Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 586/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 586/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1
mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Cinzia Sandrucci, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Viale Marconi n. 5, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2
mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Stefano Brizi, presso il cui studio in
Poggibonsi (SI), Via XX Settembre n.1 è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c., del 2.4.2025,
per l'Avv. Cinzia Sandrucci e, per l'Avv. Parte_1 Controparte_1
Stefano Brizi così concludono:
1. Fermo restando l'affidamento condiviso, data l'attuale permanenza delle figlie Per_ minori ed presso l'abitazione della madre, i genitori concordano nel Per_2
fissare il diritto di visita del padre ed il corrispondente impegno delle figlie di frequentare l'abitazione paterna per due giorni infra-settimanali - che previa possibilità di modificazione su accordo congiunto tra le parti, saranno il lunedì ed il martedì di ogni settimana - oltre al fine settimana con modalità alternate. A tal fine le parti concordano che laddove si presentassero difficoltà nella ricostituzione di una regolare frequentazione padre/figlie, entrambi i genitori si impegnano a intraprendere con le minori un percorso con professionisti del settore al fine di risolvere le problematiche insorte in merito ai detti rapporti genitori/figlie. Per_ 2. Fintantoché le figlie minori ed permarranno in via esclusiva presso Per_2
la madre, il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie a mezzo bonifico bancario da eseguire entro il
25 di ogni mese, a partire dal mese corrispondente alla sottoscrizione del presente atto, la somma mensile di € 550,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre a rimborsare il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche – se ed in quanto condivise preliminarmente per iscritto tra le parti e comunque opportunamente giustificate da relativa documentazione contabile – così come previste e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Siena, che dunque dovrà intendersi qui ripetuto e trascritto;
3. Le parti concordano che fintantoché le figlie permarranno in via esclusiva presso la madre, quest'ultima percepirà integralmente l'assegno unico che sarà altresì suddiviso al 50% tra i genitori, allorquando i tempi di permanenza delle figlie presso gli stessi saranno 'ripristinate' nei corretti termini di cui al punto sub 1. Per_
4. Al momento in cui ed riprenderanno a permanere presso il padre nei Per_2
termini già detti al punto sub 1, verrà concordemente rivisto il contributo al mantenimento ordinario, proporzionalmente ai tempi di permanenza ed alle rispettive situazioni economico-reddituali, dunque addivenendo ad un pagamento mensile ad N. 586/2025 V.G. 3 / 5
opera del sig. ed a favore della sig.ra di un importo pari ad € 450,00 CP_1 Pt_1
mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, precisando che in tale somma saranno comprese le paghette mensili e le spese della benzina per entrambe le figlie anche nei tempi di permanenza presso il padre, cui dunque dovrà provvedere direttamente la madre, salva l'ulteriore modificazione delle condizioni patrimoniali delle parti rispetto all'attualità, ed ovviamente fermo restando il rimborso del 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche disciplinate dal protocollo del
Tribunale di Siena. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori, i quali dunque torneranno a percepire l'assegno unico nella formula del 50% cadauno, come già precisato al punto sub 3,
5. Le parti concordano che, stante la temporanea difficoltà economica del sig.
quest'ultimo verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 delle figlie, il minor importo di €. 450,00 per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno
2025, con l'intesa che, entro il 30 dicembre 2025, veranno effettuati i necessari conguagli e quindi il sig si impegna fin da ora a saldare, entro e non Controparte_1 oltre tale data, o l'importo a saldo per le predette mensilità, pai a complessivi €.
400,00 nonchè le spese ordinarie relative al mese di ottobre 2024, pari ad €. 618,62 ed il contributo al mantenimento relativo al mese di febbraio 2025 ancora non corrisposto, per cui il sig. si impegna a corrispondere a saldo, in Controparte_1
favore della sig.ra per le predette causali, in unica soluzione o Parte_1
mediante rateizzazione, l'importo complessivo di €. 1.568,62 entro e non oltre il
30.12.2025. Il sig. infine, si obbliga a rimborsare alla sig.ra Controparte_1
entro il 30 giugno 2025, mediante rateizzazione o in unica soluzione, la Parte_1
quota parte del 50% di tutte le spese straordinarie ad oggi ancora non corrisposta.
Pubblico Ministero: visto in data 20.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 14.2.2025 dinanzi al Tribunale di Siena,
e esponevano di avere intrattenuto una Parte_1 Controparte_1 N. 586/2025 V.G. 4 / 5
Per_ relazione more uxorio dalla quale erano nate due figlie, a Poggibonsi in data
Per_ 21.10.2007 e a Poggibonsi in data 10.4.2010, relazione regolata, dopo la sua cessazione, con accordo formalizzato in sede giudiziale all'udienza del 15.9.2016 nell'ambito del procedimento n. 828/2016 R.G. presso il Tribunale di Siena nel quale, per quel che interessa in questa sede, era prevista la permanenza delle figlie presso i genitori pressoché paritaria, il mantenimento diretto delle figlie medesime e l'ammontare delle quote di rimborso delle spese straordinarie da parte del per CP_1
ciascuna tipologia;
evidenziavano che, a partire dal mese di maggio 2024, le figlie dei due ricorrenti si erano stabilmente trasferite presso la madre ove permanevano in via esclusiva per cui, alla luce di tali nuove circostanze, richiedevano la modifica delle condizioni precedentemente concordate, per come ulteriormente concordato.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 2.4.2025, le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale e confermavano le condizioni contenute in ricorso, ulteriormente integrandole, per come indicato supra;
i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate. Il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la modifica delle condizioni relative Pt_1 CP_1
alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto la modifica delle condizioni già previste, fondata sulle circostanze sopravvenute indicate in ricorso, appare legittima, rispettosa dei principi di ordine pubblico morale e famigliare e conforme all'interesse delle figlie.
Stante la natura non contenziosa del procedimento e l'accordo delle parti, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite. N. 586/2025 V.G. 5 / 5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, prende atto della modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per come indicate supra;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao