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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1885/2023
Il Giudice SS AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MANCUSI SERGIO MASSIMO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
CIOCCA IVANOE/ resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' sostiene che l'indebito deriverebbe dal fatto che la ricorrente non CP_1
ebbe a domandare la visita di revisione.
Così non è, poiché la visita di revisione era già stata fissata in data
12.12.2011, come emerge dalla comunicazione e dunque non c'era CP_1
bisogno di richiesta di fissazione. In realtà, come si desume dal provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo (doc.4 attoreo), il motivo dell'asserito indebito fu la mancata presentazione a visita del
12.12.2011 non supportata da alcuna giustificazione.
Ora, è da ritenere che la sola mancata comparizione a visita non implichi di per sé l'indebito.
Ai sensi dell'art.37 l. n.448/98, infatti, a seguito della mancata comparizione a visita, non si fa luogo a revoca (donde indebito); la norma prevede che si provveda alla sospensione cautelare della prestazione e che l'interessato sia invitato a fornire giustificazione dell'assenza; solo dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla sospensione o dalla richiesta di giustificazione, in mancanza di giustificazione dell'assenza, si perviene alla revoca con decorrenza dalla data di sospensione.
Nel caso di specie, non risulta allegato dall' che fu chiesta CP_1
giustificazione dell'assenza o che fu disposta la sospensione della pensione, né che trascorsero 90 giorni senza che la ricorrente abbia poi giustificato la sua assenza.
In mancanza di allegazione in tal senso, non può parlarsi di indebito, il quale, come detto, non è collegato dall'art.37 l. n.448/98 alla sola mancata comparizione alla visita medica.
Pag. 2 di 4 Si aggiunge che, comunque, l'indebito assistenziale non è soggetto tout court all'art.2033 c.c., ma richiede la dimostrazione di assenza di legittimo affidamento dell'accipiens. In particolare, in cassazione si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass.16080/20,
Cass.11921/15; Cass.1446/08) la regola propria del sottosistema assistenziale esclude la ripetizione dell'indebito in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, però comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Nel caso di specie, i ratei furono erogati non in dipendenza di un comportamento della ricorrente, la quale, inoltre, può dirsi aver versato in una condizione di legittimo affidamento, posto che non risulta esserle mai stata comunicata la sospensione della prestazione ex art.37 l. n.448/98 e nemmeno risulta che mai le sia stata data la possibilità (entro 90 giorni) di giustificare la propria assenza alla visita.
Va dunque accolta la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite attesa la peculiarità della fattispecie concreta, non risultando precedenti specifici di cassazione in relazione al rapporto tra art.2033 c.c.
e 37 l. n.488/98
P.Q.M.
Accerta la non ripetibilità dei ratei di pensione oggetto della richiesta di cui al doc.1 attoreo, per €14.864,20.
Compensa le spese di lite.
Pag. 3 di 4 Il Giudice
SS AN
Pag. 4 di 4
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1885/2023
Il Giudice SS AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MANCUSI SERGIO MASSIMO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
CIOCCA IVANOE/ resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' sostiene che l'indebito deriverebbe dal fatto che la ricorrente non CP_1
ebbe a domandare la visita di revisione.
Così non è, poiché la visita di revisione era già stata fissata in data
12.12.2011, come emerge dalla comunicazione e dunque non c'era CP_1
bisogno di richiesta di fissazione. In realtà, come si desume dal provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo (doc.4 attoreo), il motivo dell'asserito indebito fu la mancata presentazione a visita del
12.12.2011 non supportata da alcuna giustificazione.
Ora, è da ritenere che la sola mancata comparizione a visita non implichi di per sé l'indebito.
Ai sensi dell'art.37 l. n.448/98, infatti, a seguito della mancata comparizione a visita, non si fa luogo a revoca (donde indebito); la norma prevede che si provveda alla sospensione cautelare della prestazione e che l'interessato sia invitato a fornire giustificazione dell'assenza; solo dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla sospensione o dalla richiesta di giustificazione, in mancanza di giustificazione dell'assenza, si perviene alla revoca con decorrenza dalla data di sospensione.
Nel caso di specie, non risulta allegato dall' che fu chiesta CP_1
giustificazione dell'assenza o che fu disposta la sospensione della pensione, né che trascorsero 90 giorni senza che la ricorrente abbia poi giustificato la sua assenza.
In mancanza di allegazione in tal senso, non può parlarsi di indebito, il quale, come detto, non è collegato dall'art.37 l. n.448/98 alla sola mancata comparizione alla visita medica.
Pag. 2 di 4 Si aggiunge che, comunque, l'indebito assistenziale non è soggetto tout court all'art.2033 c.c., ma richiede la dimostrazione di assenza di legittimo affidamento dell'accipiens. In particolare, in cassazione si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass.16080/20,
Cass.11921/15; Cass.1446/08) la regola propria del sottosistema assistenziale esclude la ripetizione dell'indebito in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, però comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Nel caso di specie, i ratei furono erogati non in dipendenza di un comportamento della ricorrente, la quale, inoltre, può dirsi aver versato in una condizione di legittimo affidamento, posto che non risulta esserle mai stata comunicata la sospensione della prestazione ex art.37 l. n.448/98 e nemmeno risulta che mai le sia stata data la possibilità (entro 90 giorni) di giustificare la propria assenza alla visita.
Va dunque accolta la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite attesa la peculiarità della fattispecie concreta, non risultando precedenti specifici di cassazione in relazione al rapporto tra art.2033 c.c.
e 37 l. n.488/98
P.Q.M.
Accerta la non ripetibilità dei ratei di pensione oggetto della richiesta di cui al doc.1 attoreo, per €14.864,20.
Compensa le spese di lite.
Pag. 3 di 4 Il Giudice
SS AN
Pag. 4 di 4