di quelli che sono stati qualificati espressamente dal giudice di prime cure come motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. (presunta assenza di un titolo avente efficacia esecutiva nei confronti del soggetto obbligato al pagamento e ad esso opponibile ecc.) e come motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
(presunta nullità dell'iscrizione a ruolo e, conseguentemente, della cartella di pagamento per difetto di motivazione in virtù degli artt. 12, comma
3, d.P.R. n. 602/1973 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999).
Permangono, dunque, le eIGenze di speditezza che giustificano l'esenzione dalla sospensione feriale;
- in secondo luogo, trattasi di domande evidentemente dirette a far accertare, anche in via mediata, la non debenza del conguaglio, e, quindi, della somma portata dalla cartella di pagamento. In definitiva, tali domande (accertamento negativo della pretesa creditoria) sono tutte connesse alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e devono essere inquadrate nella più ampia opposizione all'esecuzione proposta. Esse sono finalizzate, ad esempio, a far
17 dichiarare inopponibile alla odierna appellante la transazione sottoscritta in data 16.12.2015 dal
[...]
e dalle Sig.re ovvero a far _1 CP_4 annullare o risolvere la convenzione-concessione ex art. 35 della L. n. 865/1971 del 29.09.2008 tra il e l'Associazione OR di Controparte_1
Imprese e Cooperative di cui faceva parte anche
[...]
, vale a dire i titoli CO stessi dai cui trae origine, secondo la prospettata ricostruzione dei fatti, il diritto di credito fatto valere da parte appellata e oggetto della procedura di riscossione. Ciò vale anche per quelle che attengono alla individuazione della somma concretamente dovuta e che sono volte a far rideterminare la quota di conguaglio a carico di
[...]
RO
Da quanto sopra illustrato deriva l'inoperatività in toto della sospensione dei termini nel periodo feriale.
In ordine a quelli che sono stati esplicitamente qualificati dal primo giudice come motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,
l'appello è inammissibile ancor prima alla luce di quanto disposto dall'art. 618, comma 3, c.p.c.. Infatti, le sentenze sulla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sono impugnabili con l'appello, ma soltanto ricorribili per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.; il mezzo di impugnazione deve essere individuato sempre in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento stesso (non rileva che la qualificazione dell'azione sia stata effettuata dal giudice sulla base degli atti così come formulati o della loro operata
18 sussunzione all'interno degli istituti processuali, essendo comunque la qualificazione cui il giudice perviene l'opzione interpretativa che ne consegue, cfr.
Cass. civ., Sez. Lav., ord. 19 giugno 2019, n. 16424), indipendentemente dalla sua esattezza e dalla qualificazione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione (cfr., ex multis, Cass. civ.,
Sez. III, 24 novembre 2021, n. 36500, Cass. civ., Sez.
VI, ord. 30 giugno 2022, n. 20886, Cass. civ., Sez. III, ord. 26 giugno 2023, n. 18214, App. Palermo, sent. 15 gennaio 2024, n. 62; si veda anche Cass. civ., Sez. III,
12 febbraio 2019, n. 3967, secondo la quale, laddove la sentenza, come nel caso di specie, presenti un duplice contenuto, definendo sia doglianze ex art. 615 c.p.c. che ex art. 617 c.p.c., l'impugnazione, sebbene riguardi il medesimo provvedimento, deve essere altrettanto duplice: appello avverso la parte di sentenza che decide sull'opposizione all'esecuzione e ricorso straordinario per cassazione avverso la parte di sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi).
Giova rammentare che il giudice, prima di pronunciarsi sulla domanda e, più in generale, sull'oggetto del giudizio e di emettere una qualsiasi decisione, anche di declaratoria di cessazione della materia del contendere
(quale quella richiesta, nel caso di specie, da Parte_1
, è tenuto a verificare la
[...] RO sussistenza delle condizioni perché la pronuncia sia legittima e, cioè, l'esistenza dei presupposti processuali, tra i quali la tempestiva instaurazione del giudizio e la corretta scelta del mezzo di impugnazione.
La pronuncia di inammissibilità dell'appello, come quella che si va ad emettere, ha quindi carattere pregiudiziale e prevale sine ullo dubio su qualunque
19 altra decisione che implica la ritualità dell'impugnazione.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da assorbe l'esame RO dell'appello incidentale condizionato proposto dal
. Controparte_1
Sebbene la pronuncia di inammissibilità dell'appello configuri una situazione di soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 3 marzo 2022, n. 7024), attesa l'adesione, da parte de RO
, alla c.d. rottamazione quater, vale a dire
[...] alla definizione agevolata del debito nei confronti del derivante dalla cartella di pagamento Controparte_1
n. 05120180002941859000, con pagamento in un'unica soluzione, avvenuto in corso di causa (in data
27.10.2023), dell'importo di € 178.131,64 (cfr. nota di deposito dell'08.05.2024), questa Corte ritiene di dover compensare le spese del presente grado di giudizio per
1/3, ponendo i restanti 2/3, liquidati in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M.
n. 147/2022, a carico di CO
(controversia rientrante nello scaglione di
[...] valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, come da dichiarazione di valore contenuta nell'atto introduttivo;
adozione dei valori minimi e riduzione del
50% attesa la pronuncia solo in rito;
escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
20 la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da
[...] in quanto tardivamente RO proposto;
COMPENSA per 1/3 tra le parti le spese di lite relative al presente grado di giudizio;
CONDANNA parte appellante RO
a rimborsare alla controparte
[...] _1
i restanti 2/3, che liquida in € 1.665,66 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono, a carico di
[...]
i presupposti per il RO versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze,18 marzo 2025
Il conIGliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
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