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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 26/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI
- ART. 127 BIS C.P.C. -
R.G. 579/2024
Oggi 26/05/2025 innanzi al Giudice Alessandra Coccoli , presente in aula aperta al pubblico, sono comparsi:
Per , l'avv.to GOFFREDO MASSIMO e l'avv. BEDON Parte_1
FRANCESCO;
Per l'avv.to FRUMENTO LUCA Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto.
L'avv. GOFFREDO richiama il ricorso, le note e riepiloga i diversi titoli per i quali la ricorrente rivendica somme dal convenuto;
ribadisce che la richiesta di restituzione di anticipi provvigionali non dipende dal recesso;
conclude come in ricorso.
1 L'avv. FRUMENTO richiama a sua volta le note depositate, ribadendo che le difese avversarie richiamano esclusivamente il mancato rispetto del patto di stabilità; richiama, quindi, la causa petendi azionata dalla ricorrente e l'art. 112 c.p.c.; richiama la memoria depositata e la domanda riconvenzionale;
conclude come in atti.
L'avv. GOFFREDO contesta quanto dedotto dal collega, rilevando come la società abbia dedotto una restituzione, richiamando per ogni voce la ragione per la quale la restituzione è richiesta.
L'avv. FRUMENTO replica a sua volta, insistendo nella novità della domanda di restituzione per mancato consolidamento degli anticipi provvigionali.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 17.00 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 26/05/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 579/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. GOFFREDO Parte_1
MASSIMO, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. BEDON FRANCESCO ed all'Avv. MENSI MARCELLA in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , elettiv. domiciliato presso lo studio dell'Avv. FRUMENTO LUCA, Controparte_1
il quale lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.7.2024 a chiamato in causa Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare Controparte_1
il diritto di al recupero del: contributo straordinario una tantum per Parte_1
l'importo di €. 5.000,00; residuo dei contributi provvigionali integrativi per l'importo di €
44.991,74; nonché al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di €.
9.729,31, cui vanno dedotti gli importi, al netto della ritenuta d'acconto, di euro 19,70 a titolo di
FIRR, e di euro 1.010,00 a titolo di provvigioni, per i mesi da dicembre 2022 fino al recesso, a credito del consulente finanziario e conseguentemente condannare il sig. a corrispondere CP_1
a €. 58.691,34 o il diverso importo che risulterà di giustizia, con la Parte_1
rivalutazione e gli interessi.”
A sostegno delle domande, la ricorrente ha esposto quanto segue:
- nel luglio del 2018 aveva incorporato Parte_2 Controparte_2
che operava dagli anni '90 nel settore dell'intermediazione finanziaria
[...]
anche attraverso una rete di circa 1.500 promotori;
- tale società aveva disciplinato i rapporti con i suoi consulenti finanziari attraverso la stipulazione di appositi contratti con i relativi allegati;
- nell'agosto del 2021 aveva comunicato che la rete dei Parte_2
consulenti finanziari sarebbe passata integralmente a e Parte_1 che l'operazione si sarebbe perfezionata nei mesi successivi;
- il 17.10.2022, quindi, aveva acquisito da Parte_1 [...] il ramo d'azienda relativo all'esercizio dell'attività di consulenza Parte_2
finanziaria ed alla distribuzione e/o offerta di prodotti di investimento, di prodotti e servizi bancari e di distribuzione assicurativa svolta dai consulenti e dipendenti della cedente;
- il 30.4.2021 aveva stipulato con un CP_1 Parte_2 contratto di agenzia per l'incarico di consulente finanziario plurimandatario e senza patto di esclusiva;
4 - la preponente, al fine di favorire l'inserimento dell' gli aveva riconosciuto con CP_1
lettera integrativa 30.4.2021 un trattamento economico aggiuntivo temporaneo che prevedeva:
o “contributi ad integrazione provvigionale” fino all'importo minimo mensile di €
4.500,00 per la durata di 18 mesi, rinnovabili in caso di raggiungimento degli obiettivi di raccolta netta prefissati oppure, in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi al diciottesimo mese, da riconoscere “in misura pari alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi prefissati…”, fino alla successiva verifica prevista per il trentesimo mese dall'avvio del rapporto di agenzia;
o un “contributo straordinario” una tantum fino all'importo di euro 5.000,00;
- l'art. 12 della citata lettera integrativa, inoltre, stabiliva che in caso di scioglimento del rapporto di agenzia per iniziativa dell' o in caso di giusta causa di recesso da CP_1
parte della preponente entro i primi sessanta mesi dall'instaurazione del rapporto (quindi entro il 30.4.2026) gli importi corrisposti a titolo di “contributo straordinario” e di
“contributi ad integrazione provvigionale” avrebbero dovuto essere restituiti;
- aveva erogato all' il contributo straordinario una Parte_2 CP_1
tantum con le provvigioni di maggio 2021, quindi aveva corrisposto da aprile 2021 a settembre 2022 le integrazioni provvigionali pattuite sino alla concorrenza dell'importo minimo di € 4.500,00;
- decorsi 18 mesi dall'avvio del rapporto di agenzia, la aveva registrato il mancato CP_2
raggiungimento degli obiettivi di raccolta netta prefissati, quindi aveva proporzionalmente ridotto il contributo integrativo;
- nel periodo da aprile 2021 a ottobre 2022 la banca aveva erogato a “contributi CP_1 ad integrazione provvigionale” (pari alla differenza fra l'importo minimo mensile pattuito e le provvigioni maturate dal consulente finanziario) per un totale di € 47.358,06, come da conteggio;
- con email del 10.10.2022 aveva chiesto di sospendere i contributi mensili CP_1
variabili dopo il 18° mese di pagamento e di procedere all'eventuale “recupero degli
5 anticipi già corrisposti nei primi 18 mesi e non ancora recuperati” “mediante una trattenuta del 20% dalle provvigioni ordinarie mensili”;
- con la cessione di ramo d'azienda, il 17.10.2022 era Parte_1
subentrata nel rapporto contrattuale con il promotore CP_1
- a causa della riorganizzazione conseguente alla cessione, la richiesta avanzata dal promotore con email del 10.10.2022 non era stata processata, quindi lo stesso l'aveva reiterata con email del 29.11.2022;
- il 15.12.2022 la preponente aveva approvato la richiesta del promotore di poter restituire i contributi provvigionali integrativi ricevuti fino al mese di ottobre 2022, tramite delle trattenute del 30% sulle provvigioni che lo stesso avrebbe maturato nei mesi successivi ed aveva trasmesso a la relativa comunicazione, sottoscritta per accettazione il CP_1
20.12.2022;
- alla luce di tali variazioni la preponente da novembre 2022 alla cessazione del rapporto aveva trattenuto, a titolo di recupero, il 30% delle provvigioni maturate mensilmente da per un totale di € 2.366,325 (1.998,135 nel mese di novembre 2022; 365,52 nel CP_1
mese di dicembre 2022; 2,67 nel mese di gennaio 2023), con conseguente riduzione del dovuto ad € 44.991,74;
- dalla fine del mese di novembre 2022 al 03.01.2023, veva iniziato ad inviare al CP_1
Servizio Clienti di le segnalazioni richiamate in atti, lamentando asseriti lievi Pt_1
disservizi da parte della nei confronti della clientela;
CP_2
- il di si era sempre attivato prontamente per Controparte_3 Pt_1
risolvere i lievi problemi segnalati o per fornire puntuali indicazioni al promotore su come processare correttamente un'azione, correggendo gli errori commessi dallo stesso o dai clienti;
- inaspettatamente il 18.1.2023 aveva comunicato il proprio recesso immediato CP_1
dal rapporto di agenzia per asserita giusta causa;
- le doglianze poste dal promotore alla base del recesso (criticità sull'impiego della piattaforma informatica, difficoltà nella gestione delle posizioni, nell'effettuazione delle operazioni e nell'erogazione dei servizi da parte di , “difetto di sportelli fisici in Pt_1
6 capo a ”, che avrebbero comportato disagi per la clientela) erano del tutto Pt_1
infondate, strumentali e pretestuose;
- del pari inconferente era il riferimento alla presunta applicazione di variazioni peggiorative, non concordate, rispetto a in relazione al regime Parte_2
provvigionale adottato per la remunerazione dei contratti di mutuo ipotecario alla clientela, posto che l'adozione del nuovo sistema provigionale per remunerare tali mutui era stata decisa da ancora prima dell'instaurazione del rapporto di Parte_2
agenzia con l 23.4.2021; CP_1
- il 19.1.2023, quindi il giorno immediatamente successivo al recesso, era CP_1
diventato promotore finanziario DI già Parte_3
nel primo semestre del 2023 numerosi clienti dell'esponente avevano cambiato collocatore, estinto il conto corrente e richiesto il rimborso passando presso la nuova preponente del convenuto;
- la preponente aveva, quindi, contestato la sussistenza di una giusta causa di recesso ed aveva richiesto all'ex collaboratore il versamento di € 9.729,31 a titolo di indennità di mancato preavviso;
- l'ex agente avrebbe, poi, dovuto restituire anche € 5.000,00 versati quale contributo straordinario una tantum e le integrazioni provvigionali ricevute, per un totale di €
59.721,05 (9.729,31 + 44.991,74 + 5.000,00) che, una volta effettuata la compensazione con gli importi a credito del consulente finanziario per le provvigioni non ancora erogate, portava ad un debito residuo di € 58.691,34.
si è costituito regolarmente in giudizio contestando la fondatezza del Controparte_1 ricorso e chiedendo, anche in via riconvenzionale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare ammissibilità e fondamento della giusta causa di recesso azionata dal conchiudente sub doc. avv. n. 20, per quanto dedotto sub par. I e conseguentemente respingere la domanda avversaria di pagamento dell'indennità di mancato preavviso per quanto dedotto sub par. II;
2. respingere le domande avversarie di restituzione dei 'contributi ad integrazione provvigionale' e del 'contributo straordinario'; in via di subordine e con riserva di gravame,
7 ridurre ad equità gli importi da restituirsi in non creduta ipotesi, tenendo conto degli esborsi fiscali e previdenziali occorsi all'agente, il tutto per quanto dedotto sub par. III 3. in via riconvenzionale, stante l'accoglimento di cui alla conclusione sub n. 1 che precede in tema di fondamento della giusta causa di recesso ed in ragione delle considerazioni svolte sub par. IV-
VI, accertare e dichiarare che il conchiudente ha maturato indennità di mancato preavviso pari ad € 16.215,51, indennità suppletiva di clientela pari ad € 2.467 e che comunque ha maturato compensi e FIRR indebitamente conguagliati dalla Banca pari ad € 3.396,02; 4. conseguentemente e per l'effetto condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a versare gli importi di cui sopra, oppure altri, maggiori o minori, accertando, da maggiorarsi di interessi e di rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, con conguaglio parziale o totale con quanto in non creduta ipotesi dovuto alla ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari”.
