Art. 1.
L' articolo 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio dei sali e dei tabacchi, quale risulta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1176 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - Prezzo dei sali per uso alimentare. - Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli e' stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato".
L' articolo 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio dei sali e dei tabacchi, quale risulta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1176 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - Prezzo dei sali per uso alimentare. - Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli e' stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato".