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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 461 del 2024, e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. AGNELLO Parte_1
FRANCESCO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. DI SALVO LOREDANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 19.2.24 conveniva l' innanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Agrigento esponendo di aver subito un infortunio sul lavoro in data 22.8.2020 a seguito del quale veniva istruita la pratica di infortunio presso l' (pratica n. CP_1
515448943). L' , con provvedimento del 26.11.2020, a definizione della pratica di CP_2 infortunio, comunicava il riconoscimento di una percentuale relativa alla menomazione accertata pari all'11% e complessiva del 12%, unificandolo all'infortunio n. 512711439 del 29.06.2013. Riferiva di aver proposto, in data 1.8.2023, istanza di aggravamento che veniva rigettata a mezzo silenzio. Chiedeva quindi al Tribunale di “ritenere e dichiarare che il Signor Pt_1
per le malattie di cui è affetto ha un'inabilità permanente valutabile
[...] nella misura complessiva, cumulando i due infortuni, del 13% ovvero nella misura
1 superiore che sarà determinata in istruttoria;
conseguentemente, condannare l' al pagamento dell'indennizzo in capitale o rendita di legge” CP_1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita mediante CTU, veniva decisa all'esito di rituale deposito di note ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025.
Motivi della decisione Il ricorso è fondato. In mancanza di una definizione normativa dell'infortunio sul lavoro, dalla lettura del T.U. si rileva che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” L'infortunio sul lavoro va inteso, dunque, come un evento nefasto che provoca un danno all'integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Segnatamente, la normativa prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16 %, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio, nè sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in merito alla valutazione operata dall'ente resistente, il quale – a seguito di visita di revisione- ha riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore a quella ritenuta corretta dal ricorrente.
A tal fine, nel corso del giudizio è stata espletata la consulenza tecnica.
Il CTU nominato ha riscontrato un primo infortunio sul lavoro del 29/06/2013, a seguito del quale era stata riportata una frattura scomposta F3 del 3° dito con ferita lacero contusa (trattata chirurgicamente) e frattura composta F3 del 2° dito della mano dx con sospetta lesione tendinea;
secondo l'ausiliario “tale affezione rientra nei codici 263 e 264 con una % da assegnare pari al 3% complessivamente”
Quanto al secondo infortunio, il CTU ha accertato gli esiti un trauma da schiacciamento toracico con frattura scomposta I°, III° IV° e V° costa emitorace sx ed infrazione III°, IV°, V° e VII° costa emitorace dx con ferita lacero contusa cuoio capelluto regione temporale dx;
di modo che “nel richiamo del cod. 219
2 delle tabelle di cui al D.M. 12/07/2000 (esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate: 1punto per ogni costa , raggiungiamo un 8% di invalidità a cui si aggiungono 3 punti per la lieve restrizione respiratoria nel richiamo del codice 333, allegato 2 , parte A. Nel complesso quindi tale patologia, determina un'invalidità dell'11%”
Dopo aver esaminato tutte le sopraindicate patologie ed aver assegnato alle stesse la percentuale invalidante, il perito ha concluso che ritenendo che “le patologie su menzionate nel complesso, determinano un'invalidità permanente, sotto il profilo biologico pari al 14 % dalla data di presentazione della domanda di aggravamento (01.08.2023)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del dm 55/2014; spese di ctu in capo ad come da separato decreto. CP_1
PQM
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la percentuale di danno biologico correlata ai postumi presentati dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio del 22.8.2020 è pari al 14%, sin dall'1.8.2023; condanna l' a corrispondere quanto dovuto a titolo di indennizzo, oltre CP_1 interessi;
liquida le spese di lite in euro 1.312,00 oltre IVA e CPA, se dovute, e le pone in capo ad , con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_1
Spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 02/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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