Il convenuto, in particolare, ha dedotto che:
- sussisteva la giusta causa di recesso, quindi nulla era dovuto alla controparte a titolo di indennità di mancato preavviso;
- a seguito della cessione a della rete dei consulenti Parte_1
finanziari facenti capo a perfezionatasi il 17 ottobre 2022, Parte_2
infatti, si erano manifestate insuperabili criticità operative nei rapporti con la clientela
(difficoltà nell'impiego della piattaforma informatica, ritardi nella apertura dei conti personali e aziendali, eliminazione di precedenti delegati autorizzati ad operare su conti correnti, servizi richiesti dai clienti non correttamente attivati, bonifici rifiutati, errori nella produzione della contrattualistica, conti non migrati e/o migrati solo parzialmente, chiusura ingiustificata di precedenti servizi ai clienti, etc.) meglio descritte in atti, che l'esponente, nonostante la buona volontà, non era riuscito a gestire e che avevano reso necessario, il 18.1.2023, lo scioglimento del rapporto per fatto e colpa della CP_2
- le problematiche avevano riguardato la pressochè totalità delle posizioni dei clienti seguiti dall'agente ed erano state riconosciute anche in un documento di sintesi, poi diramato a tutta la rete nel mese di novembre 2022;
8 - il recesso non era affatto “strumentale”, posto che le problematiche erano serie e le risposte della banca inefficaci;
era, poi, irrilevante il successivo ricollocamento dell'agente dopo lo scioglimento del rapporto;
- era, poi, infondata anche la pretesa avversaria volta ad ottenere la restituzione dei
“contributi ad integrazione provvigionale” e del “contributo straordinario”: stante la giusta causa di recesso era, infatti, irrilevante l'avvenuto scioglimento del rapporto ad iniziativa dell'agente a meno di due anni dalla sua costituzione;
- la clausola invocata dalla preponente, integrante un gravoso patto di stabilità, era nulla per difetto di sinallagma, sub specie di corrispettivo e vantaggio per l'agente, e per mancata sottoscrizione espressa dell'agente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.,;
- l'importo richiesto in restituzione aveva, infine, natura di penale e la relativa pattuizione era, quindi, nulla essendo il preavviso in materia di agenzia regolato inderogabilmente dall'art. 1750 comma 4 c.c.
- la controparte, inoltre, non aveva dimostrato – come era suo onere – l'ammontare delle provvigioni da egli maturate in concreto, da integrarsi in modo variabile per pervenire agli € 4.500,00 mensili;
- in via di subordine, doveva trovare applicazione quanto disposto dall'art. 1384 c.c. in materia di riduzione ad equità della penale;
- in via ulteriormente gradata, sugli importi percepiti l'esponente aveva regolarmente corrisposto le imposte sui redditi ed aveva effettuato i versamenti previdenziali:
l'integrale restituzione avrebbe, quindi, comportato una illegittima imposizione fiscale e contributiva ed un vantaggio per la banca;
- in via riconvenzionale, stante la sussistenza della giusta causa di recesso, l'esponente aveva diritto all'indennità di mancato preavviso quantificata, in relazione al montante provvigionale indiato dalla controparte, in € 16.215,51 oltre interessi e rivalutazione;
- la preponente doveva, poi, essere condannata al pagamento di € 2.467,53 a titolo di indennità suppletiva di clientela, di € 2.366,32 a titolo di compensi maturati ed indebitamente conguagliati in corso di rapporto, di € 19,70 a titolo di FIRR e di €
1.010,00, a titolo di provvigioni per i mesi da dicembre 2022 in avanti.
9 Nella memoria di replica alla riconvenzionale, ha ribadito Parte_1
l'insussistenza di una giusta causa di recesso prendendo posizione in ordine alle asserite criticità richiamate dal convenuto ed affermando, comunque, la tardività dell'iniziativa del consulente. La ricorrente ha, poi, affermato che l'intenzione del convenuto di recedere dal contratto era deducibile anche dal contenuto della nota 10.10.2022, con la quale aveva chiesto CP_1 formalmente di sospendere l'erogazione a suo favore dei contributi integrativi provigionali straordinari.
Quanto alla restituzione dei contributi straordinari previsti dalla lettera 30.4.2021,
[...]
ha affermato la legittimità del patto di stabilità, richiamando giurisprudenza a Parte_1
sostegno, ed ha escluso la configurabilità di una clausola penale.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, i difensori delle parti hanno insistito per l'ammissione delle prove orali dedotte, ma il Giudice ritenendo la causa documentalmente istruita ha fissato udienza di discussione all'esito della quale ha sollecitato chiarimenti in ordine all'interferenza dei diversi obblighi restitutori dei “contributi ad integrazione provvigionale” previsti a carico dell'agente dall'art. 3 della lettera 30.4.2021 dall'art. 12 della medesima lettera.
I difensori delle parti hanno, quindi, depositato note scritte autorizzate.
Parte ricorrente ha rilevato che “contributi ad integrazione provvigionale”, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della lettera integrativa del 30.4.2021, costituivano meri anticipi soggetti a conguaglio, con diritto della al recupero dell'eccedenza eventualmente versata, come CP_2
chiarito anche dal successivo art. 7 della stessa lettera e ribadito nella lettera integrativa
20.12.2022. L'art. 12 della lettera 30.4.2021, invece, estendeva, secondo la ricorrente, l'obbligo restitutorio del consulente ad altri emolumenti “straordinari”, ossia la provvigione straordinaria e il contributo straordinario: per quanto atteneva i contributi provvigionali integrativi, dunque,
l'obbligo di restituzione a carico dell' aveva una duplice fonte, individuabile in via CP_1 alternativa sia nell'art. 3 sia nell'art. 12 della lettera integrativa, come ricavabile anche dalla narrativa dell'atto introduttivo.
Parte convenuta, invece, ha affermato che la domanda giudiziale era limitata alla violazione dell'impegno di stabilità a 60 mesi di cui all'art. 12 della lettera 30.4.2021, quindi non potevano
10 essere presi in considerazione fatti costitutivi diversi da quelli originariamente allegati, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c..
Nel corso dell'odierna udienza, quindi, i difensori hanno illustrato le ragioni a sostegno delle rispettive posizioni ed hanno precisato le conclusioni come negli atti introduttivi.
Il ricorso di fondato. Pt_1 Parte_1
Emerge dagli atti che contestualmente alla stipula del contratto di agenzia come consulente finanziario con in data 30.4.2021, abbia Parte_2 Controparte_1
sottoscritto per accettazione una lettera integrativa avente pari data (avente ad oggetto il
“trattamento economico aggiuntivo, rispetto a quello previsto negli Allegati Provvigionali al
Contratto di Agenzia”) che prevede:
- al punto 3 (“contributi ad integrazione provvigionale”), al fine di sostenere adeguatamente ed agevolare lo sviluppo dell'attività del consulente, l'anticipo dei contributi mensili variabili a valere sull'importo della provvigione straordinaria che andranno ad integrare le provvigioni maturate fino ad ottenere, per i primi 18 mesi, un importo minimo mensile di € 4.500; i contributi verranno rinnovati fino ad un massimo di
36 mesi, subordinatamente al raggiungimento dei prefissati obiettivi di raccolta netta (€
9.000 al 18° mese;
€ 11.000 al 30° mese); inoltre, “nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di RN al 18° mese, l'importo minimo mensile sarà comunque riconosciuto, ma in misura pari alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi prefissati, fino allo step di verifica successivo. All'eventuale raggiungimento del successivo obiettivo di RN
l'importo minimo sarà rinnovato pienamente, senza effetto retroattivo. I contributi mensili saranno recuperati mensilmente sulle eventuali provvigioni maturate in eccedenza rispetto all'importo minimo sopra indicato. I contributi mensili erogati e non ancora recuperati, saranno dedotti dalla provvigione straordinaria da lei maturata al termine dei periodi di attività (12° - 24° mese) e oggetto di eventuale conguaglio...”;
- al punto 7 (“Conguaglio”), il calcolo definitivo della provvigione straordinaria effettivamente maturata al termine del quarantottesimo mese, “con conguaglio degli anticipi erogati di cui ai punti 3, 4 e 5” e recupero della eventuale differenza passiva
11 “attraverso una trattenuta mensile pari al 30% delle provvigioni maturate, a decorrere dal 49° mese e sino alla totale restituzione”;
- al punto 9 un “contributo straordinario” di € 5.000,00 “per agevolare lo sviluppo della sua attività commerciale”;
- al punto 12, la cessazione del trattamento economico aggiuntivo, ad ogni fine ed effetto, in caso di scioglimento del contratto per qualsiasi ragione o causa nel periodo di osservazione;
in caso di scioglimento dovuto a iniziativa dell'agente o a recesso per giusta causa della preponente “tutte le somme corrisposte a titolo di provvigione straordinaria e come contributo straordinario di cui ai punti 3, 4 e 9 dovranno essere da lei restituite a titolo di indennizzo...”.
Tale accordo contrattuale, quindi, prevede all'art. 3 l'erogazione di contributi integrativi fino al raggiungimento di un minimo mensile di € 4.500,00 con l'onere a carico dell'agente, al fine di poter mantenere tutte le somme integrative erogate nei primi 18 mesi, di raggiungere l'obiettivo di raccolta netta prefissato. Nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta, infatti,
l'accordo prevede la riduzione proporzionale del contributo integrativo e l'obbligo, per l'agente, di restituire l'eccedenza.
La narrativa dell'atto introduttivo chiarisce che, già in corso di rapporto, al CP_1
compimento del 18° mese non aveva raggiunto gli obiettivi prefissati, con conseguente quantificazione del “contributo integrativo erogato (da recuperare)” in complessivi € 47.358,06
(punti 13 e 14).
A fronte del (pacifico) mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta netta prefissato, infatti, in corso di rapporto aveva chiesto (prima a e poi a CP_1 Parte_2
) di limitare “la trattenuta per il recupero dei contributi variabili Parte_1 corrisposti nei primi 18 mesi e non ancora recuperati” al quinto delle provvigioni (20%).
Che, quindi, fosse in debito con la preponente già nel corso del rapporto ed CP_1
indipendentemente dalla successiva interruzione dello stesso è confermato dalla deliberazione del “Sub Comitato” chiamato a pronunciarsi sulla richiesta dell' e dalla Pt_1 CP_1
12 successiva nota contenente la “Modifica Lettera Integrativa Contratto di agenzia del 30 aprile
2021”.
Il Sub comitato , infatti, sostanzialmente approvando la richiesta formulata Pt_1 dall' (volta ad ottenere la sospensione del nuovo minimo mensile riproporzionato ed il CP_1
recupero più lento delle integrazioni), ha rilevato che a fronte del mancato raggiungimento da parte dell'agente dell'obiettivo di raccolta prefissato, “l'importo minimo mensile di 4.500 euro percepito nei primi 18 mesi” stato “riproporzionato a 1.451 euro...” ed ha quantificato le integrazioni oggetto di recupero in € 46.000.
La successiva lettera 20.12.2022, sottoscritta da per accettazione (all. 11), quindi CP_1
prevede che:
• “l'erogazione dei contributi mensili di cui al paragrafo 3 della lettera (“CONTRIBUTI AD
INTEGRAZIONE PROVVIGIONALE”) cesserà con decorrenza 1° dicembre 2022”;
• “il recupero dei predetti contributi mensili erogati fino a novembre 2022 avverrà tramite una trattenuta mensile del 30% delle provvigioni maturate……”;
• “rimangono inoltre fermi e impregiudicati tutti i restanti termini e condizioni riportati nella
Lettera integrativa”.
Già in corso di rapporto, quindi, era sostanzialmente pacifico tra le parti (tanto che aveva chiesto il recupero delle anticipazioni non spettanti mediante trattenuta mensile) CP_1 che i “contributi ad integrazione provvigionale” anticipati fino alla concorrenza di € 4.500 ricevuti in corso di rapporto erano da restituire a (indipendentemente dalla Parte_2
cessazione del rapporto stesso) per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di Raccolta Netta fissato nella lettera 30.4.2021.
Su tale obbligo restitutorio, contrattualmente pattuito al punto 3 della lettera del
30.4.2021 e richiamato nella nota modificativa del 20.12.2022, la cessazione del rapporto influisce solo nella misura in cui preclude il recupero rateale dell'indebito con le trattenute sulle provvigioni maturate dal debitore.
