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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 344/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 344/2010 promossa da:
(P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. ANTONIO MILITE, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore
ATTRICE
contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. elettivamente domiciliato presso lo Controparte_2 studio del predetto difensore
CONVENUTO
Conclusioni
La parte attrice ha concluso per l'accoglimento della domanda con conseguente condanna dell'odierno convenuto al pagamento di quanto dovuto a titolo di provvigione oltre al pagamento degli interessi legali, dell'importo dovuto per l'attività di assistenza prestata e per le spese anticipate dall'agenzia immobiliare, con vittoria di spese.
pagina 1 di 13 La parte convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 5/3/2010 e notificato in data
1/3/2010, citava in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentir dichiarare la condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto da questi dovuto a titolo di provvigione e a fronte sia dell'attività di assistenza prestata sia delle spese anticipate dall'agenzia immobiliare stessa.
In particolare, la parte attrice evidenziava: che, in data 30/07/2007,
[...] sottoscriveva con l'agenzia Controparte_1 Parte_1 una proposta di incarico di mediazione per la vendita di un immobile sito in
Perdifumo, frazione Mercato Cilento, alla via Provinciale s.n.c., per il prezzo richiesto di € 300.000,00, obbligandosi a pagare in favore dell'odierna attrice la percentuale del 4% sul prezzo di vendita in caso di conclusione dell'affare; che, in data 18/07/2008, il convenuto sottoscriveva una scrittura privata con la quale prometteva in vendita l'immobile di cui sopra al sig. promittente acquirente individuato e Persona_1 procacciato dalla agenzia attrice, per il prezzo di € 280.000,00; che, nella suddetta scrittura privata, riconosceva di aver incassato Controparte_1 complessivamente la somma di € 20.000,00, di cui € 5.000,00 pagati dal promittente acquirente prima della stipula del preliminare, ed € 15.000,00 ricevuti alla sottoscrizione dello stesso;
che, inoltre, nella medesima scrittura privata l'odierno convenuto si obbligava a riconoscere ed a versare alla agenzia immobiliare l'importo di € 11.200,00 oltre IVA, per un totale di
€ 13.440,00, a titolo di provvigione per la conclusione dell'affare; che,
l'attrice ha, altresì, svolto specifica attività di assistenza nei confronti del convenuto per la stipula dell'atto notarile, in particolare si adoperava per il rilascio del certificato di abitabilità originariamente mancante, anticipando le spese necessarie per le certificazioni funzionali all'ottenimento del certificato stesso;
che, per tale opera veniva richiesta la somma di € 1.440, somma rimasta insoluta;
che, nonostante i vari solleciti scritti e verbali, in pagina 2 di 13 data 16/04/2009 veniva inviata a raccomandata a/r di Controparte_1 messa in mora per le somme oggetto dell'incarico sottoscritto, alla quale non seguiva il pagamento dovuto.
Su tali basi, concludeva, dunque, l'attore perché l'adito Tribunale volesse dichiarare la condanna dell'odierno convenuto al pagamento della somma pari ad € 13.440,00, dovuta a titolo di provvigione per la conclusione dell'affare, nonché al pagamento della somma di € 1.440,00, per l'attività di assistenza prestata e per le spese anticipate;
il tutto oltre interessi legali maturati e con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta depositata in data 28/09/2010, si costituiva in giudizio il quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1 prospettazione attorea, chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, la parte convenuta deduceva: che la domanda attorea era infondata in quanto la provvigione doveva essere versata solo a conclusione dell'attività e della doverosa assistenza, individuata dalle stesse parti, nel contratto di mediazione immobiliare, al momento del rogito, sempre previa verifica della conformità dell'immobile alla normativa e degli atti;
che la promessa di vendita era stata fortemente contestata in altri procedimenti, i quali avevano attestato l'inequivocabile volontà del promissario acquirente, procurato dall'odierna attrice, di non addivenire alla conclusione dell'affare.
Concludeva, pertanto, la parte convenuta perché il Tribunale volesse rigettare la domanda attorea con vittoria di spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., a seguito di una serie di rinvii, mutato più volte il magistrato, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di quanto si dirà.
Preliminarmente, bisogna evidenziare che, ai sensi dell'art. 1755 c.c., il diritto dell'agente alla provvigione per l'opera svolta si perfeziona "se
l'affare è concluso per effetto del suo intervento". Occorrono dunque due elementi: che l'affare oggetto della mediazione giunga a conclusione e che pagina 3 di 13 detta conclusione sia stata determinata dall'intervento del mediatore, nel senso che la sua azione si ponga come antecedente causale del perfezionarsi dell'affare. Secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata" (Cass.sent.n.869/18), non essendo necessario che egli debba partecipare attivamente anche alle successive trattative.
In altri termini, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti (Cass.sent.n.17481/20).
Da tanto consegue, allora, che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel semplice reperimento e nella sola indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; conf.
Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in definitiva, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra pagina 4 di 13 l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass.
n. 869 del 2018; conf. Cass. n. 25851 del 2014).
Partendo da tali presupposti, la giurisprudenza di legittimità ha, poi, affermato che, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, essendo sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del
2018; Cass. n. 25851 del 2014).
Il rapporto di mediazione, infatti, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010).
Tuttavia, sebbene l'affare debba ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto, e quindi anche un contratto preliminare di compravendita, è ben possibile che le parti deroghino alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita
(Cass. n. 9676/1997).
pagina 5 di 13 Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta, nel resistere alle pretese attoree, ha eccepito, innanzitutto, l'inadempimento perpetrato dall'agenzia immobiliare, all'obbligo di verificare, comunicare e garantire alle parti la sicurezza dell'affare; in secondo luogo, ha dedotto la sussistenza di una deroga alla suddetta disciplina generale, poiché le parti avrebbero pattuito che il compenso per la mediazione sarebbe stato corrisposto alla stipula del definitivo, mai effettivamente concluso;
in terzo luogo, ha rilevato la nullità del contratto preliminare stipulato con la parte venditrice, perché avente ad oggetto un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico, che travolgerebbe anche l'incarico di mediazione immobiliare ed il diritto, dunque, del mediatore al relativo compenso;
ha, infine, evidenziato la sussistenza di un ulteriore inadempimento del mediatore, su cui graverebbe anche l'obbligo di garantire la regolarità dell'immobile messo in vendita.
Ritiene il Tribunale di procedere, per motivi di ordine logico, unitariamente, al vaglio di tutte le eccezioni concernenti l'adempimento degli obblighi gravanti sul mediatore, da cui discende il relativo diritto alla provvigione e, successivamente, alla verifica della effettiva sussistenza di una pattuizione in deroga rispetto alla disciplina legale di cui all'art. 1755
c.c.
Dunque, nell'ulteriormente specificare le innanzi evidenziate coordinate ermeneutiche, pare opportuno precisare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., per la risoluzione ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30083 del
19/11/2019).
Infatti, come anticipato, il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un "affare" - e segnatamente ricade in tale nozione la pagina 6 di 13 stipula di un valido contratto preliminare di vendita immobiliare -, a nulla rilevando che, successivamente, le parti stesse decidano concordemente di modificare i termini dell'accordo o di sottoporre lo stesso a condizione sospensiva o di non stipulare il definitivo o di sciogliersi consensualmente dal vincolo negoziale costituito con il preliminare (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
22273 del 02/11/2010; Sez. 3, Sentenza n. 22000 del 19/10/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 18779 del 26/09/2005; Sez. 3, Sentenza n. 15161 del 06/08/2004;
Sez. 3, Sentenza n. 13067 del 14/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 12022 del
08/08/2002; Sez. 3, Sentenza n. 6599 del 11/05/2001; Sez. 3, Sentenza n.
4111 del 22/03/2001; Sez. 3, Sentenza n. 13132 del 30/12/1997; Sez. 3,
Sentenza n. 9676 del 03/10/1997; Sez. 3, Sentenza n. 2905 del 13/03/1995;
Sez. 3, Sentenza n. 7400 del 16/06/1992; Sez. 2, Sentenza n. 9348 del
16/12/1987; Sez. 2, Sentenza n. 2277 del 09/04/1984; Sez. 2, Sentenza n.
2944 del 14/06/1978; Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 10/11/1977).
In altri termini, perché l'affare si consideri concluso, ai fini del maturarsi del diritto del mediatore al compenso, è necessario che le parti stipulino un accordo da cui promani un diritto azionabile, non soltanto, com'è ovvio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ma anche in quelle della risoluzione o del risarcimento del danno per il mancato conseguimento del risultato sperato.
Nel caso di specie, è pacifico che l'odierno convenuto abbia, non soltanto sottoscritto una proposta d'acquisto, regolarmente poi accettata dalla parte venditrice (e più volte rinnovata nel tempo), ma che tra di esse sia stato stipulato un vero e proprio contratto preliminare, della cui nullità, tuttavia, il convenuto si duole, deducendone l'invalidità per l'irregolarità dell'immobile promesso in vendita, con conseguente travolgimento del diritto del mediatore a percepire la provvigione.
