Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9828 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rossella Cortis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marina Carta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/05/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monastir, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco CP_1 rispetto.
2. Assegnare alla sig.ra la casa coniugale, sita in Ussana, via Flumendosa Pt_1
n.
6 - con tutti gli arredi e suppellettili che la compongono, ad eccezione dei beni personali del sig. - perché ivi viva con il figlio minore . CP_1 Per_1
3. Porre a carico del il pagamento integrale dei ratei di mutuo CP_1 contratto per l'acquisto della casa coniugale.
4. Porre a carico di il pagamento integrale delle utenze relative Parte_1 all'abitazione coniugale, quali, ad esemplificazione, luce, gas, acqua nonché l'imposta TARI.
5. Porre a carico della il pagamento integrale dei costi di manutenzione Pt_1 ordinaria dell'abitazione coniugale, mentre quelli relativi alla manutenzione straordinaria verranno posti a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Pag. 2 di 4 6. L'abitazione coniugale sita in Ussana, via Flumendosa n. 6, non dovrà essere locata a terzi, né concessa in comodato gratuito e/o oneroso, né la potrà Pt_1 stabilirvi una convivenza more uxorio con altri soggetti.
7. Affidare ad entrambi i genitori il figlio minore , che dovrà continuare Per_1
a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
8. I genitori, i quali eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
limitatamente alla decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
9. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il potrà vedere e tenere CP_1 con sé il figlio minore durante la settimana quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche del minore, mentre per quanto riguarda i fine settimana, il potrà vedere e tenere con sé CP_1 il figlio dall'uscita di scuola del sabato alle ore 20.00 della domenica, a settimane alterne.
10. È inoltre rimessa alla libera valutazione ed accordo dei genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro e della vita privata, la regolamentazione delle modalità e della tempistica dell'affido del figlio minore durante le festività natalizie, pasquali e nelle vacanze estive e comunque in merito ad ogni altra questione ed aspetto connesso al diritto di visita infrasettimanale del padre, non espressamente prevista e disciplinata nel presente atto.
11. Porre a carico del un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di CP_1 concorso al mantenimento del figlio, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto intestato alla sig.ra il cui codice IBAN è il seguente: Pt_1
- [...].
12. Porre a carico del il pagamento del 50% delle spese CP_1 straordinarie sostenute per il figlio, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre.
Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
13. Il verserà alla mediante bonifico bancario sul c/c alla stessa CP_1 Pt_1 intestato, a titolo di contributo una tantum, la somma complessiva di € 5.000,00
Pag. 3 di 4 (cinquemila/00), mediante n. 2 (due) rate del medesimo importo di € 2.500,00,
(duemilacinquecento/00), di cui la prima entro e non oltre la data del deposito telematico del ricorso congiunto e la seconda entro e non oltre la data dell'udienza presidenziale.
14. La dichiara di accettare la somma che sarà a tale titolo versata dal Pt_1
secondo le sopra descritte modalità e tempistiche, fornendo entro la data CP_1 dell'udienza presidenziale quietanza liberatoria dell'avvenuto pagamento.
15. Porre a carico del e a favore della il versamento integrale CP_1 Pt_1 dell'assegno unico percepito mensilmente dallo stesso.
16. Il concede l'utilizzo dell'autovettura di sua proprietà Ford Focus tg. CP_1
DJ099KT alla la quale si impegna a pagarne le relative spese, a titolo Pt_1 esemplificativo manutenzione, bollo, assicurazione e carburante.
17. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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