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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/05/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. nr. R.G. 844/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 844/2019 R.G., avente ad oggetto “usucapione” e promossa da:
, nata a [...] il 02.12.1958 ed ivi residente alla C/da S. AD (C.F: Parte_1
, in qualità di erede universale di (nata a [...] il [...] C.F._1 ON
e deceduta il 18.05.2016) rappresentata e difesa dall'avv. Paola Napolitano ed elettivamente domiciliata come in atti
- ATTRICE -
CONTRO
(C.F. ), nella qualità della procuratrice speciale di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
cessionaria del credito originariamente vantato da – CP_2 Parte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Le Fosse e Giovanni Bruno ed elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTA -
E
[...]
Controparte_3
- CONVENUTI CONTUMACI -
NONCHÈ
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_1 qualità di procuratrice generale di rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Controparte_4
Le Fosse e Giovanni Bruno ed elettivamente domiciliata come in atti
- INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 [...]
CP_2 Controparte_3 Controparte_5
(subentrata alla deducendo che:
[...] Controparte_6
- in data 25.10.2018 si costituiva, con atto di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., contenente istanza di sospensione ex art. 124 c.p.c., nella Proc. Esecutiva n. 169/17, incardinata presso il Tribunale di
Castrovillari, G.E. dr. Paone, ed intentata dal Credito COerativo Centro Calabria Soc. CO (i cui crediti, compresi diritti, azioni processuali, ecc. erano stati ceduti alla in virtù di Controparte_2 contratto di cessione del 05.07.2018) nei confronti di (debitore), poiché l'immobile sito Controparte_3 nel Comune di Morano Calabro alla Via Nicola De Cardona, descritto in Catasto Fabbricati del comune di Morano Calabro al foglio 70, part. 30 sub 8, oggetto di pignoramento, non apparteneva al debitore esecutato, bensì alla stessa Parte_1
- nella citata procedura esecutiva interveniva, altresì, la nella qualità di procuratrice Controparte_1 pagina 1 di 13 generale di Controparte_2
- l'opposizione di terzo promossa dalla veniva spiegata contro il Credito COerativo Centro Pt_1
Calabria Soc. CO (subentrato alla Controparte_7
) in qualità di creditore procedente, , quale debitore esecutato,
[...] Controparte_3
(società in vendita senza incanto in virtù di Controparte_3 ordinanza del 02.05.2017 emessa dal giudice dr. Alessandro Paone a seguito di procedura esecutiva immobiliare n.17/2015 del Tribunale di Castrovillari);
- il G.E. con Decreto notificato a mezzo pec in data 22.02.2019 riteneva fondata l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., nonché riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c. la scrittura privata di vendita intercorsa tra e la de cuius della , , con conseguente riconoscimento di piena Controparte_3 Pt_1 ON prova delle dichiarazioni in essa contenute;
- il G.E., valutata la fondatezza circa il decorso del ventennio necessario ai fini dell'intervenuta usucapione in virtù della documentazione offerta, confermava il provvedimento, già reso inaudita altera parte, di sospensione dell'esecuzione relativamente all'immobile sito nel Comune di Morano Calabro alla Via Nicola De Cardona, descritto in Catasto Fabbricati del comune di Morano Calabro al foglio 70, part. 30 sub 8, assegnando il termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito;
- con provvedimento del Tribunale di Cosenza, Sezione Fallimentare, veniva dichiarato il
[...]
in persona dell'amministratore e legale Parte_3 rappresentante pro tempore, ; Controparte_3
- rivendica della proprietà dell'immobile per cui è causa, sito nel Comune di Morano Parte_1
Calabro alla Via Nicola De Cardona, descritto in Catasto Fabbricati del comune di Morano Calabro al foglio 70, part. 30 sub 8;
- , unitamente al proprio coniuge, , in data 27.05.1993 acquistava il ON Controparte_8 suddetto immobile da , , e;
Controparte_3 Persona_2 Persona_3 Persona_4
- detto immobile veniva costruito su suolo acquistato dal defunto , che alla propria Parte_4 morte istituiva erede il proprio nipote , con testamento olografo, salvo le legittime Controparte_3 rivendicazioni degli altri eredi, ossia , e . Persona_2 Persona_3 Persona_4
- l'appartamento veniva venduto allo stato rustico ed il prezzo convenuto di Lire 60.000.000 interamente versato (L.50.000.000 prima e le restanti L. 10.000.000 alla stipula del preliminare);
- nella scrittura veniva espressamente pattuito che il possesso giuridico ed il godimento materiale dell'immobile veniva trasferito sin dalla data della citata scrittura privata (27.05.1993), e che per tutti gli effetti utili ed onerosi gli acquirenti si facevano carico a proprie cure e spese della rifinitura per renderlo abitabile;
- il contratto prevedeva l'impegno del venditore di trasfondere la scrittura privata in atto notarile, entro il termine di sei mesi dalla data della firma;
- il non aveva mai inteso effettuare il predetto rogito, nonostante i ripetuti inviti e solleciti, sia CP_3 verbali che scritti (quale quello elevato a mezzo del difensore in data 24.04.2009, restituito al mittente per compiuta giacenza) da parte dei coniugi _1
- in data 12.3.2010 veniva proposta da querela alla Procura della Repubblica presso il ON
Tribunale di Castrovillari, a seguito della quale veniva emesso da parte del Tribunale adito decreto di rinvio a giudizio per il reato di truffa aggravata a carico del CP_3
- dal 27.05.1993, ed il coniuge possedevano in modo pieno, esclusivo e continuato ON l'immobile adibito a residenza e sito in Morano Calabro, (già Via Quercia-via Provinciale, con variazione in via Nicola De Cardona sin dal 10.04.1979, come da certificazione del Comune allegata) abitando stabilmente nel citato immobile, fino all'ultimo dei loro giorni;
- alla morte del marito, , ereditava l'intera quota dell'immobile; ON
- lasciava in eredità e per testamento l'immobile in parola alla nipote per ON Parte_1 averla assistita per circa tre anni, coabitando con lei nella residenza di Morano Calabro via De Cardona,
45;
pagina 2 di 13 - all'apertura della successione della il Notaio da Castrovillari, che aveva ON Per_5 raccolto le ultime volontà della su richiesta della stessa attrice, in data 14.06.2016 provvedeva _1 alla pubblicazione del testamento e, successivamente, in data 08.03.2017 depositava presso Parte_1 l'Ufficio delle Entrate di Castrovillari regolare dichiarazione di successione, con pagamento delle relative tasse;
- provvedeva a volturare l'immobile, continuando a provvedere al pagamento delle Parte_1 utenze e delle tasse comunali;
- , avuta conoscenza dell'esistenza di una procedura esecutiva presso il Tribunale di Parte_1
Castrovillari proposta da contro e relativa al pignoramento immobiliare CP_1 Controparte_3 del bene da lei ereditato da , si inseriva nella proc. ESIM 169/17 con atto di opposizione ON di terzo ex art. 619 c.p.c.;
- il G.E. del Tribunale di Castrovillari, dr. Paone, con provvedimento del 18.02.2019, notificato a mezzo PEC il 22.02.2019 accoglieva l'opposizione e fissava un termine per introdurre il giudizio di merito di usucapione;
- in forza del testamento della sig.ra , nonché della documentazione allegata, la sig.ra ON
rivendica i propri diritti sull'immobile de quo, possesso protrattosi per oltre vent'anni dalla CP_9 zia, dante causa, e successivamente con lei continuato, ininterrottamente e sempre con ON
l'animus possidendi;
- il possesso in capo alla de cuius risale, infatti, sin dalla data della stipula del ON preliminare, 27.05.1993, epoca in cui, come detto, acquistava l'appartamento, come ON sopra identificato, da , corrispondendo il prezzo di acquisto. Il possesso giuridico e il Controparte_3 godimento materiale degli immobili veniva trasferito, per tutti gli effetti utili e onerosi e per come risultante dal corpo della scrittura, a far data dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita, ossia dallo stesso 27 maggio 1993. I documenti che si producono in allegato provano, infatti, che la ricorrente possiede gli immobili in questione da oltre un ventennio, per averli già posseduti la propria dante causa, in modo pieno, esclusivo e indisturbato. Danno prova di ciò i seguenti documenti: scrittura privata acquisto immobile;
certificato di morte di (coniuge di;
Controparte_8 ON dichiarazione sostitutiva atto notorietà di unico erede di;
avviso di liquidazione I.C.I. ON indirizzato a e relativo agli anni dal 1993 al 1998 per l'immobile oggetto di ON pignoramento;
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del 7.04.1994 di richiesta allaccio gas metano su immobile realizzato con concessione edilizia;
contratto di allaccio Gas con Italgas Sud del 1.04.1994 con avvenuto pagamento, con + domanda intervento nuova installazione, le fatture di pagamento dal 2002 al 2016; fatture di pagamento tributi comunali tarsu, idrico, dal 1996; fatture di pagamento Enel;
fatture abbonamento TV;
dichiarazione di conformità dell'impianto di caldaia installato presso l'abitazione di in via De Cardona, rilasciata dalla Ditta Termoidraulica di Voto ON
Gennaro, del 29.04.1994; la documentazione comprovante tutti i successivi controlli effettuati negli anni sino ad oggi;
- pur comprendendo che la scrittura privata di compravendita dell'immobile prodotta non è di per sé atto utile ai fini dell'acquisto per usucapione dei beni posseduti dalla ricorrente, essa però viene introdotta in quanto elemento utile a far ritenere che il rapporto instauratosi tra la ricorrente (e prima con il suo dante causa) e gli immobili sia sorretto dall'animus sibi habendi nonché a determinare con certezza la data di inizio del possesso che risale al 27.05.1993;
- per gli immobili, di cui si reclama titolo per l'acquisizione della proprietà, è stato corrisposto il prezzo di acquisto e sono stati rifiniti a cura e spese della ricorrente, in quanto all'atto dell'acquisto e dell'immissione in possesso si presentavano allo stato rustico, per come anche riportato nella scrittura privata di compravendita. Del resto, di ciò vi è ulteriore prova dato che la posa in opera delle rifiniture murarie, dell'impianto elettrico e di quello idrico, furono eseguite e completate nell'anno 1993-1994 da operai di Morano Calabro su incarico e a spese della sig. _1
- in seguito ad ispezione ipotecaria, la ricorrente veniva a conoscenza che il senza averne alcun CP_3
pagina 3 di 13 titolo, aveva iscritto ipoteca volontaria su tali immobili anche quale terzo datore di ipoteca. A causa di ciò, è attualmente pendente un procedimento penale a carico di che è stato rinviato a Controparte_3 giudizio per truffa - anche a danno dell'istituto di credito a cui l'odierna resistente è subentrata - e ciò in seguito delle denunce sporte da e ON Persona_6
- la sig. non era in alcun modo a conoscenza delle ipoteche costituite sull'immobile e che mai _1 ha conosciuto di atto o fatto che interferisse, anche solo formalmente, col suo pacifico possesso o fosse idoneo a costituire garanzia a carico del bene;
- l'atto di acquisto e la materiale apprensione dell'appartamento, quale possessore, da parte della ricorrente, sono risalenti nel tempo e precedenti alle iscritte ipoteche, nonché alla recente procedura esecutiva. Tanto più che, le procedure testé richiamate non possono incidere negativamente sul riconoscimento del diritto di proprietà;
- nel caso in esame il tempo utile all'usucapione è maturato molto prima dell'atto di pignoramento opposto e la trascrizione ipotecaria nessun effetto pregiudizievole può sortire sul possesso esercitato dalla ricorrente/opponente, ciò per le ragioni sopra esposte. Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare che Parte_1 [...]
