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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 2311/2023 R.G. tra
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Marco
Mazzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Cassia
Sud, Siena
PARTE ATTRICE
nei confronti di
), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Michele Cortazzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Fratelli Bandiera n. 67, Colle di Val d'Elsa (Si)
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Regime Patrimoniale della famiglia di fatto
CONCLUSIONI:
SIMONE: “Voglia il Tribunale adito, previa ogni Parte_1 declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed
1 eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertata e dichiarata la comproprietà del cane pastore bernese di nome (sin sa CP_2 suo acquisto in aprile 2021) tra e , anche in Parte_1 CP_1 via presuntiva, quali all'epoca conviventi “more uxorio”; - per l'effetto disporne l'affidamento ad entrambi gli ex conviventi. Con collocamento presso ciascuno degli ex conviventi in tempi paritetici ed alternati, preferibilmente su base trimestrale o mensile alternata, provvedendo con anticipo di almeno tre mesi a calendarizzare i periodi su base annuale. E ad iniziare da un congruo maggior periodo in più al sig. Parte_1 corrispondente a quello in cui ON solo con;
in CP_1 considerazione del fatto che dall‟11novembre2022 egli non lo ha più potuto più tenere con sé, fatta eccezione per il giorno di Natale del 2022 e quattro ore complessive in due diverse occasioni sempre nel dicembre
2022. A compensazione del sopruso patito nel vedersi negata la possibilità di aver ogni pur dovuto ulteriore rapporto affettivo e frequentazione del cane ON di cui pur egli è (com)proprietario - con condanna della convenuta al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi del co.3 dell'art.96 c.p.c. per la mala fede usata dalla stessa ante causa circa immotivata negazione dei pari diritti dell'attore sull'animale domestico di causa. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre accessori del regime fiscale e spese generali come per legge.
Aggiunta la constatata mala fede della convenuta in causa come chiesto (una volta appuratala) in memoria ulteriore difesa su fatti all.ti da convenuta del 22-25gen2024 (dep.25gen2024) che per sola comodità visiva qui riporto:
Mala fede di avversaria resistente divenuta gravissima, perché reiterata e addirittura moltissimo rincarata in causa, per cui adesso si impone anche quanto a co.3 art.96 cpc circa condanna di a CP_1 somma ulteriore equitativamente determinata. Per la pessima denigrazione diffamatoria di (mala fede). E addirittura Parte_1 inconferente rispetto a oggetto di causa e denotante indole malvagia o di
2 distorta vendetta priva di vera giuridica ragion d'essere. Mala fede unita a quella ante causa già evidenziata in ricorso per istanza co.1 art.96cpc”;
“affinchè il Tribunale adito voglia dichiarare CP_1 inammissibili ed infondate le domande avversarie quindi accertando e dichiarando in capo alla la esclusiva proprietà del cane ON CP_1 respingerle anche tenendo conto dell'interesse del cane di poter vivere senza alcun trauma il rapporto con la sua esclusiva proprietaria alla quale
è legatissimo. Respingere ogni altra richiesta avversaria. Condannare parte ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha Parte_1 dedotto che in regime di convivenza more uxorio egli, insieme al fratello dell'allora sua convivente - che desiderava farle una sorpresa
-, avevano acquistato un cucciolo di pastore bernese, chiamato , CP_2 di cui poi si era sempre occupato insieme alla avendo CP_1 provveduto entrambi alla sua gestione ed alle spese. Terminata la relazione sentimentale, la ha portato con sé il cane CP_1 impedendogli di mantenere ogni frequentazione con , con ciò CP_2 creando un grave pregiudizio ad entrambi.
Ha, quindi, chiesto accertarsi la comproprietà del cane, anche in via presuntiva, stante la convivenza all'epoca dell'acquisto e, per l'effetto, ha chiesto disporsi l'affidamento di ad entrambi con CP_2 collocamento alternato, con condanna della convenuta ex art. 96, comma 3 c.p.c. per aver impedito con mala fede all'attore di vedere il cane.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda di affidamento del cane in quanto formulata in via principale al pari della domanda di accertamento della comproprietà del cane.
Nel merito ha invocato la disciplina di cui all'art. 1153 c.c., ha allegato la piena proprietà di - intestato a lei all'anagrafe canina CP_2
- ed ha allegato documentazione a sostegno del fatto che si è
3 sempre occupata da sola dell'animale sostenendo le relative spese
(veterinarie, microchip …).
Qualificata la controversia dal precedente giudice istruttore come avente ad oggetto la proprietà e disposto, pertanto, il tentativo obbligatorio di mediazione, la controversia è stata istruita mediante produzioni documentali ed istruttoria orale all'esito della quale, su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
In comparsa conclusionale il ricorrente ha eccepito la nullità della testimonianza di fratello della convenuta, ai Testimone_1 sensi dell'art. 199 c.p.p. non avendolo il giudice avvisato della facoltà di astenersi chiedendogli se intendeva avvalersene.
1. Preliminarmente la scrivente condivide il contenuto dell'ordinanza del 6.3.2024 del precedente giudice che ha ritenuto
“che l'assegnazione e la frequenza con un animale domestico (nella specie, un cane) non possano in alcun modo ed in ogni caso essere assimilate all'affidamento, alla frequenza ed al diritto di visita dei figli minori (in questo senso, v. Tribunale Como, 03/02/2016;
Tribunale Monza sez. IV, 03/01/2022, n. 24, che ha dichiarato inammissibile la relativa domanda proposta in sede di separazione;
conf. Tribunale Messina sez. I, 28/07/2015, n. 1664; Tribunale
Nuoro sez. I, 25/06/2021, n.295; Tribunale Torino sez. VII,
25/07/2022, n. 3313, ove è stato precisato che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento del cane richiesto dalla convenuta non essendo tale potere previsto tra i poteri del giudice della famiglia dagli artt. 155 ss c.c.; Tribunale Milano sez. IX,
24/02/2015, che ha dichiarato inammissibile la domanda volta a conseguire, applicando analogicamente le disposizioni sull'affidamento dei figli minori, la regolamentazione dei tempi di permanenza di un animale da compagnia con i due proprietari, non più conviventi)” ed ha, di conseguenza ritenuto che “la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà del
4 cane ON in capo alla sola resistente, ovvero in comproprietà delle parti, come dedotto dal ricorrente, il quale ha infatti chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare la comproprietà del cane pastore bernese di nome ON”.
1.1. Il cane, quindi, ai fini della presente controversia deve essere considerato una “cosa mobile” e la decisione deve basarsi su detta natura, escludendosi così i profili relazionali che inevitabilmente coinvolgono le parti.
La prova della proprietà assume, quindi, carattere dirimente.
Deve ritenersi che il proprietario del cane è colui o colei che ne ha il possesso, che può essere provato con la detenzione certificata, ad esempio, mediante l'iscrizione all'anagrafe canina e, dunque, mediante la registrazione nella banca dati, registrazione che viene completata mediante l'impianto di un microchip.
La Regione Toscana, ancor prima della legge quadro n. 281/91 che all'art. 3 prevedeva da parte delle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina, aveva già provveduto ad istituita con la
[...]
n. 43 dell'8.4.1995 (poi confluita nella n. CP_3 CP_3
59/2009) disponendo che i proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina;
dunque sebbene il cane non possa essere ritenuto un bene mobile registrato, le norme citate creano un necessario collegamento tra chi provvede alla registrazione e chi deve essere qualificato proprietario, coerentemente alla disposizione che prevede il passaggio di proprietà deve essere oggetto di analoga registrazione.
Nella presente fattispecie la resistente ha depositato il certificato di anagrafe canina (doc. 2) dal quale risulta essere la proprietaria;
è sempre la resistente che risulta intestataria della polizza assicurativa per “animali domestici” con decorrenza dal
13.7.2021, epoca in cui è stato acquistato . CP_2
5 Ancora, la resistente ha depositato documentazione dalla quale risulta aver sostenuto le spese per il cane, mentre nulla ha allegato in proposito il ricorrente. Né, ai fini della comproprietà dell'animale, vale sostenere, come fatto dal che egli e la ex convivente Parte_1 dividessero “a spanne” le spese al pari di quelle relative al menage familiare, depositando in atti alcune fatture delle utenze dell'immobile condotto in locazione, irrilevanti ai fini della decisione.
1.2. In ordine al pagamento del prezzo, in generale si osserva che questo non è sufficiente a fornire la prova della contitolarità, in quanto la prova del pagamento è sintomo solo del trasferimento del denaro ma non denota la causa che la sorregge, potendo ravvisarsi la ragione giustificatrice sia nel prestito di denaro che nella donazione e, quindi, non solo nella compravendita;
in altre parole, deve essere data la prova della giustificazione causale del trasferimento di denaro.
Nella presente fattispecie dall'istruttoria orale svolta è emerso che il ricorrente e il fratello della resistente fossero d'accordo nel regalarle (donarle) un cucciolo di cane.
1.2.1. Quanto alla testimonianza di , il ricorrente Testimone_1 nella comparsa conclusionale ne ha eccepito la nullità ai sensi dell'art. 199 c.p.p., per non aver il giudice avvisato il teste della facoltà di astenersi chiedendogli se intendeva avvalersene.
L'eccezione appare infondata. Invero l'art. 199 c.p.p. non è richiamato dall'art. 249 c.p.c. che richiama solo gli artt. 200, 201,
202 c.p.p. (“Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni”).
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“Non può essere applicata l'esimente di cui all'art. 384 c.p. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile in quanto nel giudizio civile l'art. 249
c.p.c. si riferisce solo alla facoltà di astensione per il segreto
6 professionale, per il segreto d'ufficio e per il segreto di stato e non richiama anche l'art. 199 c.p.p. che attiene alla facoltà di astenersi dal deporre dei prossimi congiunti dell'imputato” (Cass. penale sez.
VI, 29/09/2003, n.42977).
Inoltre, il legislatore non ha previsto per il giudice istruttore l'obbligo di avvertire il teste della facoltà di astenersi né, tanto meno, l'omissione è sancita a pena di nullità dall'art. 249 c.p.c..
Ritenuta, pertanto, la validità della testimonianza di Tes_1
questi all'udienza del 31.10.2024 in risposta alla domanda
[...]
“vc a inizio giugno 2021 con , convivente di sua Parte_1 sorella, si recò presso per vedere insieme a lui un Parte_2 cane cucciolo di pastore bernese, per fare sorpresa e regalo a sua sorella in modo che potesse avere un cane in comproprietà con
come da tempo entrambi desideravano” ha dichiarato: “in Parte_1 comproprietà no, era un regalo che io e lui facevamo a mia sorella.
ADR Avv. Mazzi: non è vero che il cane avrebbe dovuto essere in comproprietà tra mia sorella e l'idea è venuta a me, io ho T_ scritto a e l'idea era di regalare a mia sorella o un cane o un T_ gatto;
lui mi disse che apprezzava l'idea e poi si guardava anche dai canili ma non abbiamo trovato niente, poi è venuta fuori questa opportunità, si era guardato anche negli allevamenti ma non T_ voleva spendere troppo e alla fine abbiamo trovato questa opportunità; era un desiderio comune di fare un regalo a mia sorella, ricordo bene la circostanza, il cane aveva un costo di circa €
510,00 ma io non li ho dati perché non voleva, quei 10 € T_ riguardavano l'assicurazione o un vaccino. Preciso che io non ho dato i 10 € a mentre gli ho dato 250,00 €; al ritiro del cane T_ non ero presente, ero a lavoro”.
1.2.2. Quanto alla teste , in risposta alla Parte_2 domanda “2) DCV che siete stata contattata per consegnarle il cane della stessa ed il cane era un regalo per Lei” ha CP_1
7 dichiarato: “so che era un regalo da parte di e del fratello di T_
, so che era stata una cosa condivisa da loro due. CP_1
Lo so perché quando nacquero i cuccioli voleva venire CP_1 subito a vederli, io le dissi di aspettare perché era troppo presto e dopo qualche giorno mi chiamò mia cugina visto che era un'amica comune e lei mi disse che aveva sentito e che le Tes_1 T_ avevano detto che avrebbero voluto regalare un cucciolo ad e CP_1 quindi vennero sia , e e mia cugina che li CP_1 T_ Tes_1 accompagnava a vedere il cucciolo”.
Entrambe le testimonianze hanno confermato la circostanza che il cane fosse un regalo che il e il fratello della Parte_1 CP_1 volevano fare alla odierna resistente risultando, pertanto, ulteriormente dimostrata la proprietà in capo a quest'ultima.
2. Come sopra detto la domanda di affidamento e regolamentazione dei tempi di permanenza di presso ciascuna CP_2 parte deve essere dichiarata inammissibile.
3. Il rigetto delle domande di parte ricorrente determina altresì il rigetto della domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c. dallo stesso formulata.
4. Parimenti non merita accoglimento la domanda di parte resistente di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non ritenendosi che parte ricorrente abbia agito con dolo o colpa grave
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi (valore della controversia indeterminabile primo scaglione) stante la natura della controversia e la sua concreta complessità, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
8 - rigetta la domanda di parte ricorrente di accertamento della comproprietà del cane ON;
- dichiara inammissibile la domanda di affidamento e collocamento del cane;
- rigetta la domanda di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.;
- rigetta la domanda di parte resistente ex art. 96 c.p.c.;
- condanna parte ricorrente a rifondere in favore di parte resistente le spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 26/05/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 2311/2023 R.G. tra
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Marco
Mazzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Cassia
Sud, Siena
PARTE ATTRICE
nei confronti di
), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Michele Cortazzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Fratelli Bandiera n. 67, Colle di Val d'Elsa (Si)
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Regime Patrimoniale della famiglia di fatto
CONCLUSIONI:
SIMONE: “Voglia il Tribunale adito, previa ogni Parte_1 declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed
1 eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertata e dichiarata la comproprietà del cane pastore bernese di nome (sin sa CP_2 suo acquisto in aprile 2021) tra e , anche in Parte_1 CP_1 via presuntiva, quali all'epoca conviventi “more uxorio”; - per l'effetto disporne l'affidamento ad entrambi gli ex conviventi. Con collocamento presso ciascuno degli ex conviventi in tempi paritetici ed alternati, preferibilmente su base trimestrale o mensile alternata, provvedendo con anticipo di almeno tre mesi a calendarizzare i periodi su base annuale. E ad iniziare da un congruo maggior periodo in più al sig. Parte_1 corrispondente a quello in cui ON solo con;
in CP_1 considerazione del fatto che dall‟11novembre2022 egli non lo ha più potuto più tenere con sé, fatta eccezione per il giorno di Natale del 2022 e quattro ore complessive in due diverse occasioni sempre nel dicembre
2022. A compensazione del sopruso patito nel vedersi negata la possibilità di aver ogni pur dovuto ulteriore rapporto affettivo e frequentazione del cane ON di cui pur egli è (com)proprietario - con condanna della convenuta al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi del co.3 dell'art.96 c.p.c. per la mala fede usata dalla stessa ante causa circa immotivata negazione dei pari diritti dell'attore sull'animale domestico di causa. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre accessori del regime fiscale e spese generali come per legge.
Aggiunta la constatata mala fede della convenuta in causa come chiesto (una volta appuratala) in memoria ulteriore difesa su fatti all.ti da convenuta del 22-25gen2024 (dep.25gen2024) che per sola comodità visiva qui riporto:
Mala fede di avversaria resistente divenuta gravissima, perché reiterata e addirittura moltissimo rincarata in causa, per cui adesso si impone anche quanto a co.3 art.96 cpc circa condanna di a CP_1 somma ulteriore equitativamente determinata. Per la pessima denigrazione diffamatoria di (mala fede). E addirittura Parte_1 inconferente rispetto a oggetto di causa e denotante indole malvagia o di
2 distorta vendetta priva di vera giuridica ragion d'essere. Mala fede unita a quella ante causa già evidenziata in ricorso per istanza co.1 art.96cpc”;
“affinchè il Tribunale adito voglia dichiarare CP_1 inammissibili ed infondate le domande avversarie quindi accertando e dichiarando in capo alla la esclusiva proprietà del cane ON CP_1 respingerle anche tenendo conto dell'interesse del cane di poter vivere senza alcun trauma il rapporto con la sua esclusiva proprietaria alla quale
è legatissimo. Respingere ogni altra richiesta avversaria. Condannare parte ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha Parte_1 dedotto che in regime di convivenza more uxorio egli, insieme al fratello dell'allora sua convivente - che desiderava farle una sorpresa
-, avevano acquistato un cucciolo di pastore bernese, chiamato , CP_2 di cui poi si era sempre occupato insieme alla avendo CP_1 provveduto entrambi alla sua gestione ed alle spese. Terminata la relazione sentimentale, la ha portato con sé il cane CP_1 impedendogli di mantenere ogni frequentazione con , con ciò CP_2 creando un grave pregiudizio ad entrambi.
Ha, quindi, chiesto accertarsi la comproprietà del cane, anche in via presuntiva, stante la convivenza all'epoca dell'acquisto e, per l'effetto, ha chiesto disporsi l'affidamento di ad entrambi con CP_2 collocamento alternato, con condanna della convenuta ex art. 96, comma 3 c.p.c. per aver impedito con mala fede all'attore di vedere il cane.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda di affidamento del cane in quanto formulata in via principale al pari della domanda di accertamento della comproprietà del cane.
Nel merito ha invocato la disciplina di cui all'art. 1153 c.c., ha allegato la piena proprietà di - intestato a lei all'anagrafe canina CP_2
- ed ha allegato documentazione a sostegno del fatto che si è
3 sempre occupata da sola dell'animale sostenendo le relative spese
(veterinarie, microchip …).
Qualificata la controversia dal precedente giudice istruttore come avente ad oggetto la proprietà e disposto, pertanto, il tentativo obbligatorio di mediazione, la controversia è stata istruita mediante produzioni documentali ed istruttoria orale all'esito della quale, su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
In comparsa conclusionale il ricorrente ha eccepito la nullità della testimonianza di fratello della convenuta, ai Testimone_1 sensi dell'art. 199 c.p.p. non avendolo il giudice avvisato della facoltà di astenersi chiedendogli se intendeva avvalersene.
1. Preliminarmente la scrivente condivide il contenuto dell'ordinanza del 6.3.2024 del precedente giudice che ha ritenuto
“che l'assegnazione e la frequenza con un animale domestico (nella specie, un cane) non possano in alcun modo ed in ogni caso essere assimilate all'affidamento, alla frequenza ed al diritto di visita dei figli minori (in questo senso, v. Tribunale Como, 03/02/2016;
Tribunale Monza sez. IV, 03/01/2022, n. 24, che ha dichiarato inammissibile la relativa domanda proposta in sede di separazione;
conf. Tribunale Messina sez. I, 28/07/2015, n. 1664; Tribunale
Nuoro sez. I, 25/06/2021, n.295; Tribunale Torino sez. VII,
25/07/2022, n. 3313, ove è stato precisato che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento del cane richiesto dalla convenuta non essendo tale potere previsto tra i poteri del giudice della famiglia dagli artt. 155 ss c.c.; Tribunale Milano sez. IX,
24/02/2015, che ha dichiarato inammissibile la domanda volta a conseguire, applicando analogicamente le disposizioni sull'affidamento dei figli minori, la regolamentazione dei tempi di permanenza di un animale da compagnia con i due proprietari, non più conviventi)” ed ha, di conseguenza ritenuto che “la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà del
4 cane ON in capo alla sola resistente, ovvero in comproprietà delle parti, come dedotto dal ricorrente, il quale ha infatti chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare la comproprietà del cane pastore bernese di nome ON”.
1.1. Il cane, quindi, ai fini della presente controversia deve essere considerato una “cosa mobile” e la decisione deve basarsi su detta natura, escludendosi così i profili relazionali che inevitabilmente coinvolgono le parti.
La prova della proprietà assume, quindi, carattere dirimente.
Deve ritenersi che il proprietario del cane è colui o colei che ne ha il possesso, che può essere provato con la detenzione certificata, ad esempio, mediante l'iscrizione all'anagrafe canina e, dunque, mediante la registrazione nella banca dati, registrazione che viene completata mediante l'impianto di un microchip.
La Regione Toscana, ancor prima della legge quadro n. 281/91 che all'art. 3 prevedeva da parte delle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina, aveva già provveduto ad istituita con la
[...]
n. 43 dell'8.4.1995 (poi confluita nella n. CP_3 CP_3
59/2009) disponendo che i proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina;
dunque sebbene il cane non possa essere ritenuto un bene mobile registrato, le norme citate creano un necessario collegamento tra chi provvede alla registrazione e chi deve essere qualificato proprietario, coerentemente alla disposizione che prevede il passaggio di proprietà deve essere oggetto di analoga registrazione.
Nella presente fattispecie la resistente ha depositato il certificato di anagrafe canina (doc. 2) dal quale risulta essere la proprietaria;
è sempre la resistente che risulta intestataria della polizza assicurativa per “animali domestici” con decorrenza dal
13.7.2021, epoca in cui è stato acquistato . CP_2
5 Ancora, la resistente ha depositato documentazione dalla quale risulta aver sostenuto le spese per il cane, mentre nulla ha allegato in proposito il ricorrente. Né, ai fini della comproprietà dell'animale, vale sostenere, come fatto dal che egli e la ex convivente Parte_1 dividessero “a spanne” le spese al pari di quelle relative al menage familiare, depositando in atti alcune fatture delle utenze dell'immobile condotto in locazione, irrilevanti ai fini della decisione.
1.2. In ordine al pagamento del prezzo, in generale si osserva che questo non è sufficiente a fornire la prova della contitolarità, in quanto la prova del pagamento è sintomo solo del trasferimento del denaro ma non denota la causa che la sorregge, potendo ravvisarsi la ragione giustificatrice sia nel prestito di denaro che nella donazione e, quindi, non solo nella compravendita;
in altre parole, deve essere data la prova della giustificazione causale del trasferimento di denaro.
Nella presente fattispecie dall'istruttoria orale svolta è emerso che il ricorrente e il fratello della resistente fossero d'accordo nel regalarle (donarle) un cucciolo di cane.
1.2.1. Quanto alla testimonianza di , il ricorrente Testimone_1 nella comparsa conclusionale ne ha eccepito la nullità ai sensi dell'art. 199 c.p.p., per non aver il giudice avvisato il teste della facoltà di astenersi chiedendogli se intendeva avvalersene.
L'eccezione appare infondata. Invero l'art. 199 c.p.p. non è richiamato dall'art. 249 c.p.c. che richiama solo gli artt. 200, 201,
202 c.p.p. (“Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni”).
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“Non può essere applicata l'esimente di cui all'art. 384 c.p. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile in quanto nel giudizio civile l'art. 249
c.p.c. si riferisce solo alla facoltà di astensione per il segreto
6 professionale, per il segreto d'ufficio e per il segreto di stato e non richiama anche l'art. 199 c.p.p. che attiene alla facoltà di astenersi dal deporre dei prossimi congiunti dell'imputato” (Cass. penale sez.
VI, 29/09/2003, n.42977).
Inoltre, il legislatore non ha previsto per il giudice istruttore l'obbligo di avvertire il teste della facoltà di astenersi né, tanto meno, l'omissione è sancita a pena di nullità dall'art. 249 c.p.c..
Ritenuta, pertanto, la validità della testimonianza di Tes_1
questi all'udienza del 31.10.2024 in risposta alla domanda
[...]
“vc a inizio giugno 2021 con , convivente di sua Parte_1 sorella, si recò presso per vedere insieme a lui un Parte_2 cane cucciolo di pastore bernese, per fare sorpresa e regalo a sua sorella in modo che potesse avere un cane in comproprietà con
come da tempo entrambi desideravano” ha dichiarato: “in Parte_1 comproprietà no, era un regalo che io e lui facevamo a mia sorella.
ADR Avv. Mazzi: non è vero che il cane avrebbe dovuto essere in comproprietà tra mia sorella e l'idea è venuta a me, io ho T_ scritto a e l'idea era di regalare a mia sorella o un cane o un T_ gatto;
lui mi disse che apprezzava l'idea e poi si guardava anche dai canili ma non abbiamo trovato niente, poi è venuta fuori questa opportunità, si era guardato anche negli allevamenti ma non T_ voleva spendere troppo e alla fine abbiamo trovato questa opportunità; era un desiderio comune di fare un regalo a mia sorella, ricordo bene la circostanza, il cane aveva un costo di circa €
510,00 ma io non li ho dati perché non voleva, quei 10 € T_ riguardavano l'assicurazione o un vaccino. Preciso che io non ho dato i 10 € a mentre gli ho dato 250,00 €; al ritiro del cane T_ non ero presente, ero a lavoro”.
1.2.2. Quanto alla teste , in risposta alla Parte_2 domanda “2) DCV che siete stata contattata per consegnarle il cane della stessa ed il cane era un regalo per Lei” ha CP_1
7 dichiarato: “so che era un regalo da parte di e del fratello di T_
, so che era stata una cosa condivisa da loro due. CP_1
Lo so perché quando nacquero i cuccioli voleva venire CP_1 subito a vederli, io le dissi di aspettare perché era troppo presto e dopo qualche giorno mi chiamò mia cugina visto che era un'amica comune e lei mi disse che aveva sentito e che le Tes_1 T_ avevano detto che avrebbero voluto regalare un cucciolo ad e CP_1 quindi vennero sia , e e mia cugina che li CP_1 T_ Tes_1 accompagnava a vedere il cucciolo”.
Entrambe le testimonianze hanno confermato la circostanza che il cane fosse un regalo che il e il fratello della Parte_1 CP_1 volevano fare alla odierna resistente risultando, pertanto, ulteriormente dimostrata la proprietà in capo a quest'ultima.
2. Come sopra detto la domanda di affidamento e regolamentazione dei tempi di permanenza di presso ciascuna CP_2 parte deve essere dichiarata inammissibile.
3. Il rigetto delle domande di parte ricorrente determina altresì il rigetto della domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c. dallo stesso formulata.
4. Parimenti non merita accoglimento la domanda di parte resistente di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non ritenendosi che parte ricorrente abbia agito con dolo o colpa grave
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi (valore della controversia indeterminabile primo scaglione) stante la natura della controversia e la sua concreta complessità, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
8 - rigetta la domanda di parte ricorrente di accertamento della comproprietà del cane ON;
- dichiara inammissibile la domanda di affidamento e collocamento del cane;
- rigetta la domanda di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.;
- rigetta la domanda di parte resistente ex art. 96 c.p.c.;
- condanna parte ricorrente a rifondere in favore di parte resistente le spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 26/05/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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