TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 17118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17118 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14519/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14519 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26/05/2025, vertente
tra
(C.F. in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in presso in Roma, via Ennio Quirino Visconti n.
99 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Battista Conte e Valentina Petri che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice
e
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del commissario straordinario giusta decreto di nomina del MISE, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Laici giusta mandato in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta
Conclusioni delle parti:
per l'attrice: “Voglia il Tribunale adìto:
- Accertare la responsabilità della;
e per l'effetto – Condannare la stessa Controparte_3 al pagamento in favore della attrice della complessiva somma pari ad euro 1.500.000,00 Pt_1 oltre danni morali a titolo di danno emergente e lucro cessante e comunque al pagamento di una somma non inferiore ad euro 1.072.130,20quale risultante dei costi sostenuti per la
Pag. 1 a 6 realizzazione dell'impianto per cui è causa e degli impegni assunti verso il CH (per CP_4
i primi due anni già onorati) (danno emergente). -Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA”.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti dell' Controparte_5 Controparte_1
b) nel merito, accertare e dichiarare la infondatezza delle domande attoree e per l'effetto rigettarle in toto, accogliendo le motivazioni spiegate dalla presente difesa;
c) condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze di causa”.
Codice oggetto:
All'udienza del 26/05/2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, esponendo che: Controparte_6
- essa attrice sarebbe proprietaria di un impianto fotovoltaico per l'attività di produzione di energia elettrica ubicato in località Querce al Pino nel territorio di
CH;
- per la realizzazione del detto impianto lo stesso Comune avrebbe a suo tempo bandito una gara per la concessione del diritto di superficie sul terreno di sua proprietà, al fine di consentire la realizzazione dell'impianto;
- l'accordo con il avrebbe previsto il pagamento di una somma pari ad € CP_4
37.784,40 annui;
- che essa attrice avrebbe proceduto ad acquistare i moduli fotovoltaici dalla
[...] al prezzo di € 150.130,20, verificando che fossero dotati di tutte le CP_1 certificazioni necessarie;
- a seguito della realizzazione e dell'avvio dell'impianto, in data 12/04/2013 essa attrice avrebbe presentato domanda di riconoscimento degli incentivi di cui al decreto ministeriale del 05/05/2011, riconosciute dal GSE con provvedimento del 9/08/2013; Part
- il successivo 19/08/2013 il GSE avrebbe stipulato con la la Convenzione n.
D05L275311807 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica
Pag. 2 a 6 prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare ai sensi dell'art. 7 del d. lgs.
387/03 e del d.m. 5 maggio 2011;
- nel febbraio 2014 la ICIM, per conto del GSE, avrebbe comunicato ad essa attrice l'avvio di un procedimento di verifica nell'ambito del quale, il successivo 03/03/2014, sarebbe stato effettuato il sopralluogo presso l'impianto, espletato il quale sarebbe stato comunicato all'attrice un preavviso di provvedimento di decadenza;
- detto provvedimento sarebbe stato poi confermato nonostante l'invio di tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore;
- contestualmente alla comunicazione della decadenza, l'attrice si sarebbe vista recapitare anche una richiesta di restituzione delle somme percepite, in quanto il GSE avrebbe accertato che i moduli utilizzati per la costruzione degli impianti non sarebbero dotati di tutte le certificazioni e garanzie necessarie ma apparterrebbero ad una partita di moduli contraffatti ed illegittimamente importati e venduti dalla CP_1 nei termini meglio espressi nell'atto di citazione.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice chiedeva accertarsi la responsabilità della società convenuta per contraffazione dei moduli fotovoltaici per cui è causa e per aver perseverato Part nella commercializzazione degli stessi, in tal modo arrecando alla un danno, per il risarcimento del quale chiedeva condannarsi la convenuta.
Si costituiva in giudizio la eccependo: Controparte_6
- in via preliminare, l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda in ragione della sottoposizione di essa convenuta alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria;
- nel merito, l'infondatezza della domanda attorea atteso che proprio dalla documentazione offerta in giudizio dalla stessa attrice emergerebbe come l'alienazione degli impianti oggetto sarebbe avvenuta ad opera di una società diversa dalla
[...]
e dunque nessun rapporto contrattuale tra di esse sarebbe mai stato CP_1 instaurato.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 26/05/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va accolta l'eccezione proposta dalla parte convenuta di inammissibilità della domanda attorea in ragione della sottoposizione della stessa alla procedura concorsuale
Pag. 3 a 6 dell'amministrazione straordinaria. Invero è noto che l'art. 18 d.lgs. n. 270/1999 espressamente richiama l'art. 52 l.f. che al primo comma dispone che “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito (…)”.
Esso esprime due principi: il primo è quello per cui una volta dichiarato il fallimento, l'unica forma di esecuzione possibile sul patrimonio del fallito è quella concorsuale, la quale si realizza attraverso la contemporanea partecipazione di tutti i creditori al fine di consentire agli stessi di soddisfare in percentuale, condividendo la stessa riduzione proporzionale;
il secondo principio evincibile dalla norma sancisce che il diritto di prestazione di ciascun creditore può essere soddisfatto solo in quanto lo stesso creditore si sia, con esito positivo, sottoposto alla procedura di accertamento, ovvero alla verifica del proprio credito da parte degli organi fallimentari. Da ciò discende che ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito (o, come in questo caso, sottoposto ad amministrazione straordinaria) deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, essendo improcedibile ogni diversa azione.
Né a diverse conclusioni può giungersi aderendo alle argomentazioni spese dall'attrice con la propria memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c., nella parte in cui ha sostenuto che “l'accertamento richiesto in termini di responsabilità della società convenuta segue la cognizione del giudizio ordinario, atteso che nessuna ripercussione avrebbe la sentenza di accertamento e di condanna sullo stato passivo (ormai ampiamente già delineato) e sulla partecipazione alla distribuzione della massa attiva, essendo, invece, la domanda volta alla costituzione di un titolo esecutivo da far valere nei confronti del debitore una volta che questo sia ritornato in bonis”.
A tal riguardo, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale “qualora, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea
a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato «in bonis»” (cfr. ex multis Tribunale Bari sez. II, 29/09/2016, n.4897).
Ciò in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “se la legittimazione del fallito
è trasferita ope legis al curatore al fine al curatore al fine di salvaguardare gli interessi dei creditori, di tale trasferimento non vi sarà bisogno di nuocere al ceto creditorio. Questo principio viene espresso con la tradizionale formula secondo cui la perdita di legittimazione processuale
Pag. 4 a 6 in capo al fallito, per effetto della dichiarazione di fallimento non è assoluta ma relativa e non comprende:
a) dal punto di vista oggettivo i diritti e le azioni esclusi dal fallimento;
b) dal punto di vista soggettivo, i diritti e le azioni proposti da creditori che, in luogo di partecipare al concorso, abbiano scelto di soddisfarsi sull'eventuale patrimonio che residuerà alla distribuzione (c.d. tutela post fallimentare). I principi appena esposti sono incontrastati nella giurisprudenza di legittimità, e prevalenti in dottrina.
In applicazione di essi è ammesso che il creditore del fallito possa convenirlo in giudizio in proprio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse tornare in bonis. Ai fini di una condanna della società in proprio, occorre che il creditore dichiari espressamente di voler utilizzare il titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire nei confronti del debitore ritornato in bonis (cfr. Cass. n. 28481/2005; n. 17035/2011; n.
10640/2012)” (cfr. Cass. sent. n. 31843/2019).
In altri termini, ai fini dell'ammissibilità della domanda non è sufficiente che colui che si professi creditore di un soggetto fallito dichiari, nell'ambito del giudizio, la propria intenzione di far valere l'emananda sentenza nei confronti del solo fallito in proprio, nell'eventualità di un suo futuro ritorno in bonis, essendo evidentemente necessario anche che l'attore agisca in giudizio (con l'atto di citazione o con il ricorso in riassunzione, in caso di fallimento dichiarato in corso di causa) nei confronti del fallito in proprio (e non della procedura concorsuale), essendo quest'ultimo l'unico soggetto munito di legittimazione passiva rispetto a detta domanda.
In linea con quanto precede, l'odierna attrice, ove avesse inteso precostituirsi un titolo esecutivo da far valere nei confronti della nell'eventualità di un ritorno in bonis CP_1 di quest'ultima, avrebbe dovuto citare in giudizio detta società in proprio e non già in persona del commissario straordinario. Ciò anche in considerazione del fatto che, a norma dell'art. 2909 c.c., “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti (…)”.
Tanto non è avvenuto nel caso di specie, atteso che l'attrice, pur consapevole dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della in epoca Controparte_1 antecedente all'introduzione del presente giudizio, ha inteso citare in giudizio “ CP_1 in amministrazione straordinaria in persona del Commissario Straordinario Avv.
[...] CP_2
(cfr. citazione pagg. 1 e 13), chiedendo la condanna della stessa società, sempre in
[...] persona del commissario straordinario, e non del suo legale rappresentante in carica al momento dell'apertura della procedura concorsuale (cfr. citazione pag. 13).
Pag. 5 a 6 Ed invero, dalla lettura delle conclusioni si evince che l'attrice ha chiesto al Tribunale di
“accertare la responsabilità della;
Controparte_3
e per l'effetto Condannare la stessa al pagamento in favore della attrice della Pt_1 complessiva somma pari ad euro 1.500.000,00 oltre danni morali a titolo di danno emergente e lucro cessante e comunque al pagamento di una somma non inferiore ad euro 1.072.130,20 quale risultante dei costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto per cui è causa e degli impegni assunti verso il Comune di CH (per i primi due anni già onorati) (danno emergente)”.
In definitiva, desumendosi dal tenore della citazione l'intenzione dell'attrice di agire nei soli confronti della in persona del Commissario Straordinario, si impone Controparte_3 la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta dalla Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, così provvede:
I. dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dalla società nei Parte_1 confronti della società ; Controparte_6
II. condanna la a rifondere le spese del presente giudizio in favore della Parte_1 [...] in A.S. che si liquidano in € 10.180,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese Controparte_1 generali.
Roma, 06/12/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14519 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26/05/2025, vertente
tra
(C.F. in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in presso in Roma, via Ennio Quirino Visconti n.
99 presso lo studio degli avv.ti Giovanni Battista Conte e Valentina Petri che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice
e
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del commissario straordinario giusta decreto di nomina del MISE, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Laici giusta mandato in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta
Conclusioni delle parti:
per l'attrice: “Voglia il Tribunale adìto:
- Accertare la responsabilità della;
e per l'effetto – Condannare la stessa Controparte_3 al pagamento in favore della attrice della complessiva somma pari ad euro 1.500.000,00 Pt_1 oltre danni morali a titolo di danno emergente e lucro cessante e comunque al pagamento di una somma non inferiore ad euro 1.072.130,20quale risultante dei costi sostenuti per la
Pag. 1 a 6 realizzazione dell'impianto per cui è causa e degli impegni assunti verso il CH (per CP_4
i primi due anni già onorati) (danno emergente). -Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA”.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti dell' Controparte_5 Controparte_1
b) nel merito, accertare e dichiarare la infondatezza delle domande attoree e per l'effetto rigettarle in toto, accogliendo le motivazioni spiegate dalla presente difesa;
c) condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze di causa”.
Codice oggetto:
All'udienza del 26/05/2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, esponendo che: Controparte_6
- essa attrice sarebbe proprietaria di un impianto fotovoltaico per l'attività di produzione di energia elettrica ubicato in località Querce al Pino nel territorio di
CH;
- per la realizzazione del detto impianto lo stesso Comune avrebbe a suo tempo bandito una gara per la concessione del diritto di superficie sul terreno di sua proprietà, al fine di consentire la realizzazione dell'impianto;
- l'accordo con il avrebbe previsto il pagamento di una somma pari ad € CP_4
37.784,40 annui;
- che essa attrice avrebbe proceduto ad acquistare i moduli fotovoltaici dalla
[...] al prezzo di € 150.130,20, verificando che fossero dotati di tutte le CP_1 certificazioni necessarie;
- a seguito della realizzazione e dell'avvio dell'impianto, in data 12/04/2013 essa attrice avrebbe presentato domanda di riconoscimento degli incentivi di cui al decreto ministeriale del 05/05/2011, riconosciute dal GSE con provvedimento del 9/08/2013; Part
- il successivo 19/08/2013 il GSE avrebbe stipulato con la la Convenzione n.
