Articolo 3 della Legge 15 febbraio 1965, n. 53
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 marzo 1965
Art. 3.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all' articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 , provvedera' a determinare per ogni Ente:
a) i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e, di intesa con il Ministero del tesoro, le modalita' ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui;
b) la quota del contributo di cui al precedente articolo 2.
Entrata in vigore il 16 marzo 1965