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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n.2218/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2218/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
piazza Santa Croce, 4, CF. , elettivamente domiciliata in Massa Lubrense, C.F._1 alla via Partenope 10, presso lo studio dell'Avv. Celestino Marcia, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Meta, alla Via Angelo Cosenza 82 presso lo studio dell'Avv. Rossella
Pollio, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni: Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni indicate nel ricorso congiunto.
1 Il P.M. in data .17.02.2025 ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto depositato il 19 aprile 2023, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato
Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile in Massa Lubrense il 05.08.2020, optando per il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione è nato il figlio Per_1
in data 26.12.2020 a IC UE.
[...]
Hanno allegato che nel corso degli anni è progressivamente venuta a mancare la comunione morale e materiale tra i coniugi, che intendevano addivenire ad una pronuncia giudiziale di formalizzazione della separazione, regolando le relative condizioni sulla base degli accordi raggiunti.
All'udienza del 25 ottobre 2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
Il Pm ha espresso parere favorevole all'omologa della separazione in data 02.01.2024.
Con sentenza n. 41/2024 del 02.01.2024, depositata in data 05.01.2024, il Tribunale di Torre
Annunziata pronunciava sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi Parte_1
ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto dagli stessi sottoscritto e,
[...] Controparte_1
preso atto della contestuale domanda di scioglimento del matrimonio dagli stessi proposta ai sensi dell'art 473-bis 49 c.p.c., con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice delegato affinchè – previa acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione – procedesse a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 898/70, e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Quindi all'udienza del 03.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti, confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e il Giudice delegato, rimetteva la causa in decisione al collegio, previa acquisizione del parere del
P.M., pervenuto in data 19.02.2025.
2. La domanda è ammissibile e fondata.
2 Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'art. 473-bis 49
c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione deglieffetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.
Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3
è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art. 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio. Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilievo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il
Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di
Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16.10.2023, n. 28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio". A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis 51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo. In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e
3 divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis
49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa". Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 e.e., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili". Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo – non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) odi disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a
"mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).” In ragione di tali considerazioni, la
Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che possa essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in Massa Lubrense (NA) in data 05.08.2020, ai patti ed alle condizioni concordate tra le CP_1
parti.
4 Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un semestre e più precisamente sin dall'udienza di comparizione delle parti del 25.10.2023, sostituita su loro richiesta dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, nell'ambito del presente giudizio di separazione consensuale e divorzio congiunto, ed all'esito della quale veniva pronunciata sentenza n. 41/2024 del 02.01.2024, depositata in data 05.01.2024, con la quale veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, oramai passata in giudicato come da attestazione di cancelleria.
Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970 n. 898
e, d'altra parte, considerato che i coniugi all'udienza del 03 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, e sono conformi all'interesse del figlio minore, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale, tenuto conto delle seguenti circostanze allegate dalle parti: dalla unione è nato un figlio, ad oggi, minorenne;
i ricorrenti hanno stipulato contratto di locazione per l'abitazione coniugale sita alla Piazza Santa Croce, 4 di Massa
Lubrense, e versano il canone mensile di €. 500,00; entrambi lavorano, l' è portiere di CP_1 albergo e per l'anno 2019 ha prodotto un reddito complessivo da lavoro dipendente pari €.
19.470,00; per l'anno 2020 il reddito complessivo da lavoro dipendente è €. 12.802,00; per l'anno
2021 il reddito complessivo da lavoro dipendente è €. 13.058,00 mentre la è addetta alle Parte_1 vendite presso un negozio e per l'anno 2019 ha prodotto il reddito complessivo da lavoro dipendente pari a €. 19.923,00; per l'anno 2020 reddito complessivo da lavoro dipendente è €.
16.023,00; per l'anno 2021 reddito complessivo da lavoro dipendente €. 19.934, 00; i coniugi non hanno conti correnti bancari o postali cointestati ma ognuno è titolare di un proprio conto corrente;
la è titolare di un conto corrente presso il Banco Sanpaolo di Massa Lubrense mentre Parte_1
l' presso il Banco Poste di IC UE (come risulta dalla documentazione allegata si cfr. CP_1
estratti conto dei rapporti bancaria relativi agli ultimi 3 anni). Entrambi i coniugi possiedono una propria auto;
non sono titolari di diritti reali su beni immobili e su altri beni mobili registrati né
5 sono titolari di quote sociali;
i coniugi non hanno mai ripreso la convivenza;
gli stessi si dichiarano economicamente indipendenti.
3. In ragione della proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Massa Lubrense il 05.08.2020 da
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
IC UE (NA) il 09.07.1979 ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi potranno fissare la loro dimora ove riterranno più opportuno obbligandosi a comunicare ogni variazione. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto;
2. Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre;
3. la casa coniugale, il mobilio e tutte le suppellettili in essa esistenti, restano assegnate alla sig.ra che provvederà a versare il canone di locazione relativo e Parte_1
provvederà al pagamento delle utenze domestiche previa voltura delle stesse;
4. corrisponderà a un assegno mensile di euro 300,00 Controparte_1 Parte_1
(trecento,00), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore con Per_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche, documentate da ed € 150,00 Parte_1
(centocinquanta) a titolo di contributo per il canone di locazione, precisando che detto importo non subirà variazioni a seguito di eventuali mutamenti dello stesso canone di locazione ovvero altro rapporto locatizio;
5. potrà vedere e tenere con sé il figlio: Controparte_1
- nel primo e nel terzo fine settimana di ogni mese, dal pomeriggio del venerdì dalle ore
18,00 alle ore 20,00 della domenica, compatibilmente con gli obblighi scolastici del figlio;
- durante la settimana nel giorno di riposo prelevando il minore dal nido oppure successivamente da scuola con riaccompagno entro le ore 20,00;
- due settimane consecutive durante il periodo di vacanze scolastiche estive dal giorno 7 al giorno 21 del mese di luglio;
- durante le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio, alternando tali periodi annualmente con d' Si precisa che il giorno del Parte_1
6 compleanno del minore, qualora dovesse ricadere nel periodo di permanenza con il padre, questi si obbliga a riaccompagnarlo presso l'abitazione della sig.ra ; - Parte_1
-Durante le festività pasquali dal primo giorno di vacanza scolastica al giorno di Pasqua o dal lunedì in Albis all'ultimo giorno di vacanza scolastica, alternando tali periodi annualmente con Tale calendario potrà subire variazioni, se di volta in Parte_1
volta concordato tra i coniugi anche tramite sms, tenendo conto di un criterio di alternatività
e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori durante le festività. Si precisa che durante i periodi di permanenza con il padre il minore potrà permanere anche presso l'abitazione dei nonni paterni;
6. dà atto che le parti convengono che l'assegno universale per il figlio sarà ricevuto e trattenuto da essa fino al momento in cui sarà previsto dalla vigente Parte_1
normativa e successivamente potrà richiedere in suo favore l'assegno familiare per il minore mentre la retta per l'asilo nido del piccolo sarà a carico di esso Per_1 Controparte_1
che potrà ottenere il rimborso mediante l'accredito del bonus asilo-nido. Allo scadere del bonus asilo-nido le rette scolastiche saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del cinquanta per cento come previsto al punto D) I coniugi hanno già iscritto il minore alla scuola pubblica in Massa Lubrense per cui a decorrere dal mese di settembre 2023 frequenterà l'asilo.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Massa Lubrense (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 8 parte I dei registri di matrimonio dell'anno 2020);
C. nulla sulle spese;
Così deciso in Torre Annunziata, camera di consiglio del 19.02.2025.
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Mariarosaria Barbato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2218/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
piazza Santa Croce, 4, CF. , elettivamente domiciliata in Massa Lubrense, C.F._1 alla via Partenope 10, presso lo studio dell'Avv. Celestino Marcia, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Meta, alla Via Angelo Cosenza 82 presso lo studio dell'Avv. Rossella
Pollio, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni: Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni indicate nel ricorso congiunto.
1 Il P.M. in data .17.02.2025 ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto depositato il 19 aprile 2023, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato
Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile in Massa Lubrense il 05.08.2020, optando per il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione è nato il figlio Per_1
in data 26.12.2020 a IC UE.
[...]
Hanno allegato che nel corso degli anni è progressivamente venuta a mancare la comunione morale e materiale tra i coniugi, che intendevano addivenire ad una pronuncia giudiziale di formalizzazione della separazione, regolando le relative condizioni sulla base degli accordi raggiunti.
All'udienza del 25 ottobre 2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
Il Pm ha espresso parere favorevole all'omologa della separazione in data 02.01.2024.
Con sentenza n. 41/2024 del 02.01.2024, depositata in data 05.01.2024, il Tribunale di Torre
Annunziata pronunciava sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi Parte_1
ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto dagli stessi sottoscritto e,
[...] Controparte_1
preso atto della contestuale domanda di scioglimento del matrimonio dagli stessi proposta ai sensi dell'art 473-bis 49 c.p.c., con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice delegato affinchè – previa acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione – procedesse a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 898/70, e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Quindi all'udienza del 03.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti, confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e il Giudice delegato, rimetteva la causa in decisione al collegio, previa acquisizione del parere del
P.M., pervenuto in data 19.02.2025.
2. La domanda è ammissibile e fondata.
2 Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'art. 473-bis 49
c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione deglieffetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.
Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3
è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art. 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio. Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilievo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il
Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di
Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16.10.2023, n. 28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio". A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis 51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo. In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e
3 divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis
49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa". Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 e.e., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili". Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo – non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) odi disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a
"mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).” In ragione di tali considerazioni, la
Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che possa essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in Massa Lubrense (NA) in data 05.08.2020, ai patti ed alle condizioni concordate tra le CP_1
parti.
4 Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un semestre e più precisamente sin dall'udienza di comparizione delle parti del 25.10.2023, sostituita su loro richiesta dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, nell'ambito del presente giudizio di separazione consensuale e divorzio congiunto, ed all'esito della quale veniva pronunciata sentenza n. 41/2024 del 02.01.2024, depositata in data 05.01.2024, con la quale veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, oramai passata in giudicato come da attestazione di cancelleria.
Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970 n. 898
e, d'altra parte, considerato che i coniugi all'udienza del 03 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, e sono conformi all'interesse del figlio minore, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale, tenuto conto delle seguenti circostanze allegate dalle parti: dalla unione è nato un figlio, ad oggi, minorenne;
i ricorrenti hanno stipulato contratto di locazione per l'abitazione coniugale sita alla Piazza Santa Croce, 4 di Massa
Lubrense, e versano il canone mensile di €. 500,00; entrambi lavorano, l' è portiere di CP_1 albergo e per l'anno 2019 ha prodotto un reddito complessivo da lavoro dipendente pari €.
19.470,00; per l'anno 2020 il reddito complessivo da lavoro dipendente è €. 12.802,00; per l'anno
2021 il reddito complessivo da lavoro dipendente è €. 13.058,00 mentre la è addetta alle Parte_1 vendite presso un negozio e per l'anno 2019 ha prodotto il reddito complessivo da lavoro dipendente pari a €. 19.923,00; per l'anno 2020 reddito complessivo da lavoro dipendente è €.
16.023,00; per l'anno 2021 reddito complessivo da lavoro dipendente €. 19.934, 00; i coniugi non hanno conti correnti bancari o postali cointestati ma ognuno è titolare di un proprio conto corrente;
la è titolare di un conto corrente presso il Banco Sanpaolo di Massa Lubrense mentre Parte_1
l' presso il Banco Poste di IC UE (come risulta dalla documentazione allegata si cfr. CP_1
estratti conto dei rapporti bancaria relativi agli ultimi 3 anni). Entrambi i coniugi possiedono una propria auto;
non sono titolari di diritti reali su beni immobili e su altri beni mobili registrati né
5 sono titolari di quote sociali;
i coniugi non hanno mai ripreso la convivenza;
gli stessi si dichiarano economicamente indipendenti.
3. In ragione della proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Massa Lubrense il 05.08.2020 da
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
IC UE (NA) il 09.07.1979 ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi potranno fissare la loro dimora ove riterranno più opportuno obbligandosi a comunicare ogni variazione. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto;
2. Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre;
3. la casa coniugale, il mobilio e tutte le suppellettili in essa esistenti, restano assegnate alla sig.ra che provvederà a versare il canone di locazione relativo e Parte_1
provvederà al pagamento delle utenze domestiche previa voltura delle stesse;
4. corrisponderà a un assegno mensile di euro 300,00 Controparte_1 Parte_1
(trecento,00), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore con Per_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche, documentate da ed € 150,00 Parte_1
(centocinquanta) a titolo di contributo per il canone di locazione, precisando che detto importo non subirà variazioni a seguito di eventuali mutamenti dello stesso canone di locazione ovvero altro rapporto locatizio;
5. potrà vedere e tenere con sé il figlio: Controparte_1
- nel primo e nel terzo fine settimana di ogni mese, dal pomeriggio del venerdì dalle ore
18,00 alle ore 20,00 della domenica, compatibilmente con gli obblighi scolastici del figlio;
- durante la settimana nel giorno di riposo prelevando il minore dal nido oppure successivamente da scuola con riaccompagno entro le ore 20,00;
- due settimane consecutive durante il periodo di vacanze scolastiche estive dal giorno 7 al giorno 21 del mese di luglio;
- durante le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio, alternando tali periodi annualmente con d' Si precisa che il giorno del Parte_1
6 compleanno del minore, qualora dovesse ricadere nel periodo di permanenza con il padre, questi si obbliga a riaccompagnarlo presso l'abitazione della sig.ra ; - Parte_1
-Durante le festività pasquali dal primo giorno di vacanza scolastica al giorno di Pasqua o dal lunedì in Albis all'ultimo giorno di vacanza scolastica, alternando tali periodi annualmente con Tale calendario potrà subire variazioni, se di volta in Parte_1
volta concordato tra i coniugi anche tramite sms, tenendo conto di un criterio di alternatività
e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori durante le festività. Si precisa che durante i periodi di permanenza con il padre il minore potrà permanere anche presso l'abitazione dei nonni paterni;
6. dà atto che le parti convengono che l'assegno universale per il figlio sarà ricevuto e trattenuto da essa fino al momento in cui sarà previsto dalla vigente Parte_1
normativa e successivamente potrà richiedere in suo favore l'assegno familiare per il minore mentre la retta per l'asilo nido del piccolo sarà a carico di esso Per_1 Controparte_1
che potrà ottenere il rimborso mediante l'accredito del bonus asilo-nido. Allo scadere del bonus asilo-nido le rette scolastiche saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del cinquanta per cento come previsto al punto D) I coniugi hanno già iscritto il minore alla scuola pubblica in Massa Lubrense per cui a decorrere dal mese di settembre 2023 frequenterà l'asilo.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Massa Lubrense (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 8 parte I dei registri di matrimonio dell'anno 2020);
C. nulla sulle spese;
Così deciso in Torre Annunziata, camera di consiglio del 19.02.2025.
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Mariarosaria Barbato
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