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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5483 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
1
Sentenza. n.
Ruolo Generale n. 3987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. UL MO Presidente
Dott. AN UN Giudice Relatore
Dott. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento contrassegnato con il n. 3987/2024 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Con Acque Pubbliche – pagamenti sovracanoni ”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 5.11.2025,
e vertente
TRA
c.f./P.iva , con sede Parte_1 P.IVA_1
in alla Via Roma n. 6, in persona del Sindaco pro - Parte_1
tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in virtù
della delibera di G.C. n. 76 del 05.12.2023, giusto mandato in calce al ricorso 2
introduttivo, dall'Avv. Felice Pettograsso, c.f. PEC: CodiceFiscale_1
e dell'Avv. Alessandra Carlomagno, c.f. Email_1
PEC: CodiceFiscale_2
con studio in Campobasso Email_2
alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Renato Capponcelli, in Via G.
Merliani n. 138, dichiarando di volere ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica, PEC: e Email_1
PEC: nonché al numero di fax Email_2
Tel. 0874/438969.
RICORRENTE
E
C.f./ P. IVA con sede in Roma, alla Controparte_2 P.IVA_2
Piazza del Risorgimento, n. 59, in persona del legale rappresentante pro -
tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Fedro n. 7 presso lo studio dell'Avv. Luigi Straniero, c.f. , che lo CodiceFiscale_3
rappresenta e difende giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, il quale difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria anche al proprio recapito di telefax: 081.7147263 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio
2005 n° 68 e ss. modificazioni ed integrazioni.
RESISTENTE
CONCLUSIONI 3
Per il ricorrente in persona del Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, come da atto introduttivo del 17.9.2024
e, quindi:
“A) Accertare e condannare in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento
nei confronti del comune di della somma dovuta Parte_1
dall'annualità 2018 all'annualità 2024 pari ad € 3.025,88 oltre le ulteriori
somme maturate e maturande delle successive annualità sino alla definizione
del presente giudizio, inclusi gli interessi, sino al saldo effettivo, per i
sovracanoni relativi all'impianto di produzione idroelettrica di Parte_3
proprietà e concesso alla società fatta salva ogni diversa Controparte_2
valutazione e quantificazione da parte dell'Organo giudicante;
B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA
come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
C) Attribuire la provvisoria esecutorietà al provvedimento che sarà
emesso all'esito del giudizio dall'adito collegio giudicante”
Per la resistente in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
tempore, come da comparsa di costituzione e risposta del 25.3.2025 e, quindi,
rigettare integralmente la domanda avanzata dall'istante, in quanto infondata,
con condanna dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e
CPA, come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data21.8.2024, il Parte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore conveniva in
[...]
giudizio innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al fine Controparte_2
di sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 3.025,88,
oltre alle ulteriori somme maturate e maturande delle successive annualità sino alla definizione del giudizio, inclusi gli interessi, sino al saldo effettivo, a titolo
Con di somme per i sovracanoni , per le annualità comprese dal 2018 al 2024.
Rappresentava a tal fine che, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n.
959, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - in accordo con il
Ministero dell'Agricoltura e Foreste - aveva individuato i CI RI
Con NT (cd. , essendo così denominato il territorio che raccoglie le acque piovane che vanno ad alimentare un fiume) presenti sul territorio nazionale,
stabilendo altresì i loro perimetri mediante appositi decreti ministeriali.
Evidenziava, altresì, che i Comuni che avevano parti del loro territorio incluse all'interno di detti perimetri avevano il diritto di ricevere dai gestori degli impianti di produzione di energia idroelettrica, come previsto dal R.D.
n. 1775/1933 (T.U. sulle Acque Pubbliche) e dalla legge n.959 del 1953, i cd. “sovracanoni” e che esso ricorrente era incluso nel bacino imbrifero montano del fiume . Pt_3
Il Comune istante aggiungeva ancora che l'art. 1, comma 137, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, aveva esteso l'obbligo di pagamento dei sovracanoni a tutti gli impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media annua superiore a Kw 220, le cui opere di presa ricadessero in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano già
delimitato. 5
Il Comune istante precisava quindi di essere incluso, in virtù del
Decreto Ministeriale del 14 dicembre 1954 e del successivo Decreto
Ministeriale del 28 luglio 1970, e con ripartizione stabilita con D.M. n. 1435
del 27.11.1972, nel Bacino Imbrifero Montano (BIM) del fiume Biferno, nel quale era presente la centrale idroelettrica di proprietà della società
[...]
sita nel comune di Lucito (Cb), di potenza nominale media CP_2
concessa pari a 985,90 Kw, gestita dalla predetta società in virtù di specifica concessione rilasciata Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 140 del
27.6.2016.
In conseguenza, sulla base della normativa sopra richiamata, esso attore era titolare di un credito nei confronti della convenuta società a titolo di somme da doversi corrispondere per i sovracanoni relativi alla Parte_3
suddetta centrale pari ad un totale di € 3.025,88 per le annualità comprese dal
2018 al 2024, oltre le ulteriori somme maturate e maturande sino alla definizione del giudizio.
In particolare, la percentuale di ripartizione attribuita al Parte_2
dal D.M. n. 1435 del 27.11.1972 era pari al 1,372 % e, pertanto,
[...]
erano dovute all'ente comunale le seguenti somme per singola annualità
suddivise nel modo seguente.
Con a) Annualità 2018 € 418,85 (tariffa sovracanoni € 30,67);
Con b) Annualità 2019 € 418,85 (tariffa sovracanoni € 30,67);
Con c) Annualità 2020 € 421,08 (tariffa sovracanoni € 31,13);
Con d) - Annualità 2021 € 421,08 (tariffa sovracanoni € 31,13);
Con e) - Annualità 2022 € 432,03 (tariffa sovracanoni € 31,94);
Con f) - Annualità 2023 € 432,03 (tariffa sovracanoni € 31,94); 6
Con g) - Annualità 2024 € 489,93 (tariffa sovracanoni € 36,22);
Deduceva quindi il che la società convenuta non poteva Pt_1
sottrarsi all'adempimento della suddetta obbligazione di legge, stabilita in virtù di quanto disposto dal Regio decreto n. 1775/1933, nonché della successiva legge n. 959/1953, che onerava i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa fossero situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, al pagamento di un sovracanone annuo.
Tuttavia, nonostante l'obbligo sancito dalle succitate fonti normative e la precisa richiesta di pagamento di quanto dovuto inviata alla società
[...]
via PEC in data 29.12.2023, esso ricorrente risultava allo stato CP_2
ancora creditore dei predetti corrispettivi, a titolo di sovracanoni imbriferi montani, previsti ai sensi del R.D n. 1775/1933, della legge n. 959 del
27.12.1953, legge 228/2012 e ss. mod. ed int.
Il quindi, per le ragioni sopra precisate Parte_2
chiedeva quindi accogliersi le conclusioni ivi riportate.
Par Con comparsa del 25.3.2025 si costituiva la in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, deducendo che, in base alla normativa di riferimento - tra cui il Codice dei Contratti Pubblici, il Regio
Decreto n. 1775/1933 (Testo Unico sulle Acque Pubbliche) e la Legge n.
959/1953 - l'applicazione del sovracanone per le concessioni idroelettriche era strettamente subordinata all'effettivo e definitivo rilascio della concessione di derivazione d'acqua.
Nella specie, per contro, ciò non era avvenuto sino al mese di febbraio
2024, data in cui la regione Molise aveva rilasciato la concessione definitiva 7
per la derivazione delle acque del fiume , e, conseguentemente, Pt_3
qualsiasi pretesa del volta ad esigere il pagamento Parte_2
di sovracanoni per il periodo compreso tra il 2019 e il 2024 risultava illegittima, in quanto priva di fondamento giuridico.
A riprova di quanto dedotto la società comparente allegava la
determinazione dirigenziale n. 5780 del 04.10.2022, con la quale la Regione
Molise aveva rilasciato alla Fo. l'autorizzazione unica per la Controparte_3
realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico nel Comune di Lucito
(CB), nonché per le relative opere di connessione alla rete;
in tale atto veniva richiamata la convocazione della Conferenza di Servizi del 22.9.2022 (nota prot. n. 153651/2022 del 13.09.2022), condizionando peraltro l'efficacia dell'autorizzazione medesima all'osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni competenti.
Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 5649 del
24.11.2023, la Regione Molise aveva prorogato di sei mesi l'inizio dei lavori di realizzazione e di esercizio del predetto impianto idroelettrico, stabilendo quale termine per la comunicazione di fine lavori il 24.8.2024.
Quindi, soltanto con determinazione dirigenziale n.1026 del
22.2.2024, la Regione Moliseaveva formalmente rilasciato in favore della resistente la concessione definitiva per la derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico del fiume Biferno, attribuendo solo in tale data piena titolarità del diritto di derivazione;
ne conseguiva pertanto che nessuna somma risultava dovuta a titolo di sovracanone per i periodi anteriori a tale data.
Peraltro, anche successivamente al rilascio della predetta concessione definitiva, non vi era stata alcuna derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, 8
poiché i lavori per la realizzazione dell'impianto non erano stati mai avviati
Pa dalla ciò risultava evidente dalla già richiamata Controparte_3
determinazione dirigenziale n. 5649 del 24.11.2023, che aveva prorogato i tempi di inizio dei lavori, demandando la comunicazione di fine lavori al mese di agosto del 2024.
Inoltre, proprio la richiamata determinazione dirigenziale della
Regione Molise n. 1026 del 22.02.2024 - come meglio specificato in comparsa
- aveva chiarito in maniera inequivocabile quanto sostenuto dalla comparente in ordine alla mancanza in proprio favore di una concessione definitiva fino al
22.2.2024, e, di conseguenza, che non ricorrevano, prima di tale data, i presupposti per l'applicazione di alcun canone o sovracanone a carico della società.
Per tali motivi, la comparente chiedeva quindi il rigetto dell'avversa domanda, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
con distrazione in favore del difensore anticipatario, oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza delle pretese avanzate.
All'esito della concessione alle parti dei termini per articolazione prova e deposito documenti, con decreto del 13.10.2025 veniva quindi disposta la trattazione del presente procedimento all'udienza collegiale del
5.11.2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.; depositate quindi le note di parte, il Tribunale si riservava la decisione.
*************
La domanda non è fondata e va quindi rigettata, nei termini e le motivazioni che di seguito si espongono. 9
Ed invero, premessi i termini della domanda proposta dal Pt_1
Part istante, come sopra esposti, la resistente fonda la propria Controparte_3
difesa sull'assunto di non essere mai stata in realtà, contrariamente a quanto strumentalmente dedotto dall'istante, titolare di una centrale idroelettrica operativa nel periodo in contestazione.
In buona sostanza, solo nel mese di febbraio 2024 la Regione Molise
aveva rilasciato la concessione definitiva per la derivazione delle acque dal fiume e, conseguentemente, qualsiasi pretesa del Pt_3 Parte_2
volta a esigere il pagamento di sovracanoni per il periodo compreso
[...]
tra il 2018 e il 2024 risultava illegittima, in quanto priva di fondamento giuridico.
Per contro, ritiene sul punto il ricorrente che il diritto alla corresponsione dei sovracanoni imbriferi montani sarebbe imposto ai sensi del
R.D n. 1775/1933, della legge n. 959 del 27.12.1953, e dalla legge 228/2012
e ss. mod. ed int., quindi da disposizioni che, a suo dire, disporrebbero il pagamento degli stessi a carico della società concessionaria in virtù del rilascio della concessione di derivazione ed indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua derivata o dal funzionamento dell'impianto idroelettrico
Con I sovracanoni richiesti dal Comune ricorrente sarebbero, quindi,
effettivamente dovuti dalla società convenuta dal momento in cui era stata emessa la specifica concessione rilasciata Presidente della Giunta Regionale
del Molise n. 140 del 27.06.2016, con la quale era stata riconosciuta alla società la gestione della centrale idroelettrica di sua Controparte_2
proprietà sita nel comune di Lucito (Cb) e di potenza nominale media concessa pari a 985,90 Kw. 10
Orbene, osserva sul punto questo TRAP che il sovracanone per
[...]
è posto dall'art. 53 del T.U. n. 1775/1933 a carico delle Parte_6
concessioni di derivazione d'acqua per forza motrice e a favore dei Comuni e delle Province, che non ha carattere automatico ma è dovuto in quanto discrezionalmente stabilito con decreto del Ministro delle finanze.
Come si ricava dalle disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del
T.U. n. 1775 del 1933, il legislatore ha voluto attribuire compensi agli enti locali, a ristoro della ricchezza perduta a causa della sottrazione dell'uso dell'acqua e dei danni arrecati all'ambiente naturale in conseguenza dell'attuazione di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica.
Il sovracanone per è previsto dall'art. Parte_7
1 della legge n. 959/1953, in sostituzione dell'onere di cui all'art. 52 T.U. n.
1775/1933, avente carattere automatico, imposto a tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, a favore di detti
CI. La legge può essere definita come la legge istitutiva del sovracanone
Con
.
Secondo quanto disposto dall'art. 1, 9 comma della legge del
27/12/1953, n. 959, “Il sovracanone decorre: a) dalla data di entrata in vigore
della presente legge e con scadenze stabilite per il canone demaniale per gli
impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;
b) dalla data
di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi;
c) nel caso di entrata in
funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione alla
potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i
lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la
determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che 11
verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione
definitiva”.
Successivamente, l'articolo 4 della legge 22/12/1980, n. 925 ha chiarito che “la lettera b) del nono comma dell'articolo 1 della legge
27/12/1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone
decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti;
negli
altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione”.
