CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 692/2022 R.G. promossa
DA
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, anche in qualità di mandatario della Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellante
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
Appellata contumace
e nei confronti di
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_3
difeso dagli avv. Marino Maria Gigliola e Giovanni Sicuso;
Appellato
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito – verbale ispettivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 840 del 3.03.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania – riunita la causa iscritta al n. 825/2020 R.G. al procedimento iscritto al n. 5094/2019
R.G. – accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da Parte_3
avverso l'avviso di addebito n. 59320190001815864000, avente
[...]
ad oggetto il pagamento della somma di € 231.262,00 pretesa a titolo di contributi e relative sanzioni dovuti alla Gestione con lavoratori dipendenti per il periodo Pt_4
compreso tra novembre 2013 e giugno 2018, quale conseguenza del verbale ispettivo notificato in data 10.12.2018, che aveva accertato diverse irregolarità contributive, nonché avverso la diffida dell' a sanare le omissioni rilevate a seguito del CP_2
verbale ispettivo dell' , notificata il 17.12.2018, e il successivo invito a Pt_1
regolarizzare, per un importo di € 97.084,40.
Preliminarmente, dato atto della tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito, disattendeva l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, in quanto alla data del 10.12.2018, di notifica del verbale unico di accertamento, il termine quinquennale di prescrizione non era decorso neanche per le pretese contributive più risalenti, vale a dire quelle relative al mese di novembre 2013. Allo stesso modo, riteneva non fondata l'eccezione di decadenza dell' dal potere di iscrivere a ruolo Pt_1
i contributi, atteso che – secondo quando previsto dall'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 – nel caso di contributi dovuti in forza di un accertamento ispettivo, come nella vicenda in esame, il termine di decadenza coincideva con il 31 dicembre dell'anno successivo alla notifica del verbale di accertamento e che, nel caso di specie, l'avviso di addebito oggetto di causa era stato formato il 9.05.2019, entro il termine di decadenza del
31.12.2019.
Nel merito, appurava che la pretesa contributiva dell' scaturiva da alcune Pt_1
irregolarità contributive nelle quali era incorsa l'azienda ricorrente che trovavano fondamento nel verbale ispettivo impugnato, redatto dagli ispettori tenuto conto delle dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati e della documentazione aziendale esaminata;
rilevava, tuttavia, che tali dichiarazioni erano state riportate nel verbale solo riassuntivamente, quale frutto dell'interpretazione degli stessi ispettori verbalizzanti.
Posto che al verbale ispettivo non era stata allegata alcuna documentazione diversa dai prospetti redatti dai funzionari ispettivi, riteneva che non era stata così consentita la verifica dell'iter valutativo compiuto dagli ispettori – necessario ad accertare se l' avesse assolto all'onere di provare la sussistenza dei presupposti costitutivi delle Pt_1
pretese contributive.
Indi, accertava che il verbale ispettivo risultava privo di riscontri oggettivi, non essendo stato possibile verificare eventuali incongruenze tra quanto risultante dalla documentazione e denunciato all' e quanto in concreto verificatosi, evidenziando Pt_1
che nessun altro elemento di prova era stato acquisito in giudizio a supporto della pretesa dell' stante l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dallo Pt_1
stesso ente.
Ed infatti, rilevava che l'interrogatorio formale dei lavoratori non era stato ammesso per l'impossibilità di confrontare quanto affermato in giudizio con i verbali delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, mentre l'istanza di interrogatorio libero di due lavoratori era stata negata anche perché la dimostrazione di tali assunti era rimessa a dichiarazioni da rendersi senza l'impegno del giuramento di cui all'art. 252 c.p.c., e, infine, la generica richiesta di ordinare l'esibizione del Libro Unico del Lavoro ed ogni altra scrittura contabile dell'impresa ricorrente non trovava riscontro nella documentazione posta alla base dell'accertamento.
In definitiva, accertava l'illegittimità del verbale ispettivo e annullava il conseguente avviso di addebito emesso dall' Pt_1
Con riferimento alla pretesa dell' accertava l'insussistenza del credito vantato CP_2
dall' , nella misura in cui trovava fondamento nel verbale ispettivo, mentre Pt_1
riteneva legittimo il credito derivante dai maggiori premi scaturenti dalla riclassificazione della posizione contributiva – con conseguente applicazione della tariffa, più alta, prevista per gli operai, in luogo di quella prevista per gli impiegati amministrativi –, che operava retroattivamente in quanto dipendente da denuncia inesatta.
Infine, condannava l' a rifondere alla società opponente le spese di lite e Pt_1
compensava le spese nei rapporti tra l'opponente e l' CP_2
Con ricorso depositato l'1.08.2022, l' appellava la sentenza. Instauratosi il Pt_1
contradditorio, l' si costituiva in giudizio aderendo all'appello principale e CP_2
riproponendo le eccezioni e le difese dedotte in primo grado. Nonostante la regolarità della notifica, la non curava di costituirsi Parte_3
in giudizio.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 15.04.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con riferimento alle inadempienze contestate alla Parte_3
, l' appellante ribadisce quanto dedotto in primo grado,
[...] Pt_1
rappresentando che dalla documentazione acquisita è emerso: che l'attività di lavoro svolta da dall'1.02.2018 al 19.03.2018 è irregolare in Parte_5
quanto non denunciata dall'azienda, poiché l'assunzione ufficiale è avvenuta solo in data 20.03.2018; che ai lavoratori , e Parte_6 Parte_7 Parte_8
sono state corrisposte retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria;
che il lavoratore , con le mansioni di autotrasportatore livello 4S, Parte_6
osservava un orario di 24 ore settimanali articolato dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle
13,00, a fronte di 15 ore registrate nel LUL;
che allo stesso modo , assunto Parte_7
con le mansioni di addetto al carico e scarico merce livello 6, osservava dall'assunzione un orario di 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00, e non di 15 ore, come registrato nel LUL;
che in relazione a assunto con le Persona_1
mansioni di addetto al carico e scarico merci livello 6 CCNL Autotrasporto Merci e
Logistica per 15 ore settimanali, è emerso un contrasto tra il contratto di assunzione e il LUL, in quanto a far data dall'1.07.2013 l'orario viene trasformato in 39 ore settimanali;
che la società ha omesso di corrispondere a i permessi CP_3
ROL (Riduzione orario di lavoro) previsti dal CCNL di settore per 29.39 ore quantificate in € 266,00 registrando sul LUL dati non corrispondenti al vero, da cui è derivata evasione contributiva e l'illecito di infedele registrazione;
che la società ha corrisposto a una retribuzione inferiore a quanto pattuito nel Controparte_4
contratto di lavoro e previsto dal CCNL, registrando mensilmente sul LUL assenze non retribuite, non riconducibili ad alcun legittimo motivo di assenza giustificata di cui al
CCNL, al fine di eludere i propri obblighi contributivi;
che , nonostante CP_3
fosse stato assunto con contratto di apprendistato, ha prestato la propria attività di lavoratore subordinato con le mansioni di autotrasportatore da inquadrarsi nel livello
4s e non 5 del CCNL di settore, svolgendo la propria attività senza tutor e occupandosi da solo sia del carico che dello scarico merci, del trasporto e della consegna ai destinatari, senza previa formazione interna né esterna;
che anche in relazione a
, la società ha di fatto trasformato il contratto di apprendistato in Persona_2
contratto di lavoro subordinato con le mansioni di autotrasportatore di livello 4S; che la società ha registrato sul LUL tutte le trasferte nella misura giornaliera di € 46,48, a prescindere dal numero di ore al dì imputate per tale servizio, ove invece qualora le ore giornaliere di servizio prestato al di fuori della propria sede siano inferiori alle 6 ore, la somma imputata quale indennità di trasferta va assoggettata a contribuzione e quindi rientra nell'imponibile retributivo del singolo lavoratore, mentre qualora le ore imputate a titolo di trasferta siano comprese tra le 6 e le 12 ore viene imputata quale misura giornaliera dell'indennità di trasferta solo la somma di € 20,60; che la società è incorsa nell'illecito di infedele registrazione di cui all'art. 39 comma 7 d.l. 112/2008, per aver effettuato sul LUL registrazioni irregolari di somme a titolo di trasferta;
che i conguagli delle prestazioni per trattamenti di famiglia effettuati dalla società sono stati considerati non dovuti e dunque oggetto di recupero ispettivo in ragione dell'incompleta documentazione relativa agli Anf/Dip; che CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...] hanno svolto attività lavorativa quale autotrasportatori Liv. 4s presso la CP_3 [...]
senza comunicazione preventiva di instaurazione del suddetto rapporto di Parte_3
lavoro.
