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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere la causa è stata decisa come da dispositivo
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 437/2025 R. G. sezione lavoro, vertente tra
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. , (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
) con l'Avv. Elena Barretta, elettivamente domiciliati digitalmente al
[...] seguente indirizzo:
p.e.c.: appellanti Email_1
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
appellata contumace
Oggetto: RETRIBUZIONE/SPESE DI LITE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 668/2025 pubblicata il 4.4.25, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto dai ricorrenti nei confronti dell' Controparte_1
avente a oggetto la retribuzione per attività prestata nei giorni
[...] lavorativi infrasettimanali, compensando le spese di lite.
.
°
~ 1 ~ 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che per i lavoratori in turno doveva trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 44 comma 12 del CCNL, mentre l'art. 9 del contratto integrativo aveva ad oggetto fattispecie diverse dal turno;
che tuttavia questa Corte d'Appello si era ripetutamente pronunciata in materia, riconoscendo fondate le ragioni dei lavoratori, la cui domanda andava accolta;
che sussistevano, in ragione del diverso, pregresso orientamento giurisprudenziale del Tribunale, motivi per compensare le spese di lite.
°
3. Avverso tale sentenza i ricorrenti hanno proposto appello in data 05.09.25, dolendosi della compensazione delle spese e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo hanno dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva erroneamente compensato le spese poiché risultava lampante l'insussistenza delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese processuali;
dunque, il Tribunale era incorso in una non corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c. in materia di soccombenza.
°
4. Instauratosi il contraddittorio, l'appellata non si è costituita.
°
5. All'esito trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in data odierna, la causa è decisa come segue.
°
6. In via preliminare, si osserva che l'appellata deve essere dichiarata contumace, non essendosi costituita nonostante rituale instaurazione del contraddittorio.
°
7. Nel merito, si osserva quanto segue.
L'appello è fondato, non potendosi condividere la motivazione del Tribunale secondo cui la precedente, difforme, giurisprudenza del Tribunale medesimo costituisce motivo di compensazione. E invero, non sussiste alcuna ragione per derogare al criterio della soccombenza in materia di spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c.: non la soccombenza reciproca, non l'assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza, e neppure le gravi ed eccezionali
~ 2 ~ ragioni reintrodotte nell'ordinamento dalla sentenza 77/18 della Corte costituzionale. Le spese stesse sono liquidate in dispositivo (valori minimi), giusta DM 55/14 e successive modificazioni, con riferimento allo scaglione di valore € 5.200/26.000 per il primo grado e €1.101/5.200 per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai sig. ri
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n. 668/25, pubblicata il 4.4.25, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e in parziale riforma della medesima, così provvede:
I. dichiara la contumacia dell' Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
II. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento delle spese Controparte_1 del doppio grado di giudizio, in favore del difensore antistatario degli appellanti, spese che liquida complessivamente come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 460,00 per la fase di studio, 389,00 per la fase introduttiva, 840,00 per la fase di trattazione e 851,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
per il 2° grado, a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, 268,00 per la fase introduttiva, 496,00 per la fase di trattazione e 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 3/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Rocco Pavese dott.ssa Maura Stassano
~ 3 ~
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere la causa è stata decisa come da dispositivo
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 437/2025 R. G. sezione lavoro, vertente tra
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. , (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
) con l'Avv. Elena Barretta, elettivamente domiciliati digitalmente al
[...] seguente indirizzo:
p.e.c.: appellanti Email_1
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
appellata contumace
Oggetto: RETRIBUZIONE/SPESE DI LITE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 668/2025 pubblicata il 4.4.25, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto dai ricorrenti nei confronti dell' Controparte_1
avente a oggetto la retribuzione per attività prestata nei giorni
[...] lavorativi infrasettimanali, compensando le spese di lite.
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~ 1 ~ 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che per i lavoratori in turno doveva trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 44 comma 12 del CCNL, mentre l'art. 9 del contratto integrativo aveva ad oggetto fattispecie diverse dal turno;
che tuttavia questa Corte d'Appello si era ripetutamente pronunciata in materia, riconoscendo fondate le ragioni dei lavoratori, la cui domanda andava accolta;
che sussistevano, in ragione del diverso, pregresso orientamento giurisprudenziale del Tribunale, motivi per compensare le spese di lite.
°
3. Avverso tale sentenza i ricorrenti hanno proposto appello in data 05.09.25, dolendosi della compensazione delle spese e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo hanno dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva erroneamente compensato le spese poiché risultava lampante l'insussistenza delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese processuali;
dunque, il Tribunale era incorso in una non corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c. in materia di soccombenza.
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4. Instauratosi il contraddittorio, l'appellata non si è costituita.
°
5. All'esito trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in data odierna, la causa è decisa come segue.
°
6. In via preliminare, si osserva che l'appellata deve essere dichiarata contumace, non essendosi costituita nonostante rituale instaurazione del contraddittorio.
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7. Nel merito, si osserva quanto segue.
L'appello è fondato, non potendosi condividere la motivazione del Tribunale secondo cui la precedente, difforme, giurisprudenza del Tribunale medesimo costituisce motivo di compensazione. E invero, non sussiste alcuna ragione per derogare al criterio della soccombenza in materia di spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c.: non la soccombenza reciproca, non l'assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza, e neppure le gravi ed eccezionali
~ 2 ~ ragioni reintrodotte nell'ordinamento dalla sentenza 77/18 della Corte costituzionale. Le spese stesse sono liquidate in dispositivo (valori minimi), giusta DM 55/14 e successive modificazioni, con riferimento allo scaglione di valore € 5.200/26.000 per il primo grado e €1.101/5.200 per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai sig. ri
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n. 668/25, pubblicata il 4.4.25, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e in parziale riforma della medesima, così provvede:
I. dichiara la contumacia dell' Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
II. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento delle spese Controparte_1 del doppio grado di giudizio, in favore del difensore antistatario degli appellanti, spese che liquida complessivamente come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 460,00 per la fase di studio, 389,00 per la fase introduttiva, 840,00 per la fase di trattazione e 851,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
per il 2° grado, a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, 268,00 per la fase introduttiva, 496,00 per la fase di trattazione e 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 3/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Rocco Pavese dott.ssa Maura Stassano
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