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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro cons. rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1518/2024, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., del tribunale di Nola, nel procedimento n. 562/22,
TRA
C.F.: , elett.te dom.to in Pomigliano d'Arco al Parte_1 C.F._1
Viale Alfa Romeo, n.35, nello studio dell'avv. Roberto Oratino
( ), che lo difende e lo rapp.ta in virtù di mandato in calce all'atto C.F._2
di appello
Appellante
E
, C.F. CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2
, C.F. , rappresentati e C.F._4 CP_3 C.F._5
difesi dagli avvocati Raffaele Guadagni (C.F. e Pasquale C.F._6
Guadagni ( ), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio CodiceFiscale_7 sito in Pomigliano d'Arco, alla Via Mauro Leone n. 59, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
Appellati
NONCHE'
CF: PI: , in persona del Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Brunella Bottacchi,
C.F. , giusta procura generale per Notaio dr. C.F._8 Persona_1
di Roma del 06.05.2022, Repertorio n. 55418 Raccolta n. 16104 elettivamente domiciliato presso L'area legale territoriale di Napoli, Piazza Matteotti n. 2 Napoli
Appellata
1 E
, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 C.F._9
Umberto Rigillo (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._10
studio in Pomigliano d'Arco, alla Via Abate Felice Toscano n. 227/229 P.co Arcadia, giusta procura posta a margine della comparsa di risposta
Appellata
Motivi della decisione
All'udienza del 29.5.2025, cui la causa era stata rinviata ex art. 127 ter comma 4
c.p.c. dall'udienza del 22.5.2025, nella quale le parti non facevano pervenire note, le stesse nuovamente non depositavano note.
Pertanto, l'indicata inattività per due udienze, come si ricava anche dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c., applicabile indifferentemente a tutti i procedimenti pendenti (peraltro, in primo grado la causa era stata introdotta nel 2022, applicandosi la declaratoria di estinzione già in base alla formulazione novellata del 309 c.p.c., a far data dal
25.6.2008), dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo,
pronuncia che, considerato, altresì, che l'introduzione di cui all'art. 350 commi 5 e 6
c.p.c. si applica ai procedimenti instaurati dopo il 20.2.2023, va assunta con sentenza dal collegio ex art. 307 u.c. c.p.c., determinando, altresì, il passaggio in giudicato della sentenza appellata.
Le spese, a mente dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) nulla sulle spese.
Napoli, così deciso in data 30 maggio 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro cons. rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1518/2024, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., del tribunale di Nola, nel procedimento n. 562/22,
TRA
C.F.: , elett.te dom.to in Pomigliano d'Arco al Parte_1 C.F._1
Viale Alfa Romeo, n.35, nello studio dell'avv. Roberto Oratino
( ), che lo difende e lo rapp.ta in virtù di mandato in calce all'atto C.F._2
di appello
Appellante
E
, C.F. CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2
, C.F. , rappresentati e C.F._4 CP_3 C.F._5
difesi dagli avvocati Raffaele Guadagni (C.F. e Pasquale C.F._6
Guadagni ( ), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio CodiceFiscale_7 sito in Pomigliano d'Arco, alla Via Mauro Leone n. 59, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
Appellati
NONCHE'
CF: PI: , in persona del Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Brunella Bottacchi,
C.F. , giusta procura generale per Notaio dr. C.F._8 Persona_1
di Roma del 06.05.2022, Repertorio n. 55418 Raccolta n. 16104 elettivamente domiciliato presso L'area legale territoriale di Napoli, Piazza Matteotti n. 2 Napoli
Appellata
1 E
, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 C.F._9
Umberto Rigillo (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._10
studio in Pomigliano d'Arco, alla Via Abate Felice Toscano n. 227/229 P.co Arcadia, giusta procura posta a margine della comparsa di risposta
Appellata
Motivi della decisione
All'udienza del 29.5.2025, cui la causa era stata rinviata ex art. 127 ter comma 4
c.p.c. dall'udienza del 22.5.2025, nella quale le parti non facevano pervenire note, le stesse nuovamente non depositavano note.
Pertanto, l'indicata inattività per due udienze, come si ricava anche dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c., applicabile indifferentemente a tutti i procedimenti pendenti (peraltro, in primo grado la causa era stata introdotta nel 2022, applicandosi la declaratoria di estinzione già in base alla formulazione novellata del 309 c.p.c., a far data dal
25.6.2008), dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo,
pronuncia che, considerato, altresì, che l'introduzione di cui all'art. 350 commi 5 e 6
c.p.c. si applica ai procedimenti instaurati dopo il 20.2.2023, va assunta con sentenza dal collegio ex art. 307 u.c. c.p.c., determinando, altresì, il passaggio in giudicato della sentenza appellata.
Le spese, a mente dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) nulla sulle spese.
Napoli, così deciso in data 30 maggio 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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