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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. AN De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 31.3.2025, 8.4.2025, 10.4.2025, 11.4.2025, 17.4.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1375/2024 R.G. Lav.
TRA
Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Faletti e Maria Novella Faletti, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, c.so Vinzaglio n. 2, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni e Email_1
Email_2
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Gnocchini giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Elia n. 11, Via Ruggeri n. 5, con CP_1 indicazione dell'indirizzo per ricevere comunicazioni;
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso il decreto di rigetto del Tribunale di Ancona emesso in data 27.9.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Con decreto emesso dal Tribunale di Ancona in data 27.9.2024 il giudice rigettava il ricorso proposto dalla evidenziando che il CCNL imponeva il confronto sui Parte_1 volumi di attività istituzionale con i dirigenti e le equipes senza coinvolgere le organizzazioni sindacali;
che il confronto con queste riguardava soltanto l'individuazione delle strutture in cui è consentito svolgere attività libero professionale, le modalità di svolgimento e l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati;
che anche le linee guida di indirizzo della in Pt_2 materia non prevedevano alcun ruolo delle organizzazioni sindacali r do le previsioni del CCNL;
che anche la DGRM 106/2015 assegna alla commissione paritetica un ruolo di controllo in merito all'irrogazione di eventuali sanzioni per il superamento dei volumi concordati non relativamente all'individuazione di essi, né emerge da tale delibera che il potere di proposta di eventuali sanzioni posto in capo a tale commissione escluda la possibilità di attivazione in tale senso degli organi dell'azienda. Aggiunge che la sospensione dell'attività libero professionale in caso di superamento dei volumi concordati non assume un valore sanzionatorio quanto quello di misura volta al riequilibrio delle attività che spetta agli interessati eventualmente impugnare. Per tali ragioni rigettava il ricorso e condannava il sindacato al pagamento delle spese di lite. Con ricorso depositato in data 11.10.2024 la impugnava il Parte_1 suddetto decreto evidenziando la violazione degli NL 23.1.24, 114 CCNL sanità Area sanità 19.12.19, 88 comma 5 CCNL 23.1.24; evidenziava l'erronea individuazione dei volumi di attività istituzionale, che peraltro non erano stati debitamente concordati ed erano stati adottati con delibera successiva all'anno di riferimento, nonché il mancato rispetto della procedura prevista per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;
sosteneva che, essendo state lese prerogative sindacali esercitabili anche tramite il comitato paritetico, vi era piena legittimazione del sindacato ad azionare il rimedio di cui all'art. 28 St. Lav. Si costituiva e resisteva in giudizio l rilevando la CP_1 contraddittorietà della tesi avversaria che da un lato lamentava il mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e dall'altro sosteneva che i volumi di attività andassero concordati con i dirigenti come previsto dalla normativa. La convenuta ricostruiva poi la normativa in materia, rilevando la correttezza del suo operato nel merito;
evidenziava che la sospensione dell'attività libero professionale era una conseguenza del superamento dei volumi prevista espressamente dalla normativa in materia che non lascia alcuna possibilità di valutazione e scelta al datore di lavoro;
negava infine che la condotta aziendale avesse il requisito della plurioffensività con conseguente carenza di legittimazione attiva in capo alla . Pt_1
La causa è stata discussa con sostitu dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2
2. Il merito della pretesa: ricostruzione della normativa in materia e fondatezza delle doglianze mosse dal sindacato ricorrente. Il sindacato ricorrente lamenta il mancato coinvolgimento nella definizione del volume di attività istituzionale. Invero, come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure, il sindacato interviene unicamente nella definizione delle linee guida dell'attività libero professionale e nella composizione della Commissione paritetica che ha ruolo di vigilanza e controllo, non invece nella definizione dei volumi di attività che vanno concordati con i dirigenti medici senza l'intervento delle organizzazioni sindacali. Tale assetto normativo si desume da tutte le disposizioni richiamate anche nel ricorso introduttivo. In particolare, l'art. 114 CCNL 19.12.2019 stabilisce al comma 5 che
