Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/06/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
902/24 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Lorenzo Fabris Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel.
Riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 902/2024 avverso la sentenza n.
559/2024 emessa dal Tribunale di Savona in data 10.07.2024 e depositata in pari data.
Tra
, 25.5.1967, in proprio e nella qualità di erede Parte_1 Parte_2
universale di parte attrice. , 24.10.34, deceduto Persona_1 Parte_2 in Sarzana il 12.6.23, rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Graziano del Foro della ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a in Via S. Pt_2 Parte_2
Antonio n. 7
-APPELLANTE- contro
, Tovo San Giacomo (SV) 9.11.1964, e , Persona_1 CP_1
Loano 8.3.1969, rappresentati e difesi dall'Avv.to Claudia Olivieri del Foro di
Savona, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cengio, Via Marconi n.
49/1
-APPELLATI – nonché
, 15.8.62, , 4.3.70, CP_2 Parte_2 CP_3 Parte_2 [...]
, 26.8.1936, 21.5.46 CP_4 Parte_2 CP_5 Parte_2
-APPELLATI CONTUMACI
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectis, in riforma della sentenza impugnata come identificata nell'atto di appello: in via istruttoria ammettere, ai sensi dell'articolo 345 comma 3 c.p.c., la produzione 4 dell'atto di appello, ossia l'ispezione ipotecaria del garage oggetto di causa, nota di trascrizione e visura catastale storica dai quali risulta il sopravvenuto adempimento della trascrizione in data 18/06/24 presso Conservatoria dei registri pubblici immobiliari di Finale Ligure della dichiarazione di successione della deceduta parte attrice Sig.
[...]
; nel merito -Dato atto dell'intervenuta cessazione del contratto di Persona_1
comodato ex articolo 1811 c.c. stipulato tra i comodanti Signori Persona_1
, a cui sono subentrati successivamente quali eredi
[...] Controparte_6 [...]
e , a cui è subentrata Controparte_7 Controparte_4 CP_8
successivamente quale erede ed il comodatario Sig. CP_5 Parte_3
(padre delle attuali parti convenute e ) per intervenuto R_ CP_1
decesso del comodatario Sig. avente ad oggetto garage sito in Parte_3
Tovo San Giacomo frazione Bardino Nuovo Via San Sebastiano n. 120 identificato al NCEU del Comune di Tovo San Giacomo foglio 4 particella 491 sub 1, e/o dato atto della disponibilità del garage sito in Tovo San Giacomo frazione Bardino Nuovo
Via San Sebastiano n. 120 identificato al NCEU del Comune di Tovo San Giacomo foglio 4 particella 491 sub 1 da parte del Sig. ( padre delle parti Parte_3
convenute e ) e delle attuali parti convenute a titolo di atti di R_ CP_1
tolleranza ex articolo 1144 c.c., per rapporto di parentela, da parte dei comproprietari , a cui sono subentrati Persona_1 Controparte_6
successivamente quali eredi e , Controparte_9 Controparte_4
a cui è subentrata successivamente quale erede CP_8 CP_5
condannare gli eredi di ossia le attuali parti convenute e Parte_3 CP_1
, quali occupanti senza titolo, a restituire l'immobile consistente in Persona_1
garage sito in Tovo San Giacomo frazione Bardino Nuovo Via San Sebastiano n.
120 identificato al NCEU del Comune di Tovo San Giacomo foglio 4 particella 491 sub 1 a favore dei comproprietari Signori in proprio e quale erede Parte_1
2 universale di parte attrice come in atti generalizzato Persona_1
deceduto in data 12/06/2023, , , CP_3 CP_2 Controparte_4 [...]
con ordine di sgomberare i beni in esso presenti e consegnare le relative CP_5
chiavi; -Condannare i Signori e , come in atti identificati, al R_ CP_1
pagamento del risarcimento dei danni per occupazione senza titolo del garage in oggetto a favore del Sig. in proprio e quale erede universale di Parte_1
parte attrice come in atti generalizzato deceduto in data Persona_1
12/06/2023, per un importo pari ad Euro 3.100 (Euro 620 annui, il cui importo è comprovato da prod. 54 che attesta importo canone annuo del garage adiacente, relativamente anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) oltre i danni subiti per occupazione senza titolo per il periodo successivo all'anno 2022 ossia Euro 620 per anno 2023 e successivamente sino al momento del rilascio immobile;
in subordine, qualora non sia provata l'esistenza del contratto di comodato e/o atti di tolleranza, in accoglimento della azione di rivendicazione -dato atto della proprietà del garage sito in Tovo San Giacomo frazione Bardino Nuovo Via San Sebastiano n. 120 identificato al NCEU del Comune di Tovo San Giacomo foglio 4 particella 491 sub
1 in capo ai comproprietari , e CP_3 CP_2 Parte_1 Controparte_4 tutti quali eredi dell'originario comproprietario , Controparte_6 CP_5 quale erede dell'originario comproprietario , quale CP_8 Parte_1
erede universale di parte attrice poi deceduto in data Persona_1
12/06/2023, tutti identificati come in atti, condannare gli eredi di Parte_3
ossia e , come identificati in atti, quali occupanti senza titolo, CP_1 Persona_1
a restituire l'immobile sopra identificato a favore dei suindicati comproprietari tra cui
Sig. in proprio e quale erede universale di parte attrice Parte_1 [...]
