Art. 7.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' e' iscritta, a partire dall'anno finanziario 1970, la somma annua di lire due miliardi e trecentodieci milioni a titolo di concorso dello Stato alla spesa per i servizi previsti dall'articolo 3. La somma sara' annualmente ripartita tra tutti gli istituti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro tenuto conto delle necessita' finanziaria degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 marzo 1974, n. 101 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Lo stanziamento annuo di L. 2.310.000.000 autorizzato dall' articolo 7 della legge 23 giugno 1970, n. 503 , quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, e' elevato a lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1973".
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' e' iscritta, a partire dall'anno finanziario 1970, la somma annua di lire due miliardi e trecentodieci milioni a titolo di concorso dello Stato alla spesa per i servizi previsti dall'articolo 3. La somma sara' annualmente ripartita tra tutti gli istituti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro tenuto conto delle necessita' finanziaria degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 marzo 1974, n. 101 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Lo stanziamento annuo di L. 2.310.000.000 autorizzato dall' articolo 7 della legge 23 giugno 1970, n. 503 , quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, e' elevato a lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1973".