(e prima ancora la sua dante causa ) meglio in epigrafe qualificata, è Pt_1 ON proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile sito nel Comune di Morano Calabro alla Via Nicola De Cardona, (già via Quercia - via Provinciale, con variazione in via Nicola
De Cardona sin dal 10.04.1979, come da certif. del Comune che si allega), descritto in Catasto
Fabbricati del comune di Morano Calabro al foglio 70, part. 30 sub 8; 2. per l'effetto, stante la nullità/illegittimità e/o la conseguente inefficacia del pignoramento immobiliare, per aver colpito beni di esclusiva proprietà di , disporre l'estinzione del procedimento immobiliare RG ES. 169- Parte_1 4/2017 inerente l'immobile usucapito da , estraneo al patrimonio del debitore esecutato Parte_1
; 3. per l'effetto, ancora, e per le ragioni di cui al punto precedente, dichiarare Controparte_3
l'inefficacia, nei confronti dell'immobile descritto in Catasto Fabbricati del comune di Morano Calabro al foglio 70, part. 30 sub 8 di proprietà di , di tutte le iscrizioni ipotecarie ivi gravanti ed Parte_1 attualmente in favore di e Controparte_10 [...]
, nonché di qualsiasi altra passività iscritta sull'immobile sopra Controparte_7 indicato;
4. conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della seguente procedura oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione al procuratore antistatario”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2019 si è costituita in giudizio CP_1
in qualità di procuratrice generale di (cessionaria del credito originariamente
[...] Controparte_2 vantato da ) deducendo: Parte_2
- in via preliminare, di essere rimessa in termini al fine di essere autorizzata alla chiamata in causa di per essere manlevata dalle pretese avanzate dalla Parte_2 [...]
anche in punto di condanna alle spese di lite;
Pt_1
- che in forza di contratto di cessione concluso in data 05.07.2018 acquistava pro soluto Controparte_2 da , ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. Parte_2 1, 4 e 7.1 L. n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. nonché, ai sensi degli articoli 1260 e ss c.c., un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, tra cui quello vantato verso la società Co.Ge. M1 Costruzioni Generali Meridionali S.r.l. e del garante CP_3
- che nel contratto di cessione all'art. 5 la cedente espressamente garantiva la cessionaria dell'esistenza, della validità, dell'efficacia, dell'opponibilità e della cedibilità delle ipoteche volontarie di primo grado economico, mentre al successivo art. 7 veniva previsto (in caso di inesattezza, non veridicità e/o violazione di quanto dichiarato o garantito dalla cedente all'art. 5) a carico della cedente l'obbligo di manlevare e tenere indenne la cessionaria da qualsivoglia danno, onere o costo, inclusi i costi di difesa, subiti o che potevano ragionevolmente essere subiti dalla cessionaria per le suddette violazioni;
pagina 4 di 13 - che veniva espressamente pattuito tra le parti contrattuali che la cedente aveva il diritto di partecipare alla difesa nei vari giudizi contenziosi aventi ad oggetto la contestazione ai crediti garantiti, designando professionisti di propria fiducia che, a proprie spese, avrebbero affiancato quelli designati dalla cessionaria, con espresso obbligo di rimborsare a quest'ultima le spese documentate sopportate a causa dell'attività difensiva posta in essere;
- di aver acquistato da un credito costituito da un mutuo fondiario Parte_2 garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta il 28.10.2009 al n. Reg. Gen. 33939 e Reg. Part. 6200 presso la C.RR. II di Cosenza;
- che la , quale erede universale della asseriva che il de cuius aveva posseduto Pt_1 ON con “animo domini” sin dal 1993 l'immobile staggito ed identificato come Lotto n. 3 nella procedura esecutiva n.169/2017 R.G.E., su cui gravava l'ipoteca volontaria garantita dalla Cedente;
- che l'attività istruttoria condotta dalla banca cedente per l'erogazione del finanziamento e dell'iscrizione della garanzia ipotecaria, posta in essere ante cessione del credito de quo, non aveva verosimilmente preso nella dovuta considerazione la circostanza oggettiva della presenza nel Lotto n. 3 di soggetti terzi, diversi dalla parte mutuataria e datrice di ipoteca;
- l'interesse della alla chiamata in causa della banca cedente, unico soggetto a cui Controparte_1 poteva essere imputata qualsivoglia responsabilità in ordine alle domande formulate dalla Parte_1
(per errate valutazioni e/o determinazioni assunte da in fase di Parte_2 istruttoria per la concessione del finanziamento), al fine anche di azionare la garanzia prevista dal contratto di cessione ed essere manlevata e tenuta indenne da danni, oneri e costi eventualmente emergenti nel presente giudizio, atteso che ha già ottenuto in fase cautelare, avanti al Giudice Parte_1 dell'esecuzione, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare limitatamente al lotto asseritamente usucapito;
- che la convenuta non ha potuto rispettare i termini procedurali previsti per la Controparte_1 chiamata in causa del terzo, come prescritti dal combinato disposto di cui agli artt. 166, 167 c.p.c., in quanto il procedimento di mediazione instaurato dalla che avrebbe dovuto risolversi già in Parte_1 data 29.04.2019, non si era ancora concluso per mancanza della prova dell'avvenuta notifica dell'invito alla conciliazione al;
Controparte_3
- che aveva erroneamente citato a comparire nel presente giudizio Parte_1 [...]
- anziché - atteso che Controparte_11 Parte_2 l'Ente di credito aveva già dichiarato la propria carenza di legittimazione passiva non essendo la titolare del credito ceduto, con conseguente, quindi, necessità di una regolare instaurazione del contraddittorio;
- che la convenuta è incorsa in decadenza per cause di forza maggiore con Controparte_1 conseguente necessità di applicazione del disposto di cui all'art. 153, co. 2, c.p.c.;
- l'infondatezza delle avverse doglianze e la fragilità delle osservazioni riportate nell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha confermato la sospensione della procedura espropriativa limitatamente al Lotto n. 3;
- che quale erede universale della , afferma che il de cuius ha posseduto Parte_1 ON con “animo domini” da oltre venti anni l'immobile de quo e che tale circostanza ha determinato l'acquisto della proprietà dell'immobile pignorato a titolo originario, per essere nella sua esclusiva disponibilità sin dal 27.05.1993, data della stipula di un contratto preliminare di compravendita;
- di contestare l'opponibilità alla procedura espropriativa de qua della citata scrittura privata priva di data certa e non autenticata (posta a fondamento della domanda attorea), in spregio alle disposizioni di cui agli artt. 2643, 2644, 2645 bis, 2650, 2914 c.c.;
- che nella fattispecie non soltanto non vi è prova dell'avvenuto accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, ma il contratto di vendita non soltanto è privo di data, ma contiene la clausola per cui le parti avrebbero dovuto stipulare rogito notarile definitivo entro il termine di 6 mesi dalla data della firma;
- che non ha prodotto né il contratto definitivo di compravendita, né vi è traccia di alcuna Parte_1
pagina 5 di 13 trascrizione di atto notarile, sicché il documento allegato avrebbe potuto tutt'al più considerarsi soltanto quale contratto preliminare di vendita, con la conseguenza che, in mancanza di contratto definitivo, il promissario acquirente, ed oggi terzo opponente, non ha mai acquistato alcun diritto reale immediato sul bene né si è mai realizzata alcuna imputazione a suo favore della situazione domenicale;
- che, anche laddove il supposto contratto preliminare fosse stato regolarmente trascritto, in ogni caso l'opponibilità dell'atto si sarebbe potuta realizzare pienamente solo ove vi fosse stata la conclusione del contratto definitivo, come espressamente previsto dall' art. 2645 bis c.c.;
- la conseguente inopponibilità della scrittura privata non autenticata rispetto all'atto di pignoramento immobiliare del 18.09.2017 trascritto in data 13.10.2017, Reg. Gen. n. 27324, Reg. Part. n. 22418;
- l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. con conseguente infondatezza della pretesa della di vedersi riconosciuta - quale erede - la proprietà esclusiva del Lotto n. 3, attesa la mancanza Parte_1 di un titolo avente data certa da cui far decorrere il termine ventennale previsto dalla legge per dichiarare l'intervenuta usucapione di un bene immobile;
- che con la domanda di usucapione l'attore ha l'onere di fornire una prova rigorosa in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire (possesso continuato, indisturbato ed ultraventennale del bene di cui si chiedeva il riconoscimento della proprietà esclusiva) per “ribaltare” l'altrui diritto di proprietà, costituzionalmente protetto;
- che, in mancanza di un titolo avente data certa, attestante il termine iniziale di decorrenza del possesso del bene immobile, come nel caso di specie, il contesto probatorio è insufficiente e l'invocata usucapione non può dirsi accertata, con conseguente rigetto della relativa domanda;
- che l'avvenuta concessione nel 2009 di ipoteca volontaria dal (scritta in data Persona_7 28.10.2009 al n. Reg. Gen. 33939 e Reg. Part. 6200 presso la C.RR.II di , sull'immobile staggito CP_7 ed oggetto di rivendicazione da parte della rappresenta una esplicita manifestazione di esercizio del Pt_1 possesso da parte del titolare, circostanza idonea ad interrompere il corso dei termini per l'usucapione. Tanto premesso la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via CP_1 CP_1 preliminare: - accogliere l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, II comma, c.p.c. e per l'effetto fissare nuova udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa del terzo Parte_2
a norma dell'art. 269 c.p.c.; - revocare l'ordinanza del 29.10.2019 di sospensione della
[...] procedura esecutiva immobiliare n. 169/2017 R.G.E. disposta limitatamente al Lotto n. 3 identificato catastalmente al Comune di Morano Calabro, Via Nicola De Cardona, al foglio 70, p.lla 30, sub. 8; In via principale: rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2019 si è costituita in giudizio
[...]
