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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/09/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 18 novembre 2024, iscritta al n. 2883 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Santa Fiora (GR), Piazza Ga- C.F._1 ribaldi n. 19, presso lo studio dell'Avv. Lucio Bernardelli che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Vicenza n. 63, presso lo studio dell'Avv. Eugenia Matarazzo che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 18 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 4 luglio 2010 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Capodimonte (VT), parte II, serie C, n. 6).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 45/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 3 febbraio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2) I coniugi hanno deciso di comune accordo di stabilire un assegno divorzile una tantum di euro 10.000,00 = (diecimila euro) da versare con le seguenti modalità: quanto ad euro 2.500,00 = (duemila cinquecento euro) alla sottoscrizione del ricorso per separazione-divorzio, mediante assegno circolare intestato alla sig.ra quanto ad euro 2.500,00 = (duemila cinquecento euro) alla data Parte_2
fissata per la comparizione delle parti per la separazione, sempre mediante assegno circolare intestato alla sig.r quanto ad euro 5.000,00 (cinquemila Parte_2
euro) alla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, sempre mediante assegno circolare intestato alla sig.r Parte_2
3) Con la corresponsione completa della predetta somma di €. 10.000,00 la sig.ra non avrà più nulla a pretendere per alcun titolo o ragione dal sig. Pt_2
in relazione all'intercorso rapporto di coniugio e/o di altra natura. Parte_1
Essendo i coniugi autosufficienti economicamente rinunciano espressamente al mantenimento.
4) La sig.ra lascerà la casa coniugale entro e non oltre la data del 31 Pt_2
gennaio 2025 salvo la possibilità che vada via anche prima, portando con sé, oltre i
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
beni strettamente personali, i seguenti beni: la cameretta in cui ha vissuto il figlio il tavolo della sala con le rispettive sedie;
tavolo in vetro in sala;
asciugatrice Per_1
e altri piccoli mobiletti da Lei acquistati.
5) La casa coniugale di proprietà del sig. già prima del Parte_1
matrimonio resterà nella sua disponibilità”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Capodimonte (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 18 novembre 2024, iscritta al n. 2883 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Santa Fiora (GR), Piazza Ga- C.F._1 ribaldi n. 19, presso lo studio dell'Avv. Lucio Bernardelli che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Vicenza n. 63, presso lo studio dell'Avv. Eugenia Matarazzo che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 18 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 4 luglio 2010 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Capodimonte (VT), parte II, serie C, n. 6).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 45/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 3 febbraio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2) I coniugi hanno deciso di comune accordo di stabilire un assegno divorzile una tantum di euro 10.000,00 = (diecimila euro) da versare con le seguenti modalità: quanto ad euro 2.500,00 = (duemila cinquecento euro) alla sottoscrizione del ricorso per separazione-divorzio, mediante assegno circolare intestato alla sig.ra quanto ad euro 2.500,00 = (duemila cinquecento euro) alla data Parte_2
fissata per la comparizione delle parti per la separazione, sempre mediante assegno circolare intestato alla sig.r quanto ad euro 5.000,00 (cinquemila Parte_2
euro) alla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, sempre mediante assegno circolare intestato alla sig.r Parte_2
3) Con la corresponsione completa della predetta somma di €. 10.000,00 la sig.ra non avrà più nulla a pretendere per alcun titolo o ragione dal sig. Pt_2
in relazione all'intercorso rapporto di coniugio e/o di altra natura. Parte_1
Essendo i coniugi autosufficienti economicamente rinunciano espressamente al mantenimento.
4) La sig.ra lascerà la casa coniugale entro e non oltre la data del 31 Pt_2
gennaio 2025 salvo la possibilità che vada via anche prima, portando con sé, oltre i
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beni strettamente personali, i seguenti beni: la cameretta in cui ha vissuto il figlio il tavolo della sala con le rispettive sedie;
tavolo in vetro in sala;
asciugatrice Per_1
e altri piccoli mobiletti da Lei acquistati.
5) La casa coniugale di proprietà del sig. già prima del Parte_1
matrimonio resterà nella sua disponibilità”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Capodimonte (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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