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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21146/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Distefano Teresa presso il cui studio Parte_1 ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Iannice Bruno presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_2 in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 13/10/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 955 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 10/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Preliminarmente si evidenzia che nulla può essere disposto da questo Tribunale in punto assegnazione casa coniugale attesa la mancanza dei presupposti di legge (figli minori di età o maggiorenni non indipendenti economicamente). Ci si limiterà, pertanto, a prendere atto dell'accordo delle parti nel senso che la casa coniugale resta nella disponibilità della moglie.
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già entrambe deciso di stabilire liberamente la propria residenza e domicilio;
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale - di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno sita in Torino, C.so Bramante n. 57 – resta nella disponibilità della moglie sino alla data del suo pensionamento, con spese di ordinaria amministrazione, utenze e tassa rifiuti a suo carico, mentre le spese straordinarie, compreso IMU, sono suddivise tra entrambi i coniugi al 50%; alla data del pensionamento, la casa coniugale potrà essere venduta e ciascun coniuge avrà la priorità sull'acquisto della quota dell'altro, corrispondendone il valore;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che con l'accordo di separazione hanno provveduto a dividere i beni mobili, e pertanto non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21146/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Distefano Teresa presso il cui studio Parte_1 ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Iannice Bruno presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_2 in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 13/10/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 955 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 10/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Preliminarmente si evidenzia che nulla può essere disposto da questo Tribunale in punto assegnazione casa coniugale attesa la mancanza dei presupposti di legge (figli minori di età o maggiorenni non indipendenti economicamente). Ci si limiterà, pertanto, a prendere atto dell'accordo delle parti nel senso che la casa coniugale resta nella disponibilità della moglie.
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già entrambe deciso di stabilire liberamente la propria residenza e domicilio;
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale - di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno sita in Torino, C.so Bramante n. 57 – resta nella disponibilità della moglie sino alla data del suo pensionamento, con spese di ordinaria amministrazione, utenze e tassa rifiuti a suo carico, mentre le spese straordinarie, compreso IMU, sono suddivise tra entrambi i coniugi al 50%; alla data del pensionamento, la casa coniugale potrà essere venduta e ciascun coniuge avrà la priorità sull'acquisto della quota dell'altro, corrispondendone il valore;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che con l'accordo di separazione hanno provveduto a dividere i beni mobili, e pertanto non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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