1.1. In diritto, con un unico e articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta che il primo decidente ha disatteso le risultanze del verbale ispettivo e ha ritenuto che la mancata allegazione delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva impedisse di procedere all'audizione degli stessi, pure richiesta in memoria, nonché di esercitare i poteri istruttori ex art. 421 c.p.c.
Rappresenta che l'ispezione è stata effettuata da una task force formata da ispettori tanto dell' quanto dell' e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e che, di Pt_1 CP_2
conseguenza, esso ente non è riuscito ad ottenere le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori;
evidenzia che la mancata produzione delle dichiarazioni avrebbe dovuto indurre ad ammettere le richieste istruttorie, immotivatamente rigettate dal giudice.
Indi, richiede che la Corte ammetta le prove richieste in primo grado e, in subordine, ordini all'Ispettorato Nazionale del Lavoro l'esibizione delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, quali allegati al verbale oggetto di causa.
Eccepisce che, secondo la costante giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, “i verbali di accertamento resi dagli ispettori del lavoro o da funzionari degli istituti previdenziali fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'articolo 2700 del
Cc, relativamente alla provenienza del sottoscrittore, ma anche per le dichiarazioni a lui rese, e per i fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Le circostanze riportate hanno attendibilità che può essere infirmata solo da specifica prova contraria" (ex multis, Cass. Sez. Lav., sent. n. 7168/1998, n. 405/2004); rileva che nessuna contestazione specifica è stata proposta dalla società opponente per smentire quanto dettagliatamente indicato nel verbale ispettivo.
Sostiene, inoltre, che “le dichiarazioni rese dinanzi all'ispettore verbalizzante pur se contraddittorie con quelle rese dinanzi al Giudice, prevalgono in quanto rese nell'immediatezza dei fatti…Il verbale ispettivo è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine restando comunque liberamente valutabile dal Giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (sentenza Cass. n.
8567/2016), evidenziando che “l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano privee di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità” (sentenza Cass. n. 20019/2018).
Indi, deduce la legittimità del verbale opposto e del recupero dei contributi versati, nonché del conseguente avviso di addebito.
1.2. Eccepisce, altresì, l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di esibizione del Libro Unico del Lavoro e delle scritture contabili dell'odierna appellante, adducendo che tali documentazioni costituiscono validi indizi di prova trovando pieno riscontro nel verbale di accertamento a seguito dell'analisi degli ispettori.
Rappresenta che, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.
20861/2017, i libri contabili – oggi sostituiti dal Libro Unico del lavoro – essendo formati dal datore di lavoro, possono fare prova a suo favore solo se tenuti in modo regolare e completo e allega, pertanto, che tali documenti dovevano essere esibiti in primo grado. Indi, oltre a chiederne l'esibizione anche in questa sede, chiede in subordine che venga disposta CTU contabile per accertare le inadempienze contributive contestate.
1.3. Lamenta, poi, la mancata ammissione del libero interrogatorio delle parti che hanno rilasciato dichiarazioni in sede ispettiva, adducendo che il giudice ha il dovere di provvedere d'ufficio disponendo atti istruttori quando è necessario al fine di superare l'incertezza di fatti costitutivi allegati dalle parti.
Chiede, dunque, l'interrogatorio informale di , Controparte_9 Parte_8
, , e Parte_6 Parte_7 CP_3 Parte_5
2. Va premesso, all'esame dei motivi di appello, che l' non ha proposto CP_2
appello incidentale al fine di contestare il rigetto delle pretese afferenti ai maggiori premi pretesi in relazione a quanto accertato con il verbale ispettivo impugnato;
da tanto discende il passaggio in giudicato della predetta statuizione.
