Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/1999, n. 5444
CASS
Sentenza 4 giugno 1999

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La mancanza di coltivazione di un fondo, disgiunta dall'acquisto del possesso di esso da parte di terzi, non può configurarne l' abbandono perché il possesso di un bene, in relazione alla sua natura economico - sociale, può continuare anche virtualmente, purché sia possibile ripristinare il rapporto materiale quando il possessore lo voglia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/1999, n. 5444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5444
    Data del deposito : 4 giugno 1999

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