Da tale ultima disposizione si ricava, quindi, che l'obbligo di pagamento del sovracanone decorre dall'entrata in funzione degli impianti,
anche qualora il decreto di concessione non sia stato ancora emanato.
Inoltre, con l'art. 62, II comma della successiva legge n. 221 del 2015
(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy
e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) è stata prevista una disposizione integrativa, ai sensi della quale: “Per le concessioni di
derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo
di pagamento dei sovracanoni decorre dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data della
concessione stessa”.
Pertanto, sulla base della suindicata normativa si deve ritenere che, con riguardo alle concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal
1° gennaio 2015 (come quella del caso di specie), l'obbligo di pagamento del sovracanone decorra dalla entrata in esercizio degli impianti di produzione di energia idroelettrica, ove la medesima si verifichi entro il termine di 24 mesi dalla data di rilascio della relativa concessione;
in caso contrario, detto obbligo decorre dalla scadenza del medesimo termine biennale, salvo, ovviamente, il 12
caso in cui la mancata entrata in esercizio dipenda da causa oggettive non imputabili al concessionario.
Infatti, l'imposizione del sovracanone ha pur sempre, quale suo necessario presupposto, lo svolgimento o la concreta possibilità di svolgimento, seppure non sfruttata, dell'attività di utilizzazione della risorsa idrica e di produzione dell'energia con impatto ambientale e sottrazione di vantaggi alla popolazione stanziale, tant'è che l'elemento quantitativo del danno, ex art. 1, comma 13, della legge n. 959/1953, concorre, in ogni caso, a determinare il proporzionale riparto del sovracanone tra i Comuni aventi diritto.
In difetto della possibilità stessa di svolgimento della detta attività, né
si verificano i menzionati effetti, neppure sotto il profilo dell'impedimento di analoga attività e corresponsione del sovracanone, o comunque di utilizzazione della risorsa idrica e correlate prestazioni indennitarie da parte di altri possibili operatori economici, né ricorrono le ragioni giustificative dell'imposizione (cfr. Cass. S.U. civ., sentenza n. 16602 del 8 agosto 2005).
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta allegata dalla parte resistente la determinazione dirigenziale n. 5780 del 4.10.2022, con la quale la Regione
Pa Molise ha rilasciato alla . l'autorizzazione unica per la Controparte_3
realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico nel Comune di Lucito
(CB), nonché per le relative opere di connessione alla rete.
Tale autorizzazione condiziona espressamente l'efficacia della medesima all'osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni competenti.
Soltanto con la successiva determinazione dirigenziale n. 1026 del 13
22.2.2024 (allegato 3 della parte resistente), la Regione Molise ha rilasciato
Pa alla . la concessione definitiva per la derivazione di acqua Controparte_3
pubblica a scopo idroelettrico dal fiume , tant'è vero che con Pt_3
precedente determinazione dirigenziale n. 5649 del 24.11.2023 (allegato 2
della parte resistente), la Regione Molise prorogava di sei mesi l'inizio dei lavori di realizzazione e di esercizio del predetto impianto idroelettrico,
stabilendo quale termine per la comunicazione di fine lavori il 24.08.2024.
Deve dunque ritenersi, in difetto di prova contraria, che prima della menzionata determinazione dirigenziale n. 1026 del 22.02.2024 gli impianti della centrale idroelettrica di proprietà della società non Controparte_2
fossero ancora, neanche in parte, entrati in esercizio e che, ovviamente, non siano, comunque, decorsi 24 mesi dalla suddetta concessione definitiva del
2024.
Pertanto, sulla base dei principi sopra richiamati, non può ritenersi che il istante sia titolare del credito azionato nei confronti della convenuta Pt_1
società per le somme a suo avviso dovute per i sovracanoni Parte_3
relativi alla suddetta centrale pari per le annualità comprese dal 2018 al 2024,
epoca in cui l'impianto in questione non era entrato ancora in funzione.
Tale conclusione, che giustifica da sola il rigetto della domanda,
assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza del in persona Parte_2
del legale rapp.te pro – tempore, e si liquidano di ufficio in favore della resistente vittoriosa in persona del legale rapp.te pro – Controparte_2 14
tempore, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00) di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, considerando il valore della domanda nonché la serialità ed il grado di difficoltà delle questioni trattate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Luigi Straniero, dichiaratosi antistatario.
Non sussistono i presupposti relativi alla temerarietà della lite atti a giustificare, nella specie, l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2
con ricorso notificato in data 21.8.2024, nei confronti della CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni
[...]
ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna il in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della
[...]
delle spese e competenze di lite, che liquida in CP_2
complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Cpa e IVA., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Luigi Straniero,
dichiaratosi antistatario. 15
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
AN UN
IL PRESIDENTE
UL MO
Sentenza. n.
Ruolo Generale n. 3987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. UL MO Presidente
Dott. AN UN Giudice Relatore
Dott. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento contrassegnato con il n. 3987/2024 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Con Acque Pubbliche – pagamenti sovracanoni ”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 5.11.2025,
e vertente
TRA
c.f./P.iva , con sede Parte_1 P.IVA_1
in alla Via Roma n. 6, in persona del Sindaco pro - Parte_1
tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in virtù
della delibera di G.C. n. 76 del 05.12.2023, giusto mandato in calce al ricorso 2
introduttivo, dall'Avv. Felice Pettograsso, c.f. PEC: CodiceFiscale_1
e dell'Avv. Alessandra Carlomagno, c.f. Email_1
PEC: CodiceFiscale_2
con studio in Campobasso Email_2
alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Renato Capponcelli, in Via G.
Merliani n. 138, dichiarando di volere ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica, PEC: e Email_1
PEC: nonché al numero di fax Email_2
Tel. 0874/438969.
RICORRENTE
E
C.f./ P. IVA con sede in Roma, alla Controparte_2 P.IVA_2
Piazza del Risorgimento, n. 59, in persona del legale rappresentante pro -
tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Fedro n. 7 presso lo studio dell'Avv. Luigi Straniero, c.f. , che lo CodiceFiscale_3
rappresenta e difende giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, il quale difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria anche al proprio recapito di telefax: 081.7147263 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio
2005 n° 68 e ss. modificazioni ed integrazioni.
RESISTENTE
CONCLUSIONI 3
Per il ricorrente in persona del Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, come da atto introduttivo del 17.9.2024
e, quindi:
“A) Accertare e condannare in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento
nei confronti del comune di della somma dovuta Parte_1
dall'annualità 2018 all'annualità 2024 pari ad € 3.025,88 oltre le ulteriori
somme maturate e maturande delle successive annualità sino alla definizione
del presente giudizio, inclusi gli interessi, sino al saldo effettivo, per i
sovracanoni relativi all'impianto di produzione idroelettrica di Parte_3
proprietà e concesso alla società fatta salva ogni diversa Controparte_2
valutazione e quantificazione da parte dell'Organo giudicante;
B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA
come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
C) Attribuire la provvisoria esecutorietà al provvedimento che sarà
emesso all'esito del giudizio dall'adito collegio giudicante”
Per la resistente in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
tempore, come da comparsa di costituzione e risposta del 25.3.2025 e, quindi,
rigettare integralmente la domanda avanzata dall'istante, in quanto infondata,
con condanna dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e
CPA, come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data21.8.2024, il Parte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore conveniva in
[...]
giudizio innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al fine Controparte_2
di sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 3.025,88,
oltre alle ulteriori somme maturate e maturande delle successive annualità sino alla definizione del giudizio, inclusi gli interessi, sino al saldo effettivo, a titolo
Con di somme per i sovracanoni , per le annualità comprese dal 2018 al 2024.
Rappresentava a tal fine che, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n.
959, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - in accordo con il
Ministero dell'Agricoltura e Foreste - aveva individuato i CI RI
Con NT (cd. , essendo così denominato il territorio che raccoglie le acque piovane che vanno ad alimentare un fiume) presenti sul territorio nazionale,
stabilendo altresì i loro perimetri mediante appositi decreti ministeriali.
Evidenziava, altresì, che i Comuni che avevano parti del loro territorio incluse all'interno di detti perimetri avevano il diritto di ricevere dai gestori degli impianti di produzione di energia idroelettrica, come previsto dal R.D.
n. 1775/1933 (T.U. sulle Acque Pubbliche) e dalla legge n.959 del 1953, i cd. “sovracanoni” e che esso ricorrente era incluso nel bacino imbrifero montano del fiume . Pt_3
Il Comune istante aggiungeva ancora che l'art. 1, comma 137, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, aveva esteso l'obbligo di pagamento dei sovracanoni a tutti gli impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media annua superiore a Kw 220, le cui opere di presa ricadessero in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano già
delimitato. 5
Il Comune istante precisava quindi di essere incluso, in virtù del
Decreto Ministeriale del 14 dicembre 1954 e del successivo Decreto
Ministeriale del 28 luglio 1970, e con ripartizione stabilita con D.M. n. 1435
del 27.11.1972, nel Bacino Imbrifero Montano (BIM) del fiume Biferno, nel quale era presente la centrale idroelettrica di proprietà della società
[...]
sita nel comune di Lucito (Cb), di potenza nominale media CP_2
concessa pari a 985,90 Kw, gestita dalla predetta società in virtù di specifica concessione rilasciata Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 140 del
27.6.2016.