L'eccezione non coglie nel segno.
Ed infatti, pur volendo prescindere, per il momento, da valutazioni circa la validità del suddetto preliminare, è evidente come la sua stipula avrebbe, comunque, comportato il sorgere di plurimi diritti in capo al promissario pagina 7 di 13 acquirente, non ultimo, quello alla tutela risarcitoria, pacificamente azionabili in giudizio.
D'altronde, poi, nemmeno può essere taciuta la circostanza che, per pacifica giurisprudenza, gli effetti meramente obbligatori che discendono dalla stipula del contratto preliminare, unitamente alla nota finalità che lo informa, quale strumento utile alla gestione delle sopravvenienze ed a bloccare l'affare di interesse per i contraenti, non ne comportano la nullità per impossibilità dell'oggetto o per illiceità della causa, qualora l'immobile promesso in vendita sia irregolare o abusivo dal punto di vista edilizio ed urbanistico.
Ed invero, secondo l'indirizzo ormai consolidato, la sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6685 del 07/03/2019), qual è il preliminare di vendita.
Da questa ricostruzione discende che va riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile irregolare sotto il profilo edificatorio o urbanistico, costituente atto comunque valido, sul rilievo che la sanzione di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali (cfr. Cass., sez. . II, 22/6/2022, n.
20132; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13260 del 09/06/2009; Sez. 3, Sentenza n.
7519 del 12/04/2005).
In queste ipotesi rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, né è escluso che si possa far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c., sicché, anche nel caso in cui il preliminare abbia ad oggetto un immobile privo della concessione edificatoria, spetta egualmente al mediatore il diritto alla provvigione, essendosi costituito tra le parti un valido vincolo giuridico (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 28456 del 19/12/2013). E, in base a tale ricostruzione, il diritto alla provvigione spetta anche ove ricorrano vizi tali da impedire la pagina 8 di 13 definitiva attuazione dell'affare, poiché, per effetto della conclusione di un valido contratto preliminare di compravendita, l'impossibilità di stipulazione del definitivo o di esecuzione in forma specifica, comunque, come innanzi anticipato, legittima la parte - che ha concluso l'affare grazie all'intervento del mediatore - ad invocare il risarcimento dei danni (in senso contrario, la isolata e risalente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6731 del
10/05/2002, che esclude il diritto alla provvigione ove i vizi dell'immobile non siano sanabili).
Del resto, proprio per quanto esplicato, nemmeno può dirsi sussistente, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, un obbligo, in capo al mediatore di controllare e garantire che l'immobile sia regolare da un punto di vista edilizio ed urbanistico, potendo, eventualmente, tale profilo esser fatto valere solo ed esclusivamente in punto di inadempimento degli obblighi informativi gravanti sul mediatore che, in ipotesi, avesse conoscenza del vizio e lo abbia coscientemente taciuto all'acquirente; ma, com'è evidente, tale profilo deve essere compiutamente allegato e provato dalla parte che di tale contegno si dolga in giudizio, laddove, invece, nel caso di specie, l'unico profilo che ha ricevuto un adeguato riscontro probatorio non concerne la consapevolezza, ab origine, del mediatore immobiliare circa la presunta irregolarità dell'immobile, ma, eventualmente, l'aspetto, in quest'ambito del tutto irrilevante, dell'inadempimento del venditore, che, pur a conoscenza dello stato dell'immobile, l'aveva taciuto all'acquirente odierno convenuto. Tanto si precisa, comunque, a prescindere da tutta la documentazione depositata da parte attrice volta a dimostrare la regolarità dell'immobile promesso in vendita, dalla cui valutazione il Tribunale è esentato, in quanto assorbita per le suesposte motivazioni.
Partendo, dunque, dal presupposto per cui il diritto alla provvigione deve dirsi maturato in base alle coordinate interpretative innanzi evidenziate, deve procedersi al vaglio della ulteriore eccezione circa la sussistenza di una deroga rispetto alla disciplina normativa, che ne avrebbe comportato,
pagina 9 di 13 secondo la prospettazione del convenuto, un differimento alla stipula del definitivo.
L'assunto non ha trovato, peraltro, alcun riscontro probatorio dalla documentazione versata in atti.
Ed infatti, nell'ambito della proposta d'acquisto sottoscritta dall'odierno convenuto (cfr. all. 1 alla produzione di parte attrice), all'art. 6 era espressamente stabilito che la provvigione dovesse essere corrisposta “alla data prevista per il primo versamento di cui al punto 3b) o, in mancanza, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'accettazione della presente proposta” e la circostanza che la proposta sia stata accettata, oltre che rinnovata nel tempo ed oggetto, poi, successivamente, di un vero e proprio contratto preliminare, è stata debitamente provata e , del resto, nemmeno contestata dalla parte convenuta. Inoltre, nell'ambito del suddetto preliminare, nulla veniva disposto circa il momento in cui doveva essere corrisposta la provvigione, essendo, in quella sede, solo ribadito l'impegno dei contraenti a riconoscere il compenso al mediatore, cui era espressamente riconosciuto di aver messo le parti in contatto per la conclusione dell'affare.
Vero è che, la parte convenuta ha depositato in atti una scrittura, intercorrente tra l'agenzia immobiliare e il promittente venditore, risalente al 4/4/2008, con cui la corresponsione della provvigione veniva validamente differita alla stipula del definitivo e, tuttavia, l'analoga scrittura, risalente all'8/4/2008, tra le odierne parti in causa, non può ritenersi produttiva di alcun effetto, giacché non reca alcuna sottoscrizione, né da parte del convenuto, né da parte dell'odierna attrice, con la conseguenza che la asserita deroga alla disciplina legale di cui all'art. 1755 c.c. non può dirsi, per le parti in causa, validamente posta in essere.
Su tali basi va, infatti, valutato il contenzioso, i cui atti pure sono stati versati nella produzione del convenuto, instauratosi tra l'agenzia immobiliare e promittente venditore, nel cui ambito Persona_1
l'intestato Tribunale ha giustamente riconosciuto la validità ed efficacia della summenzionata scrittura, ritenendo, proprio a cagione della relativa pagina 10 di 13 sussistenza, di non riconoscere alcun compenso dovuto dal al Per_1 mediatore, in virtù della suddetta deroga.
Peraltro, ritiene il Tribunale di non poter giungere ad analoghe conclusioni nei rapporti tra le odierne parti in causa, giacché nessuna efficacia può essere riconosciuta alla scrittura dell'8/4/2008, proprio perché priva di qualsivoglia sottoscrizione.
La domanda relativa al riconoscimento della provvigione è, dunque, fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, con la conseguenza che CP_1
deve essere condannato alla corresponsione, in favore di
[...] Parte_1
della somma di € 13.440,00, oltre interessi legali a decorrere dalla
[...] prima messa in mora (ricevuta dal convenuto in data 22/4/2009) e sino all'effettivo soddisfo.
A diverse conclusioni, invece, il Tribunale ritiene di giungere con riferimento alla domanda relativa al pagamento asseritamente dovuto dalla parte convenuta, a fronte dell'attività di assistenza prestata dall'odierna attrice, nonché delle spese anticipate dalla stessa, in particolare per il rilascio del certificato di abitabilità.
Sul punto, deve, infatti rilevarsi che l'attore ha allegato semplicemente una fattura relativa alla consulenza per la produzione e il ritiro dei certificati di abitabilità e di destinazione urbanistico dell'immobile, ma non vi è in atti prova, né del conferimento di un tale specifico incarico, né dell'intervenuto effettivo pagamento della suddetta somma da parte dell'agenzia stessa.
Ebbene, ricadeva sull'odierno attore la prova della circostanza di aver curato, su incarico del convenuto, direttamente la pratica oggetto di fattura e, soprattutto, di aver versato la relativa somma. Non avendo fornito prova alcuna di essere stato incaricato per tale ulteriore adempimento, la suddetta domanda deve necessariamente rigettarsi.
Sul punto, non pare superfluo ricordare che, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni pagina 11 di 13 svolte. A ciò si aggiunga che, come è noto, in tema di prova documentale, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto, come nel caso di specie, sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio. A ciò si aggiunga ulteriormente che, nello stesso incarico di mediazione per vendita immobiliare, datato 30/07/2007, era espressamente previsto che “nessun rimborso sarà dovuto per le spese sostenute dal mediatore per l'esecuzione dell'incarico, anche in caso di mancata conclusione dell'affare” (cfr. art. 6 lett. b) della proposta di acquisto di cui all'all. n. 1 della produzione di parte convenuta).
La domanda relativa al pagamento della suddetta fattura, per un totale pari ad € 1.440,00 deve, dunque, essere rigettata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, alla luce del rigetto di una, per quanto minima, parte della cifra richiesta, sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento, ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna CP_1
a corrispondere, in favore di la
[...] Parte_1 complessiva somma di 13.440,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data di prima messa in mora (22/4/2009), sino all'effettivo soddisfo.
pagina 12 di 13 - Condanna alla corresponsione, in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00, Parte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Vallo della Lucania, 8/3/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 344/2010 promossa da:
(P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. ANTONIO MILITE, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore
ATTRICE
contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. elettivamente domiciliato presso lo Controparte_2 studio del predetto difensore
CONVENUTO
Conclusioni
La parte attrice ha concluso per l'accoglimento della domanda con conseguente condanna dell'odierno convenuto al pagamento di quanto dovuto a titolo di provvigione oltre al pagamento degli interessi legali, dell'importo dovuto per l'attività di assistenza prestata e per le spese anticipate dall'agenzia immobiliare, con vittoria di spese.
pagina 1 di 13 La parte convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 5/3/2010 e notificato in data
1/3/2010, citava in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentir dichiarare la condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto da questi dovuto a titolo di provvigione e a fronte sia dell'attività di assistenza prestata sia delle spese anticipate dall'agenzia immobiliare stessa.
In particolare, la parte attrice evidenziava: che, in data 30/07/2007,
[...] sottoscriveva con l'agenzia Controparte_1 Parte_1 una proposta di incarico di mediazione per la vendita di un immobile sito in
Perdifumo, frazione Mercato Cilento, alla via Provinciale s.n.c., per il prezzo richiesto di € 300.000,00, obbligandosi a pagare in favore dell'odierna attrice la percentuale del 4% sul prezzo di vendita in caso di conclusione dell'affare; che, in data 18/07/2008, il convenuto sottoscriveva una scrittura privata con la quale prometteva in vendita l'immobile di cui sopra al sig. promittente acquirente individuato e Persona_1 procacciato dalla agenzia attrice, per il prezzo di € 280.000,00; che, nella suddetta scrittura privata, riconosceva di aver incassato Controparte_1 complessivamente la somma di € 20.000,00, di cui € 5.000,00 pagati dal promittente acquirente prima della stipula del preliminare, ed € 15.000,00 ricevuti alla sottoscrizione dello stesso;
che, inoltre, nella medesima scrittura privata l'odierno convenuto si obbligava a riconoscere ed a versare alla agenzia immobiliare l'importo di € 11.200,00 oltre IVA, per un totale di
€ 13.440,00, a titolo di provvigione per la conclusione dell'affare; che,
l'attrice ha, altresì, svolto specifica attività di assistenza nei confronti del convenuto per la stipula dell'atto notarile, in particolare si adoperava per il rilascio del certificato di abitabilità originariamente mancante, anticipando le spese necessarie per le certificazioni funzionali all'ottenimento del certificato stesso;
che, per tale opera veniva richiesta la somma di € 1.440, somma rimasta insoluta;
che, nonostante i vari solleciti scritti e verbali, in pagina 2 di 13 data 16/04/2009 veniva inviata a raccomandata a/r di Controparte_1 messa in mora per le somme oggetto dell'incarico sottoscritto, alla quale non seguiva il pagamento dovuto.
Su tali basi, concludeva, dunque, l'attore perché l'adito Tribunale volesse dichiarare la condanna dell'odierno convenuto al pagamento della somma pari ad € 13.440,00, dovuta a titolo di provvigione per la conclusione dell'affare, nonché al pagamento della somma di € 1.440,00, per l'attività di assistenza prestata e per le spese anticipate;
il tutto oltre interessi legali maturati e con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta depositata in data 28/09/2010, si costituiva in giudizio il quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1 prospettazione attorea, chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, la parte convenuta deduceva: che la domanda attorea era infondata in quanto la provvigione doveva essere versata solo a conclusione dell'attività e della doverosa assistenza, individuata dalle stesse parti, nel contratto di mediazione immobiliare, al momento del rogito, sempre previa verifica della conformità dell'immobile alla normativa e degli atti;
che la promessa di vendita era stata fortemente contestata in altri procedimenti, i quali avevano attestato l'inequivocabile volontà del promissario acquirente, procurato dall'odierna attrice, di non addivenire alla conclusione dell'affare.
Concludeva, pertanto, la parte convenuta perché il Tribunale volesse rigettare la domanda attorea con vittoria di spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., a seguito di una serie di rinvii, mutato più volte il magistrato, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di quanto si dirà.
Preliminarmente, bisogna evidenziare che, ai sensi dell'art. 1755 c.c., il diritto dell'agente alla provvigione per l'opera svolta si perfeziona "se
l'affare è concluso per effetto del suo intervento". Occorrono dunque due elementi: che l'affare oggetto della mediazione giunga a conclusione e che pagina 3 di 13 detta conclusione sia stata determinata dall'intervento del mediatore, nel senso che la sua azione si ponga come antecedente causale del perfezionarsi dell'affare. Secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata" (Cass.sent.n.869/18), non essendo necessario che egli debba partecipare attivamente anche alle successive trattative.
In altri termini, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti (Cass.sent.n.17481/20).
Da tanto consegue, allora, che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel semplice reperimento e nella sola indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; conf.
Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in definitiva, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra pagina 4 di 13 l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass.
n. 869 del 2018; conf. Cass. n. 25851 del 2014).
Partendo da tali presupposti, la giurisprudenza di legittimità ha, poi, affermato che, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, essendo sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del
2018; Cass. n. 25851 del 2014).
Il rapporto di mediazione, infatti, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010).
Tuttavia, sebbene l'affare debba ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto, e quindi anche un contratto preliminare di compravendita, è ben possibile che le parti deroghino alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita
(Cass. n. 9676/1997).
pagina 5 di 13 Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta, nel resistere alle pretese attoree, ha eccepito, innanzitutto, l'inadempimento perpetrato dall'agenzia immobiliare, all'obbligo di verificare, comunicare e garantire alle parti la sicurezza dell'affare; in secondo luogo, ha dedotto la sussistenza di una deroga alla suddetta disciplina generale, poiché le parti avrebbero pattuito che il compenso per la mediazione sarebbe stato corrisposto alla stipula del definitivo, mai effettivamente concluso;
in terzo luogo, ha rilevato la nullità del contratto preliminare stipulato con la parte venditrice, perché avente ad oggetto un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico, che travolgerebbe anche l'incarico di mediazione immobiliare ed il diritto, dunque, del mediatore al relativo compenso;
ha, infine, evidenziato la sussistenza di un ulteriore inadempimento del mediatore, su cui graverebbe anche l'obbligo di garantire la regolarità dell'immobile messo in vendita.
Ritiene il Tribunale di procedere, per motivi di ordine logico, unitariamente, al vaglio di tutte le eccezioni concernenti l'adempimento degli obblighi gravanti sul mediatore, da cui discende il relativo diritto alla provvigione e, successivamente, alla verifica della effettiva sussistenza di una pattuizione in deroga rispetto alla disciplina legale di cui all'art. 1755
c.c.
Dunque, nell'ulteriormente specificare le innanzi evidenziate coordinate ermeneutiche, pare opportuno precisare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., per la risoluzione ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30083 del
19/11/2019).
Infatti, come anticipato, il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un "affare" - e segnatamente ricade in tale nozione la pagina 6 di 13 stipula di un valido contratto preliminare di vendita immobiliare -, a nulla rilevando che, successivamente, le parti stesse decidano concordemente di modificare i termini dell'accordo o di sottoporre lo stesso a condizione sospensiva o di non stipulare il definitivo o di sciogliersi consensualmente dal vincolo negoziale costituito con il preliminare (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
22273 del 02/11/2010; Sez. 3, Sentenza n. 22000 del 19/10/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 18779 del 26/09/2005; Sez. 3, Sentenza n. 15161 del 06/08/2004;
Sez. 3, Sentenza n. 13067 del 14/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 12022 del
08/08/2002; Sez. 3, Sentenza n. 6599 del 11/05/2001; Sez. 3, Sentenza n.
4111 del 22/03/2001; Sez. 3, Sentenza n. 13132 del 30/12/1997; Sez. 3,
Sentenza n. 9676 del 03/10/1997; Sez. 3, Sentenza n. 2905 del 13/03/1995;
Sez. 3, Sentenza n. 7400 del 16/06/1992; Sez. 2, Sentenza n. 9348 del
16/12/1987; Sez. 2, Sentenza n. 2277 del 09/04/1984; Sez. 2, Sentenza n.
2944 del 14/06/1978; Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 10/11/1977).
In altri termini, perché l'affare si consideri concluso, ai fini del maturarsi del diritto del mediatore al compenso, è necessario che le parti stipulino un accordo da cui promani un diritto azionabile, non soltanto, com'è ovvio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ma anche in quelle della risoluzione o del risarcimento del danno per il mancato conseguimento del risultato sperato.
Nel caso di specie, è pacifico che l'odierno convenuto abbia, non soltanto sottoscritto una proposta d'acquisto, regolarmente poi accettata dalla parte venditrice (e più volte rinnovata nel tempo), ma che tra di esse sia stato stipulato un vero e proprio contratto preliminare, della cui nullità, tuttavia, il convenuto si duole, deducendone l'invalidità per l'irregolarità dell'immobile promesso in vendita, con conseguente travolgimento del diritto del mediatore a percepire la provvigione.
L'eccezione non coglie nel segno.
Ed infatti, pur volendo prescindere, per il momento, da valutazioni circa la validità del suddetto preliminare, è evidente come la sua stipula avrebbe, comunque, comportato il sorgere di plurimi diritti in capo al promissario pagina 7 di 13 acquirente, non ultimo, quello alla tutela risarcitoria, pacificamente azionabili in giudizio.
D'altronde, poi, nemmeno può essere taciuta la circostanza che, per pacifica giurisprudenza, gli effetti meramente obbligatori che discendono dalla stipula del contratto preliminare, unitamente alla nota finalità che lo informa, quale strumento utile alla gestione delle sopravvenienze ed a bloccare l'affare di interesse per i contraenti, non ne comportano la nullità per impossibilità dell'oggetto o per illiceità della causa, qualora l'immobile promesso in vendita sia irregolare o abusivo dal punto di vista edilizio ed urbanistico.
Ed invero, secondo l'indirizzo ormai consolidato, la sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6685 del 07/03/2019), qual è il preliminare di vendita.
Da questa ricostruzione discende che va riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile irregolare sotto il profilo edificatorio o urbanistico, costituente atto comunque valido, sul rilievo che la sanzione di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali (cfr. Cass., sez. . II, 22/6/2022, n.
20132; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13260 del 09/06/2009; Sez. 3, Sentenza n.
7519 del 12/04/2005).
In queste ipotesi rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, né è escluso che si possa far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c., sicché, anche nel caso in cui il preliminare abbia ad oggetto un immobile privo della concessione edificatoria, spetta egualmente al mediatore il diritto alla provvigione, essendosi costituito tra le parti un valido vincolo giuridico (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 28456 del 19/12/2013). E, in base a tale ricostruzione, il diritto alla provvigione spetta anche ove ricorrano vizi tali da impedire la pagina 8 di 13 definitiva attuazione dell'affare, poiché, per effetto della conclusione di un valido contratto preliminare di compravendita, l'impossibilità di stipulazione del definitivo o di esecuzione in forma specifica, comunque, come innanzi anticipato, legittima la parte - che ha concluso l'affare grazie all'intervento del mediatore - ad invocare il risarcimento dei danni (in senso contrario, la isolata e risalente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6731 del
10/05/2002, che esclude il diritto alla provvigione ove i vizi dell'immobile non siano sanabili).
Del resto, proprio per quanto esplicato, nemmeno può dirsi sussistente, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, un obbligo, in capo al mediatore di controllare e garantire che l'immobile sia regolare da un punto di vista edilizio ed urbanistico, potendo, eventualmente, tale profilo esser fatto valere solo ed esclusivamente in punto di inadempimento degli obblighi informativi gravanti sul mediatore che, in ipotesi, avesse conoscenza del vizio e lo abbia coscientemente taciuto all'acquirente; ma, com'è evidente, tale profilo deve essere compiutamente allegato e provato dalla parte che di tale contegno si dolga in giudizio, laddove, invece, nel caso di specie, l'unico profilo che ha ricevuto un adeguato riscontro probatorio non concerne la consapevolezza, ab origine, del mediatore immobiliare circa la presunta irregolarità dell'immobile, ma, eventualmente, l'aspetto, in quest'ambito del tutto irrilevante, dell'inadempimento del venditore, che, pur a conoscenza dello stato dell'immobile, l'aveva taciuto all'acquirente odierno convenuto. Tanto si precisa, comunque, a prescindere da tutta la documentazione depositata da parte attrice volta a dimostrare la regolarità dell'immobile promesso in vendita, dalla cui valutazione il Tribunale è esentato, in quanto assorbita per le suesposte motivazioni.
Partendo, dunque, dal presupposto per cui il diritto alla provvigione deve dirsi maturato in base alle coordinate interpretative innanzi evidenziate, deve procedersi al vaglio della ulteriore eccezione circa la sussistenza di una deroga rispetto alla disciplina normativa, che ne avrebbe comportato,
pagina 9 di 13 secondo la prospettazione del convenuto, un differimento alla stipula del definitivo.
L'assunto non ha trovato, peraltro, alcun riscontro probatorio dalla documentazione versata in atti.
Ed infatti, nell'ambito della proposta d'acquisto sottoscritta dall'odierno convenuto (cfr. all. 1 alla produzione di parte attrice), all'art. 6 era espressamente stabilito che la provvigione dovesse essere corrisposta “alla data prevista per il primo versamento di cui al punto 3b) o, in mancanza, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'accettazione della presente proposta” e la circostanza che la proposta sia stata accettata, oltre che rinnovata nel tempo ed oggetto, poi, successivamente, di un vero e proprio contratto preliminare, è stata debitamente provata e , del resto, nemmeno contestata dalla parte convenuta. Inoltre, nell'ambito del suddetto preliminare, nulla veniva disposto circa il momento in cui doveva essere corrisposta la provvigione, essendo, in quella sede, solo ribadito l'impegno dei contraenti a riconoscere il compenso al mediatore, cui era espressamente riconosciuto di aver messo le parti in contatto per la conclusione dell'affare.
Vero è che, la parte convenuta ha depositato in atti una scrittura, intercorrente tra l'agenzia immobiliare e il promittente venditore, risalente al 4/4/2008, con cui la corresponsione della provvigione veniva validamente differita alla stipula del definitivo e, tuttavia, l'analoga scrittura, risalente all'8/4/2008, tra le odierne parti in causa, non può ritenersi produttiva di alcun effetto, giacché non reca alcuna sottoscrizione, né da parte del convenuto, né da parte dell'odierna attrice, con la conseguenza che la asserita deroga alla disciplina legale di cui all'art. 1755 c.c. non può dirsi, per le parti in causa, validamente posta in essere.
Su tali basi va, infatti, valutato il contenzioso, i cui atti pure sono stati versati nella produzione del convenuto, instauratosi tra l'agenzia immobiliare e promittente venditore, nel cui ambito Persona_1
l'intestato Tribunale ha giustamente riconosciuto la validità ed efficacia della summenzionata scrittura, ritenendo, proprio a cagione della relativa pagina 10 di 13 sussistenza, di non riconoscere alcun compenso dovuto dal al Per_1 mediatore, in virtù della suddetta deroga.
Peraltro, ritiene il Tribunale di non poter giungere ad analoghe conclusioni nei rapporti tra le odierne parti in causa, giacché nessuna efficacia può essere riconosciuta alla scrittura dell'8/4/2008, proprio perché priva di qualsivoglia sottoscrizione.
La domanda relativa al riconoscimento della provvigione è, dunque, fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, con la conseguenza che CP_1
deve essere condannato alla corresponsione, in favore di
[...] Parte_1
della somma di € 13.440,00, oltre interessi legali a decorrere dalla
[...] prima messa in mora (ricevuta dal convenuto in data 22/4/2009) e sino all'effettivo soddisfo.
A diverse conclusioni, invece, il Tribunale ritiene di giungere con riferimento alla domanda relativa al pagamento asseritamente dovuto dalla parte convenuta, a fronte dell'attività di assistenza prestata dall'odierna attrice, nonché delle spese anticipate dalla stessa, in particolare per il rilascio del certificato di abitabilità.
Sul punto, deve, infatti rilevarsi che l'attore ha allegato semplicemente una fattura relativa alla consulenza per la produzione e il ritiro dei certificati di abitabilità e di destinazione urbanistico dell'immobile, ma non vi è in atti prova, né del conferimento di un tale specifico incarico, né dell'intervenuto effettivo pagamento della suddetta somma da parte dell'agenzia stessa.
Ebbene, ricadeva sull'odierno attore la prova della circostanza di aver curato, su incarico del convenuto, direttamente la pratica oggetto di fattura e, soprattutto, di aver versato la relativa somma. Non avendo fornito prova alcuna di essere stato incaricato per tale ulteriore adempimento, la suddetta domanda deve necessariamente rigettarsi.
Sul punto, non pare superfluo ricordare che, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni pagina 11 di 13 svolte. A ciò si aggiunga che, come è noto, in tema di prova documentale, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto, come nel caso di specie, sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio. A ciò si aggiunga ulteriormente che, nello stesso incarico di mediazione per vendita immobiliare, datato 30/07/2007, era espressamente previsto che “nessun rimborso sarà dovuto per le spese sostenute dal mediatore per l'esecuzione dell'incarico, anche in caso di mancata conclusione dell'affare” (cfr. art. 6 lett. b) della proposta di acquisto di cui all'all. n. 1 della produzione di parte convenuta).
La domanda relativa al pagamento della suddetta fattura, per un totale pari ad € 1.440,00 deve, dunque, essere rigettata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, alla luce del rigetto di una, per quanto minima, parte della cifra richiesta, sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento, ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna CP_1
a corrispondere, in favore di la
[...] Parte_1 complessiva somma di 13.440,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data di prima messa in mora (22/4/2009), sino all'effettivo soddisfo.
pagina 12 di 13 - Condanna alla corresponsione, in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00, Parte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Vallo della Lucania, 8/3/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 13 di 13