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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/10/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1515/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1515/2025 R.G. promosso con ricorso in data 4 lugli o2025 da parte di:
nato a [...] il [...], Cod. Fisc.: , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Terre Del Reno (FE) – frazione di Mirabello - Strada Provinciale 67 n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia Solimene (Cod. Fisc.: ) e dall'Avv. Sandra Frassinetti CodiceFiscale_2
(Cod. Fisc: ), presso il cui Studio in Ferrara, Via San Romano n. 41, è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato, le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: , e Email_1
Email_2
e
MA TA, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.: ) e CodiceFiscale_4 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Marzola (Cod. Fisc.: , presso il cui Studio in Ferrara, CodiceFiscale_5
Via Borgo dei Leoni n. 83, è elettivamente domiciliata, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 luglio
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Affidamento del figlio a entrambi i genitori con residenza presso la madre. Ai sensi e per Per_1 gli effetti dell'art. 337 ter c.c., entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
2) il padre, salvo diversi accordi, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità;
- A) a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10:00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (in periodi extrascolastici, quando lo riaccompagnerà presso i centri estivi o presso l'abitazione materna), inoltre, - B) nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre (coincidente con la settimana in cui il sig. coprirà il turno lavorativo della Parte_1 mattina), il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola (in periodi extrascolastici, dalle ore
16:00) fino alle ore 20:30, compresa la consumazione della cena;
- C) nella settimana in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre, (coincidente con la settimana in cui il sig. Parte_1 coprirà il turno lavorativo del pomeriggio) il mercoledì dalle ore 21:00 fino al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola (in periodi extrascolastici, quando lo riaccompagnerà presso i centri estivi o presso l'abitazione materna) e il venerdì dalle ore 21:00 fino al sabato mattina alle ore
12:00; - D) durante le festività natalizie 2025, il minore trascorrerà con il padre giorni consecutivi comprendenti il 24 dicembre con pernottamento e riconsegna alla madre la mattina successiva alle ore 12:00; - E) durante le vacanze estive 2025, i genitori concorderanno due periodi di tre giorni consecutivi che il padre potrà trascorrere con il figlio;
- F) durante le festività natalizie 2026, il minore trascorrerà con il padre quattro giorni consecutivi decorrenti dal giorno di Natale alle ore 12:00; - G) durante le festività pasquali 2026, il minore trascorrerà con il padre tre giorni consecutivi comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - H) durante le vacanze estive 2026, i genitori concorderanno due periodi di quattro giorni consecutivi che il padre potrà trascorrere con il figlio;
- I) a decorrere dal 2027, durante le festività natalizie, sette giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale e il Capodanno, durante le festività pasquali, tre giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, e, durante le vacanze estive, corrispondente alla sospensione delle lezioni scolastiche, due settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) il sig. entro il giorno 10 di ogni mese, verserà alla sig.ra MA TA Parte_1
l'importo di euro 300,00 (trecento//00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
Per_1
4) entrambi i genitori contribuiranno, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio , come da protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di Ferrara) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata al genitore che le ha sostenute entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso;
5) nella casa familiare, sita in Terre Del Reno (FE) – frazione di Mirabello - Strada Provinciale 67 n.
10, rimane a vivere il sig. mentre la sig.ra TA si è già trasferita presso l'immobile di Parte_1 proprietà della stessa;
6) entro la fine del mese di luglio 2025, la sig.ra TA asporterà dalla casa familiare i beni di sua esclusiva proprietà, segnatamente: vestiti, scarpe, giubbotti personali, alcuni libri, documenti per la dichiarazione dei redditi, buste paga, decorazioni per feste, giochi per feste, trampolino, sparabolle, corredo dato dai nonni con lenzuola, asciugamani, coperte stoviglie e pentole, ferro da stiro, robot aspira/lavapavimenti, aspirapolvere, un televisore (non quello installato nella sala da pranzo), Alexa, robot centrifuga, scarpiera 10 livelli, kit per fonduta, friggitrice, contenitori alimentari, pirofile e vari organizzatori per la casa, un organizzatore giochi con libri, due contenitori giochi, scivolo, lettino da campeggio e l'altalena per Alberto;
7) il sig. corrisponderà alla sig.ra TA la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento//00) Parte_1
a titolo di rimborso della spesa dalla stessa sostenuta per l'acquisto della cameretta del figlio Per_1 che rimarrà nella casa famigliare;
8) l'assegno unico ovvero le misure di sostegno erogate dall' a favore del figlio verrà CP_1 Per_1 percepito nella misura del 100% dalla sig.ra TA con rinuncia da parte del sig. alla quota Parte_1 allo stesso spettante;
9) il sig. la sig.ra TA si impegnano a prestare il reciproco consenso al rilascio o rinnovo Parte_1 dei rispettivi passaporti e al rilascio di documenti per il figlio validi per l'espatrio. Resta Per_1 fermo il dovere reciproco di comunicare con congruo anticipo eventuali soggiorni all'estero;
10) le parti si atterranno alle suindicate condizioni sin dal deposito del ricorso congiunto;
11) spese compensate.
******
Le parti personalmente comparse all'udienza del giorno 8 ottobre 2025, hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1515/2025 R.G. promosso con ricorso in data 4 lugli o2025 da parte di:
nato a [...] il [...], Cod. Fisc.: , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Terre Del Reno (FE) – frazione di Mirabello - Strada Provinciale 67 n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia Solimene (Cod. Fisc.: ) e dall'Avv. Sandra Frassinetti CodiceFiscale_2
(Cod. Fisc: ), presso il cui Studio in Ferrara, Via San Romano n. 41, è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato, le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: , e Email_1
Email_2
e
MA TA, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.: ) e CodiceFiscale_4 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Marzola (Cod. Fisc.: , presso il cui Studio in Ferrara, CodiceFiscale_5
Via Borgo dei Leoni n. 83, è elettivamente domiciliata, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 luglio
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Affidamento del figlio a entrambi i genitori con residenza presso la madre. Ai sensi e per Per_1 gli effetti dell'art. 337 ter c.c., entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
2) il padre, salvo diversi accordi, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità;
- A) a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10:00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (in periodi extrascolastici, quando lo riaccompagnerà presso i centri estivi o presso l'abitazione materna), inoltre, - B) nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre (coincidente con la settimana in cui il sig. coprirà il turno lavorativo della Parte_1 mattina), il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola (in periodi extrascolastici, dalle ore
16:00) fino alle ore 20:30, compresa la consumazione della cena;
- C) nella settimana in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre, (coincidente con la settimana in cui il sig. Parte_1 coprirà il turno lavorativo del pomeriggio) il mercoledì dalle ore 21:00 fino al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola (in periodi extrascolastici, quando lo riaccompagnerà presso i centri estivi o presso l'abitazione materna) e il venerdì dalle ore 21:00 fino al sabato mattina alle ore
12:00; - D) durante le festività natalizie 2025, il minore trascorrerà con il padre giorni consecutivi comprendenti il 24 dicembre con pernottamento e riconsegna alla madre la mattina successiva alle ore 12:00; - E) durante le vacanze estive 2025, i genitori concorderanno due periodi di tre giorni consecutivi che il padre potrà trascorrere con il figlio;
- F) durante le festività natalizie 2026, il minore trascorrerà con il padre quattro giorni consecutivi decorrenti dal giorno di Natale alle ore 12:00; - G) durante le festività pasquali 2026, il minore trascorrerà con il padre tre giorni consecutivi comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - H) durante le vacanze estive 2026, i genitori concorderanno due periodi di quattro giorni consecutivi che il padre potrà trascorrere con il figlio;
- I) a decorrere dal 2027, durante le festività natalizie, sette giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale e il Capodanno, durante le festività pasquali, tre giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, e, durante le vacanze estive, corrispondente alla sospensione delle lezioni scolastiche, due settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) il sig. entro il giorno 10 di ogni mese, verserà alla sig.ra MA TA Parte_1
l'importo di euro 300,00 (trecento//00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
Per_1
4) entrambi i genitori contribuiranno, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio , come da protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di Ferrara) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata al genitore che le ha sostenute entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso;
5) nella casa familiare, sita in Terre Del Reno (FE) – frazione di Mirabello - Strada Provinciale 67 n.
10, rimane a vivere il sig. mentre la sig.ra TA si è già trasferita presso l'immobile di Parte_1 proprietà della stessa;
6) entro la fine del mese di luglio 2025, la sig.ra TA asporterà dalla casa familiare i beni di sua esclusiva proprietà, segnatamente: vestiti, scarpe, giubbotti personali, alcuni libri, documenti per la dichiarazione dei redditi, buste paga, decorazioni per feste, giochi per feste, trampolino, sparabolle, corredo dato dai nonni con lenzuola, asciugamani, coperte stoviglie e pentole, ferro da stiro, robot aspira/lavapavimenti, aspirapolvere, un televisore (non quello installato nella sala da pranzo), Alexa, robot centrifuga, scarpiera 10 livelli, kit per fonduta, friggitrice, contenitori alimentari, pirofile e vari organizzatori per la casa, un organizzatore giochi con libri, due contenitori giochi, scivolo, lettino da campeggio e l'altalena per Alberto;
7) il sig. corrisponderà alla sig.ra TA la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento//00) Parte_1
a titolo di rimborso della spesa dalla stessa sostenuta per l'acquisto della cameretta del figlio Per_1 che rimarrà nella casa famigliare;
8) l'assegno unico ovvero le misure di sostegno erogate dall' a favore del figlio verrà CP_1 Per_1 percepito nella misura del 100% dalla sig.ra TA con rinuncia da parte del sig. alla quota Parte_1 allo stesso spettante;
9) il sig. la sig.ra TA si impegnano a prestare il reciproco consenso al rilascio o rinnovo Parte_1 dei rispettivi passaporti e al rilascio di documenti per il figlio validi per l'espatrio. Resta Per_1 fermo il dovere reciproco di comunicare con congruo anticipo eventuali soggiorni all'estero;
10) le parti si atterranno alle suindicate condizioni sin dal deposito del ricorso congiunto;
11) spese compensate.
******
Le parti personalmente comparse all'udienza del giorno 8 ottobre 2025, hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri