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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2025, n. 8516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8516 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46949 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico d'appello nella persona del dott. Federico RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: , con gli avv.ti Votta Sergio e Votta Parte_1 P.IVA_1
UL
-appellante- contro
CF/PI: , con l'avv. Reale Luigi CP_1 P.IVA_2
-appellata-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- - accertare la totale infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Società Appellata e conseguentemente
- - confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 13817/2022 (r.g. n. 16682/2021)
- - condannare la Società appellata al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c. nella misura che il Tribunale riterrà più equa;
- - condannare la Società appellata alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento.
*
Per CP_1
dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n° 2632/2022 pubblicata Parte_1 Parte_1 il 20.04.2022 dalla Prima Sezione Civile del Giudice di Pace di Milano, e per l'effetto confermare il contenuto.
Con condanna alle spese e competenze difensive del presente giudizio, da distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
1 § § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
ha agito in via monitoria nei confronti di lamentando il mancato Parte_1 CP_2
pagamento del prezzo relativo alla vendita di merce, per un importo di € 2882,33.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 13817/21 ha proposto opposizione, eccependo -come unico CP_2
argomento- che “la fattura non può supplire il contratto e la prova della sua effettiva esecuzione e/o consegna, che nel caso di specie manca”.
è rimasta contumace. Parte_1
Il Giudice di Pace di Milano ha dunque accolto l'opposizione, non avendo parte opposta (attrice in senso sostanziale) provato né l'esistenza del contratto né la consegna della merce.
La sentenza impugnata n. 2632/2022 ha così revocato il decreto ingiuntivo, con condanna alle spese di lite a carico di . Parte_1
ha proposto l'odierno gravame avverso la sentenza di primo grado, sulla scorta Parte_1
dei seguenti motivi.
Preliminarmente, l'appellante dichiara che, per errore del proprio difensore, ha omesso di costituirsi dinanzi al Giudice di Pace.
Ciononostante, insiste per la conferma del decreto ingiuntivo, lamentando l'erroneità della sentenza che ha ritenuto mancante la prova dell'esistenza del contratto e della consegna delle forniture oggetto delle fatture azionate.
Al contrario, le due fatture prodotte nel fascicolo monitorio non sarebbero semplici fatture, bensì fatture accompagnatorie, aventi anche valore di documenti di trasporto sottoscritti da a conferma CP_2 dell'avvenuta ricezione della merce. Inoltre, i contratti di compravendita sarebbero stati conclusi oralmente.
Quanto alla produzione in appello del fascicolo monitorio non depositato nel primo grado di giudizio,
sostiene che la produzione sarebbe comunque ammissibile, in quanto i documenti Parte_1
allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte non potrebbero considerarsi nuovi ai sensi dell'art. 345 c.p.c., richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n.
14475/2015.
Si è costituita contestando l'appello proposto da controparte. CP_2
2 L'appellata eccepisce in particolare l'insussistenza della prova del credito azionato, ritenendo inidonee le fatture a dimostrare la consegna della merce.
La fattura n. 3017804454 del 20.03.2017, allegata al fascicolo monitorio, recherebbe infatti la firma di un soggetto terzo, non riferibile al legale rappresentante della società destinataria, e non risulterebbe apposto il timbro sociale.
La sottoscrizione non sarebbe dunque riconducibile alla mancando altresì la firma e il timbro CP_2
del vettore.
Inoltre, a sostegno della tesi della mancata consegna, l'appellata evidenzia che la fattura contiene l'indicazione del pagamento “in contrassegno”, osservando che la merce avrebbe dovuto essere consegnata solo previa corresponsione del prezzo, con la conseguenza che, se la consegna fosse avvenuta senza pagamento, il vettore ne risponderebbe verso il mittente e non sarebbe configurabile alcuna azione
Part diretta della nei confronti del destinatario.
Le medesime considerazioni varrebbero anche per la fattura n. 3015905923 del 01.10.2015, per la quale sarebbe stata emessa nota di credito, atteso che la merce non sarebbe mai stata consegnata.
Di talché, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sul credito azionato in via monitoria da Parte_1
L'omessa costituzione di parte opposta nel giudizio di primo grado non impedisce in sede di appello l'esame del credito ingiunto nella fase monitoria e della documentazione prodotta nel fascicolo monitorio.
Al riguardo la Corte di Cassazione, S.U. sentenza n. 14475 / 2015 ha affermato che: “L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo,
3 e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili”.
Ebbene, proprio i documenti prodotti nel fascicolo monitorio sono idonei a sostenere da un lato la fondatezza del credito ingiunto e dall'altro l'infondatezza degli argomenti genericamente formulati da parte opponente in primo grado.
Segnatamente, si è limitata ad eccepire che “la fattura non può supplire il contratto e la prova CP_2 della sua effettiva esecuzione e/o consegna, che nel caso di specie manca”.
In realtà, in sede monitoria non ha prodotto mere fatture, bensì anche DDT con la Parte_1
sottoscrizione del destinatario CP_2
L'opponente tuttavia nulla ha puntualmente eccepito in merito alle sottoscrizioni ivi riportate ed CP_2
alla riferibilità di quelle firme alla società opponente.
Tardivamente, solo nel presente gravame sostiene che le fatture n. 3017804454 del 20.03.2017 CP_2
e n. 3015905923 del 01.10.2015 recherebbe la firma di un soggetto terzo, non riferibile al legale rappresentante della società destinataria e non risulterebbe ivi apposto il timbro sociale.
L'argomento non merita accoglimento, in quanto tardivo.
E' appena il caso di osservare che la Corte di Cassazione “ha chiarito che, da un lato, tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, è applicabile la disciplina degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.; dall'altro, conseguentemente, che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta
(tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Alla stregua di tale principio, deve essere individuata, nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la "prima risposta" nell'atto di opposizione (e con la formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, sì da configurarsi essa stessa come "la prima risposta" del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell'istanza (e del provvedimento) monitorio (cfr. Cass. n.
19680 del 2008)” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 7465/2018, pag. 6 parte motiva).
4 Parimenti tardivo appare anche l'ulteriore argomento di secondo la quale le fatture conterrebbero CP_2
l'indicazione del pagamento “in contrassegno”, ragione per la quale la merce avrebbe dovuto essere consegnata solo previa corresponsione del prezzo, circostanza che proverebbe che la consegna non sarebbe avvenuta.
Si osserva inoltre che l'omesso pagamento in contrassegno rileverebbe nel rapporto tra il mittente
[...]
ed il vettore, il quale non può rifiutare la consegna in caso di omesso pagamento, salva Parte_1
l'ipotesi in cui abbia ricevuto specifico incarico in tal senso da parte del mittente, assumendo l'obbligo di riscossione del prezzo.
*
3. Conclusioni
L'appello merita accoglimento.
Per l'effetto, va rigettata l'opposizione originariamente svolta da dinanzi al Giudice di Pace di CP_2
Milano avverso il decreto ingiuntivo n. 13817/21, il quale va confermato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che, nonostante la soccombenza di CP_2
tuttavia nel giudizio di primo grado non si è costituita e dunque non ha Parte_1
sostenuto alcuna spesa di lite.
Ne consegue che non vanno liquidate le spese di lite per il primo grado di giudizio, bensì solo per il secondo, in virtù del principio della soccombenza;
dette spese vengono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 2.882,33), con esclusione della fase istruttoria non celebratasi.
Non sussistono i presupposti per la condanna di per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., atteso che: (i) CP_2
l'esito sfavorevole in primo grado per è da ricondursi esclusivamente all'errore Parte_1
del suo difensore che non si è costituito in giudizio, non potendo il Giudice di Pace rigettare l'opposizione in assenza della costituzione di parte opposta, “in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa” (cfr. Cass. sentenza n.
16840/13); parte opposta non ha insistito per la conferma del proprio credito;
(ii) l'odierno gravame è la conseguenza non tanto della erroneità della sentenza di primo grado ovvero della infondatezza della opposizione di , bensì dell'omessa costituzione di nel giudizio di CP_2 Parte_1
opposizione.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Milano, n. 2632/2022, così decide:
1) accoglie l'appello;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 13817/21 emesso dal Giudice di Pace di Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite (per il solo secondo grado di giudizio) in CP_2
favore di che si liquidano in € 1.701,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 8 novembre 2025
Il giudice
(Federico RI)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico d'appello nella persona del dott. Federico RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
CF/PI: , con gli avv.ti Votta Sergio e Votta Parte_1 P.IVA_1
UL
-appellante- contro
CF/PI: , con l'avv. Reale Luigi CP_1 P.IVA_2
-appellata-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- - accertare la totale infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Società Appellata e conseguentemente
- - confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 13817/2022 (r.g. n. 16682/2021)
- - condannare la Società appellata al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c. nella misura che il Tribunale riterrà più equa;
- - condannare la Società appellata alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento.
*
Per CP_1
dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n° 2632/2022 pubblicata Parte_1 Parte_1 il 20.04.2022 dalla Prima Sezione Civile del Giudice di Pace di Milano, e per l'effetto confermare il contenuto.
Con condanna alle spese e competenze difensive del presente giudizio, da distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
1 § § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
ha agito in via monitoria nei confronti di lamentando il mancato Parte_1 CP_2
pagamento del prezzo relativo alla vendita di merce, per un importo di € 2882,33.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 13817/21 ha proposto opposizione, eccependo -come unico CP_2
argomento- che “la fattura non può supplire il contratto e la prova della sua effettiva esecuzione e/o consegna, che nel caso di specie manca”.
è rimasta contumace. Parte_1
Il Giudice di Pace di Milano ha dunque accolto l'opposizione, non avendo parte opposta (attrice in senso sostanziale) provato né l'esistenza del contratto né la consegna della merce.
La sentenza impugnata n. 2632/2022 ha così revocato il decreto ingiuntivo, con condanna alle spese di lite a carico di . Parte_1
ha proposto l'odierno gravame avverso la sentenza di primo grado, sulla scorta Parte_1
dei seguenti motivi.
Preliminarmente, l'appellante dichiara che, per errore del proprio difensore, ha omesso di costituirsi dinanzi al Giudice di Pace.
Ciononostante, insiste per la conferma del decreto ingiuntivo, lamentando l'erroneità della sentenza che ha ritenuto mancante la prova dell'esistenza del contratto e della consegna delle forniture oggetto delle fatture azionate.
Al contrario, le due fatture prodotte nel fascicolo monitorio non sarebbero semplici fatture, bensì fatture accompagnatorie, aventi anche valore di documenti di trasporto sottoscritti da a conferma CP_2 dell'avvenuta ricezione della merce. Inoltre, i contratti di compravendita sarebbero stati conclusi oralmente.
Quanto alla produzione in appello del fascicolo monitorio non depositato nel primo grado di giudizio,
sostiene che la produzione sarebbe comunque ammissibile, in quanto i documenti Parte_1
allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte non potrebbero considerarsi nuovi ai sensi dell'art. 345 c.p.c., richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n.
14475/2015.
Si è costituita contestando l'appello proposto da controparte. CP_2
2 L'appellata eccepisce in particolare l'insussistenza della prova del credito azionato, ritenendo inidonee le fatture a dimostrare la consegna della merce.
La fattura n. 3017804454 del 20.03.2017, allegata al fascicolo monitorio, recherebbe infatti la firma di un soggetto terzo, non riferibile al legale rappresentante della società destinataria, e non risulterebbe apposto il timbro sociale.
La sottoscrizione non sarebbe dunque riconducibile alla mancando altresì la firma e il timbro CP_2
del vettore.
Inoltre, a sostegno della tesi della mancata consegna, l'appellata evidenzia che la fattura contiene l'indicazione del pagamento “in contrassegno”, osservando che la merce avrebbe dovuto essere consegnata solo previa corresponsione del prezzo, con la conseguenza che, se la consegna fosse avvenuta senza pagamento, il vettore ne risponderebbe verso il mittente e non sarebbe configurabile alcuna azione
Part diretta della nei confronti del destinatario.
Le medesime considerazioni varrebbero anche per la fattura n. 3015905923 del 01.10.2015, per la quale sarebbe stata emessa nota di credito, atteso che la merce non sarebbe mai stata consegnata.
Di talché, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
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2. Sul credito azionato in via monitoria da Parte_1
L'omessa costituzione di parte opposta nel giudizio di primo grado non impedisce in sede di appello l'esame del credito ingiunto nella fase monitoria e della documentazione prodotta nel fascicolo monitorio.
Al riguardo la Corte di Cassazione, S.U. sentenza n. 14475 / 2015 ha affermato che: “L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo,
3 e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili”.
Ebbene, proprio i documenti prodotti nel fascicolo monitorio sono idonei a sostenere da un lato la fondatezza del credito ingiunto e dall'altro l'infondatezza degli argomenti genericamente formulati da parte opponente in primo grado.
Segnatamente, si è limitata ad eccepire che “la fattura non può supplire il contratto e la prova CP_2 della sua effettiva esecuzione e/o consegna, che nel caso di specie manca”.
In realtà, in sede monitoria non ha prodotto mere fatture, bensì anche DDT con la Parte_1
sottoscrizione del destinatario CP_2
L'opponente tuttavia nulla ha puntualmente eccepito in merito alle sottoscrizioni ivi riportate ed CP_2
alla riferibilità di quelle firme alla società opponente.
Tardivamente, solo nel presente gravame sostiene che le fatture n. 3017804454 del 20.03.2017 CP_2
e n. 3015905923 del 01.10.2015 recherebbe la firma di un soggetto terzo, non riferibile al legale rappresentante della società destinataria e non risulterebbe ivi apposto il timbro sociale.
L'argomento non merita accoglimento, in quanto tardivo.
E' appena il caso di osservare che la Corte di Cassazione “ha chiarito che, da un lato, tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, è applicabile la disciplina degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.; dall'altro, conseguentemente, che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta
(tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Alla stregua di tale principio, deve essere individuata, nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la "prima risposta" nell'atto di opposizione (e con la formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, sì da configurarsi essa stessa come "la prima risposta" del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell'istanza (e del provvedimento) monitorio (cfr. Cass. n.
19680 del 2008)” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 7465/2018, pag. 6 parte motiva).
4 Parimenti tardivo appare anche l'ulteriore argomento di secondo la quale le fatture conterrebbero CP_2
l'indicazione del pagamento “in contrassegno”, ragione per la quale la merce avrebbe dovuto essere consegnata solo previa corresponsione del prezzo, circostanza che proverebbe che la consegna non sarebbe avvenuta.
Si osserva inoltre che l'omesso pagamento in contrassegno rileverebbe nel rapporto tra il mittente
[...]
ed il vettore, il quale non può rifiutare la consegna in caso di omesso pagamento, salva Parte_1
l'ipotesi in cui abbia ricevuto specifico incarico in tal senso da parte del mittente, assumendo l'obbligo di riscossione del prezzo.
*
3. Conclusioni
L'appello merita accoglimento.
Per l'effetto, va rigettata l'opposizione originariamente svolta da dinanzi al Giudice di Pace di CP_2
Milano avverso il decreto ingiuntivo n. 13817/21, il quale va confermato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che, nonostante la soccombenza di CP_2
tuttavia nel giudizio di primo grado non si è costituita e dunque non ha Parte_1
sostenuto alcuna spesa di lite.
Ne consegue che non vanno liquidate le spese di lite per il primo grado di giudizio, bensì solo per il secondo, in virtù del principio della soccombenza;
dette spese vengono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 2.882,33), con esclusione della fase istruttoria non celebratasi.
Non sussistono i presupposti per la condanna di per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., atteso che: (i) CP_2
l'esito sfavorevole in primo grado per è da ricondursi esclusivamente all'errore Parte_1
del suo difensore che non si è costituito in giudizio, non potendo il Giudice di Pace rigettare l'opposizione in assenza della costituzione di parte opposta, “in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa” (cfr. Cass. sentenza n.
16840/13); parte opposta non ha insistito per la conferma del proprio credito;
(ii) l'odierno gravame è la conseguenza non tanto della erroneità della sentenza di primo grado ovvero della infondatezza della opposizione di , bensì dell'omessa costituzione di nel giudizio di CP_2 Parte_1
opposizione.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Milano, n. 2632/2022, così decide:
1) accoglie l'appello;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 13817/21 emesso dal Giudice di Pace di Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite (per il solo secondo grado di giudizio) in CP_2
favore di che si liquidano in € 1.701,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 8 novembre 2025
Il giudice
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