Art. 3.
In deroga al disposto del primo comma dell'art. 19-bis, sub art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , ed ai fini di una prima attuazione della legge medesima, il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine e' costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, sentiti i Comuni direttamente interessati.
Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale.
L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verra' determinata successivamente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all'art. 3, sub art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.
In deroga al disposto del primo comma dell'art. 19-bis, sub art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , ed ai fini di una prima attuazione della legge medesima, il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine e' costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, sentiti i Comuni direttamente interessati.
Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale.
L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verra' determinata successivamente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all'art. 3, sub art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.