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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2803/2024
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro
Il Giudice onorario del Tribunale di Firenze, dott. Massimo Carrattieri, a seguito dell'udienza dell'8 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2803/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...]e Incisa Valdarno Parte_1
(FI), in Via M. Buonarroti n. 2, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo C.F._1
SC per procura in atti;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvano Imbriaci e Antonello
Zaffina, giusta procura generale alle liti in Notar di Fiumicino (Roma) del Persona_1
22/03/2024 Repertorio n. 37875 Raccolta n. 7313; - Resistente –
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/08/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione del beneficio della pensione d'inabilità, previsto dall'art. 12 della Legge 30.03.1971, n. 118; ed invero, all'esito del procedimento di A.T.P. n. 2843/23 RG avente ad oggetto la medesima domanda, il c.t.u. incaricato, dott.ssa riconosceva Persona_2 lo stato d'invalidità del ricorrente nella misura del 67%, conclusioni nei cui confronti veniva formulato il dissenso, con conseguente introduzione del presente giudizio e richiesta di rinnovo della c.t.u.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, per CP_1 carenza del requisito di specificità dei motivi della contestazione, contestava la tempestività della formulazione del dissenso nella fase di A.T.P. e dell'introduzione del giudizio di opposizione, deduceva la carenza di prova in merito ai requisiti extrasanitari e contestava nel merito la fondatezza del ricorso.
All'udienza del 28.10.2024 le parti insistevano nelle rispettive istanze e il Giudice si riservava;
con ordinanza del 10.01.2025 il Giudice, rigettando le eccezioni preliminari, ammetteva la c.t.u. e fissava l'udienza per il conferimento dell'incarico al 10.02.2025. All'esito della c.t.u., depositata il 4.06.2026, veniva fissata l'udienza per la discussione, sostituita con il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni e con termine antecedente per il deposito di note difensive autorizzate.
La presente sentenza è resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso dev'essere accolto, per quanto di ragione.
Richiamate qui le argomentazioni già svolte nell'ordinanza del 10.01.2025 a fondamento del rigetto di tutte le eccezioni preliminari formulate dall' che devono intendersi confermate, la CP_1 decisione va fondata sulla base degli esiti della rinnovata c.t.u.
Al c.t.u. incaricato, dott. è stato posto il seguente quesito: “Esaminati gli atti di Persona_3 causa, visitata parte ricorrente e compiuta ogni necessaria indagine, dica il C.T.U. da quali infermità essa sia affetta e se - e in quale percentuale - debba considerarsi invalida ai sensi e per gli effetti della Legge 30.3.1971, n°118, alla stregua dei criteri fissati dal D.m.5.2.1992, precisando la data di decorrenza dell'eventuale stato invalidante”. Visitato l'istante in contraddittorio con i c.t.p. ed esaminata la documentazione sanitaria versata in atti, anche successiva all'espletamento della c.t.u. effettuata in sede di A.T.P., da valutarsi alla luce dell'art. 149 disp. att. c.p.c., il c.t.u. ha concluso ritenendo il sig. “affetto da “esiti di Pt_1 trapianto renale, la neuropatia cronica agli arti inferiori e lo stato astenico in pregressa infezione
HCV e in infezione latente da HIV, emicolectomia destra per Adenocarcinoma infiltrante (stadio
IIA; pTNM: T3 N0, M0). Il complesso morboso determina la totale invalidità (100%) a decorrere dalla data del 1° giugno 2024; si deve confermare la valutazione già espressa in sede collegiale in epoca antecedente a detta data”.
La relazione del C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alle valutazioni medico – legali sulla percentuale d'invalidità del 100%, effettuate sulla scorta della documentazione medica agli atti e dell'esame obiettivo.
Risulta inoltre come la relazione preliminare sia stata trasmessa alle parti per eventuali osservazioni, che non sono state svolte, dimostrando la sostanziale accettazione delle conclusioni del c.t.u. da parte dei rispettivi consulenti di parte, circostanza confermata dalle difese svolte nelle note difensive autorizzate.
Pertanto, deve ritenersi accertato il requisito sanitario dell'invalidità civile del 100%, in ragione della domanda finalizzata alla concessione della pensione d'inabilità, con la decorrenza individuata dal c.t.u.
Le spese di lite e di consulenza, per entrambe le fasi, vanno liquidate secondo il principio della soccombenza, e poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2803/2024 R.G. disattesa ogni altra domanda ed eccezione, accerta il requisito sanitario dell'invalidità civile nella percentuale del 100% in capo al sig. , con decorrenza dal 1° giugno 2024. Parte_1
Condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate, quanto alla fase di A.T.P., nella CP_1 somma di € 1.300,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, a favore del procuratore antistatario, e quanto al presente giudizio nella somma di € 2.000,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, a favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata nel corso CP_2 dell'A.T.P. n. 2843/23 R.G., come già liquidate con decreto in tale procedura, e pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata nel presente giudizio, liquidate con separato CP_1 decreto. Sentenza resa ex articolo 127 ter c.p.c.
Firenze 29/12/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro
Il Giudice onorario del Tribunale di Firenze, dott. Massimo Carrattieri, a seguito dell'udienza dell'8 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2803/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...]e Incisa Valdarno Parte_1
(FI), in Via M. Buonarroti n. 2, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo C.F._1
SC per procura in atti;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvano Imbriaci e Antonello
Zaffina, giusta procura generale alle liti in Notar di Fiumicino (Roma) del Persona_1
22/03/2024 Repertorio n. 37875 Raccolta n. 7313; - Resistente –
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/08/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione del beneficio della pensione d'inabilità, previsto dall'art. 12 della Legge 30.03.1971, n. 118; ed invero, all'esito del procedimento di A.T.P. n. 2843/23 RG avente ad oggetto la medesima domanda, il c.t.u. incaricato, dott.ssa riconosceva Persona_2 lo stato d'invalidità del ricorrente nella misura del 67%, conclusioni nei cui confronti veniva formulato il dissenso, con conseguente introduzione del presente giudizio e richiesta di rinnovo della c.t.u.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, per CP_1 carenza del requisito di specificità dei motivi della contestazione, contestava la tempestività della formulazione del dissenso nella fase di A.T.P. e dell'introduzione del giudizio di opposizione, deduceva la carenza di prova in merito ai requisiti extrasanitari e contestava nel merito la fondatezza del ricorso.
All'udienza del 28.10.2024 le parti insistevano nelle rispettive istanze e il Giudice si riservava;
con ordinanza del 10.01.2025 il Giudice, rigettando le eccezioni preliminari, ammetteva la c.t.u. e fissava l'udienza per il conferimento dell'incarico al 10.02.2025. All'esito della c.t.u., depositata il 4.06.2026, veniva fissata l'udienza per la discussione, sostituita con il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni e con termine antecedente per il deposito di note difensive autorizzate.
La presente sentenza è resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso dev'essere accolto, per quanto di ragione.
Richiamate qui le argomentazioni già svolte nell'ordinanza del 10.01.2025 a fondamento del rigetto di tutte le eccezioni preliminari formulate dall' che devono intendersi confermate, la CP_1 decisione va fondata sulla base degli esiti della rinnovata c.t.u.
Al c.t.u. incaricato, dott. è stato posto il seguente quesito: “Esaminati gli atti di Persona_3 causa, visitata parte ricorrente e compiuta ogni necessaria indagine, dica il C.T.U. da quali infermità essa sia affetta e se - e in quale percentuale - debba considerarsi invalida ai sensi e per gli effetti della Legge 30.3.1971, n°118, alla stregua dei criteri fissati dal D.m.5.2.1992, precisando la data di decorrenza dell'eventuale stato invalidante”. Visitato l'istante in contraddittorio con i c.t.p. ed esaminata la documentazione sanitaria versata in atti, anche successiva all'espletamento della c.t.u. effettuata in sede di A.T.P., da valutarsi alla luce dell'art. 149 disp. att. c.p.c., il c.t.u. ha concluso ritenendo il sig. “affetto da “esiti di Pt_1 trapianto renale, la neuropatia cronica agli arti inferiori e lo stato astenico in pregressa infezione
HCV e in infezione latente da HIV, emicolectomia destra per Adenocarcinoma infiltrante (stadio
IIA; pTNM: T3 N0, M0). Il complesso morboso determina la totale invalidità (100%) a decorrere dalla data del 1° giugno 2024; si deve confermare la valutazione già espressa in sede collegiale in epoca antecedente a detta data”.
La relazione del C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alle valutazioni medico – legali sulla percentuale d'invalidità del 100%, effettuate sulla scorta della documentazione medica agli atti e dell'esame obiettivo.
Risulta inoltre come la relazione preliminare sia stata trasmessa alle parti per eventuali osservazioni, che non sono state svolte, dimostrando la sostanziale accettazione delle conclusioni del c.t.u. da parte dei rispettivi consulenti di parte, circostanza confermata dalle difese svolte nelle note difensive autorizzate.
Pertanto, deve ritenersi accertato il requisito sanitario dell'invalidità civile del 100%, in ragione della domanda finalizzata alla concessione della pensione d'inabilità, con la decorrenza individuata dal c.t.u.
Le spese di lite e di consulenza, per entrambe le fasi, vanno liquidate secondo il principio della soccombenza, e poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2803/2024 R.G. disattesa ogni altra domanda ed eccezione, accerta il requisito sanitario dell'invalidità civile nella percentuale del 100% in capo al sig. , con decorrenza dal 1° giugno 2024. Parte_1
Condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate, quanto alla fase di A.T.P., nella CP_1 somma di € 1.300,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, a favore del procuratore antistatario, e quanto al presente giudizio nella somma di € 2.000,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, a favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata nel corso CP_2 dell'A.T.P. n. 2843/23 R.G., come già liquidate con decreto in tale procedura, e pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata nel presente giudizio, liquidate con separato CP_1 decreto. Sentenza resa ex articolo 127 ter c.p.c.
Firenze 29/12/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.