Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 623/2024 R.G. TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO VERBALE D'UDIENZA DEL 13 FEBBRAIO 2025 All'udienza del 13/02/2025, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv. Irene Lo Bue per parte ricorrente e la dott.ssa Cinzia Stopponi per il . Controparte_1
Il giudice dà atto che l'Avv. Lo Bue è collegato da remoto. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore attoreo collegato da remoto. Il difensore dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'Avv. Lo Bue contesta la memoria difensiva del convenuto e si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi formulate. La dott.ssa Stopponi si riporta alla memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente. Il Giudice Dr. Vincenzo Conte
ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA DEL 13 FEBBRAIO 2025
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 623/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.02.1996 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi;
RICORRENTE
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(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa Controparte_2
RESISTENTE Avente ad oggetto: personale A.T.A. - compenso individuale accessorio - principio di non discriminazione CONCLUSIONI Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 16.04.2024: “- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della Compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
- Per l'effetto, Controparte_1 condannare il , al pagamento Controparte_1 delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 441,21 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 27.01.2025: “Voglia L'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 16.04.2024, Pt_1
, premettendo di aver svolto servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di collaboratore Controparte_1 scolastico, in forza di plurimi contratti a tempo determinato stipulati per supplenze brevi e saltuarie svolte nell'a.s. 2020/2021, per un totale di 235 giorni di lavoro, lamenta di non aver percepito per tali incarichi il compenso individuale accessorio previsto dall'articolo 25 del CCNI del 31.08.1999, quantificato in complessivi €. 441,21. A sostegno del ricorso, egli ha rappresentato la condotta illegittima posta in essere dal convenuto in violazione del principio di CP_1 non discriminazione, di derivazione eurounitaria, tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, rilevando come tale indennità venga riconosciuta esclusivamente al personale ATA di ruolo e precario con incarichi di durata annuale.
2. Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, nel ribadire la legittimità Controparte_1 del proprio operato e l'infondatezza della pretesa attorea, ha concluso per il rigetto del ricorso.
pagina 2 di 6 3. Sul merito 3.1 L'odierna controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, per come descritta in apertura di motivazione, da ritenersi pacifica poiché non oggetto di contestazione tra le parti. Non è infatti controverso, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ed è documentalmente provato che parte ricorrente ha prestato servizio in qualità di collaboratore scolastico alle dipendenze del
[...]
in forza degli incarichi di supplenza breve Controparte_1
e saltuaria specificati in ricorso, 1 per i quali lamenta di non aver percepito il compenso individuale accessorio riconosciuto dal resistente al solo personale ATA di ruolo ovvero assunto a CP_1 tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, così configurandosi una violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato basata sulla natura temporanea del rapporto contrattuale, in difformità ai principi di diritto statuiti in sede comunitaria e ormai ampiamente recepiti e consolidati nell'ordinamento interno.
3.2. Il ricorso è da ritenersi fondato. L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Trattasi di disciplina diretta al personale ATA del tutto analoga ed assimilabile a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 20015/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate. Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. La prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
3.3. Non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal convenuto, che corrisponde il CIA – oltre che al CP_1 personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine pagina 4 di 6 delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Significativa, a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato. Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea ed il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciute le somme maturate a titolo di CIA per i servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati per supplenze brevi e saltuarie col nell'a.s. Controparte_1
2020/2021. 4. Sul quantum Con riferimento al quantum debeatur i conteggi compiuti da parte ricorrente (conformi alle previsioni degli artt. 25 CCNI 31.08.1999) non risultano contestati. Parte resistente non ha formulato alcuna contestazione della somma rivendicata, né essa ha prodotto documenti attestanti l'erroneità del conteggio della ricorrente. Secondo pacifica giurisprudenza la contestazione dell'an non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il quantum (cfr. Cass. n. 5949/2018, Cass. S.U. n. 761/2002). In definitiva, quindi, il convenuto va condannato al CP_1 pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive rivendicate, pari ad €. 441,21, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
5. Sulle spese di lite Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: 1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di alla percezione Parte_1 del compenso individuale accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati con il nell'a.s. Controparte_1
2020/2021;
pagina 5 di 6 2) CONDANNA il al pagamento Controparte_1 in favore di parte ricorrente delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, pari a complessivi
€. 441,21, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3) CONDANNA il al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 321,00, di cui €. 300,00 per competenze legali e €. 21,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Modena, 13 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Vincenzo Conte
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente.
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