Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 636 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Iozzo, con il quale è elettivamente domiciliato in Bovalino
(RC) via F.lli Bandiera n. 116 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Margherita di Savoia n. 54
resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/02/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha svolto attività lavorativa di bracciante agricolo e successivamente di operaio edile, dal 1992 al 2000 e dal 2001 al 2019;
- che è stato adibito a svariate mansioni tra cui: preparazione dei terreni;
potatura; controllo qualità delle colture e raccolta di prodotti;
posa degli impianti di irrigazione;
manutenzione di mezzi e strutture dell'azienda; carico e scarico di materiali e attrezzature dai mezzi dell'impresa; preparazione del cantiere;
conduzione di mezzi meccanici;
lavori di edilizia;
- che ha svolto tali mansioni utilizzando strumenti come mazze, picconi e scalpelli ed è stato esposto a qualsivoglia condizione climatica;
- che lo svolgimento dell'attività lavorativa ha determinato l'insorgere delle seguenti patologie: “Tendinopatia degenerativa spalla dx e sx;
Ernie discali del rachide Lombo-sacrale; borsite;
distrazione dei legamenti ed entesopatia delle ginocchia”;
- che le patologie di cui è affetto comportano una percentuale di invalidità complessiva in misura pari o superiore al 52%;
- che, essendo evidente il nesso causale tra le attività lavorative e le infermità da cui è affetto, ha presentato denuncia di malattia professionale all' CP_1
- che, con comunicazione del 29/01/2015, relativa alla patologia
“Discopatia e bulging rachide lombare senza compromissioni funzionali”,
l'Istituto ha riconosciuto un grado complessivo di invalidità del 13%;
- che ha proposto ricorso in opposizione, richiedendo una percentuale pari al 22%, in riscontro al quale l ha comunicato che: “stante la CP_1
concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del 3
deficit funzionale, riportate nel provvedimento dell'Istituto e nel certificato medico allegato all'opposizione, la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione interessati, alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica”;
- che, con nota del 13/06/2012, relativa alla malattia professionale n.
500556684, l'Istituto ha comunicato che: “Gli accertamenti medico-legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato
l'assenza della malattia denunciata. La pratica viene archiviata”;
- che ha proposto nuovamente ricorso in opposizione, allegando certificazione medica di parte, in riscontro al quale l' ha comunicato CP_1
che le motivazioni addotte dal ricorrente non giustificavano la modifica del giudizio precedentemente espresso;
- che, con nota del 13/06/2012, relativa alla pratica n. 500556683,
l' resistente ha comunicato che gli accertamenti medico-legali effettuati CP_2
per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato l'assenza della malattia denunciata;
- che ha proposto un ulteriore ricorso in opposizione, in riscontro al quale l' ha comunicato che le motivazioni addotte non erano tali da CP_1
giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso;
- che, pertanto, ha proposto ricorso giudiziario innanzi al Tribunale di
Locri, recante R.G.N. 3000/2017, nel corso del quale il C.T.U. nominato ha formulato le seguenti conclusioni: “In considerazione di quanto sopra esposto, posso concludere che il sig. è affetto da tendinopatia Parte_1
bilaterale alle spalle (destra e sinistra) e da ernie discali del rachide lombo- sacrale. A mio avviso, tali patologie sono da qualificarsi come malattie professionali, in quanto sussiste un nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta. Codice 227 – per analogia di gravità: esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensivi 4
del danno da limitazione funzionale. Invalidità: 4%. Codice 213 – Ernia discale del tratto lombo-sacrale con disturbi trofico-sensitivi persistenti.
Invalidità: 13%. Il grado complessivo di invalidità del sig. è, Parte_1
a mio avviso, pari al 17%, con decorrenza dalla data di presentazione delle domande (01.03.2012)”;
- che tuttavia, all'udienza dell'11 febbraio 2020, il giudizio è stato dichiarato estinto e la causa è stata cancellata dal ruolo, per mancata comparizione delle parti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Chiede che, l'On.le Tribunale di LOCRI in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis: a) Accerti e dichiari il nesso eziologico tra le malattie denunciate (Discopatia e bulging rachide lombare con compromissioni funzionali, Borsite alle ginocchia, Epicondilite ai gomiti) e l'attività lavorativa svolta;
b) Accerti e dichiari l'esistenza delle malattie professionali, nonché il grado di percentuale invalidante delle menomazioni presenti in capo al richiedente;
c) Accerti e dichiari il diritto del ricorrente a percepire
l'indennizzo mediante corresponsione di capitale previsto per i gradi di menomazione permanente pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ovvero
l'indennizzo sotto forma di corresponsione di rendita, previsto per i gradi di menomazione permanente pari o superiori al 16% e, per l'effetto, condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
corresponsione dell'indennizzo in capitale e/o rendita nella misura del 52% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza e genericità della stessa, la prescrizione del diritto, l'assenza del nesso eziologico tra le 5
patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato, in quanto la domanda giurisdizionale
è stata presentata oltre il termine triennale di prescrizione cui all'art. 112 D.P.R.
1124/1965, a mente del quale: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro allo Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli articoli 10 e
11.
La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme.
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.
Infatti, parte ricorrente agisce avverso i provvedimenti dell relativi CP_1
alla domanda di infortunio e/o malattia professionale n. 500556685 del 6
01.03.2012 e alla domanda di infortunio e/o malattia professionale n. 500556683 del 01.03.2012 e n. 500556684 del 01.03.2012.
Orbene, parte ricorrente ha allegato di aver intrapreso un primo giudizio, avverso i provvedimenti in questione, iscritto a ruolo in data
16/11/2017 (N.R.G. 3000/2017), con ricorso notificato in data 20/04/2018, che si è concluso con provvedimento di estinzione del 11/02/2020, per mancata comparizione delle parti .
È vero che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c. l'estinzione del giudizio non consuma l'azione, sicché non assume effetto preclusivo della possibilità di riproporre l'azione entro i limiti della prescrizione del diritto azionato.
Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, l'estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, cod. civ., pur non incidendo sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8720 del 13/04/2010 (Rv. 612503
- 01) Sez. 1 - , Ordinanza n. 21201 del 13/09/2017).
Pertanto, certamente l'introduzione del giudizio dichiarato estinto ha prodotto effetto interruttivo della prescrizione;
tuttavia, in ragione dell'intervenuta estinzione, è venuto meno l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, cod. civ fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, conservandosi soltanto l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione che, dunque, da quel momento ha ripreso a decorrere.
Invero, parte ricorrente assume che la prescrizione è stata interrotta con le lettere dell' del 2020 e del 2022, che hanno confermato l'esito CP_1
dei provvedimenti già impugnati, per cui, al momento dell'iscrizione a ruolo 7
del presente giudizio, avvenuta in data 16/02/2022, non sarebbe ancora decorsa.
Tuttavia, un atto interruttivo della prescrizione, pur non richiedendo tipicità o formalità tassative, trattandosi di atto libero nella forma, deve essere un atto proveniente dal titolare del diritto, quale strumento per tutelare il diritto e, nel mezzo e nel contenuto, deve esprimere in maniera inequivocabile la volontà di far valere il diritto da parte del creditore nei confronti del debitore (Cass. sentenza n. 31065 del 2019).
Pertanto, poiché parte ricorrente, al di là delle lettere dell' , non CP_1
ha allegato altri atti relativi al periodo intercorrente tra il momento dell'introduzione del giudizio dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti e il momento dell'introduzione del presente giudizio e non ha allegato atti provenienti dal ricorrente stesso, la prescrizione, che non è stata validamente interrotta da un atto di impulso proveniente dal ricorrente e successivo al ricorso introduttivo al giudizio dichiarato estinto, alla data del
16/02/2022, allorquando è stato iscritto a ruolo il presente giudizio, era maturata.
Conseguentemente, il mancato esercizio del diritto entro il termine di prescrizione previsto dall'art. 112, decorrente dall'ultimo atto di impulso eseguito dall'interessato, ne ha determinato l'estinzione.
Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 636/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Locri, 12/06/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci