Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
La mancanza di coltivazione di un fondo, disgiunta dall'acquisto del possesso di esso da parte di terzi, non può configurarne l' abbandono perché il possesso di un bene, in relazione alla sua natura economico - sociale, può continuare anche virtualmente, purché sia possibile ripristinare il rapporto materiale quando il possessore lo voglia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/1999, n. 5444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5444 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BI AL, TI AC RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RAPPAZZO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZANELLO, che lo difende unitamente all'avvocato ITALO FOGNIER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.538/96 del Tribunale di AOSTA, depositata il 30/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/2/99 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato ZANELLO ANDREA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso e si riporta agli scritti difensivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER AN, con ricorso in data 14 settembre 1989 al OR di Aosta, chiese che, previa sospensione dei lavori, fosse ordinata ai coniugi AL NA e AN ES la riduzione in pristino del suo fondo denominato "Plan de l'Alp", di cui era stata parzialmente spogliata mediante esecuzione di lavori di scavo volti alla costruzione di una centralina elettrica.
I coniugi NA-PE, costituendosi in giudizio, resistettero al ricorso, contestando sia l'esercizio di un precedente possesso da parte della ricorrente sia la lamentata invasione.
In esito al giudizio, nel corso del quale era stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, l'adito pretore rigettò la domanda ma, a seguito dell'appello proposto dalla soccombente AN, il Tribunale di Aosta, con sentenza resa in data 30 ottobre 1996, ha accolto la domanda, condannando gli appellati a rimuovere i manufatti posti nel fondo di cui al fg. 10, mappale n. 46 di proprietà dell'appellante, così come individuati nella relazione del C.T.U. designato in secondo grado.
Il giudice d'appello, pur dando atto delle difficoltà di accertamento prospettate dal C.T.U. a motivo della particolare natura dei luoghi, costituenti una cd. zona "di morbida" di un lago di montagna, ha, tuttavia, ritenuto che la stessa consulenza consentisse di avere per certo che in due diversi tratti, rispettivamente lunghi mt. 16 e mt. 73, del fondo di proprietà di ER e LE AN i coniugi NA-PE avessero interrato la condotta collegata alla centralina elettrica. Ha ritenuto, peraltro, indubitabile l'animus spoliandi, desumibile dalla circostanza che, pur consapevoli della denunzia ai cc. sporta dalla AN ER, essi si erano affrettati a concludere i lavori prima dell'udienza di comparizione innanzi al OR. Quanto all'esercizio del possesso da parte della AN ER, il Tribunale ha osservato che non v'era necessità di provare che il possesso fosse stato esercitato sulla parte del fondo oggetto dello spoglio, essendo sufficiente il non contestato godimento dell'intero fondo.
Avverso tale sentenza il NA e la PE propongono ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui la AN ER resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 cod. civ., adducendo che erroneamente il giudice d'appello ha fatto derivare la prova dell'esercizio del possesso da parte della AN dal diritto di proprietà riconosciuto alla stessa, diritto che viene preso in considerazione, non già ad colorandam possessionem, bensì quale fonte di una situazione possessoria del tutto indimostrata, con conseguente invasione del campo petitorio.
Osservano, quindi, i ricorrenti che non v'era alcuna prova del possesso esercitato dalla AN e che, anzi, dalla consulenza tecnica esercitata in secondo grado era emerso lo stato di abbandono del fondo.
La controricorrente eccepisce l'inammissibilità del motivo, rilevando che l'eccezione di mancato esercizio del possesso da parte sua, semmai proposta in primo grado, dai resistenti, attuali ricorrenti, non fu riproposta in secondo grado, sicché, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., deve intendersi rinunciata. Osserva che, comunque, il OR, nell'affermare che essa non aveva avuto il possesso del fondo, si era riferito al fondo di proprietà dell'E.N.E.L..
L'eccezione è destituita di fondamento, perché dall'impugnata sentenza risulta che il OR ritenne non provato l'esercizio del possesso da parte della AN. Nè v'è ragione di dubitare che tale considerazione si riferisse al possesso del fondo di cui si lamentava lo spoglio, Ciò stante, non v'è spazio per ritenere che possa essersi verificata la decadenza prevista dall'art. 346 cod. proc. civ., poiché tale decadenza si verifica quando le domande e le eccezioni non riproposta in appello siano state rigettate o ritenute assorbite dal primo giudice, mentre nel caso in esame l'eccezione de qua fu accolta.
Risulta, comunque, dalla comparsa di risposta depositata in grado di appello dagli appellati, attuali ricorrenti, che essi, nel contrastare il gravame, si riportarono a tutte le eccezioni e difese svolte in primo grado e, quindi, anche all'eccezione del mancato esercizio del precedente possesso da parte della AN. Il motivo risulta, però, privo di fondamento.
Correttamente il giudice d'appello ha osservato che da parte del NA e della PE non si era contestato il possesso da parte della AN del fondo nella sua interezza, bensì solo nella parte intessata dalle opere di escavazione e di interramento della condotta, sul rilievo, poi dimostrato infondato dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in secondo grado che tale parte del fondo non era di proprietà della AN. Da tal rilievo il Tribunale ha tratto la logica conseguenza che, dimostrata l'appartenenza alla AN anche della parte oggetto delle opere denunciate, il non contestato possesso della restante e maggior parte del fondo non potesse non estendersi anche alla parte di esso oggetto dello spoglio.
Nè a diverso avviso può indurre l'insistito (in questa sede) rilievo dello stato di abbandono in cui verserebbe il fondo della AN, perché è agevole replicare che la mancanza di coltivazione di un fondo, disgiunta dall'acquisto del possesso da parte di terzi, il che non viene neppure allegato dai ricorrenti, non può essere interpretata come abbandono del possesso del fondo, poiché si può possedere un fondo anche trascurandone la coltivazione, per mancanza di interesse o per altre ragioni.
È, del resto, noto il principio di diritto che non condiziona la conservazione del possesso all'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, essendo sufficiente che il bene posseduto, in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale, possa ritenersi nella virtuale disponibilità del possessore, nel senso che questi possa, quando lo voglia, ripristinare il rapporto materiale con lo stesso. Sicché, correttamente si è affermato (cfr. Cass., 19 aprile 1995, n. 4360) che, permanendo l'animus possidendi, il possesso si conserva finché sussista la possibilità di ripristino del corpus.
Col secondo mezzo i ricorrenti denunciano insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, osservando che: a) apodittica è l'affermazione, contenuta nell'impugnata sentenza, secondo cui "non può riconoscersi pregio alle argomentazioni con cui il OR ha rigettato l'istanza di rinnovazione" della consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi, non già di un potere-dovere del giudice, come erroneamente affermato dal Tribunale, bensì di un potere assolutamente discrezionale, riconosciuto al giudice dall'art. 196 cod. proc. civ.;
b) il giudice d'appello è caduto in contraddizione ed in motivazione insufficiente laddove, da un canto, ha fondato il suo convincimento sulla consulenza tecnica d'ufficio espletata in secondo grado, dall'altro ha omesso di considerare che, secondo lo stesso C.T.U., la particolare natura dei luoghi e lo stato di abbandono di essi non davano sufficiente affidamento sull'attendibilità delle conclusioni;
c) erroneamente il Tribunale ha tratto conferma dell'esistenza dell'animus spoliandi dal fatto che i lavori erano stati completati durante la fase monitoria, non avendo considerato che essi ricorrenti non avevano interesse ad eseguire le opere, peraltro molto onerose, in un fondo altrui, se di ciò avessero avuto consapevolezza.
La complessa censura non può essere condivisa.
Correttamente, in primo luogo, il Tribunale ha ritenuto di dover disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, avendo ritenuto che la consulenza espletata in primo grado presentasse "incompletezza di base e lacune tecniche" che non consentivano di fare affidamento sulle conclusioni cui era pervenuta.
A fronte di tale rilievo, che, in considerazione della natura tecnica delle indagini cui era affidata la decisione, impediva al giudice di appello di pervenire ad una soluzione della controversia che prescindesse da nuovi, attendibili accertamenti di natura tecnica, esattamente nell'impugnata sentenza si parla di potere-dovere di disporre la rinnovazione delle indagini. Nè maggior pregio ha la seconda doglianza, perché, come chiaramente motiva il Tribunale, il C.T.U., dopo avere correttamente dato atto delle difficoltà degli accertamenti, indotte dalla particolare natura dei luoghi, costituenti una zona cd. "di morbida" di un lago alpino, ha sottolineato che lo stesso C.T.U. riferisce di avere, cionondimeno, raggiunto "risultati validi ad indicare confini e posizionamento della condotta". Del resto, al di là di tale solo apparente contraddizione, i ricorrenti non censurano in alcun modo le ragioni, fatte proprie dal Tribunale, attraverso le quali il C.T.U. è pervenuto alla conclusione che due tratti della condotta furono interrati nel fondo di proprietà della AN. Infine, con riferimento all'animus spoliandi, la ragione esplicitata in sentenza, che si fonda essenzialmente sul rilievo della fretta con cui le opere, presentata la denuncia ai cc. da parte della AN, furono portate a termine, è caratterizzata da logicità, poiché, com'è implicito nella motivazione data dal Tribunale, quel comportamento era sintomatico della consapevolezza, nei ricorrenti, dell'illiceità del loro operare.
È, del resto, noto il condiviso principio di diritto, secondo cui, una volta accertato che l'agente ha sovvertito consapevolmente la situazione possessoria contro la volontà, anche presunta, del soggetto passivo, l'animus spoliandi deve ritenersi sussistente in re ipsa, non giovando allo spoliator la convinzione di esercitare un proprio diritto o, comunque, l'assenza di un suo dolo o colpa (cfr. Cass., 13 febbraio 1987, n. 1577). Conclusivamente, il ricorso va rigettato e, pertanto, secondo l'ordinario criterio, i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive £. 2.236.250, di cui £.
2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, addì 17 febbraio 1999 nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.