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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1997/2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocatessa Antonella Parte_1
Carbone
-ricorrente-
contro
1) , IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Davide Serrao;
2) N PERSONA DEL Controparte_2
L.R.P.T.
-resistenti-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 7 1. L'odierna ricorrente agisce in giudizio per chiedere la condanna dell'Amministrazione scolastica alla corresponsione della quota variabile dell'indennità di direzione DSGA per l'anno 2016, in misura pari ad € 4.480,00.
1.1. A tal fine, espone: di essere stata immessa in ruolo in data 1.9.1996, quale vincitrice di concorso per titoli ed esami per il profilo di responsabile amministrativa;
che, a far data dall'1.9.2000 veniva confermata in ruolo per il profilo di DSGA;
che, nell'anno 2012, veniva dichiarata temporaneamente inidonea alla mansione di DSGA e, pertanto, otteneva l'utilizzazione presso l'Ufficio
Scolastico Territoriale di Catanzaro, ove tutt'ora presta servizio;
che, nei vari anni scolastici, ha sempre ricevuto, dagli Istituti scolastici di titolarità, la quota variabile dell'indennità di direzione DSGA;
che, tuttavia, non ha ancora percepito il predetto emolumento relativo all'anno 2016, nonostante i numerosi solleciti inviati nel tempo.
2. Parte resistente aderisce alla domanda della ricorrente e chiede la compensazione delle spese di lite.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , essendo sufficiente a Controparte_3
tale riguardo richiamare l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (cfr. Cass. CP_1
civ. n. 6372/11 e anche Cass. civ. n. 3275/16 e Cass. civ. n. 20430/12).
4. Nel merito, il ricorso è fondato.
5. L'indennità di direzione in favore dei DSGA, è un trattamento accessorio della retribuzione disciplinato dal CCNL Comparto Scuola del 2007 (artt. 56, 77,
82 e 88) e, con riferimento alle sue modalità di corresponsione, dal CCNI del 1999
(artt. 33 e 34).
5.1. In particolare, l'art. 56 del CCNL del 29.11.2007 prevede che “Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta
Pag. 2 a 7 un'indennità di direzione come nella misura prevista nella tabella 9”. L'art. 77 del capo VIII, nel suddividere la retribuzione del personale docente, educativo ed
A.T.A. appartenente al comparto scuola in trattamento fondamentale e trattamento accessorio, individua l'indennità di direzione dei DSGA quale trattamento accessorio della retribuzione. Ai sensi dell'art. 82 del medesimo CCNL, il compenso individuale accessorio, spettante in tante mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati o ad essi assimilati, è corrisposto per i DSGA nell'ambito dell'indennità di direzione ed è liquidato dalle direzioni provinciali del tesoro
(comma 12), mentre, secondo quanto previsto dall'art. 88, la quota variabile di detta indennità è retribuita dal Fondo d'Istituto.
5.2. L'indennità in esame, dunque, si compone di una parte fissa, uguale per tutti i DSGA, corrisposta mensilmente e direttamente dalle Ragionerie territoriali dello
Stato – la cui spettanza agli odierni appellati non è oggetto di contestazione nel presente giudizio – e di una parte variabile, retribuita dal Fondo d'Istituto e con le modalità stabilite nel CCNI 31.08.1999.
5.3. Essa mantiene la caratteristica di emolumento strutturalmente unico, in quanto la suddivisione in parte fissa e parte variabile non comporta uno sdoppiamento del trattamento accessorio della retribuzione de quo, con eventuale possibilità di corrispondere solo l'una o l'altra parte, ma tale distinzione assume rilevanza solo nell'ottica di individuazione dell'ente o delle risorse su cui l'indennità di direzione finisce per gravare (cfr. Corte d'appello Bari, sez. lav., n.
1334/2024).
5.4. Tale indennità di direzione è dovuta anche al personale in stato di utilizzazione, in virtù dell'art. 145 del CCNL menzionato, ove è disposto che il servizio prestato in stato di 'utilizzazione' è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.
5.5. Ciò posto, venendo al caso di specie, dagli atti di causa emerge che l'odierna ricorrente, in servizio di ruolo fin dal 1996 con la qualifica di DSGA presso l'I.C. di Catanzaro, sin dal 2012 veniva utilizzata presso CP_2
Pag. 3 a 7 l'ATP di Catanzaro con mansioni di funzionaria, in conseguenza di una visita effettuata presso la Commissione Medica di Verifica di Catanzaro del 30.1.2012, all'esito della quale la dipendente era stata giudicata temporaneamente inidonea alle mansioni affidatele. Analogo giudizio era stato, poi, espresso all'esito di una successiva visita del 17.3.2015 (nell'ambito della quale era stata rinnovata l'inidoneità temporanea alle mansioni di DSGA per anni 2 ed era, invece, stata indicata l'idoneità all'espletamento di mansioni compatibili). Infine, in data
19.6.2017, la Commissione Medica valutava la ricorrente non idonea in maniera permanente al servizio, in relazione allo svolgimento delle mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento di direttore amministrativo ed esprimeva, invece, parere favorevole alla reimpiego della lavoratrice nelle mansioni attualmente svolte di tipo amministrativo (cfr. verbale del 19.6.2017 – doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
5.6. Nel corso del tempo, dunque, la ricorrente è stata impiegata proficuamente presso l'USR Calabria – Ambito Territoriale di Catanzaro, anche per gli aa.ss.
2015/2016 e 2016/2017 (cfr. decreto n. prot. 13507 del 24.8.2016 – doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
5.7. Ciò posto, non possono sorgere dubbi sul suo diritto (invero, neppure contestato da parte resistente) a percepire la quota variabile di indennità di DSGA per l'anno 2016.
5.8. Il tenore letterale del richiamato art. 145, comma 1, del CCNL 2007 è, al riguardo, inequivocabile, poiché se il capo VIII citato corrisponde innegabilmente al capo che comprende la disciplina dei trattamenti accessori della retribuzione, inclusa l'indennità di direzione, che ivi è sempre considerata nel suo complesso, non potrà negarsi la stessa, sia nella quota fissa che in quella variabile, al personale
DSGA per il periodo trascorso come utilizzato presso altra articolazione dell'Amministrazione scolastica. Infatti, la condizione di utilizzati è contemplata dall'art 145 del CCNL nel suo significato generale e onnicomprensivo, non essendo riscontrabile in detta norma alcuna distinzione o specificazione ulteriore riguardo la causa e/o il titolo dello stato di utilizzato.
Pag. 4 a 7 5.9. Da tanto discende, con ogni evidenza, che la ricorrente, pur se utilizzata in quanto soprannumeraria a seguito del piano di dimensionamento della rete scolastica (come sembrerebbe suggerire la lettura delle premesse del decreto di utilizzazione n. 13507 del 24.8.2016), rientra a pieno diritto fra coloro a cui spetta l'indennità di direzione, anche nella sua parte variabile.
5.10. Di conseguenza, operare un'esclusione in tal senso, senza una precisa previsione legislativa che restringa il campo dei titolari di un diritto, confliggerebbe con gli accordi delle parti sociali trasfusi nelle previsioni contrattuali, e sarebbe l'esito di un'interpretazione della normativa contrattuale applicabile al caso di specie distonica rispetto alla volontà in essa consacrata (cfr., ancora, Corte
d'appello Bari, sez. lav., n. 1334/2024).
5.11. Né di ostacolo alla mancata erogazione della quota variabile dell'indennità in esame, può essere l'assenza di una sede di titolarità effettiva per il periodo di servizio prestato presso le sedi periferiche dell'Amministrazione scolastica (USR e
ATP) e la conseguente impossibilità di individuare un Fondo d'Istituto su cui far gravare la parte variabile dell'indennità di direzione. Invero, posto che ai sensi degli artt. 33 e 34 del CCNI 31.8.1999, l'indennità di direzione “viene liquidata determinando i relativi parametri economici in relazione alla situazione esistente presso la scuola di titolarità ovvero, per il personale senza sede di titolarità, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità”, è evidente che la spettanza dell'indennità de qua viene riconosciuta anche per il personale senza sede di titolarità, individuandosi anche il criterio di cui tener conto, ovverosia quello della 'situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità'.
5.12. Del resto, a conferma del ragionamento sin qui condotto, deve evidenziarsi che la stessa Amministrazione ha, nel corso del tempo, liquidato alla ricorrente la quota variabile dell'indennità rivendicata, come può evincersi dall'esame dei cedolini versati in atti (doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente, da cui si evince che la voce retributiva in esame è stata già corrisposta per i periodi 1/2019-8/2019 col cedolino di settembre 2019; 1/2020-8/2020 col cedolino di agosto 2021;
1/2021-8/2021 col cedolino di settembre 2021; 7/2022 col cedolino di settembre e
Pag. 5 a 7 di agosto 2022; 1/2023-8/2023 col cedolino di ottobre 2023; 1/2014-8/2014 e
1/2015-8/2015 col cedolino di dicembre 2018), nonché dalle allegazioni del resistente, il quale, a pag. 2 della propria memoria costitutiva, ha CP_1 evidenziato che “il Dirigente Scolastico pro-tempore ha corrisposto alla dott.ssa
anche la quota variabile di indennità di amministrazione per Parte_1
l'a.s. 2023/24, registrata in data 29 luglio 2024, in aggiunta alle quote già liquidate relative agli anni scolastici 20/21, 21/22, 22/23”.
5.13. Il fatto, poi, che la parte variabile dell'indennità in esame sia a carico del
Fondo d'Istituto, non osta alla condanna diretta del resistente, atteso che CP_1
è quest'ultimo ad erogare le risorse confluenti nel menzionato fondo.
5.14. Deve, pertanto, ritenersi accertato il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere la quota variabile dell'indennità di direzione per DGSA per l'anno 2016, pacificamente non corrisposta dall'Amministrazione, e, per l'effetto, il CP_1
resistente deve essere condannato al pagamento delle somme dovute a tale titolo e quantificate, sulla base di quanto affermato dalla stessa parte datoriale (cfr. nota prot. n. 0006435/U del 4.7.2024, a firma del Dirigente Scolastico dell'
[...]
Catanzaro – doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente), in € Controparte_4
4.480,00 al lordo delle ritenute di legge.
5.15. Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei termini appena indicati.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto che il credito retributivo spettante all'odierna ricorrente non è stato riconosciuto neppure a seguito delle numerose diffide trasmesse all'Amministrazione scolastica (cfr. solleciti del 10.1.2020, 30.7.2020, 5.10.2020, 19.6.2024 – doc. nn. 4, 8 e 9 del fascicolo di parte ricorrente) e che, pertanto, il contegno inadempiente assunto dalla parte resistente ha dato causa all'instaurazione del presente giudizio.
Pag. 6 a 7 7.1. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
;
[...]
- accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la la quota variabile dell'indennità di direzione per DGSA per l'anno 2016; b) condanna parte resistente al pagamento, a tale titolo, della somma di € 4.480,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.079,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 19/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1997/2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocatessa Antonella Parte_1
Carbone
-ricorrente-
contro
1) , IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Davide Serrao;
2) N PERSONA DEL Controparte_2
L.R.P.T.
-resistenti-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 7 1. L'odierna ricorrente agisce in giudizio per chiedere la condanna dell'Amministrazione scolastica alla corresponsione della quota variabile dell'indennità di direzione DSGA per l'anno 2016, in misura pari ad € 4.480,00.
1.1. A tal fine, espone: di essere stata immessa in ruolo in data 1.9.1996, quale vincitrice di concorso per titoli ed esami per il profilo di responsabile amministrativa;
che, a far data dall'1.9.2000 veniva confermata in ruolo per il profilo di DSGA;
che, nell'anno 2012, veniva dichiarata temporaneamente inidonea alla mansione di DSGA e, pertanto, otteneva l'utilizzazione presso l'Ufficio
Scolastico Territoriale di Catanzaro, ove tutt'ora presta servizio;
che, nei vari anni scolastici, ha sempre ricevuto, dagli Istituti scolastici di titolarità, la quota variabile dell'indennità di direzione DSGA;
che, tuttavia, non ha ancora percepito il predetto emolumento relativo all'anno 2016, nonostante i numerosi solleciti inviati nel tempo.
2. Parte resistente aderisce alla domanda della ricorrente e chiede la compensazione delle spese di lite.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , essendo sufficiente a Controparte_3
tale riguardo richiamare l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (cfr. Cass. CP_1
civ. n. 6372/11 e anche Cass. civ. n. 3275/16 e Cass. civ. n. 20430/12).
4. Nel merito, il ricorso è fondato.
5. L'indennità di direzione in favore dei DSGA, è un trattamento accessorio della retribuzione disciplinato dal CCNL Comparto Scuola del 2007 (artt. 56, 77,
82 e 88) e, con riferimento alle sue modalità di corresponsione, dal CCNI del 1999
(artt. 33 e 34).
5.1. In particolare, l'art. 56 del CCNL del 29.11.2007 prevede che “Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta
Pag. 2 a 7 un'indennità di direzione come nella misura prevista nella tabella 9”. L'art. 77 del capo VIII, nel suddividere la retribuzione del personale docente, educativo ed
A.T.A. appartenente al comparto scuola in trattamento fondamentale e trattamento accessorio, individua l'indennità di direzione dei DSGA quale trattamento accessorio della retribuzione. Ai sensi dell'art. 82 del medesimo CCNL, il compenso individuale accessorio, spettante in tante mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati o ad essi assimilati, è corrisposto per i DSGA nell'ambito dell'indennità di direzione ed è liquidato dalle direzioni provinciali del tesoro
(comma 12), mentre, secondo quanto previsto dall'art. 88, la quota variabile di detta indennità è retribuita dal Fondo d'Istituto.
5.2. L'indennità in esame, dunque, si compone di una parte fissa, uguale per tutti i DSGA, corrisposta mensilmente e direttamente dalle Ragionerie territoriali dello
Stato – la cui spettanza agli odierni appellati non è oggetto di contestazione nel presente giudizio – e di una parte variabile, retribuita dal Fondo d'Istituto e con le modalità stabilite nel CCNI 31.08.1999.
5.3. Essa mantiene la caratteristica di emolumento strutturalmente unico, in quanto la suddivisione in parte fissa e parte variabile non comporta uno sdoppiamento del trattamento accessorio della retribuzione de quo, con eventuale possibilità di corrispondere solo l'una o l'altra parte, ma tale distinzione assume rilevanza solo nell'ottica di individuazione dell'ente o delle risorse su cui l'indennità di direzione finisce per gravare (cfr. Corte d'appello Bari, sez. lav., n.
1334/2024).
5.4. Tale indennità di direzione è dovuta anche al personale in stato di utilizzazione, in virtù dell'art. 145 del CCNL menzionato, ove è disposto che il servizio prestato in stato di 'utilizzazione' è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.
5.5. Ciò posto, venendo al caso di specie, dagli atti di causa emerge che l'odierna ricorrente, in servizio di ruolo fin dal 1996 con la qualifica di DSGA presso l'I.C. di Catanzaro, sin dal 2012 veniva utilizzata presso CP_2
Pag. 3 a 7 l'ATP di Catanzaro con mansioni di funzionaria, in conseguenza di una visita effettuata presso la Commissione Medica di Verifica di Catanzaro del 30.1.2012, all'esito della quale la dipendente era stata giudicata temporaneamente inidonea alle mansioni affidatele. Analogo giudizio era stato, poi, espresso all'esito di una successiva visita del 17.3.2015 (nell'ambito della quale era stata rinnovata l'inidoneità temporanea alle mansioni di DSGA per anni 2 ed era, invece, stata indicata l'idoneità all'espletamento di mansioni compatibili). Infine, in data
19.6.2017, la Commissione Medica valutava la ricorrente non idonea in maniera permanente al servizio, in relazione allo svolgimento delle mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento di direttore amministrativo ed esprimeva, invece, parere favorevole alla reimpiego della lavoratrice nelle mansioni attualmente svolte di tipo amministrativo (cfr. verbale del 19.6.2017 – doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
5.6. Nel corso del tempo, dunque, la ricorrente è stata impiegata proficuamente presso l'USR Calabria – Ambito Territoriale di Catanzaro, anche per gli aa.ss.
2015/2016 e 2016/2017 (cfr. decreto n. prot. 13507 del 24.8.2016 – doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
5.7. Ciò posto, non possono sorgere dubbi sul suo diritto (invero, neppure contestato da parte resistente) a percepire la quota variabile di indennità di DSGA per l'anno 2016.
5.8. Il tenore letterale del richiamato art. 145, comma 1, del CCNL 2007 è, al riguardo, inequivocabile, poiché se il capo VIII citato corrisponde innegabilmente al capo che comprende la disciplina dei trattamenti accessori della retribuzione, inclusa l'indennità di direzione, che ivi è sempre considerata nel suo complesso, non potrà negarsi la stessa, sia nella quota fissa che in quella variabile, al personale
DSGA per il periodo trascorso come utilizzato presso altra articolazione dell'Amministrazione scolastica. Infatti, la condizione di utilizzati è contemplata dall'art 145 del CCNL nel suo significato generale e onnicomprensivo, non essendo riscontrabile in detta norma alcuna distinzione o specificazione ulteriore riguardo la causa e/o il titolo dello stato di utilizzato.
Pag. 4 a 7 5.9. Da tanto discende, con ogni evidenza, che la ricorrente, pur se utilizzata in quanto soprannumeraria a seguito del piano di dimensionamento della rete scolastica (come sembrerebbe suggerire la lettura delle premesse del decreto di utilizzazione n. 13507 del 24.8.2016), rientra a pieno diritto fra coloro a cui spetta l'indennità di direzione, anche nella sua parte variabile.
5.10. Di conseguenza, operare un'esclusione in tal senso, senza una precisa previsione legislativa che restringa il campo dei titolari di un diritto, confliggerebbe con gli accordi delle parti sociali trasfusi nelle previsioni contrattuali, e sarebbe l'esito di un'interpretazione della normativa contrattuale applicabile al caso di specie distonica rispetto alla volontà in essa consacrata (cfr., ancora, Corte
d'appello Bari, sez. lav., n. 1334/2024).
5.11. Né di ostacolo alla mancata erogazione della quota variabile dell'indennità in esame, può essere l'assenza di una sede di titolarità effettiva per il periodo di servizio prestato presso le sedi periferiche dell'Amministrazione scolastica (USR e
ATP) e la conseguente impossibilità di individuare un Fondo d'Istituto su cui far gravare la parte variabile dell'indennità di direzione. Invero, posto che ai sensi degli artt. 33 e 34 del CCNI 31.8.1999, l'indennità di direzione “viene liquidata determinando i relativi parametri economici in relazione alla situazione esistente presso la scuola di titolarità ovvero, per il personale senza sede di titolarità, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità”, è evidente che la spettanza dell'indennità de qua viene riconosciuta anche per il personale senza sede di titolarità, individuandosi anche il criterio di cui tener conto, ovverosia quello della 'situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità'.
5.12. Del resto, a conferma del ragionamento sin qui condotto, deve evidenziarsi che la stessa Amministrazione ha, nel corso del tempo, liquidato alla ricorrente la quota variabile dell'indennità rivendicata, come può evincersi dall'esame dei cedolini versati in atti (doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente, da cui si evince che la voce retributiva in esame è stata già corrisposta per i periodi 1/2019-8/2019 col cedolino di settembre 2019; 1/2020-8/2020 col cedolino di agosto 2021;
1/2021-8/2021 col cedolino di settembre 2021; 7/2022 col cedolino di settembre e
Pag. 5 a 7 di agosto 2022; 1/2023-8/2023 col cedolino di ottobre 2023; 1/2014-8/2014 e
1/2015-8/2015 col cedolino di dicembre 2018), nonché dalle allegazioni del resistente, il quale, a pag. 2 della propria memoria costitutiva, ha CP_1 evidenziato che “il Dirigente Scolastico pro-tempore ha corrisposto alla dott.ssa
anche la quota variabile di indennità di amministrazione per Parte_1
l'a.s. 2023/24, registrata in data 29 luglio 2024, in aggiunta alle quote già liquidate relative agli anni scolastici 20/21, 21/22, 22/23”.
5.13. Il fatto, poi, che la parte variabile dell'indennità in esame sia a carico del
Fondo d'Istituto, non osta alla condanna diretta del resistente, atteso che CP_1
è quest'ultimo ad erogare le risorse confluenti nel menzionato fondo.
5.14. Deve, pertanto, ritenersi accertato il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere la quota variabile dell'indennità di direzione per DGSA per l'anno 2016, pacificamente non corrisposta dall'Amministrazione, e, per l'effetto, il CP_1
resistente deve essere condannato al pagamento delle somme dovute a tale titolo e quantificate, sulla base di quanto affermato dalla stessa parte datoriale (cfr. nota prot. n. 0006435/U del 4.7.2024, a firma del Dirigente Scolastico dell'
[...]
Catanzaro – doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente), in € Controparte_4
4.480,00 al lordo delle ritenute di legge.
5.15. Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei termini appena indicati.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto che il credito retributivo spettante all'odierna ricorrente non è stato riconosciuto neppure a seguito delle numerose diffide trasmesse all'Amministrazione scolastica (cfr. solleciti del 10.1.2020, 30.7.2020, 5.10.2020, 19.6.2024 – doc. nn. 4, 8 e 9 del fascicolo di parte ricorrente) e che, pertanto, il contegno inadempiente assunto dalla parte resistente ha dato causa all'instaurazione del presente giudizio.
Pag. 6 a 7 7.1. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
;
[...]
- accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la la quota variabile dell'indennità di direzione per DGSA per l'anno 2016; b) condanna parte resistente al pagamento, a tale titolo, della somma di € 4.480,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.079,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 19/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7