Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) dott. ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 73 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il C.F._2 Parte_3
28/4/1971 (C.F. ) e , nata a [...] C.F._3 Parte_4
(PA) il 4/9/1970 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4
Roberto Natoli;
appellanti
CONTRO
1) codice fiscale e numero di iscrizione al Controparte_1
Registro delle Imprese di TO , quale società incorporante P.IVA_1
in forza di atto di fusione per incorporazione del 22 Controparte_2
marzo 2018, rep. n. 40855, racc. n. 13004 in Notaio di Milano, Persona_1
e 2) Cod. Fisc. Controparte_3
e, per essa, la mandataria P. Iva P.IVA_2 Controparte_4
C.F. e iscrizione R.I. Milano n. 12248170156, rappresentate e P.IVA_3 difese dall'Avv. Marialucrezia Turco come da procure in atti;
intervenuti quali successori, rispettivamente a titolo universale e particolare, della appellata
Conclusioni degli appellanti: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO
Reiectis adversis — Riformare la sentenza n. 2955/2019 resa dal Tribunale di
Palermo nel giudizio portante il n.R.G. 3562/2017, pubblicata in data 13/6/2019
e, per l'effetto: — dire e dichiarare che la nullità del titolo su cui si fonda il credito tutelato da attraverso l'azione revocatoria;
— dire e CP_2
dichiarare che gli atti di costituzione di fondo patrimoniale rogati in Notar
di Palermo e ivi registrati ai nn. di Rep. 57891, Racc. 17805 Per_2
(successivamente modificato con atto Rep. 58465, Racc. 18138) e Rep.
57890, Racc. 17804, non sono stati posti in essere con la consapevolezza di ledere la garanzia patrimoniale generica di — dire e CP_2 CP_2
dichiarare che gli atti di costituzione di fondo patrimoniale rogati in Notar
di Palermo e ivi registrati ai nn. di Rep. 57891, Racc. 17805 Per_2
(successivamente modificato con atto Rep. 58465, Racc. 18138) e Rep.
57890, Racc. 17804, non sono suscettibili di revoca;
— in ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Conclusioni delle società intervenute: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di
Appello di Palermo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare inammissibile l'appello proposto in violazione della normativa di riforma sul cd. “filtro in appello”, in quanto, per
l'estrema genericità che lo contraddistingue (al pari delle difese di primo grado di cui peraltro è pedissequamente ripropositivo), risulta caratterizzato: - sia 3
dall'assenza di indicazione delle parti del provvedimento che si intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- sia dall'assoluta assenza di indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- sia dall'assenza della ragionevole probabilità di essere accolto. NEL MERITO: rigettare in ogni caso l'appello proposto in quanto inammissibile, improponibile ed infondato, sia in fatto che in
diritto; in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del
doppio grado di giudizio secondo la normativa vigente, oltre ad oneri ed
accessori come per legge, nonché, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni che verranno ritenuti opportuni”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.ro 2955 pubblicata il 13 giugno 2019 il Tribunale di Palermo, in integrale accoglimento della domanda di revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da nei confronti dei coniugi Controparte_2 Controparte_5
e , dichiarava inefficaci nei
[...] Controparte_6 confronti dell'attrice, a tutala del credito da essa vantato verso la società I.P.A.
s.r.l. di cui i prefati germani si erano costituiti fideiussori, i due atti di _1
costituzione di fondo patrimoniale rispettivamente stipulati dalle due coppie in data 5 marzo 2012, successivamente modificati con atti del 14 marzo 2013
sempre con rogiti in notaio Dott. di Palermo trascritti nei pubblici Per_2
registri; ordinava Ia trascrizione della sentenza e condannava i convenuti a rifondere alla controparte le spese di lite.
I soccombenti interponevano appello avverso la decisione, formulando le conclusioni riportate in epigrafe. 4
In luogo della originaria attrice, si costituivano congiuntamente
[...]
quale società che aveva incorporato Controparte_1 Controparte_2
e tramite la mandataria Controparte_3
quale soggetto che aveva acquistato nelle more Controparte_4
il credito per il quale era stata invocata la tutela, chiedendo che il gravame venisse dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt.342 e 348 bis c.p.c., o comunque rigettato, con condanna degli appellanti al risarcimento per lite temeraria.
La causa, ri-assegnata alla intestata Sezione, è stata posta in decisione con ordinanza del 12 giugno 2024, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***********************
Il provvedimento impugnato, sulla scorta di ampia e analitica motivazione, ravvisava l'esistenza dei presupposti di cui all'art.2901 c.c. evidenziando, in sintesi: a) che era incontestata la esistenza del credito di nei Controparte_2
confronti del creditore principale, che nasceva da una pluralità di rapporti bancari e che alla data del 29.9.2016 aveva raggiunto l'importo di euro 342.456,08, e certa la sua anteriorità rispetto alla costituzione dei due fondi patrimoniali compiuta dagli , garanti di I.P.A. s.r.l. in forza di fideiussioni prestate il _1
20.11.2006 sino alla concorrenza dell'importo di euro 600.000,00; b) che il requisito della scientia fraudis era agevolmente ricavabile dal fatto che i prefati convenuti, all'epoca del compimento di negozi giuridici che sottraevano “un ingente ed eterogeneo complesso di cespiti immobiliari di loro esclusiva proprietà” alla garanzia patrimoniale generica, oltre ad essere soci della suddetta s.r.l., rivestivano in essa ruoli qualificati, segnatamente ne era Parte_2
amministratore (nominato il 11.8.2006 e cessato il 9.3.2016) mentre _1
ne era procuratore (nominato il 14.12.2004 e cessato il 14.4.2014); c) che
[...] 5
andavano disattese le questioni di nullità dei due contratti di fideiussione sollevate dai convenuti, sia sotto il profilo della asserita violazione dell'art.36 del
Codice del Consumo sia sotto quello del contrasto di alcune clausole con la normativa anti-concorrenziale per come acclarato dalla AN di IA, all'epoca incarica della vigilanza nel settore, con la delibera n.55/2005.
Ciò posto, l'atto di impugnazione, diversamente da quanto eccepito dalle controparti, supera il vaglio di ammissibilità, avendo enucleato con sufficiente precisione il “quantum appellatum” nonché le ragioni di argomentato dissenso rispetto al percorso motivazionale adottato dal primo giudice e la potenziale idoneità di esse a determinare la riforma della decisione censurata nei termini domandati (v. Cass. S.U. sent. 27199/17).
Esso articola una serie di doglianze che possono compendiarsi nei seguenti termini: a) doveva escludersi in capo agli la consapevolezza, all'epoca di _1 costituzione dei fondi patrimoniali, di recare pregiudizio alle ragioni dell'istituto di credito tenuto conto che non era stato provato che gli stessi nel tempo fossero stati resi edotti della effettiva esposizione debitoria di I.P.A. verso CP_2
giacché non avevano ricevuto comunicazione periodica in ordine al suo ammontare;
né tale conoscenza poteva presumersi dalle qualifiche sopra indicate, tenuto anche conto che: i) entrambi erano, all'epoca del rilascio delle fideiussioni, solo nudi proprietari delle quote sociali;
ii) non risultava che _1
, seppure procuratore di I.P.A., avesse di fatto compiuto in nome di essa
[...]
alcun atto;
b) doveva, per queste stesse ragioni, attribuirsi ad entrambi tali appellanti la veste di “consumatori” – da valutarsi con riferimento alle loro autonome posizioni e non a quella del debitore principale - e, per l'effetto, ravvisarsi la nullità delle fideiussioni per violazione ad opera della banca degli obblighi di informazione e di trasparenza;
anche a ravvisare siffatta veste solo per , la nullità in questione avrebbe dovuto estendersi al contratto Parte_1 6
di garanzia stipulato da giacché questi non avrebbe prestato Parte_2
fideiussione ove fosse stato unico garante;
c) in ogni caso, andava ravvisata la nullità delle due fideiussioni per violazione della normativa anti-concorrenziale in quanto, anche ad ammettere, per come ritenuto nella sentenza impugnata, che l'invalidità avesse colpito solo alcune clausole (quelle dello schema ABI stigmatizzate dalla AN di IA), essa inficiava l'intero regolamento negoziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., emergendo dal comportamento dell'istituto di credito – il quale aveva inserito nel contratto le clausole in questione, in particolare quella di “riviviscenza”, malgrado fosse già intervenuta la sopra citata delibera n.
55/2005 – che quest'ultimo non avrebbe stipulato i contratti in assenza di esse;
d) il Tribunale aveva del tutto pretermesso l'esame di una ulteriore questione di nullità delle fideiussioni per la quale era stato sollecitato l'esame officioso in seno alle note di replica dei deducenti, quella derivante dalla violazione dei principi generali di correttezza e buona fede, per avere concesso nel CP_2
tempo finanziamenti a I.P.A. pur conoscendone le difficoltà economiche, in ciò
confidando nella responsabilità patrimoniale dei due garanti e senza tuttavia tenere informati gli stessi dell'aggravamento della esposizione debitoria.
I superiori motivi di gravame, su cui hanno puntualmente replicato le controparti,
si presentano in parte inammissibili e, comunque, infondati.
Le questioni di nullità - per le quali solo nelle conclusioni articolate in questo grado, e dunque tardivamente, è stato chiesto un accertamento in via diretta - si presentano ininfluenti rispetto al thema decidendum dell'odierno giudizio (v.
Cass. 15257/2023).
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è infatti sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o 7
preliminarmente accertata in sede giudiziaria. L'art. 2901 c.c. è stato quindi inteso come contemplante una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. (ex multis Cass.
n.16819/2024).
Tali essendo i presupposti dell'azione revocatoria, è evidente che ciò che rileva in questo giudizio, e che non è oggetto di contestazione, è l'esistenza stessa dei contratti di fideiussione, dato di per sé sufficiente a fondare le ragioni creditorie latamente intese dall'art. 2901 c.c. in capo all'appellata e alla sua avente causa.
In ogni caso, per completezza espositiva, va in breve osservato:
- secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (v.
S.U. 5868/23), la veste effettiva del fideiussore, in relazione alla applicabilità nei suoi confronti della disciplina consumeristica, va valutata tenendo conto dei collegamenti funzionali col creditore principale e, nel caso in esame, non può porsi in dubbio che entrambi i garanti, in quanto titolari all'epoca del rilascio delle fideiussioni di tutte quote di capitale di I.P.A. s.r.l. - sia pure solo della loro nuda proprietà, avendo i genitori mantenuto l'usufrutto - e vieppiù per avere ricoperto per anni i ruoli sopra indicati (rispettivamente quale Parte_2
amministratore della società, quale procuratore), presentavano Parte_1 una relazione qualificata con quest'ultima – e tanto rileva ai fini del requisito in esame, a prescindere, in relazione ad , dal compimento effettivo di Parte_1
atti per conto della società, non essendo stato peraltro dedotta la natura fittizia dell'incarico - tale da non rendere necessario per l'istituto di credito alcun specifico adempimento informativo e/o richiesta di autorizzazione preventiva (v. 8
la giurisprudenza formatasi in relazione alla norma specifica qui astrattamente invocabile, in quanto afferente alla fase esecutiva e non a quella genetica del rapporto, ossia all'art.1956 c.c.: Cass. 7444/17, 26947/21, 20713/23) tanto più che i due contratti addossavano sui garanti, solidalmente responsabili, l'onere di tenersi informati (v. l'art.5) con previsione che, non comportando una rinuncia anticipata ad avvalersi della liberazione, non può di per sé qualificarsi come vessatoria né illegittima (su tutte le superiori questioni, v. Cass. 20713/23 e i richiami ivi contenuti), il tutto al netto di ogni considerazione sulla omessa allegazione da parte dei deducenti di elementi al fine di valutare l'andamento temporale della suddetta esposizione debitoria e la evoluzione delle condizioni finanziarie complessive del creditore principale;
- le valutazioni compiute dal primo decidente sulla questione di nullità relativa alla violazione della normativa anticoncorrenziale hanno trovato l'avallo della
Suprema Corte nel suo massimo consesso con pronuncia (S.U. sent.41994/21)
che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa degli negli scritti _1
conclusionali, afferma principi generali valevoli anche ai casi di fideiussioni stipulate dopo il pronunciamento della AN di IA (del resto, anche nel caso esaminato dalla Cassazione una delle fideiussioni era successiva), tra cui l'onere a carico della parte che adduce la estensione della nullità all'intero contratto di fornire prova specifica del fatto che esso non sarebbe stato concluso in assenza delle clausole illecite, onere in alcun modo soddisfatto dagli appellanti, non potendosi attribuire valenza dimostrativa alle argomentazioni da essi addotte, ove solo si consideri, da un lato, che lo schema ABI incriminato continuò ad essere utilizzato da molti istituti di credito anche dopo il 2005, dall'altro lato che, tenuto anche conto che I.P.A. si presentava come una società di rilievo per volume di affari commerciali, come si ricava dalla pluralità ed entità dei rapporti che vennero accesi, appare ben poco plausibile assertivamente sostenere che CP_7
[...] [...
[...]
pur di non rinunciare alla tutela aggiuntiva potenzialmente assicurata
[...]
dalle clausole abusive, avrebbe accettato il rischio di perdere del tutto la possibilità di ampliamento della propria garanzia se non addirittura, in prospettiva, lo stesso cliente);
- la questione di nullità di cui al superiore punto d), per i profili non compresi nel punto a), si presenta tardiva, in quanto sollevata ben dopo lo spirare delle decadenze assertive (arg. dalla già citata Cass. 20713/23 che ribadisce, alla luce dei principi generali affermati da Cass. S.U. 26242/14, come il rilievo officioso delle nullità contrattuali va comunque coordinato con le regole processuali in materia di assolvimento degli oneri di allegazione, anche al fine di garantire il diritto di difesa delle controparti).
Rimane da affrontare il primo motivo di appello, quello che deduce il difetto di prova della scientia fraudis in capo agli . Esso si presenta all'evidenza _1
infondato.
Infatti, ribadito quanto sopra detto sulle qualifiche rivestite per anni da tali appellanti in seno alla società di famiglia, che consentiva loro di poter conoscere in ogni momento l'entità della esposizione debitoria di I.P.A. nei confronti di di cui entrambi si erano resi garanti sino a concorrenza di un Controparte_2 ragguardevole importo, l'appello né confuta in alcun modo il rilievo del giudice di prime cure circa il fatto che nei due fondi patrimoniali fu da costoro (e non anche dai coniugi) conferita una pluralità di immobili di loro esclusiva proprietà aventi varie ubicazioni e destinazioni urbanistiche (non solo le abitazioni ma anche uffici e cantine), né adduce una ragione particolare della stipula alle stesse date di analoghi atti. Il compendio probatorio valorizzato nella sentenza impugnata,
pertanto, rimane solido e fornisce adeguato supporto della ricorrenza del requisito in contestazione.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato. 10
Le spese di grado seguono la soccombenza e si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per le fasi di
“trattazione” e “decisoria”, in assenza di effettiva attività istruttoria e di elementi di novità negli scritti difensivi, medi per le altre fasi) in relazione al valore della causa, commisurato a quello del credito oggetto della tutela (Cass. 3697/2020,
10089/2014).
Non si ravvisano, invece, i presupposti per la condanna degli appellanti anche ai sensi dell'art.96 c.p.c., non potendosi l'impugnazione qualificare come temeraria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti,
- conferma la sentenza n. 2955/2019 del Tribunale di Palermo, pubblicata il
13.6.2019, appellata da , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
. Parte_4
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1
e a e per
[...] Controparte_3 quest'ultima alla mandataria le spese di lite del Controparte_4 presente grado, che si liquidano nell'importo complessivo e unitario di euro
13.530,00, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e I.V.A
come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Palermo, 23.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo