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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/09/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 2790/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/09/2025 nella causa n. 2790/2025 RGL, promossa da:
c.f. , assistito dagli avv.ti DIEGO Parte_1 P.IVA_1
DIRUTIGLIANO e MARIANO MORGESE
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. Controparte_1 C.F._1
GIUSEPPE MUCCIARONE
c.f. , assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_2 P.IVA_2
PARTI CONVENUTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. La ricorrente afferma di aver corrisposto al proprio ex Parte_1 dipendente , in esecuzione della sentenza della Corte Controparte_1
d'Appello di Torino n. 68 del 08/03/2024 giunta a conclusione di un annoso contenzioso intercorso tra le parti, differenze retributive riferite ai periodi
01/01/1995-30/04/2000, 01/05/2000-30/07/2008 e 25/09/2012-
21/10/2014; riferisce che il sig. aveva avanzato richiesta di CP_1 versamento dei relativi contributi previdenziali, e che l'iniziativa della ricorrente in tal senso si era fermata a fronte della dichiarazione dell' CP_2 di non poter accettare pagamenti relativi a contributi prescritti, quali quelli
1 RGL n. 2790/2025
relativi ai periodi sopraindicati per i quali non erano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione.
2. La ricorrente, che documenta di aver proposto la relativa domanda amministrativa, agisce nei confronti dell' e del sig. per CP_2 CP_1 ottenere che sia ordinato all' di costituire in favore del sig. CP_2 CP_1 una rendita vitalizia reversibile ex art. 13 L. 1338/1962, in relazione ai contributi previdenziali omessi e prescritti sulle differenze retributive maturate in relazione ai periodi sopraindicati.
3. L' previdenziale si è costituito affermando di aver accolto in via CP_3 amministrativa la domanda di costituzione della rendita vitalizia esclusivamente in relazione al periodo 25/09/2012-21/10/2014, effettuando il calcolo dei relativi oneri che aveva provveduto Parte_1
a versare;
in relazione ai periodi 01/01/1995-30/04/2000 e 01/05/2000-
30/07/2008, l' eccepisce la prescrizione del diritto del datore di CP_3 lavoro a costituire la rendita vitalizia.
4. Il sig. si è costituito oltre termine rimettendosi alle CP_1 determinazioni del Tribunale, purché prive di effetti negativi sul proprio trattamento pensionistico.
5. L'eccezione di prescrizione sollevata dall' è fondata: a seguito della CP_2 pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 22802 del 07/08/2025 non possono residuare dubbi in merito alla prescrittibilità dell'azione di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, e sulla decorrenza del termine di prescrizione decennale – per il datore di lavoro
– dalla intervenuta prescrizione dei contributi non versati: in relazione ai periodi sopra indicati, risulta trascorso, alla data della domanda amministrativa di costituzione della rendita, oltre un decennio dalla data della prescrizione quinquennale dei contributi omessi, decorrente dalla data in cui doveva essere effettuato il relativo versamento.
6. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riferita al periodo 25/09/2012-21/10/2014, e rigettato per il resto il ricorso, stante l'avvenuta estinzione per prescrizione
2 RGL n. 2790/2025
del diritto della datrice di lavoro alla costituzione della rendita per i periodi antecedenti.
7. Le peculiarità della vicenda, che ha visto l'accoglimento parziale della domanda in via amministrativa, il rigetto per il resto all'esito dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite in merito alla decorrenza del termine prescrizionale, sopravvenuto nel corso del giudizio, e la posizione di non opposizione in capo al convenuto , CP_1 determinano la pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riferita al periodo 25/09/2012-21/10/2014;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/09/2025 nella causa n. 2790/2025 RGL, promossa da:
c.f. , assistito dagli avv.ti DIEGO Parte_1 P.IVA_1
DIRUTIGLIANO e MARIANO MORGESE
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. Controparte_1 C.F._1
GIUSEPPE MUCCIARONE
c.f. , assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_2 P.IVA_2
PARTI CONVENUTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. La ricorrente afferma di aver corrisposto al proprio ex Parte_1 dipendente , in esecuzione della sentenza della Corte Controparte_1
d'Appello di Torino n. 68 del 08/03/2024 giunta a conclusione di un annoso contenzioso intercorso tra le parti, differenze retributive riferite ai periodi
01/01/1995-30/04/2000, 01/05/2000-30/07/2008 e 25/09/2012-
21/10/2014; riferisce che il sig. aveva avanzato richiesta di CP_1 versamento dei relativi contributi previdenziali, e che l'iniziativa della ricorrente in tal senso si era fermata a fronte della dichiarazione dell' CP_2 di non poter accettare pagamenti relativi a contributi prescritti, quali quelli
1 RGL n. 2790/2025
relativi ai periodi sopraindicati per i quali non erano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione.
2. La ricorrente, che documenta di aver proposto la relativa domanda amministrativa, agisce nei confronti dell' e del sig. per CP_2 CP_1 ottenere che sia ordinato all' di costituire in favore del sig. CP_2 CP_1 una rendita vitalizia reversibile ex art. 13 L. 1338/1962, in relazione ai contributi previdenziali omessi e prescritti sulle differenze retributive maturate in relazione ai periodi sopraindicati.
3. L' previdenziale si è costituito affermando di aver accolto in via CP_3 amministrativa la domanda di costituzione della rendita vitalizia esclusivamente in relazione al periodo 25/09/2012-21/10/2014, effettuando il calcolo dei relativi oneri che aveva provveduto Parte_1
a versare;
in relazione ai periodi 01/01/1995-30/04/2000 e 01/05/2000-
30/07/2008, l' eccepisce la prescrizione del diritto del datore di CP_3 lavoro a costituire la rendita vitalizia.
4. Il sig. si è costituito oltre termine rimettendosi alle CP_1 determinazioni del Tribunale, purché prive di effetti negativi sul proprio trattamento pensionistico.
5. L'eccezione di prescrizione sollevata dall' è fondata: a seguito della CP_2 pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 22802 del 07/08/2025 non possono residuare dubbi in merito alla prescrittibilità dell'azione di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, e sulla decorrenza del termine di prescrizione decennale – per il datore di lavoro
– dalla intervenuta prescrizione dei contributi non versati: in relazione ai periodi sopra indicati, risulta trascorso, alla data della domanda amministrativa di costituzione della rendita, oltre un decennio dalla data della prescrizione quinquennale dei contributi omessi, decorrente dalla data in cui doveva essere effettuato il relativo versamento.
6. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riferita al periodo 25/09/2012-21/10/2014, e rigettato per il resto il ricorso, stante l'avvenuta estinzione per prescrizione
2 RGL n. 2790/2025
del diritto della datrice di lavoro alla costituzione della rendita per i periodi antecedenti.
7. Le peculiarità della vicenda, che ha visto l'accoglimento parziale della domanda in via amministrativa, il rigetto per il resto all'esito dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite in merito alla decorrenza del termine prescrizionale, sopravvenuto nel corso del giudizio, e la posizione di non opposizione in capo al convenuto , CP_1 determinano la pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riferita al periodo 25/09/2012-21/10/2014;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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