Cass. civ., sez. III, sentenza 30/10/1987, n. 8018
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Sentenza 30 ottobre 1987

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L'ordinanza prevista dall'art. 373 cod. proc. civ., con la quale - anche in relazione all'art. 46, settimo comma, della legge n. 203 del 1982 che aggiunge due ipotesi legali di grave ed irreparabile danno ove l'esecuzione privi il concessionario e la sua famiglia del principale mezzo di sostentamento ovvero pregiudichi seriamente l'integrità economica dell'azienda o l'allevamento degli animali - il giudice di merito accorda o nega la sospensione dell'esecuzione della sentenza da lui pronunciata, avendo natura di provvedimento ordinatorio che non risolve alcuna controversia sul piano contenzioso, non è impugnabile in Cassazione, neppure a norma dell'art. 111 della Costituzione. ( Conf 1893/81, mass n 412578; ( Conf 1559/70, mass n 347439; ( Conf 319/64, mass n 300391).*

In tema di controversie agrarie, la disposizione dell'art. 47, comma secondo, della legge n. 203 del 1982, secondo la quale il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva, trova campo di applicazione e, quindi, Sede di deduzione nell'ambito del processo esecutivo e della correlata opposizione all'esecuzione.*

La deliberazione di concludere un contratto da parte della pubblica amministrazione, necessaria anche se il contratto stesso, in quanto a trattativa privata, non sia soggetto all'osservanza di specifici provvedimenti o forme, costituisce un atto interno, revocabile ad nutum, ed inidoneo a dar luogo all'incontro dei consensi, il quale abbisogna di una manifestazione della volontà negoziale ad opera dell'organo esecutivo, munito del potere di rappresentanza, che sia rivolta all'altro contraente e da questi accettata. ( V 7151/83, mass n 431752; ( V 649/77, mass n 384214; ( V 708/74, mass n 368545; ( V 3445/73, mass n 367434; ( Conf 7833/86, mass n 449774; ( Conf 2219/80, mass n 405888).*

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 705 cod. proc. civ. - che, in linea generale, fa divieto al convenuto in possessorio di proporre giudizio petitorio finché il primo non sia definito e la sentenza non sia stata eseguita - petitorio è il giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa della quale si contende in Sede possessoria e non già ogni controversia estranea al tema del possesso, come quella originata da una pretesa di carattere restitutorio e fondata sull'esistenza o meno di rapporti obbligatori. (nella specie, un contratto di affitto agrario). ( V 1175/83, mass n 425958; ( V 1484/75, mass n 375067; ( Conf 2413/84, mass n 434443).*

La Competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni specializzate agrarie, prevista dall'art. 26 della legge n. 11 del 1971 e ribadita dall'art. 47 della legge n. 203 del 1982, si estende a tutte le controversie implicanti l'accertamento, positivo e negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e non solo a quelle che postulano esclusivamente la proroga legale dei contratti agrari, ma anche a quelle che richiedono l'accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto, come quando si tratti di stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia occupante "sine titulo" ovvero, alla stregua di una prospettazione "prima facie" non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, senza poter trovare deroga in ragione del successivo eventuale risultato dell'indagine di merito sulla sussistenza del preteso rapporto agrario. ( Conf 5198/85, mass n 442502; ( Conf 4657/85, mass n 442111; ( Conf 1518/84, mass n 433603; ( Conf 4633/84, mass n 436550).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/10/1987, n. 8018
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8018
    Data del deposito : 30 ottobre 1987

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