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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/12/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5568/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per modifica regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. FRANCESCA IORI Parte_1
e
RIGERTA NDOJ, con l'Avv. VERENA GADOTTI
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.12.2025, i ricorrenti in epigrafe esponevano quanto segue:
1.dalla relazione sentimentale e dalla convivenza tra il sig. e la Parte_1 sig.ra ND RI è nato a [...] in data [...] il figlio Per_1
, C.F. , riconosciuto da entrambi i genitori e
[...] C.F._1 residente presso l'abitazione materna;
2. in data 13.07.2024 dopo che la coppia è entrata in una profonda crisi, con venir meno della relazione sentimentale e interruzione della convivenza, i ricorrenti hanno depositato presso il competente Tribunale di Trento ricorso congiunto per l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore (doc. 1);
3. con sentenza n. 395/2024 dd. 28.11.2024, pubblicata in data 02.12.2024 (doc.
2), il Tribunale di Trento, nel procedimento sub R.G. 3189/2024 VG, in accoglimento del ricorso congiunto prodotto sub doc. 1, ha preso atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, ha disposto che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento del figlio siano disciplinati in Per_1 conformità alle condizioni concordate dalle parti, con compensazione delle spese di lite;
4. dal giorno 20 settembre 2025 il padre non vive più a Trento, bensì nel Comune di Valdaone (Tn), a circa 60 km di distanza dall'attuale abitazione della madre, con conseguente necessità di una nuova regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore;
5. è pertanto intenzione delle parti richiedere una formale modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di limitatamente al Per_1
protocollo di visite genitori-figlio, ferme tutte le altre condizioni di cui non viene richiesta modifica contenute nella sentenza n. 395/2024 dd. 28.11.2024, pubblicata in data 02.12.2024, del Tribunale di Trento.
I ricorrenti chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“fermo l'affido condiviso ed il collocamento paritario di , i genitori Per_1
terranno con sé il figlio secondo il seguente protocollo, salvo diverso accordo scritto fra le parti:
Pag. 2 di 5 A. Durante il periodo scolastico:
starà con la madre dal lunedì al venerdì ed un fine settimana al mese Per_1
quando la madre non ha il turno lavorativo nel week end (ovvero non lavora il sabato e la domenica);
trascorrerà con il padre tutti gli altri fine settimana, dal venerdì – Per_1
indicativamente dal termine del lavoro del sig. (circa dalle ore Parte_1
16.00/17.00) - alla domenica sera dopo cena (circa alle ore 20.00/21.00); facoltà per il padre di tenere con sé il minore un pomeriggio in settimana dall'uscita di scuola, previa comunicazione alla madre con 24 ore di anticipo;
B. Durante i periodi festivi e di malattia del figlio:
- i ponti festivi verranno trascorsi alternativamente dai genitori (alternando i genitori 25 aprile e primo maggio, primo novembre e 8 dicembre, ecc…); il 2 giugno e i giorni di carnevale non scolastici verranno trascorsi da con Per_1 il padre, salvo casi eccezionali su richiesta della madre con congruo preavviso, al fine di permettere al bambino di continuare a frequentare il padre in Per_2 maniera paritaria all'altro genitore;
- vacanze natalizie e pasquali: le vacanze saranno trascorse da con Per_1 entrambi i genitori, garantendo l'alternanza della sera della Vigilia di Natale con il giorno di Natale, di Pasqua con Pasquetta, del 31 dicembre-1 gennaio con il 6 gennaio, mentre per il resto dei giorni il padre avrà con sé il figlio 2/3 dei giorni e la madre il restante terzo, per permettere al bambino di continuare a frequentare tale genitore in maniera paritaria alla madre;
- il giorno del 24 dicembre, data del compleanno del minore, i genitori si impegnano a garantirsi reciprocamente di poter trascorrere del tempo con il bambino nel supremo interesse e beneficio di quest'ultimo;
- vacanze estive: il bambino trascorrerà con il papà n. 8 settimane e n. 4 settimane con la mamma, da concordare entro maggio di ogni anno, con
Pag. 3 di 5 possibilità che il minore frequenti durante l'estate grest/colonie estive durante le settimane che è con il padre o con la madre.
Nei periodi non scolastici o di malattia del bambino in caso di difficoltà lavorative impreviste che mettano il genitore in difficoltà al rispetto dei diritti di visita di cui sopra, il bambino sarà collocato presso l'altro genitore, qualora disponibile, o in subordine presso i nonni paterni o materni, prima di ricorrere a terze persone di fiducia.
Diritto di ciascun genitore, durante i giorni che non ha con sé, di Per_1 conversare telefonicamente, anche con videochiamate, con il figlio, utilizzando il telefono cellulare dell'altro genitore, due volte al giorno.
C. Le trasferte del minore Persona_3
La madre al fine di favorire i trasferimenti del figlio minore da Trento a
Valdaone dal padre si impegna a portare e riprendere il bambino a Valdaone oppure a Ponte Arche o a Tione almeno una volta al mese: la madre a tal fine provvederà a comunicare al padre con congruo anticipo di almeno 24 ore in quali giorni/fine settimana sarà disponibile.”.
I ricorrenti, visto il disposto di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. secondo comma precisavano che intendevano avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Il Tribunale, alla luce di quanto precede, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità, come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento, non essendo in contrasto con l'interesse del figlio minore
. Per_1
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità, come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5568/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per modifica regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. FRANCESCA IORI Parte_1
e
RIGERTA NDOJ, con l'Avv. VERENA GADOTTI
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.12.2025, i ricorrenti in epigrafe esponevano quanto segue:
1.dalla relazione sentimentale e dalla convivenza tra il sig. e la Parte_1 sig.ra ND RI è nato a [...] in data [...] il figlio Per_1
, C.F. , riconosciuto da entrambi i genitori e
[...] C.F._1 residente presso l'abitazione materna;
2. in data 13.07.2024 dopo che la coppia è entrata in una profonda crisi, con venir meno della relazione sentimentale e interruzione della convivenza, i ricorrenti hanno depositato presso il competente Tribunale di Trento ricorso congiunto per l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore (doc. 1);
3. con sentenza n. 395/2024 dd. 28.11.2024, pubblicata in data 02.12.2024 (doc.
2), il Tribunale di Trento, nel procedimento sub R.G. 3189/2024 VG, in accoglimento del ricorso congiunto prodotto sub doc. 1, ha preso atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, ha disposto che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento del figlio siano disciplinati in Per_1 conformità alle condizioni concordate dalle parti, con compensazione delle spese di lite;
4. dal giorno 20 settembre 2025 il padre non vive più a Trento, bensì nel Comune di Valdaone (Tn), a circa 60 km di distanza dall'attuale abitazione della madre, con conseguente necessità di una nuova regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore;
5. è pertanto intenzione delle parti richiedere una formale modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di limitatamente al Per_1
protocollo di visite genitori-figlio, ferme tutte le altre condizioni di cui non viene richiesta modifica contenute nella sentenza n. 395/2024 dd. 28.11.2024, pubblicata in data 02.12.2024, del Tribunale di Trento.
I ricorrenti chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“fermo l'affido condiviso ed il collocamento paritario di , i genitori Per_1
terranno con sé il figlio secondo il seguente protocollo, salvo diverso accordo scritto fra le parti:
Pag. 2 di 5 A. Durante il periodo scolastico:
starà con la madre dal lunedì al venerdì ed un fine settimana al mese Per_1
quando la madre non ha il turno lavorativo nel week end (ovvero non lavora il sabato e la domenica);
trascorrerà con il padre tutti gli altri fine settimana, dal venerdì – Per_1
indicativamente dal termine del lavoro del sig. (circa dalle ore Parte_1
16.00/17.00) - alla domenica sera dopo cena (circa alle ore 20.00/21.00); facoltà per il padre di tenere con sé il minore un pomeriggio in settimana dall'uscita di scuola, previa comunicazione alla madre con 24 ore di anticipo;
B. Durante i periodi festivi e di malattia del figlio:
- i ponti festivi verranno trascorsi alternativamente dai genitori (alternando i genitori 25 aprile e primo maggio, primo novembre e 8 dicembre, ecc…); il 2 giugno e i giorni di carnevale non scolastici verranno trascorsi da con Per_1 il padre, salvo casi eccezionali su richiesta della madre con congruo preavviso, al fine di permettere al bambino di continuare a frequentare il padre in Per_2 maniera paritaria all'altro genitore;
- vacanze natalizie e pasquali: le vacanze saranno trascorse da con Per_1 entrambi i genitori, garantendo l'alternanza della sera della Vigilia di Natale con il giorno di Natale, di Pasqua con Pasquetta, del 31 dicembre-1 gennaio con il 6 gennaio, mentre per il resto dei giorni il padre avrà con sé il figlio 2/3 dei giorni e la madre il restante terzo, per permettere al bambino di continuare a frequentare tale genitore in maniera paritaria alla madre;
- il giorno del 24 dicembre, data del compleanno del minore, i genitori si impegnano a garantirsi reciprocamente di poter trascorrere del tempo con il bambino nel supremo interesse e beneficio di quest'ultimo;
- vacanze estive: il bambino trascorrerà con il papà n. 8 settimane e n. 4 settimane con la mamma, da concordare entro maggio di ogni anno, con
Pag. 3 di 5 possibilità che il minore frequenti durante l'estate grest/colonie estive durante le settimane che è con il padre o con la madre.
Nei periodi non scolastici o di malattia del bambino in caso di difficoltà lavorative impreviste che mettano il genitore in difficoltà al rispetto dei diritti di visita di cui sopra, il bambino sarà collocato presso l'altro genitore, qualora disponibile, o in subordine presso i nonni paterni o materni, prima di ricorrere a terze persone di fiducia.
Diritto di ciascun genitore, durante i giorni che non ha con sé, di Per_1 conversare telefonicamente, anche con videochiamate, con il figlio, utilizzando il telefono cellulare dell'altro genitore, due volte al giorno.
C. Le trasferte del minore Persona_3
La madre al fine di favorire i trasferimenti del figlio minore da Trento a
Valdaone dal padre si impegna a portare e riprendere il bambino a Valdaone oppure a Ponte Arche o a Tione almeno una volta al mese: la madre a tal fine provvederà a comunicare al padre con congruo anticipo di almeno 24 ore in quali giorni/fine settimana sarà disponibile.”.
I ricorrenti, visto il disposto di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. secondo comma precisavano che intendevano avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Il Tribunale, alla luce di quanto precede, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità, come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento, non essendo in contrasto con l'interesse del figlio minore
. Per_1
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità, come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Pag. 5 di 5