Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01492/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2025, proposto da
TR D’Auciello, rappresentato e difeso dall'avv. Rachele Petronelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- dell'illegittimità dell'inadempimento serbato dall'Ente territoriale resistente, in relazione all'istanza formalizzata a mezzo PEC in data 10 marzo 2025, volta ad ottenere la legittimazione del possesso dei terreni di proprietà del Comune di Altamura (BA), ricadenti in agro del Comune di Gravina in Puglia identificati catastalmente al Fg. 1 p.lla 2-13-3-1-9 (tutte in parte) - 10, Fg. 2 p.lle 1-39-23-26 (tutte in parte) e 6-22-4-30-26, Fg. 4 p.lla 7 e p.lla 27 (in parte) ed in agro del Comune di Poggiorsini identificati catastalmente al Fg. 7 p.lle 8-5-78-24- 27 (tutte in parte);
- con la condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata richiesta, entro un termine non superiore a trenta giorni e con richiesta di nomina di un Commissario ad acta , ex art. 117, co. 3 c.p.a., in caso di protratta inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la memoria esplicativa della Regione che avversa le tesi sostenute nel ricorso avverso il silenzio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. EN VA e uditi per le parti il difensore presente avv. Anna Bucci, per la Regione intimata; nessuno comparso per la parte ricorrente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Impugnava la ricorrente il silenzio serbato dal Comune su una istanza presentata e tesa ad ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e della legge della Regione Puglia del 28 gennaio 1998, n. 7, la “legittimazione del possesso” degli appezzamenti in epigrafe, asseritamente in suo “possesso” dagli anni 2000.
Si è costituita la Regione, la quale ha depositato gli atti del procedimento e ha contestato funditus le tesi giuridiche rappresentate dalla ricorrente.
In dettaglio – diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente – i terreni in discussione non sono in proprietà al Comune, ma fanno parte dei " Demani Liberi " altamurani: uso civico di Altamura.
Per la definizione del procedimento di legittimazione – come afferma la Regione – vanno semmai esperiti, in presenza di tutti i presupposti previsti, ove siano mai riscontrati, la verifica demaniale e i procedimenti articolati, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 ed al r. d. 26 febbraio 1928, n. 332 (liquidazione usi civici).
Nulla ha replicato la ricorrente a quanto la Regione ha chiarito, ponendo termine al silenzio.
Di conseguenza – rileva il Collegio – è maturata causa d’improcedibilità alla decisione del ricorso proposto avverso il mero silenzio dell’amministrazione.
Le spese del giudizio vanno comunque compensate, per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN BL, Presidente
EN VA, Primo Referendario, Estensore
EN Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN VA | EN BL |
IL SEGRETARIO