, rassegando le seguenti conclusioni: Controparte_12
“Voglia l'On. Tribunale di Castrovillari adito, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e richieste articolate e per le motivazioni di fatto e giuridiche spiegate in narrativa: -in via preliminare, pregiudiziale ed assorbente, in accoglimento della sollevata eccezione, accertare e dichiarare la inammissibilità, illegittimità ed improcedibilità della domanda per le motivazioni di cui in narrativa nei confronti della Banca convenuta con conseguente immediata estromissione della stessa dal presente giudizio -in via subordinata, nel merito, rigettare la domanda, con tutte le istanze ivi contenute, perché pretestuose, temerarie ed infondate in quanto non provate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. In data 12.03.2020 si è intervenuta in giudizio, con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.,
[...]
, nella qualità di procuratrice generale di la quale dedotto che: CP_1 Controparte_4
- in forza di contratto di cessione concluso in data 3 dicembre 2019 con Controparte_4 CP_2
ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/99 e
[...] dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), nonché ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”;
pagina 6 di 13 - della avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 144 del 07.12.2019;
- tra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello vantato nei confronti della società
(NDG 1318_3-2205428) con annessi privilegi, Controparte_3 garanzie e accessori;
- per effetto della cessione di cui sopra, è subentrata in tutti i diritti, anche Controparte_4 processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto.
La parte intervenuta, quindi, si è riportata alle domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate nell'interesse della cedente. Con sentenza parziale n. 673/2020 del 29.07.2020 resa nel corso del presente giudizio, il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha così disposto sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da : Controparte_12
“in accoglimento della richiesta di estromissione dichiara la carenza di legittimazione passiva della
Controparte_12 dichiara interamente compensate le spese processuali tra parte attrice e la
[...]
. Controparte_12
La causa è stata, dunque rimessa sul ruolo con ordinanza del 29.07.2020 con fissazione di udienza per il prosieguo per il 05.04.2021.
Concessi i termini 183, sesto comma, c.p.c., rigettata, con provvedimento dell'01.03.2022, l'istanza di rimessione in termini (peraltro già formulata in sede di costituzione) depositata il 07.02.2022 da
[...]
quale procuratrice speciale di al fine di essere autorizzata alla chiamata CP_1 Controparte_4 in causa del , la causa è stata istruita documentalmente e con Parte_2 l'escussione dei testi ammessi, con le limitazioni di cui al verbale d'udienza del 07.07.2022, tenutasi in modalità cartolare. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione il 14.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In rito
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di e del Controparte_3 [...]
in persona del Curatore Fallimentare, regolarmente citati e non Controparte_13 costituiti. Deve, altresì, prendersi atto dell'intervenuta estromissione, resa in questo giudizio con sentenza parziale n. 673/2020 della Controparte_12
3. Ragione più liquida
In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale
Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014).
In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015).
4. Nel merito
pagina 7 di 13 4.1 Tanto premesso si rileva come lo strumento utilizzato dall'attrice, nella fattispecie scrutinata, è quello previsto dal comma uno all'art. 619 c.p.c. (“ Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni”) attraverso il quale un soggetto estraneo alla procedura esecutiva, ma titolato, nel senso di poter vantare la proprietà o altro diritto reale del bene staggito per acquisto fattone a titolo originario (usucapione), titolo opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, si inserisce nella procedura per contestare non tanto la fondatezza dell'azione esecutiva spiegata quanto piuttosto l'estraneità del bene alla responsabilità patrimoniale del debitore escusso. É, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell'art. 619 c.p.c. legittima il terzo a far valere la proprietà od altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far valere rispetto ad un bene che assume di aver acquistato al momento della opposizione per effetto di usucapione e chieda di provare tale situazione nel giudizio di opposizione di terzo, come nella fattispecie in esame, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo il termine ventennale, utile a consolidarlo, essere maturato al momento del pignoramento ma anche venire a maturazione in data successiva al medesimo pignoramento (Cass. n. 27668/2009; Cass. n. 12790/2010). 4.2. Tanto premesso, prima di esaminare la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione, giova rammentare i principi che governano la materia. Va ricordato che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662/2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni. A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso.
Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, sez. II, n.589/2022). La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa. Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul pagina 8 di 13 piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539/2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. n. 20508/2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare
(Corte d'Appello Napoli, sez.VI, n. 3151/2018). 4.3 Tenuto conto delle ragioni addotte a sostegno della domanda e, in particolare, dell'individuazione del dies a quo del tempus usucapionis con la “stipula del preliminare” da parte di ON unitamente al proprio coniuge, è necessario altresì rammentare i seguenti principi Controparte_8 relativi all'acquisto del possesso in caso di contratti con effetti obbligatori. In particolare, secondo la giurisprudenza consolidata, in un contratto ad effetti obbligatori, la traditio del bene non rappresenta la trasmissione del suo possesso bensì l'insorgere di una mera detenzione, seppur qualificata, salvo che si realizzi una interversione del possesso, attraverso una manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus, considerato che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile ad usucapionem, previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Cass.
n. 29594/2021; Cass. n. 24637/2016). Ed ancora, la presunzione di possesso utile ad usucapionem di cui all'art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma provenga da un iniziale atto o fatto del proprietario possessore, in quanto l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente, ovvero in seguito ad un atto di interversione che si traduca non in un semplice atto di volizione interna, una in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, dal quale si possa desumere la cessazione da parte del detentore dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa in nome altrui e l'inizio di un esercizio del potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio. Tale accertamento realizza un'indagine, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché sia logica e congruamente motivata (Cass. n. 26688/2020;
Cass. n. 27411/2019; Cass. n. 5551/2005; Cass. n. 21690/2014; Cass. n. 7271/2003; Cass. n. 4931/2022). Con particolare riferimento al contratto preliminare, poi, è noto che “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario
pagina 9 di 13 acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.” (cfr. Cass. civ. Sez. U, n. 7930 del 27/03/2008). 4.4. Orbene, passando all'esame della fattispecie per cui è causa e partendo dal presupposto che l'acquisto a titolo originario per usucapione non è impedito dalla trascrizione o iscrizione di formalità sul bene, è necessario verificare se nel presente giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili l'attrice abbia fornito prova indiscussa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo dell'esercizio del potere di fatto sul bene oggetto di causa, ininterrotto per venti anni, in modo pubblico e pacifico, ma anche dell'intento di godere del bene quale proprietario. Si rammenta che il possesso nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto - di proprietà nel caso de quo - ad immagine del quale il possesso è conformato. Nel caso in esame, l'attrice, erede universale per testamento pubblico della zia Parte_1 _1
, nel chiedere l'accertamento in suo favore, e prima ancora in favore della propria dante causa,
[...] della proprietà esclusiva dell'immobile, sito nel Comune di Morano Calabro alla Via Nicola De Cardona, descritto in Catasto Fabbricati al foglio 70, part. 30 sub 8, per intervenuta usucapione, ha cristallizzato, quale momento iniziale del possesso con animo domini da parte del de cuius, la data della sottoscrizione della scrittura privata (27.05.1993) avente ad oggetto l'acquisto effettuato da ON unitamente al proprio coniuge, , del citato immobile. Controparte_8
Parte attrice ha altresì dedotto che alla morte di , la moglie ereditava Controparte_8 ON la quota di comproprietà del primo, sicché nel nominare alla sarebbe pervenuta l'intera proprietà Pt_1 del bene quale erede universale di . ON Orbene, giova osservare che sebbene parte attrice si riferisca indistintamente a “compravendita” e
“preliminare” in relazione alla scrittura privata sottoscritta il 27.05.1993, i due concetti, invero, non sono fungibili, né nella specie ricorre un contratto preliminare. Ed infatti, dall'analisi della scrittura emerge con evidenza che l'intento delle parti era quello di realizzare un trasferimento definitivo, con l'impegno, poi, di provvedere alla stipula dell'atto pubblico. Il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita, infatti, si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, ad impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà, e nel secondo ad attuare il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà. Nella specie, dal contenuto della scrittura privata, denominata “scrittura privata”, le parti hanno inteso trasferire a mezzo di tale atto l'immobile indicato, avendo chiaramente manifestato una volontà definitiva in tal senso, come emerge dal tenore della scrittura: “(..) , , Controparte_3 Persona_2 Per_3
e cedono e vendono ai coniugi e che accettano
[...] Persona_4 Controparte_8 _1 (..) La vendita è stipulata per il convenuto prezzo di L. 60.000.000 (sessantamilioni) (..) L'immobile è venduto nello stato di fatto cui oggi si trova, con le relative pertinenze e accessioni, nonché i con gli oneri e servitù attive e passive di qualsiasi genere (..) Il possesso giuridico e il godimento materiale dell'immobile in contratto si intende trasferito negli acquirenti da oggi, per tutti gli effetti utili ed onerosi,
e gli acquirenti provvederanno proprie cure e spese alla rifinitura all'immobile, sì da renderlo abitabile
(..). I venditori assumono nei confronti degli acquirenti le garanzie di legge, dichiarando che lo immobile venduto e di loro assoluta ed esclusiva proprietà (..) I venditori si impegnano formalmente a trasfondere la presente scrittura in atto notarile di compravendita (..)”).
pagina 10 di 13 Nulla, dunque, emerge sulla volontà delle parti di differire ad una successiva manifestazione di volontà l'effetto traslativo. Anche il prezzo della compravendita, inoltre, veniva saldato al momento della sottoscrizione, con relativa quietanza da parte dei venditori contenuta nello stesso testo della scrittura.
Il contratto concluso con scrittura privata contiene, dunque, tutti gli elementi del contratto di alienazione, dalla determinazione dell'oggetto al trasferimento dello stesso dietro pagamento del corrispettivo, oltre alla menzione degli atti autorizzativi in virtù dei quali è stato realizzato il fabbricato nel quale è inserito l'appartamento oggetto di compravendita. Il successivo impegno a “trasfondere” proprio la medesima stessa pattuizione in un atto pubblico non ha mutato la natura del negozio che le parti, come nella specie, hanno inteso concludere in modo definitivo, non risultando dunque alcun contratto preliminare. Tanto precisato, e considerato che peraltro non è in contestazione l'intervenuta compravendita, quanto piuttosto il profilo dell'opponibilità della stessa, non può che escludersi la sussistenza dell'usucapione invocata da parte della , secondo la quale il possesso utile all'usucapione sarebbe iniziato con Pt_1
l'acquisto da parte di ed in capo alla stessa. ON
Ed infatti, il riferimento del momento iniziale della relazione di fatto con la cosa ad un titolo idoneo a trasferirne la proprietà esclude la configurabilità di un possesso utile ad usucapionem, posto che il proprietario non può usucapire quel che già gli appartiene (in tal senso, da ultimo, Cass. civ. n.
18242/2024).
Neppure rilevano le successive vicende che hanno interessato il bene. Di fatto, la mancata opponibilità a terzi dell'acquisto dipende non dalla invalidità della scrittura - formalmente idonea al trasferimento della proprietà ai sensi dell'art. 1350 c.c. - ma da una scelta delle parti del negozio. La relazione con la cosa intrattenuta negli anni da dunque, trae il suo fondamento ON proprio dal titolo di cui sopra, con conseguente inammissibilità della richiesta di riconoscimento in capo alla stessa, già proprietaria del bene per effetto di un titolo derivativo, dell'avvenuta usucapione.
Ed invero, ai sensi dell'alt. 1376 c.c., nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Ne consegue che, una volta che, ai sensi dell'art. 1350, co. 1, n. 1 c.c., si sia perfezionato in forma scritta il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'immobile, l'acquirente non può pretendere di agire in giudizio per il riconoscimento dell'usucapione ordinaria sulla base del possesso ventennale uti dominus, essendosi prodotto l'acquisto a titolo derivativo in suo favore in forza del medesimo contratto.
Né rileva che il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'immobile non sia stato trascritto, atteso che la trascrizione degli atti di acquisto di beni immobili ha natura dichiarativa, non già costitutiva del diritto di proprietà, e svolge la funzione di risolvere eventuali conflitti tra più aventi causa. Diversamente opinando, si finirebbe con l'ammettere un'anomala usucapione di un bene proprio, laddove, invece, presupposto dell'acquisto a titolo originario è il possesso uti dominus di una res aliena. Neppure va sottaciuto, poi, che la deducibilità, in relazione al medesimo nucleo di fatti, di fattispecie acquisitive diverse - a titolo originario e a titolo derivativo - non risulta sostenibile. Così argomentando, infatti, si finirebbe per ammettere una fungibilità tra i titoli di acquisto in relazione al medesimo fatto o atto non prevista dalla legge. Quest'ultima, in particolare, determina i modi di acquisto (art. 42 Cost. e art. 922 c.c.), individuando quegli atti o fatti giuridicamente rilevanti ed idonei a determinare l'acquisto della proprietà. La deduzione dell'usucapione dal momento dell'avvenuto acquisto a titolo derivativo, peraltro, si presta ad un uso distorto laddove introdotta con la finalità di rimediare agli inconvenienti derivanti della mancata trascrizione del titolo derivativo.
pagina 11 di 13 Giova osservare, poi, che al più la avrebbe potuto usucapire la quota di comproprietà del marito, _1 ossia di quanto non era già proprietaria. Circostanza, quest'ultima, non solo mai dedotta, ma espressamente esclusa dall'allegazione della Pt_1 che, per assumere l'esistenza della intera proprietà in capo alla si riferisce alla dante causa _1 quale successore del defunto marito comproprietario, dal quale, dunque, non ha ON usucapito la quota di comproprietà.
Esclusa la sussistenza in capo a di manifestazioni di un possesso esercitato uti dominus ON da colui che non sia il titolare del bene, neppure è configurabile l'usucapione a favore della . Pt_1 Quest'ultima, infatti, da un lato, non ha dedotto di aver posseduto per il ventennio previsto per la fattispecie acquisitiva e, dall'altro lato, qualificandosi quale erede della proprietaria non _1 potrebbe a sua volta pretendere di aver usucapito il bene che di fatto già apparteneva al dante causa ed è stato trasmesso per successione. La domanda è, pertanto, infondata.
Per completezza, pure ipotizzando la natura di contratto preliminare della scrittura in atti, applicando i principi sopra evidenziati, la domanda sarebbe comunque infondata.
A ben vedere, infatti, la relazione di con il bene sarebbe stata configurabile solo in ON termini di mera detenzione, sicchè, in assenza di atto di interversione - mai dedotto - non avrebbe comunque potuto usucapire il bene. Invero, dalle risultanze istruttorie non è emerso quel contegno della dante causa dell'attrice, idoneo, attraverso una pluralità di atti, ad assoggettare la cosa alla propria signoria, con l'esplicazione delle facoltà che rientrano nel contenuto della proprietà in una dimensione temporale di carattere continuo. L'utilizzo esclusivo dei beni, il compimento di atti di amministrazione, l'attività esercitata sull'immobile da parte della dante causa (e dalla poi), non potrebbero assumere il ON Parte_1 carattere di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Anche dal punto di vista delle prove esperite, invero, non si evincono atti di interversione.
In particolare, non risulta prodotta idonea documentazione in merito agli asseriti lavori commissionati dalla sull'immobile in parola (preventivi, conferimenti incarichi), ai pagamenti ON effettuati per tali lavori direttamente dalla (bonifici, fatture, ricevute di pagamento). Alcun _1 valore probatorio può assumere l'asserita ricevuta di pagamento (allegato 22 fascicolo attrice) atteso che trattasi di mero foglio contenente una mera dicitura “marciapiede + posto macchina De LU Per_3 OT IA CA GI Pagato Armando 750.000” seguito da firma illeggibile. Né le dichiarazioni rese dai testi escussi possono assurgere a prova inconfutabile di una manifestazione del possesso del bene, attesa la genericità delle dichiarazioni rese dai stessi testi (uno coniuge dell'attrice
- - e gli altri due - e il - vicini di casa della Testimone_1 Persona_6 Testimone_2
ed intervenuti nella stessa procedura esecutiva con la medesima richiesta dell'attrice ON su immobili diversi), che si sono limitati a dichiarare l'avvenuto pagamento da parte della di _1 asseriti lavori, senza specificare come fossero a conoscenza di tale circostanza (come aver assistito al pagamento) e senza specificare esattamente la tipologia e/o consistenza dei predetti lavori, la cui sussistenza, inoltre, si ribadisce, non è supportata da alcuna documentazione. Inoltre, l'avviso di liquidazione ICI n. 394 del 09.05.2000 del Comune di Morano Calabro (all.10 fascicolo attrice) indirizzato alla e relativo al periodo 1993-1998 non assume alcuna valenza _1 probatoria, con riguardo al diritto vantato, considerato che non contiene alcuna indicazione degli immobili per cui si procedeva;
lo stesso vale per la cartella di pagamento del 1996 (all.16 fascicolo attrice). Nulla aggiungono, poi, in termini di prova le ricevute allegate relative alle tasse ed alle utenze intestate, trattandosi di tasse ed utenze i cui pagamenti possono essere effettuati anche da chi detiene un immobile e che, comunque, non rilevano in ordine all'esatta identificazione dell'immobile a cui si riferiscono.
In conclusione, la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione va rigettata e con essa pagina 12 di 13 l'opposizione spiegata, restando assorbite le domande che presuppongono l'accoglimento della principale di usucapione.
5. Le spese di lite Le ragioni della decisione di rigetto, fondate sull'adesione ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità successivo all'introduzione del giudizio, e le difese delle parti costituite, concernenti la sola negazione dell'opponibilità della compravendita, unitamente considerate costituiscono grave ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite. Nulla sulle spese per le parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la contumacia di Controparte_3 Controparte_13
[...]
2. RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
3. COMPENSA le spese di lite tra le parti costituite.
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 30.5.2025
Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 844/2019 R.G., avente ad oggetto “usucapione” e promossa da:
, nata a [...] il 02.12.1958 ed ivi residente alla C/da S. AD (C.F: Parte_1
, in qualità di erede universale di (nata a [...] il [...] C.F._1 ON
e deceduta il 18.05.2016) rappresentata e difesa dall'avv. Paola Napolitano ed elettivamente domiciliata come in atti
- ATTRICE -
CONTRO
(C.F. ), nella qualità della procuratrice speciale di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
cessionaria del credito originariamente vantato da – CP_2 Parte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Le Fosse e Giovanni Bruno ed elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTA -
E
[...]
Controparte_3
- CONVENUTI CONTUMACI -
NONCHÈ
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_1 qualità di procuratrice generale di rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Controparte_4
Le Fosse e Giovanni Bruno ed elettivamente domiciliata come in atti
- INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 [...]
CP_2 Controparte_3 Controparte_5
(subentrata alla deducendo che:
[...] Controparte_6
- in data 25.10.2018 si costituiva, con atto di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., contenente istanza di sospensione ex art. 124 c.p.c., nella Proc. Esecutiva n. 169/17, incardinata presso il Tribunale di
Castrovillari, G.E. dr. Paone, ed intentata dal Credito COerativo Centro Calabria Soc. CO (i cui crediti, compresi diritti, azioni processuali, ecc. erano stati ceduti alla in virtù di Controparte_2 contratto di cessione del 05.07.2018) nei confronti di (debitore), poiché l'immobile sito Controparte_3 nel Comune di Morano Calabro alla Via Nicola De Cardona, descritto in Catasto Fabbricati del comune di Morano Calabro al foglio 70, part. 30 sub 8, oggetto di pignoramento, non apparteneva al debitore esecutato, bensì alla stessa Parte_1
- nella citata procedura esecutiva interveniva, altresì, la nella qualità di procuratrice Controparte_1 pagina 1 di 13 generale di Controparte_2
- l'opposizione di terzo promossa dalla veniva spiegata contro il Credito COerativo Centro Pt_1
Calabria Soc. CO (subentrato alla Controparte_7
) in qualità di creditore procedente, , quale debitore esecutato,
[...] Controparte_3
(società in vendita senza incanto in virtù di Controparte_3 ordinanza del 02.05.2017 emessa dal giudice dr. Alessandro Paone a seguito di procedura esecutiva immobiliare n.17/2015 del Tribunale di Castrovillari);
- il G.E. con Decreto notificato a mezzo pec in data 22.02.2019 riteneva fondata l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., nonché riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c. la scrittura privata di vendita intercorsa tra e la de cuius della , , con conseguente riconoscimento di piena Controparte_3 Pt_1 ON prova delle dichiarazioni in essa contenute;
- il G.E., valutata la fondatezza circa il decorso del ventennio necessario ai fini dell'intervenuta usucapione in virtù della documentazione offerta, confermava il provvedimento, già reso inaudita altera parte, di sospensione dell'esecuzione relativamente all'immobile sito nel Comune di Morano Calabro alla Via Nicola De Cardona, descritto in Catasto Fabbricati del comune di Morano Calabro al foglio 70, part. 30 sub 8, assegnando il termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito;
- con provvedimento del Tribunale di Cosenza, Sezione Fallimentare, veniva dichiarato il
[...]
in persona dell'amministratore e legale Parte_3 rappresentante pro tempore, ; Controparte_3
- rivendica della proprietà dell'immobile per cui è causa, sito nel Comune di Morano Parte_1
Calabro alla Via Nicola De Cardona, descritto in Catasto Fabbricati del comune di Morano Calabro al foglio 70, part. 30 sub 8;
- , unitamente al proprio coniuge, , in data 27.05.1993 acquistava il ON Controparte_8 suddetto immobile da , , e;
Controparte_3 Persona_2 Persona_3 Persona_4
- detto immobile veniva costruito su suolo acquistato dal defunto , che alla propria Parte_4 morte istituiva erede il proprio nipote , con testamento olografo, salvo le legittime Controparte_3 rivendicazioni degli altri eredi, ossia , e . Persona_2 Persona_3 Persona_4
- l'appartamento veniva venduto allo stato rustico ed il prezzo convenuto di Lire 60.000.000 interamente versato (L.50.000.000 prima e le restanti L. 10.000.000 alla stipula del preliminare);
- nella scrittura veniva espressamente pattuito che il possesso giuridico ed il godimento materiale dell'immobile veniva trasferito sin dalla data della citata scrittura privata (27.05.1993), e che per tutti gli effetti utili ed onerosi gli acquirenti si facevano carico a proprie cure e spese della rifinitura per renderlo abitabile;
- il contratto prevedeva l'impegno del venditore di trasfondere la scrittura privata in atto notarile, entro il termine di sei mesi dalla data della firma;
- il non aveva mai inteso effettuare il predetto rogito, nonostante i ripetuti inviti e solleciti, sia CP_3 verbali che scritti (quale quello elevato a mezzo del difensore in data 24.04.2009, restituito al mittente per compiuta giacenza) da parte dei coniugi _1
- in data 12.3.2010 veniva proposta da querela alla Procura della Repubblica presso il ON
Tribunale di Castrovillari, a seguito della quale veniva emesso da parte del Tribunale adito decreto di rinvio a giudizio per il reato di truffa aggravata a carico del CP_3
- dal 27.05.1993, ed il coniuge possedevano in modo pieno, esclusivo e continuato ON l'immobile adibito a residenza e sito in Morano Calabro, (già Via Quercia-via Provinciale, con variazione in via Nicola De Cardona sin dal 10.04.1979, come da certificazione del Comune allegata) abitando stabilmente nel citato immobile, fino all'ultimo dei loro giorni;
- alla morte del marito, , ereditava l'intera quota dell'immobile; ON
- lasciava in eredità e per testamento l'immobile in parola alla nipote per ON Parte_1 averla assistita per circa tre anni, coabitando con lei nella residenza di Morano Calabro via De Cardona,
45;
pagina 2 di 13 - all'apertura della successione della il Notaio da Castrovillari, che aveva ON Per_5 raccolto le ultime volontà della su richiesta della stessa attrice, in data 14.06.2016 provvedeva _1 alla pubblicazione del testamento e, successivamente, in data 08.03.2017 depositava presso Parte_1 l'Ufficio delle Entrate di Castrovillari regolare dichiarazione di successione, con pagamento delle relative tasse;
- provvedeva a volturare l'immobile, continuando a provvedere al pagamento delle Parte_1 utenze e delle tasse comunali;
- , avuta conoscenza dell'esistenza di una procedura esecutiva presso il Tribunale di Parte_1
Castrovillari proposta da contro e relativa al pignoramento immobiliare CP_1 Controparte_3 del bene da lei ereditato da , si inseriva nella proc. ESIM 169/17 con atto di opposizione ON di terzo ex art. 619 c.p.c.;
- il G.E. del Tribunale di Castrovillari, dr. Paone, con provvedimento del 18.02.2019, notificato a mezzo PEC il 22.02.2019 accoglieva l'opposizione e fissava un termine per introdurre il giudizio di merito di usucapione;
- in forza del testamento della sig.ra , nonché della documentazione allegata, la sig.ra ON
rivendica i propri diritti sull'immobile de quo, possesso protrattosi per oltre vent'anni dalla CP_9 zia, dante causa, e successivamente con lei continuato, ininterrottamente e sempre con ON
l'animus possidendi;
- il possesso in capo alla de cuius risale, infatti, sin dalla data della stipula del ON preliminare, 27.05.1993, epoca in cui, come detto, acquistava l'appartamento, come ON sopra identificato, da , corrispondendo il prezzo di acquisto. Il possesso giuridico e il Controparte_3 godimento materiale degli immobili veniva trasferito, per tutti gli effetti utili e onerosi e per come risultante dal corpo della scrittura, a far data dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita, ossia dallo stesso 27 maggio 1993. I documenti che si producono in allegato provano, infatti, che la ricorrente possiede gli immobili in questione da oltre un ventennio, per averli già posseduti la propria dante causa, in modo pieno, esclusivo e indisturbato. Danno prova di ciò i seguenti documenti: scrittura privata acquisto immobile;
certificato di morte di (coniuge di;
Controparte_8 ON dichiarazione sostitutiva atto notorietà di unico erede di;
avviso di liquidazione I.C.I. ON indirizzato a e relativo agli anni dal 1993 al 1998 per l'immobile oggetto di ON pignoramento;
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del 7.04.1994 di richiesta allaccio gas metano su immobile realizzato con concessione edilizia;
contratto di allaccio Gas con Italgas Sud del 1.04.1994 con avvenuto pagamento, con + domanda intervento nuova installazione, le fatture di pagamento dal 2002 al 2016; fatture di pagamento tributi comunali tarsu, idrico, dal 1996; fatture di pagamento Enel;
fatture abbonamento TV;
dichiarazione di conformità dell'impianto di caldaia installato presso l'abitazione di in via De Cardona, rilasciata dalla Ditta Termoidraulica di Voto ON
Gennaro, del 29.04.1994; la documentazione comprovante tutti i successivi controlli effettuati negli anni sino ad oggi;
- pur comprendendo che la scrittura privata di compravendita dell'immobile prodotta non è di per sé atto utile ai fini dell'acquisto per usucapione dei beni posseduti dalla ricorrente, essa però viene introdotta in quanto elemento utile a far ritenere che il rapporto instauratosi tra la ricorrente (e prima con il suo dante causa) e gli immobili sia sorretto dall'animus sibi habendi nonché a determinare con certezza la data di inizio del possesso che risale al 27.05.1993;
- per gli immobili, di cui si reclama titolo per l'acquisizione della proprietà, è stato corrisposto il prezzo di acquisto e sono stati rifiniti a cura e spese della ricorrente, in quanto all'atto dell'acquisto e dell'immissione in possesso si presentavano allo stato rustico, per come anche riportato nella scrittura privata di compravendita. Del resto, di ciò vi è ulteriore prova dato che la posa in opera delle rifiniture murarie, dell'impianto elettrico e di quello idrico, furono eseguite e completate nell'anno 1993-1994 da operai di Morano Calabro su incarico e a spese della sig. _1
- in seguito ad ispezione ipotecaria, la ricorrente veniva a conoscenza che il senza averne alcun CP_3
pagina 3 di 13 titolo, aveva iscritto ipoteca volontaria su tali immobili anche quale terzo datore di ipoteca. A causa di ciò, è attualmente pendente un procedimento penale a carico di che è stato rinviato a Controparte_3 giudizio per truffa - anche a danno dell'istituto di credito a cui l'odierna resistente è subentrata - e ciò in seguito delle denunce sporte da e ON Persona_6
- la sig. non era in alcun modo a conoscenza delle ipoteche costituite sull'immobile e che mai _1 ha conosciuto di atto o fatto che interferisse, anche solo formalmente, col suo pacifico possesso o fosse idoneo a costituire garanzia a carico del bene;
- l'atto di acquisto e la materiale apprensione dell'appartamento, quale possessore, da parte della ricorrente, sono risalenti nel tempo e precedenti alle iscritte ipoteche, nonché alla recente procedura esecutiva. Tanto più che, le procedure testé richiamate non possono incidere negativamente sul riconoscimento del diritto di proprietà;
- nel caso in esame il tempo utile all'usucapione è maturato molto prima dell'atto di pignoramento opposto e la trascrizione ipotecaria nessun effetto pregiudizievole può sortire sul possesso esercitato dalla ricorrente/opponente, ciò per le ragioni sopra esposte. Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare che Parte_1 [...]
(e prima ancora la sua dante causa ) meglio in epigrafe qualificata, è Pt_1 ON proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile sito nel Comune di Morano Calabro alla Via Nicola De Cardona, (già via Quercia - via Provinciale, con variazione in via Nicola
De Cardona sin dal 10.04.1979, come da certif. del Comune che si allega), descritto in Catasto
Fabbricati del comune di Morano Calabro al foglio 70, part. 30 sub 8; 2. per l'effetto, stante la nullità/illegittimità e/o la conseguente inefficacia del pignoramento immobiliare, per aver colpito beni di esclusiva proprietà di , disporre l'estinzione del procedimento immobiliare RG ES. 169- Parte_1 4/2017 inerente l'immobile usucapito da , estraneo al patrimonio del debitore esecutato Parte_1
; 3. per l'effetto, ancora, e per le ragioni di cui al punto precedente, dichiarare Controparte_3
l'inefficacia, nei confronti dell'immobile descritto in Catasto Fabbricati del comune di Morano Calabro al foglio 70, part. 30 sub 8 di proprietà di , di tutte le iscrizioni ipotecarie ivi gravanti ed Parte_1 attualmente in favore di e Controparte_10 [...]
, nonché di qualsiasi altra passività iscritta sull'immobile sopra Controparte_7 indicato;
4. conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della seguente procedura oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione al procuratore antistatario”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2019 si è costituita in giudizio CP_1
in qualità di procuratrice generale di (cessionaria del credito originariamente
[...] Controparte_2 vantato da ) deducendo: Parte_2
- in via preliminare, di essere rimessa in termini al fine di essere autorizzata alla chiamata in causa di per essere manlevata dalle pretese avanzate dalla Parte_2 [...]
anche in punto di condanna alle spese di lite;
Pt_1
- che in forza di contratto di cessione concluso in data 05.07.2018 acquistava pro soluto Controparte_2 da , ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. Parte_2 1, 4 e 7.1 L. n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. nonché, ai sensi degli articoli 1260 e ss c.c., un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, tra cui quello vantato verso la società Co.Ge. M1 Costruzioni Generali Meridionali S.r.l. e del garante CP_3
- che nel contratto di cessione all'art. 5 la cedente espressamente garantiva la cessionaria dell'esistenza, della validità, dell'efficacia, dell'opponibilità e della cedibilità delle ipoteche volontarie di primo grado economico, mentre al successivo art. 7 veniva previsto (in caso di inesattezza, non veridicità e/o violazione di quanto dichiarato o garantito dalla cedente all'art. 5) a carico della cedente l'obbligo di manlevare e tenere indenne la cessionaria da qualsivoglia danno, onere o costo, inclusi i costi di difesa, subiti o che potevano ragionevolmente essere subiti dalla cessionaria per le suddette violazioni;
pagina 4 di 13 - che veniva espressamente pattuito tra le parti contrattuali che la cedente aveva il diritto di partecipare alla difesa nei vari giudizi contenziosi aventi ad oggetto la contestazione ai crediti garantiti, designando professionisti di propria fiducia che, a proprie spese, avrebbero affiancato quelli designati dalla cessionaria, con espresso obbligo di rimborsare a quest'ultima le spese documentate sopportate a causa dell'attività difensiva posta in essere;
- di aver acquistato da un credito costituito da un mutuo fondiario Parte_2 garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta il 28.10.2009 al n. Reg. Gen. 33939 e Reg. Part. 6200 presso la C.RR. II di Cosenza;
- che la , quale erede universale della asseriva che il de cuius aveva posseduto Pt_1 ON con “animo domini” sin dal 1993 l'immobile staggito ed identificato come Lotto n. 3 nella procedura esecutiva n.169/2017 R.G.E., su cui gravava l'ipoteca volontaria garantita dalla Cedente;
- che l'attività istruttoria condotta dalla banca cedente per l'erogazione del finanziamento e dell'iscrizione della garanzia ipotecaria, posta in essere ante cessione del credito de quo, non aveva verosimilmente preso nella dovuta considerazione la circostanza oggettiva della presenza nel Lotto n. 3 di soggetti terzi, diversi dalla parte mutuataria e datrice di ipoteca;
- l'interesse della alla chiamata in causa della banca cedente, unico soggetto a cui Controparte_1 poteva essere imputata qualsivoglia responsabilità in ordine alle domande formulate dalla Parte_1
(per errate valutazioni e/o determinazioni assunte da in fase di Parte_2 istruttoria per la concessione del finanziamento), al fine anche di azionare la garanzia prevista dal contratto di cessione ed essere manlevata e tenuta indenne da danni, oneri e costi eventualmente emergenti nel presente giudizio, atteso che ha già ottenuto in fase cautelare, avanti al Giudice Parte_1 dell'esecuzione, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare limitatamente al lotto asseritamente usucapito;
- che la convenuta non ha potuto rispettare i termini procedurali previsti per la Controparte_1 chiamata in causa del terzo, come prescritti dal combinato disposto di cui agli artt. 166, 167 c.p.c., in quanto il procedimento di mediazione instaurato dalla che avrebbe dovuto risolversi già in Parte_1 data 29.04.2019, non si era ancora concluso per mancanza della prova dell'avvenuta notifica dell'invito alla conciliazione al;
Controparte_3
- che aveva erroneamente citato a comparire nel presente giudizio Parte_1 [...]
- anziché - atteso che Controparte_11 Parte_2 l'Ente di credito aveva già dichiarato la propria carenza di legittimazione passiva non essendo la titolare del credito ceduto, con conseguente, quindi, necessità di una regolare instaurazione del contraddittorio;
- che la convenuta è incorsa in decadenza per cause di forza maggiore con Controparte_1 conseguente necessità di applicazione del disposto di cui all'art. 153, co. 2, c.p.c.;
- l'infondatezza delle avverse doglianze e la fragilità delle osservazioni riportate nell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha confermato la sospensione della procedura espropriativa limitatamente al Lotto n. 3;
- che quale erede universale della , afferma che il de cuius ha posseduto Parte_1 ON con “animo domini” da oltre venti anni l'immobile de quo e che tale circostanza ha determinato l'acquisto della proprietà dell'immobile pignorato a titolo originario, per essere nella sua esclusiva disponibilità sin dal 27.05.1993, data della stipula di un contratto preliminare di compravendita;
- di contestare l'opponibilità alla procedura espropriativa de qua della citata scrittura privata priva di data certa e non autenticata (posta a fondamento della domanda attorea), in spregio alle disposizioni di cui agli artt. 2643, 2644, 2645 bis, 2650, 2914 c.c.;
- che nella fattispecie non soltanto non vi è prova dell'avvenuto accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, ma il contratto di vendita non soltanto è privo di data, ma contiene la clausola per cui le parti avrebbero dovuto stipulare rogito notarile definitivo entro il termine di 6 mesi dalla data della firma;
- che non ha prodotto né il contratto definitivo di compravendita, né vi è traccia di alcuna Parte_1
pagina 5 di 13 trascrizione di atto notarile, sicché il documento allegato avrebbe potuto tutt'al più considerarsi soltanto quale contratto preliminare di vendita, con la conseguenza che, in mancanza di contratto definitivo, il promissario acquirente, ed oggi terzo opponente, non ha mai acquistato alcun diritto reale immediato sul bene né si è mai realizzata alcuna imputazione a suo favore della situazione domenicale;
- che, anche laddove il supposto contratto preliminare fosse stato regolarmente trascritto, in ogni caso l'opponibilità dell'atto si sarebbe potuta realizzare pienamente solo ove vi fosse stata la conclusione del contratto definitivo, come espressamente previsto dall' art. 2645 bis c.c.;
- la conseguente inopponibilità della scrittura privata non autenticata rispetto all'atto di pignoramento immobiliare del 18.09.2017 trascritto in data 13.10.2017, Reg. Gen. n. 27324, Reg. Part. n. 22418;
- l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. con conseguente infondatezza della pretesa della di vedersi riconosciuta - quale erede - la proprietà esclusiva del Lotto n. 3, attesa la mancanza Parte_1 di un titolo avente data certa da cui far decorrere il termine ventennale previsto dalla legge per dichiarare l'intervenuta usucapione di un bene immobile;
- che con la domanda di usucapione l'attore ha l'onere di fornire una prova rigorosa in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire (possesso continuato, indisturbato ed ultraventennale del bene di cui si chiedeva il riconoscimento della proprietà esclusiva) per “ribaltare” l'altrui diritto di proprietà, costituzionalmente protetto;
- che, in mancanza di un titolo avente data certa, attestante il termine iniziale di decorrenza del possesso del bene immobile, come nel caso di specie, il contesto probatorio è insufficiente e l'invocata usucapione non può dirsi accertata, con conseguente rigetto della relativa domanda;
- che l'avvenuta concessione nel 2009 di ipoteca volontaria dal (scritta in data Persona_7 28.10.2009 al n. Reg. Gen. 33939 e Reg. Part. 6200 presso la C.RR.II di , sull'immobile staggito CP_7 ed oggetto di rivendicazione da parte della rappresenta una esplicita manifestazione di esercizio del Pt_1 possesso da parte del titolare, circostanza idonea ad interrompere il corso dei termini per l'usucapione. Tanto premesso la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via CP_1 CP_1 preliminare: - accogliere l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, II comma, c.p.c. e per l'effetto fissare nuova udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa del terzo Parte_2
a norma dell'art. 269 c.p.c.; - revocare l'ordinanza del 29.10.2019 di sospensione della
[...] procedura esecutiva immobiliare n. 169/2017 R.G.E. disposta limitatamente al Lotto n. 3 identificato catastalmente al Comune di Morano Calabro, Via Nicola De Cardona, al foglio 70, p.lla 30, sub. 8; In via principale: rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2019 si è costituita in giudizio
[...]
, rassegando le seguenti conclusioni: Controparte_12
“Voglia l'On. Tribunale di Castrovillari adito, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e richieste articolate e per le motivazioni di fatto e giuridiche spiegate in narrativa: -in via preliminare, pregiudiziale ed assorbente, in accoglimento della sollevata eccezione, accertare e dichiarare la inammissibilità, illegittimità ed improcedibilità della domanda per le motivazioni di cui in narrativa nei confronti della Banca convenuta con conseguente immediata estromissione della stessa dal presente giudizio -in via subordinata, nel merito, rigettare la domanda, con tutte le istanze ivi contenute, perché pretestuose, temerarie ed infondate in quanto non provate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. In data 12.03.2020 si è intervenuta in giudizio, con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.,
[...]
, nella qualità di procuratrice generale di la quale dedotto che: CP_1 Controparte_4
- in forza di contratto di cessione concluso in data 3 dicembre 2019 con Controparte_4 CP_2
ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/99 e
[...] dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), nonché ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”;
pagina 6 di 13 - della avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 144 del 07.12.2019;
- tra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello vantato nei confronti della società
(NDG 1318_3-2205428) con annessi privilegi, Controparte_3 garanzie e accessori;
- per effetto della cessione di cui sopra, è subentrata in tutti i diritti, anche Controparte_4 processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto.
La parte intervenuta, quindi, si è riportata alle domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate nell'interesse della cedente. Con sentenza parziale n. 673/2020 del 29.07.2020 resa nel corso del presente giudizio, il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha così disposto sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da : Controparte_12
“in accoglimento della richiesta di estromissione dichiara la carenza di legittimazione passiva della
Controparte_12 dichiara interamente compensate le spese processuali tra parte attrice e la
[...]
. Controparte_12
La causa è stata, dunque rimessa sul ruolo con ordinanza del 29.07.2020 con fissazione di udienza per il prosieguo per il 05.04.2021.
Concessi i termini 183, sesto comma, c.p.c., rigettata, con provvedimento dell'01.03.2022, l'istanza di rimessione in termini (peraltro già formulata in sede di costituzione) depositata il 07.02.2022 da
[...]
quale procuratrice speciale di al fine di essere autorizzata alla chiamata CP_1 Controparte_4 in causa del , la causa è stata istruita documentalmente e con Parte_2 l'escussione dei testi ammessi, con le limitazioni di cui al verbale d'udienza del 07.07.2022, tenutasi in modalità cartolare. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione il 14.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In rito
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di e del Controparte_3 [...]
in persona del Curatore Fallimentare, regolarmente citati e non Controparte_13 costituiti. Deve, altresì, prendersi atto dell'intervenuta estromissione, resa in questo giudizio con sentenza parziale n. 673/2020 della Controparte_12
3. Ragione più liquida
In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale
Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014).
In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015).
4. Nel merito
pagina 7 di 13 4.1 Tanto premesso si rileva come lo strumento utilizzato dall'attrice, nella fattispecie scrutinata, è quello previsto dal comma uno all'art. 619 c.p.c. (“ Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni”) attraverso il quale un soggetto estraneo alla procedura esecutiva, ma titolato, nel senso di poter vantare la proprietà o altro diritto reale del bene staggito per acquisto fattone a titolo originario (usucapione), titolo opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, si inserisce nella procedura per contestare non tanto la fondatezza dell'azione esecutiva spiegata quanto piuttosto l'estraneità del bene alla responsabilità patrimoniale del debitore escusso. É, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell'art. 619 c.p.c. legittima il terzo a far valere la proprietà od altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far valere rispetto ad un bene che assume di aver acquistato al momento della opposizione per effetto di usucapione e chieda di provare tale situazione nel giudizio di opposizione di terzo, come nella fattispecie in esame, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo il termine ventennale, utile a consolidarlo, essere maturato al momento del pignoramento ma anche venire a maturazione in data successiva al medesimo pignoramento (Cass. n. 27668/2009; Cass. n. 12790/2010). 4.2. Tanto premesso, prima di esaminare la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione, giova rammentare i principi che governano la materia. Va ricordato che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662/2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni. A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso.
Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, sez. II, n.589/2022). La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa. Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul pagina 8 di 13 piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539/2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. n. 20508/2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare
(Corte d'Appello Napoli, sez.VI, n. 3151/2018). 4.3 Tenuto conto delle ragioni addotte a sostegno della domanda e, in particolare, dell'individuazione del dies a quo del tempus usucapionis con la “stipula del preliminare” da parte di ON unitamente al proprio coniuge, è necessario altresì rammentare i seguenti principi Controparte_8 relativi all'acquisto del possesso in caso di contratti con effetti obbligatori. In particolare, secondo la giurisprudenza consolidata, in un contratto ad effetti obbligatori, la traditio del bene non rappresenta la trasmissione del suo possesso bensì l'insorgere di una mera detenzione, seppur qualificata, salvo che si realizzi una interversione del possesso, attraverso una manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus, considerato che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile ad usucapionem, previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Cass.
n. 29594/2021; Cass. n. 24637/2016). Ed ancora, la presunzione di possesso utile ad usucapionem di cui all'art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma provenga da un iniziale atto o fatto del proprietario possessore, in quanto l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente, ovvero in seguito ad un atto di interversione che si traduca non in un semplice atto di volizione interna, una in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, dal quale si possa desumere la cessazione da parte del detentore dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa in nome altrui e l'inizio di un esercizio del potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio. Tale accertamento realizza un'indagine, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché sia logica e congruamente motivata (Cass. n. 26688/2020;
Cass. n. 27411/2019; Cass. n. 5551/2005; Cass. n. 21690/2014; Cass. n. 7271/2003; Cass. n. 4931/2022). Con particolare riferimento al contratto preliminare, poi, è noto che “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario
pagina 9 di 13 acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.” (cfr. Cass. civ. Sez. U, n. 7930 del 27/03/2008). 4.4. Orbene, passando all'esame della fattispecie per cui è causa e partendo dal presupposto che l'acquisto a titolo originario per usucapione non è impedito dalla trascrizione o iscrizione di formalità sul bene, è necessario verificare se nel presente giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili l'attrice abbia fornito prova indiscussa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo dell'esercizio del potere di fatto sul bene oggetto di causa, ininterrotto per venti anni, in modo pubblico e pacifico, ma anche dell'intento di godere del bene quale proprietario. Si rammenta che il possesso nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto - di proprietà nel caso de quo - ad immagine del quale il possesso è conformato. Nel caso in esame, l'attrice, erede universale per testamento pubblico della zia Parte_1 _1
, nel chiedere l'accertamento in suo favore, e prima ancora in favore della propria dante causa,
[...] della proprietà esclusiva dell'immobile, sito nel Comune di Morano Calabro alla Via Nicola De Cardona, descritto in Catasto Fabbricati al foglio 70, part. 30 sub 8, per intervenuta usucapione, ha cristallizzato, quale momento iniziale del possesso con animo domini da parte del de cuius, la data della sottoscrizione della scrittura privata (27.05.1993) avente ad oggetto l'acquisto effettuato da ON unitamente al proprio coniuge, , del citato immobile. Controparte_8
Parte attrice ha altresì dedotto che alla morte di , la moglie ereditava Controparte_8 ON la quota di comproprietà del primo, sicché nel nominare alla sarebbe pervenuta l'intera proprietà Pt_1 del bene quale erede universale di . ON Orbene, giova osservare che sebbene parte attrice si riferisca indistintamente a “compravendita” e
“preliminare” in relazione alla scrittura privata sottoscritta il 27.05.1993, i due concetti, invero, non sono fungibili, né nella specie ricorre un contratto preliminare. Ed infatti, dall'analisi della scrittura emerge con evidenza che l'intento delle parti era quello di realizzare un trasferimento definitivo, con l'impegno, poi, di provvedere alla stipula dell'atto pubblico. Il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita, infatti, si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, ad impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà, e nel secondo ad attuare il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà. Nella specie, dal contenuto della scrittura privata, denominata “scrittura privata”, le parti hanno inteso trasferire a mezzo di tale atto l'immobile indicato, avendo chiaramente manifestato una volontà definitiva in tal senso, come emerge dal tenore della scrittura: “(..) , , Controparte_3 Persona_2 Per_3
e cedono e vendono ai coniugi e che accettano
[...] Persona_4 Controparte_8 _1 (..) La vendita è stipulata per il convenuto prezzo di L. 60.000.000 (sessantamilioni) (..) L'immobile è venduto nello stato di fatto cui oggi si trova, con le relative pertinenze e accessioni, nonché i con gli oneri e servitù attive e passive di qualsiasi genere (..) Il possesso giuridico e il godimento materiale dell'immobile in contratto si intende trasferito negli acquirenti da oggi, per tutti gli effetti utili ed onerosi,
e gli acquirenti provvederanno proprie cure e spese alla rifinitura all'immobile, sì da renderlo abitabile
(..). I venditori assumono nei confronti degli acquirenti le garanzie di legge, dichiarando che lo immobile venduto e di loro assoluta ed esclusiva proprietà (..) I venditori si impegnano formalmente a trasfondere la presente scrittura in atto notarile di compravendita (..)”).
pagina 10 di 13 Nulla, dunque, emerge sulla volontà delle parti di differire ad una successiva manifestazione di volontà l'effetto traslativo. Anche il prezzo della compravendita, inoltre, veniva saldato al momento della sottoscrizione, con relativa quietanza da parte dei venditori contenuta nello stesso testo della scrittura.