In conseguenza, sulla base della normativa sopra richiamata, esso attore era titolare di un credito nei confronti della convenuta società a titolo di somme da doversi corrispondere per i sovracanoni relativi alla Parte_3
suddetta centrale pari ad un totale di € 3.025,88 per le annualità comprese dal
2018 al 2024, oltre le ulteriori somme maturate e maturande sino alla definizione del giudizio.
In particolare, la percentuale di ripartizione attribuita al Parte_2
dal D.M. n. 1435 del 27.11.1972 era pari al 1,372 % e, pertanto,
[...]
erano dovute all'ente comunale le seguenti somme per singola annualità
suddivise nel modo seguente.
Con a) Annualità 2018 € 418,85 (tariffa sovracanoni € 30,67);
Con b) Annualità 2019 € 418,85 (tariffa sovracanoni € 30,67);
Con c) Annualità 2020 € 421,08 (tariffa sovracanoni € 31,13);
Con d) - Annualità 2021 € 421,08 (tariffa sovracanoni € 31,13);
Con e) - Annualità 2022 € 432,03 (tariffa sovracanoni € 31,94);
Con f) - Annualità 2023 € 432,03 (tariffa sovracanoni € 31,94); 6
Con g) - Annualità 2024 € 489,93 (tariffa sovracanoni € 36,22);
Deduceva quindi il che la società convenuta non poteva Pt_1
sottrarsi all'adempimento della suddetta obbligazione di legge, stabilita in virtù di quanto disposto dal Regio decreto n. 1775/1933, nonché della successiva legge n. 959/1953, che onerava i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa fossero situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, al pagamento di un sovracanone annuo.
Tuttavia, nonostante l'obbligo sancito dalle succitate fonti normative e la precisa richiesta di pagamento di quanto dovuto inviata alla società
[...]
via PEC in data 29.12.2023, esso ricorrente risultava allo stato CP_2
ancora creditore dei predetti corrispettivi, a titolo di sovracanoni imbriferi montani, previsti ai sensi del R.D n. 1775/1933, della legge n. 959 del
27.12.1953, legge 228/2012 e ss. mod. ed int.
Il quindi, per le ragioni sopra precisate Parte_2
chiedeva quindi accogliersi le conclusioni ivi riportate.
Par Con comparsa del 25.3.2025 si costituiva la in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, deducendo che, in base alla normativa di riferimento - tra cui il Codice dei Contratti Pubblici, il Regio
Decreto n. 1775/1933 (Testo Unico sulle Acque Pubbliche) e la Legge n.
959/1953 - l'applicazione del sovracanone per le concessioni idroelettriche era strettamente subordinata all'effettivo e definitivo rilascio della concessione di derivazione d'acqua.
Nella specie, per contro, ciò non era avvenuto sino al mese di febbraio
2024, data in cui la regione Molise aveva rilasciato la concessione definitiva 7
per la derivazione delle acque del fiume , e, conseguentemente, Pt_3
qualsiasi pretesa del volta ad esigere il pagamento Parte_2
di sovracanoni per il periodo compreso tra il 2019 e il 2024 risultava illegittima, in quanto priva di fondamento giuridico.
A riprova di quanto dedotto la società comparente allegava la
determinazione dirigenziale n. 5780 del 04.10.2022, con la quale la Regione
Molise aveva rilasciato alla Fo. l'autorizzazione unica per la Controparte_3
realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico nel Comune di Lucito
(CB), nonché per le relative opere di connessione alla rete;
in tale atto veniva richiamata la convocazione della Conferenza di Servizi del 22.9.2022 (nota prot. n. 153651/2022 del 13.09.2022), condizionando peraltro l'efficacia dell'autorizzazione medesima all'osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni competenti.
Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 5649 del
24.11.2023, la Regione Molise aveva prorogato di sei mesi l'inizio dei lavori di realizzazione e di esercizio del predetto impianto idroelettrico, stabilendo quale termine per la comunicazione di fine lavori il 24.8.2024.
Quindi, soltanto con determinazione dirigenziale n.1026 del
22.2.2024, la Regione Moliseaveva formalmente rilasciato in favore della resistente la concessione definitiva per la derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico del fiume Biferno, attribuendo solo in tale data piena titolarità del diritto di derivazione;
ne conseguiva pertanto che nessuna somma risultava dovuta a titolo di sovracanone per i periodi anteriori a tale data.
Peraltro, anche successivamente al rilascio della predetta concessione definitiva, non vi era stata alcuna derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, 8
poiché i lavori per la realizzazione dell'impianto non erano stati mai avviati
Pa dalla ciò risultava evidente dalla già richiamata Controparte_3
determinazione dirigenziale n. 5649 del 24.11.2023, che aveva prorogato i tempi di inizio dei lavori, demandando la comunicazione di fine lavori al mese di agosto del 2024.
Inoltre, proprio la richiamata determinazione dirigenziale della
Regione Molise n. 1026 del 22.02.2024 - come meglio specificato in comparsa
- aveva chiarito in maniera inequivocabile quanto sostenuto dalla comparente in ordine alla mancanza in proprio favore di una concessione definitiva fino al
22.2.2024, e, di conseguenza, che non ricorrevano, prima di tale data, i presupposti per l'applicazione di alcun canone o sovracanone a carico della società.
Per tali motivi, la comparente chiedeva quindi il rigetto dell'avversa domanda, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
con distrazione in favore del difensore anticipatario, oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza delle pretese avanzate.
All'esito della concessione alle parti dei termini per articolazione prova e deposito documenti, con decreto del 13.10.2025 veniva quindi disposta la trattazione del presente procedimento all'udienza collegiale del
5.11.2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.; depositate quindi le note di parte, il Tribunale si riservava la decisione.
*************
La domanda non è fondata e va quindi rigettata, nei termini e le motivazioni che di seguito si espongono. 9
Ed invero, premessi i termini della domanda proposta dal Pt_1
Part istante, come sopra esposti, la resistente fonda la propria Controparte_3
difesa sull'assunto di non essere mai stata in realtà, contrariamente a quanto strumentalmente dedotto dall'istante, titolare di una centrale idroelettrica operativa nel periodo in contestazione.
In buona sostanza, solo nel mese di febbraio 2024 la Regione Molise
aveva rilasciato la concessione definitiva per la derivazione delle acque dal fiume e, conseguentemente, qualsiasi pretesa del Pt_3 Parte_2
volta a esigere il pagamento di sovracanoni per il periodo compreso
[...]
tra il 2018 e il 2024 risultava illegittima, in quanto priva di fondamento giuridico.
Per contro, ritiene sul punto il ricorrente che il diritto alla corresponsione dei sovracanoni imbriferi montani sarebbe imposto ai sensi del
R.D n. 1775/1933, della legge n. 959 del 27.12.1953, e dalla legge 228/2012
e ss. mod. ed int., quindi da disposizioni che, a suo dire, disporrebbero il pagamento degli stessi a carico della società concessionaria in virtù del rilascio della concessione di derivazione ed indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua derivata o dal funzionamento dell'impianto idroelettrico
Con I sovracanoni richiesti dal Comune ricorrente sarebbero, quindi,
effettivamente dovuti dalla società convenuta dal momento in cui era stata emessa la specifica concessione rilasciata Presidente della Giunta Regionale
del Molise n. 140 del 27.06.2016, con la quale era stata riconosciuta alla società la gestione della centrale idroelettrica di sua Controparte_2
proprietà sita nel comune di Lucito (Cb) e di potenza nominale media concessa pari a 985,90 Kw. 10
Orbene, osserva sul punto questo TRAP che il sovracanone per
[...]
è posto dall'art. 53 del T.U. n. 1775/1933 a carico delle Parte_6
concessioni di derivazione d'acqua per forza motrice e a favore dei Comuni e delle Province, che non ha carattere automatico ma è dovuto in quanto discrezionalmente stabilito con decreto del Ministro delle finanze.
Come si ricava dalle disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del
T.U. n. 1775 del 1933, il legislatore ha voluto attribuire compensi agli enti locali, a ristoro della ricchezza perduta a causa della sottrazione dell'uso dell'acqua e dei danni arrecati all'ambiente naturale in conseguenza dell'attuazione di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica.
Il sovracanone per è previsto dall'art. Parte_7
1 della legge n. 959/1953, in sostituzione dell'onere di cui all'art. 52 T.U. n.
1775/1933, avente carattere automatico, imposto a tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, a favore di detti
CI. La legge può essere definita come la legge istitutiva del sovracanone
Con
.
Secondo quanto disposto dall'art. 1, 9 comma della legge del
27/12/1953, n. 959, “Il sovracanone decorre: a) dalla data di entrata in vigore
della presente legge e con scadenze stabilite per il canone demaniale per gli
impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;
b) dalla data
di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi;
c) nel caso di entrata in
funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione alla
potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i
lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la
determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che 11
verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione
definitiva”.
Successivamente, l'articolo 4 della legge 22/12/1980, n. 925 ha chiarito che “la lettera b) del nono comma dell'articolo 1 della legge
27/12/1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone
decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti;
negli
altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione”.
Da tale ultima disposizione si ricava, quindi, che l'obbligo di pagamento del sovracanone decorre dall'entrata in funzione degli impianti,
anche qualora il decreto di concessione non sia stato ancora emanato.
Inoltre, con l'art. 62, II comma della successiva legge n. 221 del 2015
(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy
e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) è stata prevista una disposizione integrativa, ai sensi della quale: “Per le concessioni di
derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo
di pagamento dei sovracanoni decorre dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data della
concessione stessa”.
Pertanto, sulla base della suindicata normativa si deve ritenere che, con riguardo alle concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal
1° gennaio 2015 (come quella del caso di specie), l'obbligo di pagamento del sovracanone decorra dalla entrata in esercizio degli impianti di produzione di energia idroelettrica, ove la medesima si verifichi entro il termine di 24 mesi dalla data di rilascio della relativa concessione;
in caso contrario, detto obbligo decorre dalla scadenza del medesimo termine biennale, salvo, ovviamente, il 12
caso in cui la mancata entrata in esercizio dipenda da causa oggettive non imputabili al concessionario.
Infatti, l'imposizione del sovracanone ha pur sempre, quale suo necessario presupposto, lo svolgimento o la concreta possibilità di svolgimento, seppure non sfruttata, dell'attività di utilizzazione della risorsa idrica e di produzione dell'energia con impatto ambientale e sottrazione di vantaggi alla popolazione stanziale, tant'è che l'elemento quantitativo del danno, ex art. 1, comma 13, della legge n. 959/1953, concorre, in ogni caso, a determinare il proporzionale riparto del sovracanone tra i Comuni aventi diritto.
In difetto della possibilità stessa di svolgimento della detta attività, né
si verificano i menzionati effetti, neppure sotto il profilo dell'impedimento di analoga attività e corresponsione del sovracanone, o comunque di utilizzazione della risorsa idrica e correlate prestazioni indennitarie da parte di altri possibili operatori economici, né ricorrono le ragioni giustificative dell'imposizione (cfr. Cass. S.U. civ., sentenza n. 16602 del 8 agosto 2005).
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta allegata dalla parte resistente la determinazione dirigenziale n. 5780 del 4.10.2022, con la quale la Regione
Pa Molise ha rilasciato alla . l'autorizzazione unica per la Controparte_3
realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico nel Comune di Lucito
(CB), nonché per le relative opere di connessione alla rete.
Tale autorizzazione condiziona espressamente l'efficacia della medesima all'osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni competenti.
Soltanto con la successiva determinazione dirigenziale n. 1026 del 13
22.2.2024 (allegato 3 della parte resistente), la Regione Molise ha rilasciato
Pa alla . la concessione definitiva per la derivazione di acqua Controparte_3
pubblica a scopo idroelettrico dal fiume , tant'è vero che con Pt_3
precedente determinazione dirigenziale n. 5649 del 24.11.2023 (allegato 2
della parte resistente), la Regione Molise prorogava di sei mesi l'inizio dei lavori di realizzazione e di esercizio del predetto impianto idroelettrico,
stabilendo quale termine per la comunicazione di fine lavori il 24.08.2024.
Deve dunque ritenersi, in difetto di prova contraria, che prima della menzionata determinazione dirigenziale n. 1026 del 22.02.2024 gli impianti della centrale idroelettrica di proprietà della società non Controparte_2
fossero ancora, neanche in parte, entrati in esercizio e che, ovviamente, non siano, comunque, decorsi 24 mesi dalla suddetta concessione definitiva del
2024.
Pertanto, sulla base dei principi sopra richiamati, non può ritenersi che il istante sia titolare del credito azionato nei confronti della convenuta Pt_1
società per le somme a suo avviso dovute per i sovracanoni Parte_3
relativi alla suddetta centrale pari per le annualità comprese dal 2018 al 2024,
epoca in cui l'impianto in questione non era entrato ancora in funzione.
Tale conclusione, che giustifica da sola il rigetto della domanda,
assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza del in persona Parte_2
del legale rapp.te pro – tempore, e si liquidano di ufficio in favore della resistente vittoriosa in persona del legale rapp.te pro – Controparte_2 14
tempore, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00) di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, considerando il valore della domanda nonché la serialità ed il grado di difficoltà delle questioni trattate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Luigi Straniero, dichiaratosi antistatario.
Non sussistono i presupposti relativi alla temerarietà della lite atti a giustificare, nella specie, l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2
con ricorso notificato in data 21.8.2024, nei confronti della CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni
[...]
ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna il in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della
[...]
delle spese e competenze di lite, che liquida in CP_2
complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Cpa e IVA., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Luigi Straniero,
dichiaratosi antistatario. 15
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
AN UN
IL PRESIDENTE
UL MO