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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 27.2.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8196 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Carlo Rosella
( ) giusta procura generale depositata ed C.F._1
elettivamente domiciliato in presso la casa comunale sita in Pt_1
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo.
sentenza proc. n. 8196/24 r.g. pag. 1 OPPONENTE
E
P.I. , elettivamente Parte_2 P.IVA_2
domiciliata in Marano di Napoli (NA), alla Via Casa Schiano n. 26 presso lo studio dell'Avv. Carmela Cerullo (cf:
) dalla quale è rapp.ta e difesa in virtù di C.F._2
mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di
€12.004 a titolo di interessi per ritardato pagamento del corrispettivo per l'esecuzione, di lavori di manutenzione straordinaria della Via
Lepanto.
L'opponente ha dedotto che:
in forza dell'art. 1, co. 574, l. 234/21, il ha dato Parte_1
avviso (depositato in atti) ai creditori tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31/01/22 della formazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al
31/12/2020;
a tal fine ha assegnato ai creditori termine perentorio fino al 04/04/22,
a pena di decadenza, per la presentazione delle richieste di ammissione al passivo;
sentenza proc. n. 8196/24 r.g. pag. 2 tale avviso è stato pubblicato anche su quotidiani locali e sulla GU;
l'odierna opposta non ha presentato richiesta di ammissione per le ragioni di credito qui pretese per gli interessi moratori sulla fattura n.16 del 01.08.19 per un importo pari ad euro 5.414,14, per cui, ai sensi dell'art. 1, co. 574, la mancata domanda di ammissione implica la cancellazione parziale del suo credito;
non vi è dubbio, infatti, che anche gli interessi maturati sui debiti commerciali sorti anteriormente al 31 dicembre 2020 rientrano nel perimetro applicativo delle disposizioni di cui ai commi 574 e 575 in considerazione della loro natura accessoria rispetto alla sorta capitale;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese.
L'opposta ha dedotto che:
non ricevendo alcuna formale comunicazione ad personam di tale invito non aderiva alla proposta transattiva;
di qui l'evidente ingiustificabilità della cancellazione “sic et simpliciter” del vantato credito;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
Tanto premesso si osserva che ai sensi dell'art. 1 comma 574 della
Legge n. 234/21 (Legge di stabilità per il 2022), i Comuni sedi di Città
Metropolitane (tra cui l'ente opponente), al fine dell'ottenimento di un contributo straordinario da parte dell'amministrazione centrale,
sentenza proc. n. 8196/24 r.g. pag. 3 dovevano predisporre, entro il 15.5.2022, un piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili da essi maturati alla data del 31.12.2021.
A tal fine gli stessi enti avrebbero dovuto dare avviso alla generalità
dei creditori in merito alle attività di formazione del predetto piano mediante pubblicazione sull'Albo pretorio on line e con ulteriori,
coeve, idonee, forme di pubblicità, assegnando un termine perentorio,
pari a sessanta giorni, affinché i creditori medesimi potessero proporre una istanza di ammissione al piano.
“La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato” (ultimo periodo comma 574 dell'art. 1 della Legge n.234/21).
I creditori, in seguito, sarebbero stati destinatari, da parte degli Enti
locali beneficiari dei trasferimenti statali, di proposte transattive di definizione del credito vantato, contemplanti riduzioni del relativo ammontare, in misura proporzionale alla vetustà del diritto. A
beneficio dei creditori era prevista l'esecuzione di pagamenti in un tempo estremamente breve (art. 1 comma 575 l cit.).
Ora, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che l'avviso di cui sopra sia stato affisso sull'albo pretorio online del Parte_1
così come è pacifico che l'opposta ne abbia avuto conoscenza,
[...]
tanto da affermare nella comparsa di costituzione e risposta di non aver presentato la domanda perché altrimenti il credito sarebbe stato ridotto.
sentenza proc. n. 8196/24 r.g. pag. 4 Né può ritenersi vessatoria tale procedura in quanto la domanda di ammissione al passivo comportava la facoltà, per il Comune, di formulare una proposta transattiva che il creditore era poi libero di accettare o meno (art.1 comma 575 l. cit.).
La mancata presentazione della domanda comporta, invece,
l'automatica estinzione del credito.
L'opposizione, conseguentemente, va accolta.
La novità della questione consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 1454/2024 emesso il 13/03/2024 proposta dal Parte_1
nei confronti di con atto di citazione
[...] Parte_2
notificato il 15.4.24, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 24.3.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 8196/24 r.g. pag. 5