D05L275311807 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica
Pag. 2 a 6 prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare ai sensi dell'art. 7 del d. lgs.
387/03 e del d.m. 5 maggio 2011;
- nel febbraio 2014 la ICIM, per conto del GSE, avrebbe comunicato ad essa attrice l'avvio di un procedimento di verifica nell'ambito del quale, il successivo 03/03/2014, sarebbe stato effettuato il sopralluogo presso l'impianto, espletato il quale sarebbe stato comunicato all'attrice un preavviso di provvedimento di decadenza;
- detto provvedimento sarebbe stato poi confermato nonostante l'invio di tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore;
- contestualmente alla comunicazione della decadenza, l'attrice si sarebbe vista recapitare anche una richiesta di restituzione delle somme percepite, in quanto il GSE avrebbe accertato che i moduli utilizzati per la costruzione degli impianti non sarebbero dotati di tutte le certificazioni e garanzie necessarie ma apparterrebbero ad una partita di moduli contraffatti ed illegittimamente importati e venduti dalla CP_1 nei termini meglio espressi nell'atto di citazione.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice chiedeva accertarsi la responsabilità della società convenuta per contraffazione dei moduli fotovoltaici per cui è causa e per aver perseverato Part nella commercializzazione degli stessi, in tal modo arrecando alla un danno, per il risarcimento del quale chiedeva condannarsi la convenuta.
Si costituiva in giudizio la eccependo: Controparte_6
- in via preliminare, l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda in ragione della sottoposizione di essa convenuta alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria;
- nel merito, l'infondatezza della domanda attorea atteso che proprio dalla documentazione offerta in giudizio dalla stessa attrice emergerebbe come l'alienazione degli impianti oggetto sarebbe avvenuta ad opera di una società diversa dalla
[...]
e dunque nessun rapporto contrattuale tra di esse sarebbe mai stato CP_1 instaurato.
Instava, pertanto, per il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 26/05/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va accolta l'eccezione proposta dalla parte convenuta di inammissibilità della domanda attorea in ragione della sottoposizione della stessa alla procedura concorsuale
Pag. 3 a 6 dell'amministrazione straordinaria. Invero è noto che l'art. 18 d.lgs. n. 270/1999 espressamente richiama l'art. 52 l.f. che al primo comma dispone che “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito (…)”.
Esso esprime due principi: il primo è quello per cui una volta dichiarato il fallimento, l'unica forma di esecuzione possibile sul patrimonio del fallito è quella concorsuale, la quale si realizza attraverso la contemporanea partecipazione di tutti i creditori al fine di consentire agli stessi di soddisfare in percentuale, condividendo la stessa riduzione proporzionale;
il secondo principio evincibile dalla norma sancisce che il diritto di prestazione di ciascun creditore può essere soddisfatto solo in quanto lo stesso creditore si sia, con esito positivo, sottoposto alla procedura di accertamento, ovvero alla verifica del proprio credito da parte degli organi fallimentari. Da ciò discende che ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito (o, come in questo caso, sottoposto ad amministrazione straordinaria) deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, essendo improcedibile ogni diversa azione.
Né a diverse conclusioni può giungersi aderendo alle argomentazioni spese dall'attrice con la propria memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c., nella parte in cui ha sostenuto che “l'accertamento richiesto in termini di responsabilità della società convenuta segue la cognizione del giudizio ordinario, atteso che nessuna ripercussione avrebbe la sentenza di accertamento e di condanna sullo stato passivo (ormai ampiamente già delineato) e sulla partecipazione alla distribuzione della massa attiva, essendo, invece, la domanda volta alla costituzione di un titolo esecutivo da far valere nei confronti del debitore una volta che questo sia ritornato in bonis”.
A tal riguardo, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale “qualora, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea
a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato «in bonis»” (cfr. ex multis Tribunale Bari sez. II, 29/09/2016, n.4897).
Ciò in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “se la legittimazione del fallito
è trasferita ope legis al curatore al fine al curatore al fine di salvaguardare gli interessi dei creditori, di tale trasferimento non vi sarà bisogno di nuocere al ceto creditorio. Questo principio viene espresso con la tradizionale formula secondo cui la perdita di legittimazione processuale
Pag. 4 a 6 in capo al fallito, per effetto della dichiarazione di fallimento non è assoluta ma relativa e non comprende:
a) dal punto di vista oggettivo i diritti e le azioni esclusi dal fallimento;
b) dal punto di vista soggettivo, i diritti e le azioni proposti da creditori che, in luogo di partecipare al concorso, abbiano scelto di soddisfarsi sull'eventuale patrimonio che residuerà alla distribuzione (c.d. tutela post fallimentare). I principi appena esposti sono incontrastati nella giurisprudenza di legittimità, e prevalenti in dottrina.
In applicazione di essi è ammesso che il creditore del fallito possa convenirlo in giudizio in proprio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse tornare in bonis. Ai fini di una condanna della società in proprio, occorre che il creditore dichiari espressamente di voler utilizzare il titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire nei confronti del debitore ritornato in bonis (cfr. Cass. n. 28481/2005; n. 17035/2011; n.
10640/2012)” (cfr. Cass. sent. n. 31843/2019).
In altri termini, ai fini dell'ammissibilità della domanda non è sufficiente che colui che si professi creditore di un soggetto fallito dichiari, nell'ambito del giudizio, la propria intenzione di far valere l'emananda sentenza nei confronti del solo fallito in proprio, nell'eventualità di un suo futuro ritorno in bonis, essendo evidentemente necessario anche che l'attore agisca in giudizio (con l'atto di citazione o con il ricorso in riassunzione, in caso di fallimento dichiarato in corso di causa) nei confronti del fallito in proprio (e non della procedura concorsuale), essendo quest'ultimo l'unico soggetto munito di legittimazione passiva rispetto a detta domanda.
In linea con quanto precede, l'odierna attrice, ove avesse inteso precostituirsi un titolo esecutivo da far valere nei confronti della nell'eventualità di un ritorno in bonis CP_1 di quest'ultima, avrebbe dovuto citare in giudizio detta società in proprio e non già in persona del commissario straordinario. Ciò anche in considerazione del fatto che, a norma dell'art. 2909 c.c., “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti (…)”.
Tanto non è avvenuto nel caso di specie, atteso che l'attrice, pur consapevole dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della in epoca Controparte_1 antecedente all'introduzione del presente giudizio, ha inteso citare in giudizio “ CP_1 in amministrazione straordinaria in persona del Commissario Straordinario Avv.
[...] CP_2
(cfr. citazione pagg. 1 e 13), chiedendo la condanna della stessa società, sempre in
[...] persona del commissario straordinario, e non del suo legale rappresentante in carica al momento dell'apertura della procedura concorsuale (cfr. citazione pag. 13).
Pag. 5 a 6 Ed invero, dalla lettura delle conclusioni si evince che l'attrice ha chiesto al Tribunale di
“accertare la responsabilità della;
Controparte_3
e per l'effetto Condannare la stessa al pagamento in favore della attrice della Pt_1 complessiva somma pari ad euro 1.500.000,00 oltre danni morali a titolo di danno emergente e lucro cessante e comunque al pagamento di una somma non inferiore ad euro 1.072.130,20 quale risultante dei costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto per cui è causa e degli impegni assunti verso il Comune di CH (per i primi due anni già onorati) (danno emergente)”.
In definitiva, desumendosi dal tenore della citazione l'intenzione dell'attrice di agire nei soli confronti della in persona del Commissario Straordinario, si impone Controparte_3 la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta dalla Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, così provvede:
I. dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dalla società nei Parte_1 confronti della società ; Controparte_6
II. condanna la a rifondere le spese del presente giudizio in favore della Parte_1 [...] in A.S. che si liquidano in € 10.180,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese Controparte_1 generali.
Roma, 06/12/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
Pag. 6 a 6