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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2024, n. 4398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4398 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 13.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9106 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Ursini;
Opponente
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Francesco Daddabbo;
Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
*******
Con ricorso depositato in data 31 luglio 2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 933/2023 del 2.7.2023, emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Bari, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di
[...]
, la somma di € 5.180,37 a titolo di retribuzione feriale, oltre interessi, CP_1
rivalutazione e spese del monitorio.
L'opponente ha innanzitutto dedotto la carenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito.
Parte opponente ha, in particolare, domandato che il decreto ingiuntivo fosse revocato
“in quanto emesso sulla base di una quantificazione unilateralmente effettuata sulla base di criteri di calcolo del tutto erronei”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il lavoratore opposto, ribadendo la legittimità dell'azione intrapresa. Nel corso del giudizio di opposizione, la società datrice di lavoro è stata condannata al pagamento a titolo provvisorio della somma di € 3.314,12, oltre accessori, ex art. 423, comma 2, c.p.c..
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione proposta è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti che saranno di seguito indicati.
2. In via preliminare, deve osservarsi che l'azione monitoria è stata legittimamente intrapresa.
Posto, infatti, che la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Bari non recava alcuna quantificazione del dovuto, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato assistito da tutti i presupposti previsti dalla legge processuale.
In tal senso, vale quanto chiarito dalla costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. n. 595 del 2001), la quale ha ammesso l'utile esperimento della procedura monitoria sul rilievo della quantificabilità del credito fatto valere, il quale, pur non essendo direttamente desumibile nel suo preciso ammontare dal titolo presupposto di formazione giudiziale (che altrimenti dovrebbe essere posto direttamente in esecuzione), può tuttavia essere prontamente ricostruito e dunque calcolato nel suo importo determinato con ricorso ad altri elementi di facile lettura
(buste paga, tariffe sindacali et similia).
3. Ciò posto, noto il principio in base al quale l'opposizione a decreto ingiuntivo non investe esclusivamente i presupposti di concessione del decreto monitorio (bensì anche il merito della pretesa), deve evidenziarsi che la Corte di Appello di Bari ha riconosciuto all'odierno opponente la spettanza di “una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità di disponibilità, indennità di interruzione turno, indennità di fuori nastro, indennità monoagente e ulteriore indennità di presenza”, “a far data dall'aprile 2016”.
Pertanto,
- valutato l'ammontare delle predette voci retributive, come conseguito nei periodi rappresentativi di lavoro effettivo (ossia l'anno precedente alla fruizione delle ferie),
- tenuto conto del limite dei 24 giorni, spettano all'odierno opponente complessivi € 1.470,99 (ossia € 218,76 per l'anno
2016; € 243,12 per l'anno 2017; € 237,36 per l'anno 2018; € 240,48 per l'anno 2019; €
249,84 per l'anno 2020; € 250,80 per l'anno 2021; € 30,63 per l'anno 2022).
4. Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, ribadito che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, si deve osservare quanto segue:
- il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi anche sulle spese processuali della fase monitoria già liquidate nel decreto ingiuntivo, ponendole totalmente o parzialmente a carico dell'opponente (come, ad esempio, quando lo si riconosca debitore di una somma di poco inferiore a quella ingiunta o come quando il decreto ingiuntivo risultasse fondato al momento della sua emissione) oppure lasciandole a carico del ricorrente - opposto totalmente o parzialmente;
- deve invece pronunciarsi sulle spese processuali del giudizio di opposizione secondo le regole ordinarie.
Così, secondo Cass. n. 2502 del 2013, “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma da luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta”.
Ciò, nel quadro generale in base al quale “in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse;
mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione” (Cass. n. 3595 del 2012).
Infine (Cass. n. 14764 del 2007), “nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria
e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito”.
Orbene, traslando all'odierna controversia le predette coordinate ermeneutiche, sia le spese della fase monitoria che quelle del giudizio di opposizione vanno poste a carico della società datrice di lavoro.
P Q M
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
933/2023 emesso dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, in data
2.7.2023;
2) revoca l'ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa in corso di causa;
3) condanna la società opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 1.470,99, oltre accessori di legge, per i titoli indicati in giudizio, detratto quanto già versato in ottemperanza all'ordinanza ex art. 423, comma 2,
c.p.c.;
4) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese processuali che liquida in € 473,00 per la fase monitoria ed CP_1 in € 1.030,00 per il giudizio di opposizione, oltre rimborso del contributo unificato, maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Bari, 13.11.2024
Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 13.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9106 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Ursini;
Opponente
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Francesco Daddabbo;
Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
*******
Con ricorso depositato in data 31 luglio 2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 933/2023 del 2.7.2023, emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Bari, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di
[...]