“l'Azienda o Ente negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le equipes interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito” e al comma 7 precisa che “Le regioni, come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) (Confronto regionale), possono emanare linee generali di indirizzo sui criteri generali per l'inserimento, nell'atto aziendale di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) del DPCM del 27/3/2000 e nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia”. L'art. 7 comma 5 lett. d) CCNL 19.12.2019 assoggetta a contrattazione integrativa aziendale “i criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 114, comma 1, (Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti) per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati (ivi incluso il personale di cui all'art. 116, comma 2, lett. i) (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) e il personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo di cui all'art. 116, comma 3, (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) nel rispetto delle linee di indirizzo regionali”. L'art. 6 comma 1 lett. d) demanda alle regioni previo confronto con le organizzazioni sindacali di emanare linee generali di indirizzo, tra l'altro, su
“criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia”. L'art. 4 stabilisce, infine, che su tutte le materie oggetto di confronto sindacale va attivata l'informazione sindacale, con eventuale apertura del confronto di cui all'art. 5 del medesimo CCNL. Le medesime disposizioni si ritrovano anche nel CCNL 23.1.2024 laddove l'art. 88 comma 1 ammette lo svolgimento di attività libero professionale “all'interno dell'Azienda o Ente, nell'ambito delle strutture aziendali
3 individuate con apposito atto adottato dall'Azienda o Ente e con le procedure indicate nell'art. 9, comma 5, lett. d) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)”. In particolare la lettera d) citata riguarda “i criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 88, comma 1, (Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti) per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati (ivi incluso il personale di cui all'art. 90, comma 2, lett. i) (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) e il personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo di cui all'art. 90, comma 3, (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) nel rispetto delle linee di indirizzo regionali”. L'art. 7 ripropone il confronto regionale già previsto dall'art. 6 CCNL 19.12.2019, mentre l'art. 88 comma 3 prevede ancora una volta la negoziazione dei volumi di attività istituzionale con i dirigenti e le equipes da fissare in conformità alle linee guida individuate in sede di confronto regionale. Orbene, da tale impianto normativo emerge con evidenza quanto sostenuto dal giudice di prime cure, ossia che gli organismi sindacali intervengono unicamente nell'individuazione di linee guida, mentre la quantificazione del volume di attività istituzionale, sul quale poi valutare il volume di attività libero professionale consentita, è demandata alla negoziazione con il dirigente medico, sicché nessuna doglianza può avanzare l'organizzazione sindacale su tale ultimo punto. D'altro canto, la Regione Marche aveva delineato sin dall'anno 2015 le linee guida per lo svolgimento di attività libero professionale con delibera n. 106/2015 (doc. 3 fascicolo resistente) e l aveva adottato un proprio Regolamento per l'esercizio dell'attività libe fessionale intramoenia con delibera n. 1466/AV2 del 17.11.2015 (doc. 1 e 2 fascicolo resistente), frutto di un confronto con le organizzazioni sindacali che avevano partecipato ad apposite riunioni concertando il regolamento poi approvato (doc. 13, 14 e 15 fascicolo resistente). Né può sostenersi che vi sia stata una lesione delle prerogative sindacali in quanto la sospensione dell'attività libero professionale non era scaturita dalla proposta del Comitato paritetico, che ha funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Aziendale ALPI 1466/AV2 e dell'art. 21 comma 1 della DGR Marche n. 106/2015, risultando al contrario che proprio dalle riunioni della Commissione paritetica in data 1.2.2024 e in data 18.4.2024 (doc. 10 fascicolo resistente) era emerso il superamento dei volumi di attività libero professionali nell'anno 2023 da parte di alcuni dirigenti medici, con conseguente sospensione di tale attività da parte della Direzione Generale, sicché anche sotto tale profilo le doglianze attoree non appaiono fondate. Dalle considerazioni sinora espresse deriva che il ruolo del sindacato non risulta leso in alcuna maniera, sicché i provvedimenti di sospensione dell'attività libero professionali adottati, seppure fossero viziati sotto altro profilo quale quello del mancato rispetto della procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, potrebbero essere impugnati unicamente dai
4 dirigenti medici interessati, non trattandosi di un atto plurioffensivo, con assorbimento, dunque, di tutte le ulteriori doglianze contenute nel ricorso introduttivo. 3. Regolamento delle spese di lite. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa AN De Antoniis, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 CP_1 di lite che liquida in Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 11.06.2025, all'esito della trattazione scritta della controversia ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.04.2025. IL GIUDICE
(dr.ssa AN De Antoniis)
(Atto sottoscritto digitalmente)
5
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. AN De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 31.3.2025, 8.4.2025, 10.4.2025, 11.4.2025, 17.4.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1375/2024 R.G. Lav.
TRA
Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Faletti e Maria Novella Faletti, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, c.so Vinzaglio n. 2, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni e Email_1
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RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Gnocchini giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Elia n. 11, Via Ruggeri n. 5, con CP_1 indicazione dell'indirizzo per ricevere comunicazioni;
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso il decreto di rigetto del Tribunale di Ancona emesso in data 27.9.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Con decreto emesso dal Tribunale di Ancona in data 27.9.2024 il giudice rigettava il ricorso proposto dalla evidenziando che il CCNL imponeva il confronto sui Parte_1 volumi di attività istituzionale con i dirigenti e le equipes senza coinvolgere le organizzazioni sindacali;
che il confronto con queste riguardava soltanto l'individuazione delle strutture in cui è consentito svolgere attività libero professionale, le modalità di svolgimento e l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati;
che anche le linee guida di indirizzo della in Pt_2 materia non prevedevano alcun ruolo delle organizzazioni sindacali r do le previsioni del CCNL;
che anche la DGRM 106/2015 assegna alla commissione paritetica un ruolo di controllo in merito all'irrogazione di eventuali sanzioni per il superamento dei volumi concordati non relativamente all'individuazione di essi, né emerge da tale delibera che il potere di proposta di eventuali sanzioni posto in capo a tale commissione escluda la possibilità di attivazione in tale senso degli organi dell'azienda. Aggiunge che la sospensione dell'attività libero professionale in caso di superamento dei volumi concordati non assume un valore sanzionatorio quanto quello di misura volta al riequilibrio delle attività che spetta agli interessati eventualmente impugnare. Per tali ragioni rigettava il ricorso e condannava il sindacato al pagamento delle spese di lite. Con ricorso depositato in data 11.10.2024 la impugnava il Parte_1 suddetto decreto evidenziando la violazione degli NL 23.1.24, 114 CCNL sanità Area sanità 19.12.19, 88 comma 5 CCNL 23.1.24; evidenziava l'erronea individuazione dei volumi di attività istituzionale, che peraltro non erano stati debitamente concordati ed erano stati adottati con delibera successiva all'anno di riferimento, nonché il mancato rispetto della procedura prevista per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;
sosteneva che, essendo state lese prerogative sindacali esercitabili anche tramite il comitato paritetico, vi era piena legittimazione del sindacato ad azionare il rimedio di cui all'art. 28 St. Lav. Si costituiva e resisteva in giudizio l rilevando la CP_1 contraddittorietà della tesi avversaria che da un lato lamentava il mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e dall'altro sosteneva che i volumi di attività andassero concordati con i dirigenti come previsto dalla normativa. La convenuta ricostruiva poi la normativa in materia, rilevando la correttezza del suo operato nel merito;
evidenziava che la sospensione dell'attività libero professionale era una conseguenza del superamento dei volumi prevista espressamente dalla normativa in materia che non lascia alcuna possibilità di valutazione e scelta al datore di lavoro;
negava infine che la condotta aziendale avesse il requisito della plurioffensività con conseguente carenza di legittimazione attiva in capo alla . Pt_1
La causa è stata discussa con sostitu dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2
2. Il merito della pretesa: ricostruzione della normativa in materia e fondatezza delle doglianze mosse dal sindacato ricorrente. Il sindacato ricorrente lamenta il mancato coinvolgimento nella definizione del volume di attività istituzionale. Invero, come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure, il sindacato interviene unicamente nella definizione delle linee guida dell'attività libero professionale e nella composizione della Commissione paritetica che ha ruolo di vigilanza e controllo, non invece nella definizione dei volumi di attività che vanno concordati con i dirigenti medici senza l'intervento delle organizzazioni sindacali. Tale assetto normativo si desume da tutte le disposizioni richiamate anche nel ricorso introduttivo. In particolare, l'art. 114 CCNL 19.12.2019 stabilisce al comma 5 che
“l'Azienda o Ente negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le equipes interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito” e al comma 7 precisa che “Le regioni, come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) (Confronto regionale), possono emanare linee generali di indirizzo sui criteri generali per l'inserimento, nell'atto aziendale di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) del DPCM del 27/3/2000 e nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia”. L'art. 7 comma 5 lett. d) CCNL 19.12.2019 assoggetta a contrattazione integrativa aziendale “i criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 114, comma 1, (Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti) per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati (ivi incluso il personale di cui all'art. 116, comma 2, lett. i) (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) e il personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo di cui all'art. 116, comma 3, (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) nel rispetto delle linee di indirizzo regionali”. L'art. 6 comma 1 lett. d) demanda alle regioni previo confronto con le organizzazioni sindacali di emanare linee generali di indirizzo, tra l'altro, su
“criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia”. L'art. 4 stabilisce, infine, che su tutte le materie oggetto di confronto sindacale va attivata l'informazione sindacale, con eventuale apertura del confronto di cui all'art. 5 del medesimo CCNL. Le medesime disposizioni si ritrovano anche nel CCNL 23.1.2024 laddove l'art. 88 comma 1 ammette lo svolgimento di attività libero professionale “all'interno dell'Azienda o Ente, nell'ambito delle strutture aziendali
3 individuate con apposito atto adottato dall'Azienda o Ente e con le procedure indicate nell'art. 9, comma 5, lett. d) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)”. In particolare la lettera d) citata riguarda “i criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 88, comma 1, (Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti) per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati (ivi incluso il personale di cui all'art. 90, comma 2, lett. i) (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) e il personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo di cui all'art. 90, comma 3, (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) nel rispetto delle linee di indirizzo regionali”. L'art. 7 ripropone il confronto regionale già previsto dall'art. 6 CCNL 19.12.2019, mentre l'art. 88 comma 3 prevede ancora una volta la negoziazione dei volumi di attività istituzionale con i dirigenti e le equipes da fissare in conformità alle linee guida individuate in sede di confronto regionale. Orbene, da tale impianto normativo emerge con evidenza quanto sostenuto dal giudice di prime cure, ossia che gli organismi sindacali intervengono unicamente nell'individuazione di linee guida, mentre la quantificazione del volume di attività istituzionale, sul quale poi valutare il volume di attività libero professionale consentita, è demandata alla negoziazione con il dirigente medico, sicché nessuna doglianza può avanzare l'organizzazione sindacale su tale ultimo punto. D'altro canto, la Regione Marche aveva delineato sin dall'anno 2015 le linee guida per lo svolgimento di attività libero professionale con delibera n. 106/2015 (doc. 3 fascicolo resistente) e l aveva adottato un proprio Regolamento per l'esercizio dell'attività libe fessionale intramoenia con delibera n. 1466/AV2 del 17.11.2015 (doc. 1 e 2 fascicolo resistente), frutto di un confronto con le organizzazioni sindacali che avevano partecipato ad apposite riunioni concertando il regolamento poi approvato (doc. 13, 14 e 15 fascicolo resistente). Né può sostenersi che vi sia stata una lesione delle prerogative sindacali in quanto la sospensione dell'attività libero professionale non era scaturita dalla proposta del Comitato paritetico, che ha funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Aziendale ALPI 1466/AV2 e dell'art. 21 comma 1 della DGR Marche n. 106/2015, risultando al contrario che proprio dalle riunioni della Commissione paritetica in data 1.2.2024 e in data 18.4.2024 (doc. 10 fascicolo resistente) era emerso il superamento dei volumi di attività libero professionali nell'anno 2023 da parte di alcuni dirigenti medici, con conseguente sospensione di tale attività da parte della Direzione Generale, sicché anche sotto tale profilo le doglianze attoree non appaiono fondate. Dalle considerazioni sinora espresse deriva che il ruolo del sindacato non risulta leso in alcuna maniera, sicché i provvedimenti di sospensione dell'attività libero professionali adottati, seppure fossero viziati sotto altro profilo quale quello del mancato rispetto della procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, potrebbero essere impugnati unicamente dai
4 dirigenti medici interessati, non trattandosi di un atto plurioffensivo, con assorbimento, dunque, di tutte le ulteriori doglianze contenute nel ricorso introduttivo. 3. Regolamento delle spese di lite. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa AN De Antoniis, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 CP_1 di lite che liquida in Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 11.06.2025, all'esito della trattazione scritta della controversia ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.04.2025. IL GIUDICE
(dr.ssa AN De Antoniis)
(Atto sottoscritto digitalmente)
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