Il contratto concluso con scrittura privata contiene, dunque, tutti gli elementi del contratto di alienazione, dalla determinazione dell'oggetto al trasferimento dello stesso dietro pagamento del corrispettivo, oltre alla menzione degli atti autorizzativi in virtù dei quali è stato realizzato il fabbricato nel quale è inserito l'appartamento oggetto di compravendita. Il successivo impegno a “trasfondere” proprio la medesima stessa pattuizione in un atto pubblico non ha mutato la natura del negozio che le parti, come nella specie, hanno inteso concludere in modo definitivo, non risultando dunque alcun contratto preliminare. Tanto precisato, e considerato che peraltro non è in contestazione l'intervenuta compravendita, quanto piuttosto il profilo dell'opponibilità della stessa, non può che escludersi la sussistenza dell'usucapione invocata da parte della , secondo la quale il possesso utile all'usucapione sarebbe iniziato con Pt_1
l'acquisto da parte di ed in capo alla stessa. ON
Ed infatti, il riferimento del momento iniziale della relazione di fatto con la cosa ad un titolo idoneo a trasferirne la proprietà esclude la configurabilità di un possesso utile ad usucapionem, posto che il proprietario non può usucapire quel che già gli appartiene (in tal senso, da ultimo, Cass. civ. n.
18242/2024).
Neppure rilevano le successive vicende che hanno interessato il bene. Di fatto, la mancata opponibilità a terzi dell'acquisto dipende non dalla invalidità della scrittura - formalmente idonea al trasferimento della proprietà ai sensi dell'art. 1350 c.c. - ma da una scelta delle parti del negozio. La relazione con la cosa intrattenuta negli anni da dunque, trae il suo fondamento ON proprio dal titolo di cui sopra, con conseguente inammissibilità della richiesta di riconoscimento in capo alla stessa, già proprietaria del bene per effetto di un titolo derivativo, dell'avvenuta usucapione.
Ed invero, ai sensi dell'alt. 1376 c.c., nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Ne consegue che, una volta che, ai sensi dell'art. 1350, co. 1, n. 1 c.c., si sia perfezionato in forma scritta il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'immobile, l'acquirente non può pretendere di agire in giudizio per il riconoscimento dell'usucapione ordinaria sulla base del possesso ventennale uti dominus, essendosi prodotto l'acquisto a titolo derivativo in suo favore in forza del medesimo contratto.
Né rileva che il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'immobile non sia stato trascritto, atteso che la trascrizione degli atti di acquisto di beni immobili ha natura dichiarativa, non già costitutiva del diritto di proprietà, e svolge la funzione di risolvere eventuali conflitti tra più aventi causa. Diversamente opinando, si finirebbe con l'ammettere un'anomala usucapione di un bene proprio, laddove, invece, presupposto dell'acquisto a titolo originario è il possesso uti dominus di una res aliena. Neppure va sottaciuto, poi, che la deducibilità, in relazione al medesimo nucleo di fatti, di fattispecie acquisitive diverse - a titolo originario e a titolo derivativo - non risulta sostenibile. Così argomentando, infatti, si finirebbe per ammettere una fungibilità tra i titoli di acquisto in relazione al medesimo fatto o atto non prevista dalla legge. Quest'ultima, in particolare, determina i modi di acquisto (art. 42 Cost. e art. 922 c.c.), individuando quegli atti o fatti giuridicamente rilevanti ed idonei a determinare l'acquisto della proprietà. La deduzione dell'usucapione dal momento dell'avvenuto acquisto a titolo derivativo, peraltro, si presta ad un uso distorto laddove introdotta con la finalità di rimediare agli inconvenienti derivanti della mancata trascrizione del titolo derivativo.
pagina 11 di 13 Giova osservare, poi, che al più la avrebbe potuto usucapire la quota di comproprietà del marito, _1 ossia di quanto non era già proprietaria. Circostanza, quest'ultima, non solo mai dedotta, ma espressamente esclusa dall'allegazione della Pt_1 che, per assumere l'esistenza della intera proprietà in capo alla si riferisce alla dante causa _1 quale successore del defunto marito comproprietario, dal quale, dunque, non ha ON usucapito la quota di comproprietà.
Esclusa la sussistenza in capo a di manifestazioni di un possesso esercitato uti dominus ON da colui che non sia il titolare del bene, neppure è configurabile l'usucapione a favore della . Pt_1 Quest'ultima, infatti, da un lato, non ha dedotto di aver posseduto per il ventennio previsto per la fattispecie acquisitiva e, dall'altro lato, qualificandosi quale erede della proprietaria non _1 potrebbe a sua volta pretendere di aver usucapito il bene che di fatto già apparteneva al dante causa ed è stato trasmesso per successione. La domanda è, pertanto, infondata.
Per completezza, pure ipotizzando la natura di contratto preliminare della scrittura in atti, applicando i principi sopra evidenziati, la domanda sarebbe comunque infondata.
A ben vedere, infatti, la relazione di con il bene sarebbe stata configurabile solo in ON termini di mera detenzione, sicchè, in assenza di atto di interversione - mai dedotto - non avrebbe comunque potuto usucapire il bene. Invero, dalle risultanze istruttorie non è emerso quel contegno della dante causa dell'attrice, idoneo, attraverso una pluralità di atti, ad assoggettare la cosa alla propria signoria, con l'esplicazione delle facoltà che rientrano nel contenuto della proprietà in una dimensione temporale di carattere continuo. L'utilizzo esclusivo dei beni, il compimento di atti di amministrazione, l'attività esercitata sull'immobile da parte della dante causa (e dalla poi), non potrebbero assumere il ON Parte_1 carattere di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Anche dal punto di vista delle prove esperite, invero, non si evincono atti di interversione.
In particolare, non risulta prodotta idonea documentazione in merito agli asseriti lavori commissionati dalla sull'immobile in parola (preventivi, conferimenti incarichi), ai pagamenti ON effettuati per tali lavori direttamente dalla (bonifici, fatture, ricevute di pagamento). Alcun _1 valore probatorio può assumere l'asserita ricevuta di pagamento (allegato 22 fascicolo attrice) atteso che trattasi di mero foglio contenente una mera dicitura “marciapiede + posto macchina De LU Per_3 OT IA CA GI Pagato Armando 750.000” seguito da firma illeggibile. Né le dichiarazioni rese dai testi escussi possono assurgere a prova inconfutabile di una manifestazione del possesso del bene, attesa la genericità delle dichiarazioni rese dai stessi testi (uno coniuge dell'attrice
- - e gli altri due - e il - vicini di casa della Testimone_1 Persona_6 Testimone_2
ed intervenuti nella stessa procedura esecutiva con la medesima richiesta dell'attrice ON su immobili diversi), che si sono limitati a dichiarare l'avvenuto pagamento da parte della di _1 asseriti lavori, senza specificare come fossero a conoscenza di tale circostanza (come aver assistito al pagamento) e senza specificare esattamente la tipologia e/o consistenza dei predetti lavori, la cui sussistenza, inoltre, si ribadisce, non è supportata da alcuna documentazione. Inoltre, l'avviso di liquidazione ICI n. 394 del 09.05.2000 del Comune di Morano Calabro (all.10 fascicolo attrice) indirizzato alla e relativo al periodo 1993-1998 non assume alcuna valenza _1 probatoria, con riguardo al diritto vantato, considerato che non contiene alcuna indicazione degli immobili per cui si procedeva;
lo stesso vale per la cartella di pagamento del 1996 (all.16 fascicolo attrice). Nulla aggiungono, poi, in termini di prova le ricevute allegate relative alle tasse ed alle utenze intestate, trattandosi di tasse ed utenze i cui pagamenti possono essere effettuati anche da chi detiene un immobile e che, comunque, non rilevano in ordine all'esatta identificazione dell'immobile a cui si riferiscono.
In conclusione, la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione va rigettata e con essa pagina 12 di 13 l'opposizione spiegata, restando assorbite le domande che presuppongono l'accoglimento della principale di usucapione.
5. Le spese di lite Le ragioni della decisione di rigetto, fondate sull'adesione ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità successivo all'introduzione del giudizio, e le difese delle parti costituite, concernenti la sola negazione dell'opponibilità della compravendita, unitamente considerate costituiscono grave ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite. Nulla sulle spese per le parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la contumacia di Controparte_3 Controparte_13
[...]
2. RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
3. COMPENSA le spese di lite tra le parti costituite.
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 30.5.2025
Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
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