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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. BE Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28501/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Zambaia Erica presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Bertolino Denis presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio a Controparte_1 Parte_1 CUBA il 29/10/2010.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20.07.2014. Persona_1
Con ricorso depositato il 04/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 Parte_1
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore BE ad entrambi i genitori, con esercizio separato della potestà genitoriale nei periodi in cui la figlia è presso ciascuno di loro e comunque limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
DÀ ATTO che i ricorrenti sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo della figlia BE, alle scelte medico-sanitarie, all'indirizzo scolastico o comunque alle scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro e comunque per tutte le questioni straordinarie. Ciascun genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore ed informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ciascun genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute, alla sicurezza, alle attività sportive della minore e si impegna a sottoscrivere qualsiasi documentazione si renda necessario;
DISPONE che la minore abbia la propria residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità di visita:
-nella settimana in cui il padre lavora nel turno del mattino: a week end alternati dal venerdì ore 15.00 sino alla domenica alle ore 18.00; quando il padre svolge il turno del pomeriggio e della notte: dal sabato mattina, sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
-nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino o della notte, terrà con sé BE, un pomeriggio in settimana;
-Vacanze estive: due settimane, anche non consecutive: periodo e luogo da comunicarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora le settimane coincidessero, i genitori ne concorderanno una a testa. I ricorrenti, in caso di viaggi o vacanze anche all'estero con la figlia minore, si impegnano reciprocamente a informare preventivamente e concordare con l'altro genitore in merito al periodo di tempo e al luogo in cui soggiorneranno con i minori, rendendo sempre possibile all'altro genitore mettersi in contatto con la figlia.
-Vacanze natalizie: fatto salvo ogni diverso accordo, BE trascorrerà ad anni alterni presso un genitore la settimana dal 23 al 30 dicembre, e presso l'altro la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
pagina 2 di 4 -la minore trascorrerà con i genitori alternativamente i giorni festivi di ogni anno quali Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1° novembre, 8 dicembre;
il giorno del compleanno di BE verrà festeggiato con entrambi i genitori (mezza giornata a testa). Mentre per il compleanno di ciascun genitore, si concederà alla minore, indipendentemente dal calendario, ove possibile, di poter trascorrere anche solo mezza giornata con il genitore festeggiato.
-Ciascuno dei genitori si impegnerà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155 I comma c.c., secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
-Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali impedimenti che precludano la possibilità di trascorrere con la figlia un'intera giornata (o anche più giornate consecutive) di propria spettanza, in modo da preferire, ove possibile, che la minore trascorra il proprio tempo con i genitori;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, cura ed educazione della figlia quando la terrà con sé.
DISPONE che il padre si impegni a versare alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, quale Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia BE, l'importo di € 300,00= mensili con decorrenza dal mese di settembre 2024 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese. I coniugi concordano che le ulteriori spese straordinarie della figlia verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate o necessarie e successivamente documentate, così come previsto dal “Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati”, siglato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016, che le parti dichiarano di aver letto e di approvare e richiamare integralmente nel suo contenuto. Le parti convengono altresì che le predette spese (salvo quelle necessarie che non richiedono il preventivo accordo), documentate con preventivi e successivamente corredate di pezze giustificative, inviate a mezzo e-mail e/o whatsapp, si intenderanno approvate in caso di mancato espresso dissenso dell'altro genitore, da comunicarsi indifferentemente a mezzo raccomandata, e-mail o whatsapp, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta. .
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli verrà richiesto e percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
[...]
DÀ ATTO che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo di carta di identità della minore valida per l'espatrio.
DÀ ATTO che, a definizione dei rapporti patrimoniali pendenti, i coniugi convengono quanto segue:
-Le autovetture rimarranno di proprietà esclusiva del coniuge che ne è intestatario, e pertanto l'autovettura Alfa Romeo Mito targata EW814NG sarà di proprietà del marito, e l'autovettura Lancia SI targata GV747GT della moglie.
-I mobili e arredi della casa coniugale rimarranno di proprietà esclusiva della moglie.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di non avere altri beni comuni da dividere né richieste economico- patrimoniali da formulare reciprocamente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente Rel
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. BE Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28501/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Zambaia Erica presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Bertolino Denis presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio a Controparte_1 Parte_1 CUBA il 29/10/2010.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20.07.2014. Persona_1
Con ricorso depositato il 04/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 Parte_1
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore BE ad entrambi i genitori, con esercizio separato della potestà genitoriale nei periodi in cui la figlia è presso ciascuno di loro e comunque limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
DÀ ATTO che i ricorrenti sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo della figlia BE, alle scelte medico-sanitarie, all'indirizzo scolastico o comunque alle scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro e comunque per tutte le questioni straordinarie. Ciascun genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore ed informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ciascun genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute, alla sicurezza, alle attività sportive della minore e si impegna a sottoscrivere qualsiasi documentazione si renda necessario;
DISPONE che la minore abbia la propria residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità di visita:
-nella settimana in cui il padre lavora nel turno del mattino: a week end alternati dal venerdì ore 15.00 sino alla domenica alle ore 18.00; quando il padre svolge il turno del pomeriggio e della notte: dal sabato mattina, sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
-nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino o della notte, terrà con sé BE, un pomeriggio in settimana;
-Vacanze estive: due settimane, anche non consecutive: periodo e luogo da comunicarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora le settimane coincidessero, i genitori ne concorderanno una a testa. I ricorrenti, in caso di viaggi o vacanze anche all'estero con la figlia minore, si impegnano reciprocamente a informare preventivamente e concordare con l'altro genitore in merito al periodo di tempo e al luogo in cui soggiorneranno con i minori, rendendo sempre possibile all'altro genitore mettersi in contatto con la figlia.
-Vacanze natalizie: fatto salvo ogni diverso accordo, BE trascorrerà ad anni alterni presso un genitore la settimana dal 23 al 30 dicembre, e presso l'altro la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
pagina 2 di 4 -la minore trascorrerà con i genitori alternativamente i giorni festivi di ogni anno quali Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1° novembre, 8 dicembre;
il giorno del compleanno di BE verrà festeggiato con entrambi i genitori (mezza giornata a testa). Mentre per il compleanno di ciascun genitore, si concederà alla minore, indipendentemente dal calendario, ove possibile, di poter trascorrere anche solo mezza giornata con il genitore festeggiato.
-Ciascuno dei genitori si impegnerà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155 I comma c.c., secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
-Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali impedimenti che precludano la possibilità di trascorrere con la figlia un'intera giornata (o anche più giornate consecutive) di propria spettanza, in modo da preferire, ove possibile, che la minore trascorra il proprio tempo con i genitori;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, cura ed educazione della figlia quando la terrà con sé.
DISPONE che il padre si impegni a versare alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, quale Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia BE, l'importo di € 300,00= mensili con decorrenza dal mese di settembre 2024 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese. I coniugi concordano che le ulteriori spese straordinarie della figlia verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate o necessarie e successivamente documentate, così come previsto dal “Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati”, siglato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016, che le parti dichiarano di aver letto e di approvare e richiamare integralmente nel suo contenuto. Le parti convengono altresì che le predette spese (salvo quelle necessarie che non richiedono il preventivo accordo), documentate con preventivi e successivamente corredate di pezze giustificative, inviate a mezzo e-mail e/o whatsapp, si intenderanno approvate in caso di mancato espresso dissenso dell'altro genitore, da comunicarsi indifferentemente a mezzo raccomandata, e-mail o whatsapp, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta. .
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli verrà richiesto e percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
[...]
DÀ ATTO che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo di carta di identità della minore valida per l'espatrio.
DÀ ATTO che, a definizione dei rapporti patrimoniali pendenti, i coniugi convengono quanto segue:
-Le autovetture rimarranno di proprietà esclusiva del coniuge che ne è intestatario, e pertanto l'autovettura Alfa Romeo Mito targata EW814NG sarà di proprietà del marito, e l'autovettura Lancia SI targata GV747GT della moglie.
-I mobili e arredi della casa coniugale rimarranno di proprietà esclusiva della moglie.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di non avere altri beni comuni da dividere né richieste economico- patrimoniali da formulare reciprocamente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente Rel
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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