, come in atti generalizzato deceduto in data 12/06/2023, con ordine Persona_1
di sgombero dei beni in esso presenti e consegnare le relative chiavi;
-Condannare
i Signori e , come in atti identificati, al pagamento del R_ CP_1
risarcimento dei danni per occupazione senza titolo del garage in oggetto a favore del Sig. in proprio e quale erede universale di parte attrice Parte_1 [...]
come in atti generalizzato deceduto in data 12/06/2023, per un Persona_1
importo pari ad Euro 3.100 ( Euro 620 annui, il cui importo è comprovato da prod.
54 che attesta importo canone annuo del garage adiacente, relativamente anni
3 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) oltre i danni subiti per occupazione senza titolo per il periodo successivo all'anno 2022 ossia Euro 620 per anno 2023 e successivamente sino al momento del rilascio immobile;
- rigettare quanto eccepito e dedotto da controparte in quanto infondato in fatto, in diritto e non provato;
- rigettare la domanda di usucapione proposta dai Signori e R_ CP_1
in quanto infondata in fatto, in diritto, non provata. Con compensazione di compensi professionali anche nel caso di accoglimento dell'atto di appello, rimborso delle spese della presente fase di appello (contributo unificato e marca da bollo)”.
PER GLI APPELLATI:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: - Respingere integralmente l'atto di appello avversario in quanto infondato in fatto come in diritto per i motivi tutti evidenziati in narrativa;
- Confermare integralmente la sentenza n.
559/2024 del Tribunale di Savona resa nella causa R.G. 2699/2022; - accordare in ogni caso il favore di spese e compensi, oltre al 15% spese generali ed oltre agli oneri assistenziali e previdenziali di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 07.11.2022, ritualmente notificato in data 17.11.2022, parte attrice , come sopra identificato, nella qualità di Parte_4
comproprietario di un immobile consistente in un garage, sito in Tovo San Giacomo
(Savona), frazione Bardino Nuovo, Via San Sebastiano numero 120, identificato al
NCEU del Comune di Tovo San Giacomo al foglio 4, particella 491 sub 1, categoria c/6, classe U, consistenza 19 mq, totale superficie 22 mq, conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Savona i Signori e , quali Persona_1 CP_1 occupanti senza titolo, per la restituzione dell'immobile suindicato, per intervenuta cessazione del contratto di comodato, stipulato, negli anni settanta, tra i comproprietari del garage ( , , ) ed il Sig. Persona_1 CP_6 CP_8
, quale padre delle parti convenute, per decesso in data Parte_3
25.03.2017 del comodatario e, in subordine, a titolo di azione di rivendicazione.
Parte attrice chiedeva, altresì, nei confronti delle Parti convenute il risarcimento dei danni per occupazione senza titolo per un ammontare pari ad euro 3.100,00, in riferimento agli anni 2018,2019,2020, 2021,2022, parametrato ad un valore annuale di euro 620,00, come da canone di locazione del garage adiacente, oltre i danni
4 subiti per occupazione senza titolo per il periodo successivo al 2022 sino al momento del rilascio dell'immobile.
Si costituivano in giudizio i convenuti, e , con comparsa di R_ CP_1
costituzione e risposta tempestivamente depositata, formulando domanda riconvenzionale di usucapione dell'immobile oggetto del procedimento civile, a titolo di possesso ventennale, ed insistevano per il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto ed in particolare contestavano l'esistenza di un contratto di comodato verbale, come asserito da controparte.
Il Tribunale, alla prima udienza, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile, , , CP_2 Parte_1 CP_3
, , sì che, all'esito, venivano, quindi
[...] Controparte_4 CP_5
concessi i termini ex art. 183 n. 6 c.p.c., trascorsi i quali, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di ammissione delle istanze istruttorie, così decideva: “…non ammette la prova per testi dedotta da parte attrice in memoria
22.12.2023, vertendo la stessa su capitoli generici e/o valutativi e/o irrilevanti e/o non contestati e/o già oggetto di prova documentale;
ammette le prove per interpello
e testi dedotte da parte convenuta in memoria 23.12.2023 ad eccezione dei capi nn.
5 e 6 (generici e valutativi); ammette la prova per interpello dedotta da parte attrice sui capitoli di cui alla memoria 11.1.2024 ad eccezione del capo n° 1, vertendo lo stesso su circostanze che non costituiscono prova contraria”.
Espletata l'istruttoria orale e precisate le conclusioni, il Giudice all'udienza del
10.07.2024 invitava alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ed all'esito la causa era così decisa: “…
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa:
1) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, e per l'effetto dichiara che (nato a [...] il [...] c.f.: Persona_1
e (nato a [...] il [...] c.f.: C.F._1 CP_1
sono divenuti proprietari per la quota di metà ciascuno, per C.F._2 intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Tovo San Giacomo, via San
5 Sebastiano n° 120 Piano T, censito al NCEU del medesimo Comune al Foglio 4,
Particella 491, Sub 1, Cat. C/6, Classe U, consistenza mq. 19;
2) dispone la trascrizione del capo 1) della presente sentenza esonerando il competente Ufficio dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”.
Il Tribunale di Savona, in particolare, motivava la propria decisione, affermando quanto segue: - a seguito dell'assunzione delle prove orali, era stata provata la sussistenza, in capo ai convenuti (e prima di loro in capo al loro padre, nonché dante causa, ), del possesso pacifico, continuativo, pubblico ed Controparte_10
ininterrotto per oltre 20 anni del locale box oggetto di causa, sito in Tovo San
Giacomo Via San Sebastiano n. 120; - in particolare era stata raggiunta la prova che gli stessi avessero utilizzato il suddetto locale: “…a decorrere dalla fine degli anni '60/inizio degli anni '70 del 1900 ed utilizzano ancora oggi – con un possesso che si è dunque protratto per un periodo di tempo superiore a 50 anni – sia quale magazzino per lo stoccaggio di generi alimentari destinati all'attività di bar-ristorante da essi gestita in un immobile sito di fronte, sia quale garage per parcheggiare le proprie autovetture, ed anche – quando gli odierni convenuti erano in tenera età – per giocarvi con altri bambini della zona”.
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig.
[...]
, in proprio e quale erede di , concludendo come Parte_1 Persona_1
in epigrafe, ha proposto appello come segue:
-1. Violazione artt. 1141-1144-1803 c.c. per insussistenza presupposti presunzione di possesso: Disponibilità bene parti convenute a titolo comodato e/o atti di tolleranza;
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado abbia ritenuto operante la presunzione di possesso ex articolo 1141 c.c., considerata la mancata prova dell'esistenza della stipulazione di un contratto di comodato, senza altresì accertare la sussistenza, nel corso degli anni, di atti di tolleranza ex articolo
1144 c.c. da parte dei comproprietari, nonostante tale istituto sia stato richiamato nelle memorie 183 VI comma c.p.c. ( vedi pagina 2 memoria n.
1- pagina 2 memoria n.2) e nelle conclusioni precisate all'udienza del 10/07/2024.
6 A tal riguardo l'appellante, in particolare,:- rileva che i convenuti non avevano riferito che avesse appreso di sua iniziativa il garage, limitandosi ad Parte_3
affermare genericamente che il loro padre aveva esercitato un possesso ultraventennale sull'immobile, contestando la stipula del comodato, circostanza come tale non dirimente;
- sottolinea i rapporti pregressi esistenti con Parte_3
, senza vantare alcun diritto dominicale, rapporti venuti meno con la morte del
[...]
predetto, in data 25.3.17, cui era seguita, poco dopo, la richiesta di restituzione;
- evidenzia la valenza degli atti di gestione compiuti nel corso degli anni dai comproprietari in questione, con adempimenti fiscali, amministrativi , anche circa il passo carrabile, oltre che con riferimento alla stipula del contratto assicurativo contro furto e incendio, nonchè in relazione ad atti dispositivi, tutti di sicura rilevanza probatoria rispetto all'insussistenza dei presupposti per addivenire all'usucapione, come da sentenza Cass. n.3721/85: - lamenta l'irrilevanza dell'esito delle prove orali, ai fini de quibus, a fronte delle spese sostenute da;
- Persona_1
contesta la sottovalutazione dei rapporti parentali, anche a prescindere dalla mancata prova del comodato, quale presumibile ragione di atti di tolleranza ed accondiscendenza rispetto anche a forme di uso, in senso materiale, esclusivo, richiamando in tal senso la sentenza Cass. n.11277/15, il tutto secondo dati di comune esperienza;
-2. Omessa valutazione sussistenza atti di tolleranza e sussistenza rapporto di parentela;
Violazione art. 112 c.p.c.;
L'appellante, con il succitato secondo motivo di impugnazione, lamenta che il
Tribunale, malgrado i reiterati richiami all'istituto degli atti di tolleranza, sia nelle memorie n.1 e n.2 di parte attrice, che nelle conclusioni rassegnate all'udienza del
10.07.2024, non abbia tenuto conto della prova documentale fornita, con la produzione di estratti di nascita, dei rapporti parentali esistenti tra la defunta parte attrice Sig. ed i danti causa delle altre Parti. Persona_1 Parte_1
contesta, dunque, che il primo Giudice abbia trattato la fattispecie in esame
[...]
come se si trattasse di persone estranee, senza provvedere ad accertare la sussistenza degli atti di tolleranza ex articolo 1144 c.c., benchè dedotti, ciò con conseguente violazione dell'articolo 112 c.p.c., il tutto in relazione alla valenza probatoria di tale difesa;
7 -3. Sussistenza rapporto di parentela tra i comproprietari bene ossia la defunta parte attrice , i danti degli attuali comproprietari e sig. Persona_1
dante causa parti convenute;
Violazione art. 74-75-76-77 c.c. Controparte_10
Con il terzo motivo di appello, parte appellante reitera quanto già esposto nel secondo motivo di appello e lamenta che il Giudice abbia trattato la vicenda in esame, senza valutare le prove fornite in merito ai legami di parentela esistenti tra le parti, che articola segnatamente, in rapporto ai documenti prodotti;
-4. Violazione art. 1158 c.c. insussistenza possesso utile ai fini usucapione a titolo di proprietà sia corpus sia animus;
Con il quarto motivo viene impugnata la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto in capo alle Parti convenute l'acquisto per intervenuta usucapione della proprietà del garage oggetto della domanda di restituzione, fondando l'accoglimento sul fatto che il padre delle parti convenute avesse utilizzato il bene dalla fine degli anni '60 del 1900 per parcheggiare la macchina, depositare la merce del ristorante, far giocare i bambini, tutto senza valutare in modo compiuto, oltre alla mancata prova dell'esistenza di un contratto di comodato, la valenza, come già richiamato nel motivo 1, degli atti di gestione posti in essere dai proprietari. L'appellante, dunque, richiama le pratiche edilizie, anche relativa all'accesso carrabile, le dichiarazioni di successione, la stipulazione di un contratto di assicurazione, il pagamento delle imposte e lamenta ulteriormente che il Giudice abbia ritenuto tali atti non idonei ad interrompere il decorso del termine di usucapione, non essendo visibili al possessore, assumendo, ancora, che gli stessi erano stati compiuti quando già erano decorsi i venti anni. In merito critica l'iter logico del primo Parte_1
Giudice, ritenendo lo stesso in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito in punto onere della prova dell'usucapione, con conseguente violazione dell'articolo 1158 c.c. Parte appellante sottolinea, pertanto, che il possesso idoneo all'usucapione deve consistere nell'esteriorizzazione di un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio di proprietà (o altro diritto reale) , ancor più significativo in presenza di atti del proprietario che, anche se non caratterizzati da piena valenza interruttiva, indichino, come nel caso, la persistenza della titolarità del diritto dominicale, ciò con richiamo a quanto statuito dalla Corte di
8 Cassazione nella sentenza numero n.4206/1987 ed in linea con la giurisprudenza sul tema.
rileva, pertanto, la mancanza di prova sia del “corpus”, che dell' Parte_1
“l'animus” ai fini di una pronuncia di usucapione, sottolineando come neppure fossero state dedotte da controparte particolari attività connotanti a tal fine il mero uso che veniva fatto del garage di cui si tratta, a partire, comunque, da metà degli anni '70. L'appellante, pertanto, invoca la riforma della sentenza appellata, con conseguente accoglimento della propria domanda di restituzione del garage, ciò dopo aver indicato segnatamente gli atti di gestione compiuti sul bene, non compatibili con l'ingiusta decisione in questione.
-5. Sussistenza presupposti azione di rivendicazione;
Con il quinto motivo l'appellante, anche in caso di mancato accoglimento della domanda di rilascio a titolo di cessazione del contratto di comodato, considerata, per quanto esposto, l'insussistenza dei presupposti del possesso “ad usucapionem” in capo a , insiste nel chiedere la restituzione dell'immobile di cui Parte_3
è causa, in rivendica, domanda non trattata dal primo Giudice. In merito, Parte appellante assume, rispetto alle allegazioni documentali già in atti, esaminate analiticamente, come il garage in questione sia stato realizzato da , nato CP_2
nel 1889, ricostruendo, dunque, i passaggi continuativi di proprietà, iure successionis, in relazione a pratica edilizia del '56, così da offrire la prova necessaria del titolo originario.
-6. Sussistenza presupposti indennità di occupazione senza titolo;
Con il sesto motivo, l'appellante rileva che all'accoglimento della domanda di restituzione del garage oggetto di rilascio, consegue il diritto alla liquidazione dell'indennità dell'occupazione senza titolo dal momento del decesso del Sig.
, dante causa delle parti convenute, sino al momento del rilascio Parte_3
del fondo, considerato che sin dal 2017 sono state inviate alle parti convenute missive di restituzione del fondo. A fondamento della richiesta viene richiamata la produzione numero 54 che consiste nel modello RLI, estratto dal cassetto fiscale
Agenzia Entrate, dal quale risulta un importo annuale del canone di locazione pari ad euro 620 relativamente al fondo adiacente a quello oggetto di rilascio (vedi prod.54).
9
7. Ammissione documento sopravvenuto trascrizione dichiarazione successione della deceduta parte attrice . Persona_2
Infine, con l'ultimo motivo di appello l'appellante chiede che, ai sensi dell'articolo
345 comma 3 c.p.c., venga ammessa la produzione dell'ispezione ipotecaria, della nota di trascrizione e della visura catastale storica dai quali risulta che è stato espletato dal comproprietario ed attuale parte in causa Sig. la Parte_1
facoltà propria di proprietario di trascrivere la dichiarazione di successione della deceduta parte attrice Sig. . Persona_1
*** *** ***
Si sono costituiti nel giudizio di appello gli appellati e , R_ CP_1 chiedendo l'integrale rigetto del gravame, in quanto infondato, e la conferma della sentenza di primo, con vittoria delle spese di lite. I predetti: - evidenziano come la mancanza di prova del preteso comodato fosse dirimente, lamentando la novità e, comunque, l'inconcludenza del tema afferente agli atti di tolleranza, così da invocare la fondatezza della decisione appellata in ragione dell'onere probatorio ex art.2697
c.c.; - richiamano gli esiti delle prove orali attestanti in capo al loro dante causa il possesso pacifico, continuativo, ininterrotto, per circa 50 anni, Parte_3
del locale di cui è causa, utilizzato sia come box, per il ricovero di veicoli, che come magazzino, per lo stoccaggio di generi alimentari utilizzati nel ristorante gestito dalla famiglia dal oltre 70 anni, ubicato di fronte al locale medesimo, ciò R_
provvedendo anche alla manutenzione;
- escludono la valenza dei documenti prodotti da controparte, rispetto ad un'usucapione già intervenuta agli inizi degli anni'90, senza, viceversa, nulla contestare in punto titolarità originaria del bene.
Gli altri appellati, sebbene ritualmente citati, non si costituivano.
Con ordinanza del 16.01.2025 è stata dichiarata la contumacia dei sig.ri CP_2
, , e , con rinvio per la decisione
[...] CP_3 CP_5 Controparte_4 all'udienza del 18.03.2025, assegnando i termini di legge ex art. 352 c.p.c.
Con ordinanza del 20.03.2025, previa riassegnazione a nuovo relatore, la causa è stata trattenuta in decisione, riservando la decisione al Collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
10 In ordine ai motivi da 1 a 4, che la Corte reputa debbano essere trattati unitariamente, in ragione della stretta interconnessione fra gli stessi, va osservato quanto segue.
L'odierno appellante ha sostenuto nell'atto introduttivo che la disponibilità del bene immobile in questione originava da un contratto verbale di comodato stipulato tra il sig. ed il padre dei convenuti, sig. , sì che Persona_1 Parte_3 al momento del decesso di quest'ultimo, il contratto di comodato si era estinto per la morte del comodatario e, pertanto, era stata chiesta la restituzione dell'immobile.
Parte appellante ha giustificato la natura dell'accordo in considerazione del legame parentale esistente tra le Parti, assumendo che, comunque, per la medesima ragione, era stata tollerata, fino alla morte del comodatario, l'occupazione del box di cui è causa.
In realtà, va osservato, non ha fornito la prova dell'esistenza del Parte_1 contratto di comodato, ne è stato in grado di dare prova dell'epoca in cui si sarebbe concluso il suddetto accordo contrattuale.
Infatti, dall'esame degli atti di causa, in particolare dall'atto introduttivo, si evince la presunta concessione in comodato da parte degli originari comproprietari (sig.ri
, ) al sig. , Persona_1 Controparte_6 CP_8 Parte_3
ma tale circostanza non risulta connotata in nessun arco temporale e non è stata articolata alcuna prova ammissibile su tale fatto (si vedano le memorie istruttorie ex art. 183 6° co, 1 e 2, c.p.c.).
Come la Corte di Cassazione ha affermato in varie occasioni (tra le altre Corte di
Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.36057 del 23/11/2021): “l'attore in restituzione il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa (cfr. Cass., Sez. Un.,
30/10/2001, n. 13533, e, conformemente, da ultimo, Cass., 20/1/2020, n. 1080).
In altri termini, colui che chiede la restituzione, per sopravvenuta inefficacia di un titolo negoziale, deve provare, oltre che la ragione dell'invocata inefficacia, prima ancora il titolo stesso in base al quale è avvenuta la consegna del bene, (cfr. Cass.,
23/12/2010, n. 26003; Cass., 26/2/2007, n. 4416; Cass., 10/12/2004, n. 23086),
11 l'uno e l'altro elemento costituendo fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore (v. Cass., 13/7/1984, n. 4119).
L'odierno appellante non ha assolto al suo onere probatorio.
Il Tribunale, quindi, correttamente ha ritenuto non provata la circostanza, il rapporto di parentela, come tale, non essendo dirimente a tal fine, rispetto ai necessari elementi di prova occorrenti rispetto al contratto prospettato.
Ciò detto, merita di essere affrontata subito, per ordine logico, la questione afferente alla doglianza relativa all'accertata usucapione del garage di cui è causa, domanda riconvenzionale proposta dagli originari convenuti ed accolta dal Tribunale.
In merito, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore di un bene immobile, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso “ad usucapionem”, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità, per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Non solo, colui che invoca il possesso acquisitivo in questione, deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, né sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Corte di Appello Reggio Calabria nr. 102/2023).
Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un
12 potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass.
15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
Da ciò discende, allora, in primo luogo, che colui il quale invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni, in sé apodittica.
Ovvia conseguenza di tale assunto è che chi afferma di avere usucapito il bene deve fornire, in primo luogo, la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto, essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso (in tal senso vedi Cass. 21873/18).
In altri termini, osserva questa Corte, non è sufficiente che chi vanti l'usucapione sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile”, ovvero
"da oltre venti anni et similia” – nella comparsa di risposta, si noti, i convenuti riferiscono di un possesso non meglio precisato da oltre 50 anni- giacché
l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza ed il modo del possesso non consente di ritenere maturata l'usucapione, al fine di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto giuridico in questione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio e finiscano per essere strumentali
(Cass. civ., sez. II, 26.04.2011, n. 9325).
A fronte di quanto sopra, dunque, occorre rilevare che il Tribunale di Savona ha accolto la domanda ex art.1158 c.c. ritenendo la prova orale sufficiente a dimostrare il possesso ultraventennale del bene, ma non ha fatto buon uso dei suddetti principi.
Infatti, nel caso di specie, in particolare, la teste non è stata in grado di riferire Tes_1 sul momento e sulle modalità dell'avvenuto impossessamento, ma ha genericamente riferito dell'utilizzo del garage da parte del padre dei convenuti e poi
13 degli stessi, senza però fornire date, ma solo generiche situazioni risalenti a quando era bambina.
A riguardo, la Corte osserva che, d'altra parte, l'utilizzo del garage di per sé non è espressione, in modo inequivocabile, dell'intento del gestore di possedere per sé, ove non si accompagni al compimento, per il tempo qualificato come sopra, di specifici atti di possesso idonei a dimostrare l'intenzione di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario.
Sul punto, circa le prove orali assunte, non scevre, va detto, da rilevanti profili di genericità, in particolare rispetto alla collocazione temporale delle circostanze davvero specifiche e qualificanti, merita di essere evidenziato che: - la teste già citata nulla ha saputo riferire in merito agli interventi di manutenzione del Tes_1 garage (in particolare l'impermeabilizzazione del tetto e la sostituzione della serranda) da parte dei convenuti, tanto che sui i capitoli 9,10 e 11 ha risposto di non sapere nulla;
- anche il teste nulla di concreto è stato in grado di riferire Tes_2
sui lavori effettuati al garage, ancor meno sui tempi degli stessi, salvo rammentare di aver visto realizzare i lavori di impermeabilizzazione, senza sapere da chi fossero stati fatti, per ancora affermare di aver visto la serranda già sostituita, senza saper dire da chi, il tutto riferendo solo in ordine all'utilizzo, non meglio qualificato nelle condotte, ai fini de quibus, di detto immobile, rispetto ad un limitato periodo, coincidente con quando lavorava presso il ristorante dei convenuti originari, in particolare sette anni a decorrere dai primi anni '80 (allorquando, dunque, anche secondo la prospettazione degli appellati, il termine ventennale non era maturato).
Questa Corte esaminando le altre dichiarazioni testimoniali in particolare del teste e del teste , osserva quanto al primo citato Testimone_3 Testimone_4
testimone che lo stesso ha riferito unicamente circa i fatti relativi alla sostituzione della serranda del garage, cui aveva partecipato materialmente insieme ai
“convenuti”, senza essere in grado, tuttavia, di riferire quando fosse avvenuta la sostituzione medesima e neppure il costo del lavoro, pur riferendo di essere stato lui stesso a consigliare a la Ditta alla quale rivolgersi per reperire Persona_1
detto manufatto, nulla sapendo, comunque, circa chi avesse pagato, il tutto con l'effetto, in ogni caso, di collocare tale sostituzione in anni, per forza di cose, certo
14 non risalenti a prima della metà degli anni'80, attesa la data di nascita di R_
, nel 1964.
[...]
Con riferimento, poi, al teste , si noti nato nel '57, non può tacersi Testimone_4 che lo stesso ha solo riferito di avere frequentato il bar come cliente dagli anni '70 in poi e di ricordare di avere “alcune volte” aiutato il a scaricare delle Parte_3
casse per collocarle nel garage, non è dato sapere quando e quante volte, rispetto a ricordi, circa l'uso a posteggio del locale stesso, collegati a tali occasioni;
detto teste, peraltro, ha confermato il fatto che posteggiasse ivi il suo Persona_1
scooter, collocando nel 2015 o nel 2016 di averlo atteso di fronte al locale in questione, nulla, infine, sapendo riferire sulle opere di manutenzione, a fronte della preoccupazione di affermare, non richiesto: “ Ho sempre visto e i figli Parte_3 utilizzare questo locale. La mia convinzione era che il locale fosse loro”, il che ben poco vale, in termini fattuali, se non palesare financo elementi di scarsa terzietà e, dunque, attendibilità, del testimone.
A fronte di quanto sopra, pertanto, la Corte ritiene che gli odierni appellati, oltre ad essere stati inammissibilmente generici, in punto modalità e tempo del preteso impossessamento, neppure abbiano fornito la prova della sussistenza dell'animus possidendi, richiesto per usucapire un bene, essendo necessaria, a tal riguardo, la
“manifestazione del dominio esclusivo sulla 'res' da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, atteso che per tale prova, non è sufficiente avere utilizzato
l'immobile - oltretutto, nel caso di specie, come già sottolineato, senza fornire elementi certi e dettagliati - , poiché l'uso non comporta di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui'” (cfr. Cass. 9325/2011),
“occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (cfr. Cass. 18215/2013).
Nel caso in esame, in buona sostanza, l'istruttoria, attesa la sua genericità, è risultata del tutto insufficiente a ritenere integrata la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, né è stata supportata da elementi documentali utili a corroborare, nei termini rigorosi richiesti, la fondatezza della domanda de qua, con riferimento al “corpus” e all'”animus possidendi” necessario, sia in capo agli attuali
15 appellati, che al loro dante causa, rispetto al quale questi ultimi vantano gli effetti di cui all'art.1146 c.c.
La Corte osserva, altresì che, sebbene la giurisprudenza sia costante nello stabilire che ai fini della prova di acquisto della proprietà per usucapione “non occorre alcuna conferma documentale all'esercizio del possesso” (Cassazione Ordinanza nr.
20884 del 18.07.2023), ciononostante i convenuti, malgrado il vantato asserito lungo periodo di “possesso”, non sono stati in grado di fornire alcun documento connotante le loro asserzioni, quale prova degli asseriti lavori di manutenzione svolti nel locale, ad esempio la prova della fornitura della luce, in senso opposto andando
Cont i documenti prodotti dall'attore originario (pagamenti vari: , TARI, imposte di successione, pratica per l'accesso carrabile, stipulazione contratto di assicurazione per furto e incendio) documenti che, certo, pur non dirimenti, rispetto, tuttavia, alla
“fluidità” dei tempi e modi dell'impossessamento, già denunciata, non confortano le pretese avversarie, accertando, di fatto, rispetto ad un mero uso, il compimento di atti riconducibili alle prerogative dominicali.
Sul tema, merita ancora di essere richiamata la recente sentenza della Corte
Cassazione n. 8866/2018, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare”.
A fronte di detto approdo, occorre considerare, il tema della tolleranza, ex art.1144
c.c., non determina alcuna attenuazione dell'onere probatorio sopra specificato, sì che l'argomento, con valenza liberatoria per l'appellante, da un lato resta, a ben vedere, assorbito, dall'altro, nel caso di specie, soffre, ai fini auspicati, ma divenuti superflui, della stessa genericità correlata all'impossessamento, in rapporto alla prova, a prescindere dalle eccezioni in rito degli appellati, che, comunque, non giovano alla loro tesi.
16 In tal senso, allora, pare opportuno sottolineare, se è vero che una recente sentenza della Suprema Corte ha affermato : “In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza” (Cassazione nr. 9275 del
2018), è altrettanto vero che le peculiarità della situazione in esame, rispetto alla manifesta carenza delle doverose specifiche allegazioni da parte di Persona_1
e , circa tempo e modi dell'impossessamento, risultano dirimenti in senso a CP_1 loro sfavorevole, rispetto, d'altra parte, alla pacifica circostanza che nessun contrasto vi fu fra le Parti fino, di fatto, alla morte di , né in termini Parte_3 di pretese di usucapione, che di restituzione, a fronte dell'effettività di rapporti parentali.
L'appello proposto, dunque, va accolto, in via, come detto, assorbente, in punto carenza di prova dell'usucapione.
Circa il motivo n.5, afferente alla domanda di rivendica, la Corte osserva quanto segue. Come è noto, e confermato dalle più recenti pronunce di legittimità, con l'azione di rivendicazione l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce per conseguirne nuovamente la disponibilità, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà.
Nel caso di specie, in primo luogo parte appellante ha fornito la prova dell'acquisto originario del garage. Agli atti, infatti, si rinviene la pratica edilizia del 25/10/1956, depositata presso Comune di Tovo San Giacomo, con la quale fu CP_2 CP_2
(si tratta di nato in [...] il [...]) chiedeva il rilascio CP_2 dell'autorizzazione per la costruzione di un locale di deposito in Bardino Nuovo. Tale pratica si riferisce proprio al garage oggetto di causa, identificato con il mappale
491, derivante dal mappale 327, che è il terreno sul quale è stato costruito l'immobile
(vedi prod. 28 e 29 fascicolo parte attrice), il tutto secondo la sequenza documentale dedotta dall'appellante fin dal primo grado, comprensiva dei vari trasferimenti che sono avvenuti per successione legittima e/o per testamento nei decenni a seguire, sino all'attuale comproprietario . Parte_1
17 Va, altresì, considerato il fatto che i convenuti non hanno mai contestato la titolarità del bene immobile in capo all'appellante e l'onere della prova della proprietà del bene, sebbene rigorosa, nella fattispecie in esame, è in qualche modo attenuata sussistendo un implicito riconoscimento della proprietà da parte dei convenuti in capo alla parte appellante, come chiarito anche dalla Suprema Corte con sentenza n.28865 del 2021, secondo cui: “essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane tuttavia attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,
l'appartenenza al bene al rivendicante o uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere…”.
In esito alle considerazioni che precedono, pertanto, l'azione di rivendica proposta merita accoglimento, con conseguente ordine di immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e/o cose, e consegna delle chiavi dell'immobile da parte degli appellati.
Passando al motivo n.6 osserva la Corte quanto segue.
Parte appellante chiede il risarcimento del danno subito per il periodo di occupazione dell'immobile, determinando l'entità del danno con il valore locatizio per immobili analoghi siti nella stessa zona.
La domanda non può trovare accoglimento.
La Corte osserva che il danno da occupazione deve ritenersi danno conseguenza e, quindi, deve essere allegato e provato, mentre, nel caso di specie, parte appellante non ha assolto all'onere a suo carico non provando di avere patito un pregiudizio.
18 Sul punto, la giurisprudenza ha definitivamente chiarito: “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno (Cass. Sez. Un. 33645/22 e Cass. Sez.
Un. 33659/22). Secondo la giurisprudenza, quindi, vi è un onere di specifica allegazione con riguardo ai citati profili, non potendo ammettersi alcun automatismo tra il mero fatto dell'occupazione del cespite e il diritto al risarcimento. Il proprietario, in sostanza, è tenuto ad allegare, nel caso, quanto al danno emergente, l'effettiva possibilità di godimento perduta, rispetto a quello che, in concreto, egli intendeva fare, e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato, anche in questo caso con riferimento all'effettiva volontà di addivenire a tale utilizzo (sul punto, Cass. 25128/23), solo in esito a dette, si torna a dire, specifiche allegazioni sorgendo nella controparte un dovere di contestazione.
In sostanza, giova porre in risalto, il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non coincide con quello dell'azione restitutoria, ma richiede l'allegazione (e la dimostrazione) di un ulteriore quid pluris, che tracci un confine rispetto all'azione reale e che consiste, appunto, nell'allegare le specifiche conseguenze pregiudizievoli patite dal proprietario.
Sul punto, allora, non può omettere di considerare la Corte come Parte_1
non abbia in alcun modo assolto detto onere probatorio specifico, a fronte anche del fatto che, comunque, per anni il garage di cui è causa è stata lasciato nella
19 disponibilità materiale degli attuali appellati, rectius, del di loro padre, così da mostrare, in fatto, disinteresse all'uso diretto o indiretto del locale, il che è coerente anche con la prospettazione del citato comodato, fatta, comunque, propria dal pretese danneggiato.
Detto motivo di gravame è, pertanto, infondato e va respinto.
Passando al 7° motivo, in punto produzione denuncia di successione del 14.05.24, lo stesso risulta assorbito, da un lato non sussistendo contestazione circa la successione medesima, dall'altro il documento stesso essendo irrilevante ai fini della decisione.
Esaminati tutti i motivi di gravame, precisato che le difese finali di entrambe le Parti processuali non offrono argomentazioni diverse da quelle già svolte, occorre procedere a decidere in punto spese di lite.
In merito, non può tacersi come la parziale reciproca soccombenza delle Parti, rispetto alle domande formulate e, in particolare, la peculiarità della vicenda, rispetto alle prospettazioni delle Parti stesse, integrino i presupposti di cui all'art.92, comma
2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, sia in rapporto alla sostanziale equivalenza della soccombenza medesima, sia, ancor più, a fronte di quanto previsto dalla Corte Costituzionale con sentenza n.77/18, in relazione all'ambito familiare che ha visto, per anni, la precedente generazione esente, nei fatti, da conflitti di qualsivoglia genere circa l'immobile in questione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di Savona, n. 559/2024 pubblicata il 10.07.2024, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione così decide:
DICHIARA TENUTI E CONDANNA, in parziale accoglimento del gravame, Parti appellate e alla restituzione del bene immobile Persona_1 CP_1
(garage) sito in Tovo San Giacomo frazione Bardino Nuovo Via San Sebastiano n.
120 identificato al NCEU del Comune di Tovo San Giacomo foglio 4 particella 491 sub 1, con relativo immediato rilascio, libero da persone e cose e consegna delle chiavi, all'appellante , quale legittimo proprietario;
Parte_1
RIGETTA i restanti motivi di gravame;
20 CONFERMA, nel resto, la sentenza di primo grado;
COMPENSA INTEGRALMENTE fra le Parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Genova, lì 15 maggio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dr. Alessandro Ferrini Dr. Lorenzo Fabris
21