Né può rilevare l'adesione alle eccezioni sollevate dall' . Pt_1
L'appello incidentale meramente adesivo, con il quale si chiede la riforma della sentenza per le medesime ragioni fatte valere dall'appellante principale, senza l'articolazione di censure proprie avverso la sentenza impugnata rispetto a quelle sollevate dall'appellante principale, soggiace ai termini ordinari di impugnazione decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, sicché non trova applicazione l'art. 334
c.p.c. (cfr. tra le tante, Cass. n. 2248/2018, Cass. n. 13644/2010, Cass. n. 6284/2008,
Cass. n.7339/1996).
Nella specie, la memoria dell' è stata depositata in data 17.11.2022, a fronte CP_2
della sentenza impugnata n. 840/2022 depositata in cancelleria il 3.3.2022 e non notificata;
l'appello adesivo deve pertanto ritenersi inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione del giudice di merito nei confronti del predetto ente.
In difetto di costituzione della società appellata, nulla va statuito in ordine alle spese di lite, ferma restando la statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado.
3. Nel merito, l'appello proposto dall' è fondato e va accolto. Pt_1
3.1 Va premesso che, in difetto di impugnazione, la statuizione del giudice di prime cure, di rigetto dell'eccezione di prescrizione e di decadenza, deve ritenersi passata in cosa giudicata.
3.2 Sempre in via preliminare va dato atto che con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 20.02.2025, ritenutane la necessità ai fini del decidere, in considerazione dei significativi elementi di prova desumibili dal verbale ispettivo impugnato, l' è stato onerato della produzione in giudizio degli allegati al Pt_1
“Verbale unico di accertamento e notificazione n. 208009814/DDL del 30.11.2018”, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro presso la sede di Catania, emesso nei Pt_1
confronti della società ”; gli stessi sono Parte_3
stati prodotti in data 6.03.2025.
3.3 In diritto, giova rammentare che in tema di opposizione a verbale ispettivo,
“Secondo l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base Pt_1
di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo aì fatti Pt_1
costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. in tale senso, Cass. 10 novembre 2010 n. 22862, v. pure Cass. n. 14965 del 2012)”-
Cassazione civile sez. lav., 18/11/2020, n.26274.
Va, ancora, premesso che in tema di efficacia probatoria dei verbali ispettivi, delle dichiarazioni rese dai lavoratori e della documentazione esaminata, vanno richiamati i principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione- Sez. L nella recente ordinanza n.
23252 del 28/08/2024: “
4.2. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012).
4.3. In particolare, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del
Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del
2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto
(id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n.
n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022).
4.4. La Corte territoriale si è conformata ai principi di diritto innanzi richiamati ed ha precisato, utilizzando il suo prudente apprezzamento, che le dichiarazioni rilasciate dai 53 lavoratori sentiti
(alcuni assunti con regolare contratto, altri assunti “in nero” ed oggetto dell'ispezione) nel corso dell'accertamento ispettivo erano circostanziate e complete
e sostanzialmente non smentite dalle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio. 4.5.
Infine, l'incapacità a testimoniare, di cui all'art. 246 c.p.c., attiene ad eccezione che può essere sollevata, nel corso del giudizio, con riguardo a persone incluse nelle liste testimoniali, e, dunque, è estranea a situazioni extragiudiziali (come le audizioni nel corso delle ispezioni degli enti ministeriali o previdenziali); in ogni caso, questa Corte ha affermato che nell'ambito del giudizio (in specie, all'interno di un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall' Controparte_10
per omissioni contributive), il lavoratore non è portatore di un interesse che lo legittimi
a proporre l'azione e neppure ad intervenire in giudizio, e pertanto non è incapace a testimoniare, onde la sua testimonianza potrà, se del caso, essere valutata dal giudice anche sotto il profilo dell'attendibilità (Cass. n. 15745 del 2003. Cass. n. 3051 del
08/02/2011)”.
3.4 Va, altresì, precisato che, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la società odierna appellata si è limitata a contestare solo alcune delle molteplici violazioni accertate nel verbale ispettivo, in particolare, ha eccepito che le contestazioni relative al lavoro irregolare anteriori alla formale assunzione, alla discordanza tra orario di lavoro effettuato ed orario di lavoro denunziato, alla mancata corresponsione di “una tantum” e permessi, trovavano fondamento nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori “aventi natura di mere informazioni acquisite nell'ambito dell'indagine amministrativa” e “prive ex se di efficacia probatoria””, sì da non poter “costituire elemento basilare per il procedimento sanzionatorio” in quanto prive di alcun riscontro esterno.
Quanto alle assenze ingiustificate, la stessa società appellata si è limitata a richiamare l'istituto della sospensione del lavoro di cui al regolamento aziendale disciplinato dall'art. 6, L. n. 142/2001, operante in presenza delle ipotesi previste dal legislatore, ritenendo ricorrente la fattispecie relativa alle aziende che “si trovano ad affrontare un periodo di contrazione delle attività”. Quanto ai contratti di apprendistato, ha eccepito che l'assunto relativo al mancato affiancamento del tutor è basato sulle dichiarazioni dei lavoratori prive di efficacia probatoria, a fronte dei verbali dei registri degli stessi tutor prodotti in sede ispettiva.
Ancora, relativamente alla errata imputazione di somme a titolo di trasferta, ha chiesto la “revisione dell'imponibile contributivo alla somma di euro 25,88 pari alla differenza tra il dovuto e quanto in effetti è stato pagato”.
Infine, in ordine alla sanzione per lavoro irregolare, ha allegato: “La sanzione è basata sull'incrocio di documentazione redatta dal committente con codici degli autotrasportatori. Il codice non ha valore probatorio perché lo stesso è indicativo di una tariffa di carico e giammai ad un lavoratore per la giornata. Spesso il lavoratore non era nemmeno in servizio e comunque la RT spa non è oggetto di ispezione e non può esser considerato un documento interno di altra società per elevare una sanzione alla scrivente. Si contesta la produzione della RT spa perché non prodotta in contraddittorio. Le somme complessive sono erronee e slegate da calcoli matematici.
Le sanzioni sono applicate al massimo delle tariffe e si contestano in toto”.
Va, altresì, evidenziato che la società odierna appellata non ha prodotto in atti alcuna documentazione utile a sostegno dei motivi di opposizione né ha articolato mezzi di prova. Infine, a seguito della costituzione dell' in primo grado, la stessa società non Pt_1
ha preso posizione puntuale in ordine alle difese spiegate dall'ente, limitandosi ad una contestazione generica (cfr. note scritte depositate in data 18.11.2020, a fronte dell'udienza fissata con trattazione scritta per la data del 19.11.2020).
La superiore condotta rileva non sul piano dell'onere probatorio quanto sulla determinazione del thema decidendum.
3.5 Tanto premesso, ritiene questa Corte che il complessivo materiale probatorio in atti permetta di ritenere provata la pretesa creditoria vantata dall' ; ed invero, le Pt_1
dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti nel procedimento ispettivo nell'immediatezza dei fatti in tema di orario di lavoro e mancata fruizione dei permessi hanno carattere univoco e coerente;
parimenti non vi è motivo di dubitare, in difetto di alcun elemento di segno contrario, delle dichiarazioni rese dal lavoratore in ordine Parte_5
all'inizio dell'attività lavorativa, discordante rispetto alla documentazione relativa alla costituzione del rapporto di lavoro, sì come versata in atti.
Ulteriori violazioni (mancata corresponsione dell'indennità una tantum, assenze ingiustificate, indennità di trasferta) hanno carattere documentale ed emergono dalle verifiche della documentazione aziendale operata dagli stessi ispettori, come attestata nel verbale e non oggetto di alcuna censura da parte della società appellata.
Parimenti, in ordine ai rapporti di apprendistato con i lavoratori e Persona_3
l' nel verbale ispettivo ha dato atto quanto al primo Persona_2 Pt_1
lavoratore che il difetto di alcuna formazione è desumibile dalle dichiarazioni rese dal lavoratore relative sia alle mansioni svolte che a pregresse assunzioni presso la stessa società appellata e presso altri datori di lavoro con la qualifica di autista e di addetto al carico e scarico merce;
quanto al secondo dalla mancata produzione di alcuna documentazione scritta relativa al rapporto di lavoro.
Tanto appare sufficiente - in difetto di elementi di segno contrario- ai fini della prova del carattere fittizio di detta tipologia contrattuale.
Quanto alla prestazione di lavoro irregolare, nel verbale ispettivo di dà atto che lo stesso è emerso dalle fatture prodotte dalla RT (in cui è stata fusa per incorporazione la Campania nella quale a sua volta è stata fusa per incorporazione la CP_11
con cui la GI ha stipulato contratto di trasporto in data Controparte_12 Parte_9
26.03.2012), con allegata decodifica dei codici degli autotrasportatori (cfr. nota RT, del 12.11.2018, di trasmissione all' delle fatture e della decodifica dei codici Pt_1
autisti); a fronte di tale documentazione, la società appellata in primo grado si è limitata ad allegare che i codici indicano le tariffe di carico e non il lavoratore impegnato nel trasporto.
La superiore allegazione non è idonea, in difetto di alcun riscontro, a inficiare la valenza probatoria di quanto documentato dalla RT;
né può rilevare a tale fine l'asserita provenienza di detta documentazione da soggetto terzo, trattandosi di parte del contratto di trasporto stipulato dalla stessa società appellata.
Ancora in ordine alle assenze ingiustificate, la società appellata non ha provato la ricorrenza della circostanza prevista dall'art. 6 della legge n. 142/2001 in tema di regolamento aziendale.
Quanto alla indennità di trasferta, nel verbale ispettivo si legge: “Va precisato che il
CCNL di categoria Autotrasporto Merci e Logistica con art. 62 prevede una tabella con differenti misure della indennità di trasferta dipendenti dal numero di ore giornaliere in cui il lavoratore presta il servizio al di fuori della sede di lavoro indicata nel contratto di lavoro sottoscritto … inoltre allo stesso articolo (art. 62) si legge …
“Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative”. Posto che la società ha registrato sul libro unico del lavoro tutte le trasferte nella misura giornaliera di € 46,48 a prescindere dal numero di ore giornaliere imputate per tale servizio, alla luce della predetta tabella, sulla base delle ore di trasferta registrate per mese per lavoratore sul Libro Unico del Lavoro qualora le ore giornaliere di servizio prestato al di fuori della propria sede di lavoro siano inferiori alle 6 ore la somma imputata quale indennità di trasferta va assoggettata a contribuzione e quindi rientra nell'imponibile retributivo del singolo lavoratore.
Qualora, invece, le ore imputate a titolo di trasferta siano comprese tra le 6 e le 12 verrà imputata quale misura giornaliera della indennità di trasferta € 20,60, come previsto dal contratto e la differenza verrà assoggettata a contribuzione come nella prima ipotesi di ottemperanza alla legge 389/1989”.
Sul punto, la società odierna appellata si è limitata a richiedere “la revisione dell'imponibile contributivo alla somma di euro 25,88 pari alla differenza tra il dovuto
e quanto in effetti è stato pagato”, non confrontandosi con l'operato dell'ente previdenziale, esattamente in termini.
Infine, in ordine alla incongruenza tra la “documentazione relativa ad assunzione ed eventuali trasformazioni”, la società odierna appellata, in primo grado, si è limitata ad eccepire: “La contestazione è stata sanata in corso di ispezione in quanto gli Unilav sono stati consegnati correttamente e per tale ragione non va applicata la sanzione massima bensì la sanzione amministrativa”; la predetta censura non solo è generica ma soprattutto non è pertinente, posto che l'avviso di addebito impugnato n.
59320190001815864000 concerne esclusivamente contributi, somme aggiuntive e interessi di mora.
4. Per le ragioni che precedono, in accoglimento dell'appello dell' e in parziale Pt_1
riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione all'avviso di addebito impugnato va rigettata.
5. Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società appellata e in favore dell' . Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto dall e in parziale riforma della sentenza Pt_1
impugnata, che per il resto conferma, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'avviso di addebito n. 59320190001815864000; Parte_3
condanna al pagamento, in favore Parte_3
dell' , delle spese processuali, che vengono liquidate quanto al primo grado in € Pt_1 6.500,00 e quanto al presente grado in € 7.500,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%; nulla sulle spese processuali del presente grado tra l' e CP_2 Parte_3
.
[...]
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese