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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 122/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 122/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio PUGLISI;
C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore;
RESISTENTE- contumace
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 10.06.2025, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., acquisite le conclusioni di parte ricorrente, con ordinanza dell'11.06.2025 la causa veniva posta TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
in decisione, con riserva di deposito della motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3
c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.15 d.lgs.150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'avv. Parte_1
dopo avere rappresentato di essere stato nominato difensore di
[...] [...]
parte civile ammessa al gratuito patrocinio, nel processo penale RGNR 15370/2018, Pt_2
RG trib. 6336/2023, che si concludeva con sentenza di non doversi procedere a fronte della remissione della querela, intervenuta a seguito di intervento di intermediazione tra i soggetti coinvolti, ha impugnato il decreto di liquidazione dell'10.12.24, emesso e letto in udienza, con il quale era stata parzialmente accolta la istanza di liquidazione.
Il ricorrente rappresentava che, a fronte della istanza con cui aveva domandato la liquidazione dei compensi, parametrati ai valori minimi delle tabelle e relativi alle 4 fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e quantificati nella somma di euro 1.630,00, era stata liquidata la somma di euro 630,00, senza ulteriore specificazione delle fasi liquidate e dei parametri utilizzati.
Con il presente ricorso l'avvocato proponeva opposizione al decreto di Parte_1
liquidazione, lamentando la violazione dalla recente legge nr. 29/23 sull'equo compenso e il mancato rispetto dei valori minimi quale limite inderogabile.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non Controparte_1
doversi costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e alla odierna udienza di discussione, parte ricorrente procedeva a discussione rassegnando le conclusioni.
§§§§§
pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato letto in udienza in data 10/12/2024 ed il ricorso è stato depositato in data 08/01/2025.
Ancora, in via preliminare, occorre rilevare che l'opposizione va trattata con procedimento semplificato ai sensi del nuovo art. 281 decies c.p.c. in quanto depositata in data successiva al giorno 01.03.2023.
§§§§§
Nel merito, la impugnazione è fondata nei limiti di cui si dirà.
La difesa del ricorrente ha documentato, con la produzione dei verbali di udienza del
27/02/2024, 23/04/2024, 15/10/2024 e 10/12/2024 e della sentenza di primo grado (n.
7085/2024 depositata il 10/12/2024), che l'attività difensiva prestata per la difesa di
[...]
nella qualità di persona offesa del reato di cui agli artt. 99 e 640 c.p., era consistita: Pt_2
- per la fase di studio, nell'esame e nello studio degli atti;
- per la fase introduttiva, nella predisposizione dell'atto di costituzione di parte civile;
- per la fase istruttoria, nella partecipazione alla udienza del 27/02/2024 in cui si è proceduto alla escussione del nella qualità di teste;
Parte_2
- per la fase decisoria, nella partecipazione alla udienza di discussione, conclusasi con sentenza di non doversi procedere per remissione della querela e accettazione.
L'art. 12 DM 55/14 “Parametri generali per la determinazione dei compensi” dispone che:
“Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della complessita' del procedimento, della gravita' e del numero delle imputazioni, del numero
e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali,
pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dell'autorita' giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresi' conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento,
o diminuiti fino al 50 per cento.….
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attivita' investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o
i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni,
l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
A fronte dell'istanza di liquidazione presentata dall'avv. con cui si richiedevano Parte_1
pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
i compensi relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, parametrati nei valori minimi, da quantificarsi nella complessiva somma di euro 1.630,00, oltre 15% sp. gene.li ed accessori, come da protocollo concordato, il giudice competente aveva liquidato la complessiva somma di euro 630,00.
Il decreto di liquidazione impugnato non si ritiene corretto, risultando liquidati per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria effettivamente onorari inferiori ai minimi tariffari e, comunque, non adeguati – ai sensi dell'art. 2236 c.c. – all'attività professionale svolta.
Conformemente alla domanda, avuto riguardo ai vari parametri sulla “complessità della causa” individuati dal sopra citato articolo 12, gli onorari vanno liquidati, conformemente alla domanda proposta, secondo i valori minimi.
Tenuto conto del fatto che l'attività difensiva si è protratta in epoca successiva alla entrata in vigore del D.M. n. 147 del 13/08/2022, risultano applicabili le nuove tabelle.
Pertanto, per la fase del dibattimento possono riconoscersi i seguenti onorari:
- fase studio euro 237,00
- fase introduttiva euro 284,00
- fase istruttoria euro 567,00
- fase decisoria euro 709,00
per l'importo complessivo di euro 1.797,00
Con la originaria istanza di liquidazione era stata richiesta la complessiva somma di euro
1.630,00 oltre accessori (somma già ridotta per effetto della ammissione al patrocinio) e, anche con la presente opposizione, il ricorrente chiede coerentemente liquidarsi tale somma, che risulta superiore ai minimi tariffari (indicata dal ricorrente come conforme al 'protocollo
d'intesa').
I superiori onorari, determinati sulla base delle tariffe professionali (euro 1.797,00), vanno pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ridotti nella misura di un terzo ex art.106 bis d.P.R. 115/2002, e vanno quindi liquidati nella somma di euro 1.198,00 cui vanno aggiunti IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
§§§§§
Deve, infine, affermarsi la irrilevanza di quanto dedotto con riguardo alla redazione di istanza di liquidazione in linea con il protocollo di intesa, posto che, per espressa previsione (cfr. pag.
5), esso “costituisce una buona prassi e la sua osservanza ottimizza la gestione informatica, velocizza e garantisce uniformità alla trattazione delle liquidazioni degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato”, e non può considerarsi vincolante per il giudice, specificamente quello della opposizione, che procede a liquidazione applicando le norme del T.U. Spese e le tariffe professionali come determinate con decreto ministeriale.
Pertanto, il decreto di opposizione opposto può ritenersi erroneo nei limiti in cui il giudice di merito non ha liquidato la somma che si ritiene dovuta, pari ad euro 1.198,00.
§§§§§
Pertanto, in accoglimento della opposizione proposta, il decreto di liquidazione impugnato va revocato e va liquidata la complessiva somma di euro 1.198,00 cui vanno aggiunti IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i minimi in ragione della non complessità delle questioni, avuto riguardo al valore della controversia
(corrispondente all'ulteriore compenso riconosciuto pari ad euro 568,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Il pagamento delle spese sarà operato in favore dell'avv. Fulvio PUGLISI, difensore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
pronunciando nella causa iscritta al n. 122/2024 R.G., così statuisce:
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla il decreto di liquidazione opposto e liquida in favore dell'avv. la somma di complessivi euro Parte_1
1.198,00 oltre rimborso forfetario spese generali nonché IVA e CPA sui compensi come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il resistente al pagamento delle spese in favore dell'Avv. Fulvio CP_1
PUGLISI, antistatario, che liquida in complessivi euro 232,00, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_2
Catania, 16 giugno 2025
il giudice
Giovanni CARIOLO
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari,
oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Così deciso in Catania, il 16 giugno 2025
Il GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 122/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio PUGLISI;
C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore;
RESISTENTE- contumace
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 10.06.2025, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., acquisite le conclusioni di parte ricorrente, con ordinanza dell'11.06.2025 la causa veniva posta TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
in decisione, con riserva di deposito della motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3
c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.15 d.lgs.150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'avv. Parte_1
dopo avere rappresentato di essere stato nominato difensore di
[...] [...]
parte civile ammessa al gratuito patrocinio, nel processo penale RGNR 15370/2018, Pt_2
RG trib. 6336/2023, che si concludeva con sentenza di non doversi procedere a fronte della remissione della querela, intervenuta a seguito di intervento di intermediazione tra i soggetti coinvolti, ha impugnato il decreto di liquidazione dell'10.12.24, emesso e letto in udienza, con il quale era stata parzialmente accolta la istanza di liquidazione.
Il ricorrente rappresentava che, a fronte della istanza con cui aveva domandato la liquidazione dei compensi, parametrati ai valori minimi delle tabelle e relativi alle 4 fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e quantificati nella somma di euro 1.630,00, era stata liquidata la somma di euro 630,00, senza ulteriore specificazione delle fasi liquidate e dei parametri utilizzati.
Con il presente ricorso l'avvocato proponeva opposizione al decreto di Parte_1
liquidazione, lamentando la violazione dalla recente legge nr. 29/23 sull'equo compenso e il mancato rispetto dei valori minimi quale limite inderogabile.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non Controparte_1
doversi costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e alla odierna udienza di discussione, parte ricorrente procedeva a discussione rassegnando le conclusioni.
§§§§§
pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato letto in udienza in data 10/12/2024 ed il ricorso è stato depositato in data 08/01/2025.
Ancora, in via preliminare, occorre rilevare che l'opposizione va trattata con procedimento semplificato ai sensi del nuovo art. 281 decies c.p.c. in quanto depositata in data successiva al giorno 01.03.2023.
§§§§§
Nel merito, la impugnazione è fondata nei limiti di cui si dirà.
La difesa del ricorrente ha documentato, con la produzione dei verbali di udienza del
27/02/2024, 23/04/2024, 15/10/2024 e 10/12/2024 e della sentenza di primo grado (n.
7085/2024 depositata il 10/12/2024), che l'attività difensiva prestata per la difesa di
[...]
nella qualità di persona offesa del reato di cui agli artt. 99 e 640 c.p., era consistita: Pt_2
- per la fase di studio, nell'esame e nello studio degli atti;
- per la fase introduttiva, nella predisposizione dell'atto di costituzione di parte civile;
- per la fase istruttoria, nella partecipazione alla udienza del 27/02/2024 in cui si è proceduto alla escussione del nella qualità di teste;
Parte_2
- per la fase decisoria, nella partecipazione alla udienza di discussione, conclusasi con sentenza di non doversi procedere per remissione della querela e accettazione.
L'art. 12 DM 55/14 “Parametri generali per la determinazione dei compensi” dispone che:
“Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della complessita' del procedimento, della gravita' e del numero delle imputazioni, del numero
e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali,
pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dell'autorita' giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresi' conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento,
o diminuiti fino al 50 per cento.….
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attivita' investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o
i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni,
l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
A fronte dell'istanza di liquidazione presentata dall'avv. con cui si richiedevano Parte_1
pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
i compensi relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, parametrati nei valori minimi, da quantificarsi nella complessiva somma di euro 1.630,00, oltre 15% sp. gene.li ed accessori, come da protocollo concordato, il giudice competente aveva liquidato la complessiva somma di euro 630,00.
Il decreto di liquidazione impugnato non si ritiene corretto, risultando liquidati per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria effettivamente onorari inferiori ai minimi tariffari e, comunque, non adeguati – ai sensi dell'art. 2236 c.c. – all'attività professionale svolta.
Conformemente alla domanda, avuto riguardo ai vari parametri sulla “complessità della causa” individuati dal sopra citato articolo 12, gli onorari vanno liquidati, conformemente alla domanda proposta, secondo i valori minimi.
Tenuto conto del fatto che l'attività difensiva si è protratta in epoca successiva alla entrata in vigore del D.M. n. 147 del 13/08/2022, risultano applicabili le nuove tabelle.
Pertanto, per la fase del dibattimento possono riconoscersi i seguenti onorari:
- fase studio euro 237,00
- fase introduttiva euro 284,00
- fase istruttoria euro 567,00
- fase decisoria euro 709,00
per l'importo complessivo di euro 1.797,00
Con la originaria istanza di liquidazione era stata richiesta la complessiva somma di euro
1.630,00 oltre accessori (somma già ridotta per effetto della ammissione al patrocinio) e, anche con la presente opposizione, il ricorrente chiede coerentemente liquidarsi tale somma, che risulta superiore ai minimi tariffari (indicata dal ricorrente come conforme al 'protocollo
d'intesa').
I superiori onorari, determinati sulla base delle tariffe professionali (euro 1.797,00), vanno pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ridotti nella misura di un terzo ex art.106 bis d.P.R. 115/2002, e vanno quindi liquidati nella somma di euro 1.198,00 cui vanno aggiunti IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
§§§§§
Deve, infine, affermarsi la irrilevanza di quanto dedotto con riguardo alla redazione di istanza di liquidazione in linea con il protocollo di intesa, posto che, per espressa previsione (cfr. pag.
5), esso “costituisce una buona prassi e la sua osservanza ottimizza la gestione informatica, velocizza e garantisce uniformità alla trattazione delle liquidazioni degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato”, e non può considerarsi vincolante per il giudice, specificamente quello della opposizione, che procede a liquidazione applicando le norme del T.U. Spese e le tariffe professionali come determinate con decreto ministeriale.
Pertanto, il decreto di opposizione opposto può ritenersi erroneo nei limiti in cui il giudice di merito non ha liquidato la somma che si ritiene dovuta, pari ad euro 1.198,00.
§§§§§
Pertanto, in accoglimento della opposizione proposta, il decreto di liquidazione impugnato va revocato e va liquidata la complessiva somma di euro 1.198,00 cui vanno aggiunti IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i minimi in ragione della non complessità delle questioni, avuto riguardo al valore della controversia
(corrispondente all'ulteriore compenso riconosciuto pari ad euro 568,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Il pagamento delle spese sarà operato in favore dell'avv. Fulvio PUGLISI, difensore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
pronunciando nella causa iscritta al n. 122/2024 R.G., così statuisce:
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla il decreto di liquidazione opposto e liquida in favore dell'avv. la somma di complessivi euro Parte_1
1.198,00 oltre rimborso forfetario spese generali nonché IVA e CPA sui compensi come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il resistente al pagamento delle spese in favore dell'Avv. Fulvio CP_1
PUGLISI, antistatario, che liquida in complessivi euro 232,00, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_2
Catania, 16 giugno 2025
il giudice
Giovanni CARIOLO
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 8 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari,
oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Così deciso in Catania, il 16 giugno 2025
Il GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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