, la somma di € 5.180,37 a titolo di retribuzione feriale, oltre interessi, CP_1
rivalutazione e spese del monitorio.
L'opponente ha innanzitutto dedotto la carenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito.
Parte opponente ha, in particolare, domandato che il decreto ingiuntivo fosse revocato
“in quanto emesso sulla base di una quantificazione unilateralmente effettuata sulla base di criteri di calcolo del tutto erronei”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il lavoratore opposto, ribadendo la legittimità dell'azione intrapresa. Nel corso del giudizio di opposizione, la società datrice di lavoro è stata condannata al pagamento a titolo provvisorio della somma di € 3.314,12, oltre accessori, ex art. 423, comma 2, c.p.c..
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione proposta è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti che saranno di seguito indicati.
2. In via preliminare, deve osservarsi che l'azione monitoria è stata legittimamente intrapresa.
Posto, infatti, che la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Bari non recava alcuna quantificazione del dovuto, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato assistito da tutti i presupposti previsti dalla legge processuale.
In tal senso, vale quanto chiarito dalla costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. n. 595 del 2001), la quale ha ammesso l'utile esperimento della procedura monitoria sul rilievo della quantificabilità del credito fatto valere, il quale, pur non essendo direttamente desumibile nel suo preciso ammontare dal titolo presupposto di formazione giudiziale (che altrimenti dovrebbe essere posto direttamente in esecuzione), può tuttavia essere prontamente ricostruito e dunque calcolato nel suo importo determinato con ricorso ad altri elementi di facile lettura
(buste paga, tariffe sindacali et similia).
3. Ciò posto, noto il principio in base al quale l'opposizione a decreto ingiuntivo non investe esclusivamente i presupposti di concessione del decreto monitorio (bensì anche il merito della pretesa), deve evidenziarsi che la Corte di Appello di Bari ha riconosciuto all'odierno opponente la spettanza di “una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità di disponibilità, indennità di interruzione turno, indennità di fuori nastro, indennità monoagente e ulteriore indennità di presenza”, “a far data dall'aprile 2016”.
Pertanto,
- valutato l'ammontare delle predette voci retributive, come conseguito nei periodi rappresentativi di lavoro effettivo (ossia l'anno precedente alla fruizione delle ferie),
- tenuto conto del limite dei 24 giorni, spettano all'odierno opponente complessivi € 1.470,99 (ossia € 218,76 per l'anno
2016; € 243,12 per l'anno 2017; € 237,36 per l'anno 2018; € 240,48 per l'anno 2019; €
249,84 per l'anno 2020; € 250,80 per l'anno 2021; € 30,63 per l'anno 2022).
4. Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, ribadito che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, si deve osservare quanto segue:
- il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi anche sulle spese processuali della fase monitoria già liquidate nel decreto ingiuntivo, ponendole totalmente o parzialmente a carico dell'opponente (come, ad esempio, quando lo si riconosca debitore di una somma di poco inferiore a quella ingiunta o come quando il decreto ingiuntivo risultasse fondato al momento della sua emissione) oppure lasciandole a carico del ricorrente - opposto totalmente o parzialmente;
- deve invece pronunciarsi sulle spese processuali del giudizio di opposizione secondo le regole ordinarie.
Così, secondo Cass. n. 2502 del 2013, “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma da luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta”.
Ciò, nel quadro generale in base al quale “in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse;
mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione” (Cass. n. 3595 del 2012).
Infine (Cass. n. 14764 del 2007), “nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria
e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito”.
Orbene, traslando all'odierna controversia le predette coordinate ermeneutiche, sia le spese della fase monitoria che quelle del giudizio di opposizione vanno poste a carico della società datrice di lavoro.
P Q M
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
933/2023 emesso dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, in data
2.7.2023;
2) revoca l'ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa in corso di causa;
3) condanna la società opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 1.470,99, oltre accessori di legge, per i titoli indicati in giudizio, detratto quanto già versato in ottemperanza all'ordinanza ex art. 423, comma 2,
c.p.c.;
4) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese processuali che liquida in € 473,00 per la fase monitoria ed CP_1 in € 1.030,00 per il giudizio di opposizione, oltre rimborso del contributo unificato, maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Bari, 13.11.2024
Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco