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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3910/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 3910/2025 promossa da:
e on il patrocinio dell'avv. Stefano Scudellaro Parte_1 CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in Bagnoli di Sopra (PD), come risulta dall'atto n.
5 Parte I Anno 2017 del Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Bagnoli di Sopra (doc. 1), ordinando al competente Ufficiale di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e nato in [...] il [...], contraevano Parte_1 CP_1
matrimonio a Bagnoli di Sopra (PD) il 13.11.2017, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile, al n. 5, parte I, anno 2017.
Con decreto n. 7670/2021 del 25.10.2021 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra le parti alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del
Tribunale del 19.10.2021.
pagina 1 di 2 In data 11.4.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio, così come confermato con successive note scritte depositate per l'udienza del
6.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti chiedono unicamente la pronuncia sullo status.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto a Bagnoli di Parte_1 CP_1
Sopra (PD) il 13.11.2017 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile, al n. 5, parte
I, anno 2017;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 3910/2025 promossa da:
e on il patrocinio dell'avv. Stefano Scudellaro Parte_1 CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in Bagnoli di Sopra (PD), come risulta dall'atto n.
5 Parte I Anno 2017 del Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Bagnoli di Sopra (doc. 1), ordinando al competente Ufficiale di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e nato in [...] il [...], contraevano Parte_1 CP_1
matrimonio a Bagnoli di Sopra (PD) il 13.11.2017, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile, al n. 5, parte I, anno 2017.
Con decreto n. 7670/2021 del 25.10.2021 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra le parti alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del
Tribunale del 19.10.2021.
pagina 1 di 2 In data 11.4.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio, così come confermato con successive note scritte depositate per l'udienza del
6.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti chiedono unicamente la pronuncia sullo status.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto a Bagnoli di Parte_1 CP_1
Sopra (PD) il 13.11.2017 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile, al n. 5, parte
I, anno 2017;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 2 di 2