A fronte del successivo recesso dell'agente per asserita giusta causa prima del trascorrere dei 60 mesi previsti dall'art. 12 della più volte citata lettera 30.4.2021, Parte_1
ha, quindi, chiesto la restituzione dei contributi integrativi erogati ex art. 3 nel periodo aprile
13 2021 – ottobre 2022 e del “contributo straordinario” corrisposto all'agente ex art. 9 (al netto di quanto recuperato mediante le trattenute del 30% di cui alla nota 20.12.2022 e delle residue competenze dell'agente).
Il complessivo contenuto del ricorso introduttivo (che ripetutamente precisa come il debito restitutorio dell' fosse già maturato prima delle dimissioni dello stesso) porta a CP_1 ritenere che la domanda della (“accertare e dichiarare il diritto Parte_1 di al recupero del: • contributo straordinario una tantum per l'importo Parte_1 di €. 5.000,00; • residuo dei contributi provvigionali integrativi per l'importo di €. 44.991,74...”) non sia limitata, quanto al residuo dei contributi integrativi versati, alle sole conseguenze della violazione del patto di stabilità, ma richieda in via generale l'accertamento dell'obbligo restitutorio a carico dell'ex collaboratore alla luce delle pattuizioni convenute.
Se, infatti, è vero che l'anticipata cessazione del rapporto ha determinato, nella prospettazione attorea, il sorgere in capo al convenuto dell'immediato obbligo restitutorio, è altrettanto vero (e ciò emerge chiaramente dalla lettura dell'atto introduttivo) che, non avendo il convenuto raggiunto gli obiettivi di raccolta minima, il debito dello stesso era maturato ben prima del recesso (ed indipendentemente dallo stesso): l'interruzione anticipata del rapporto ha, quindi, portato la preponente a richiedere al consulente l'intera somma anticipata, non più recuperabile con le trattenute mensili.
Essendo il fatto costitutivo dell'obbligo restitutorio stato compiutamente allegato, rientra tra i poteri-doveri del Giudice quello di interpretare e qualificare la domanda: non incorre, infatti, nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate, qualora metta in rilievo elementi di fatto comunque risultanti dagli atti. ha contestato la sussistenza dell'obbligo restitutorio affermando la ricorrenza di CP_1
una giusta causa di recesso e l'illegittimità del patto di stabilità previsto all'art. 12 della lettera
30.4.2021.
Sotto tale ultimo profilo, le doglianze del convenuto appaiono infondate.
14 e hanno contrattualmente previsto, a fronte di una Parte_2 CP_1 interruzione del rapporto per iniziativa o colpa dell'agente entro i primi 60 mesi, l'obbligo dell'agente stesso di restituire “tutte le somme corrisposte a titolo di provvigione straordinaria e come contributo mensile e contributo straordinario di cui ai punti 3, 4, 5 e 9” “a titolo di indennizzo”.
La causa di una simile clausola è quella di favorire la continuità della gestione del portafoglio clienti da parte del consulente finanziario in cambio del riconoscimento del contributo straordinario di € 5.000,00 (incamerato dal consulente allo scadere del 60° mese), delle integrazioni provvigionali parametrate al raggiungimento dei prestabiliti obiettivi di raccolta netta e di provvigioni straordinarie al raggiungimento di prefissati obiettivi alla fine del
12° e del 24° mese.
Tale accordo evidenzia come, a fronte della permanenza per un periodo di 60 mesi,
l'agente avrebbe ottenuto indubbi vantaggi, quali la ritenzione del contributo iniziale ed il mantenimento della provvigione straordinaria di cui ai punti 4 e 5 della lettera integrativa;
rientrava, d'altro canto, tra gli interessi della banca la conservazione nel tempo della collaborazione del consulente e del relativo portafoglio clienti.
La pattuizione di cui all'art. 12 deve, poi, deve essere interpretata unitariamente alle altre pattuizioni contrattuali di cui ai precedenti artt. 3 e 7, ai sensi dell'art. 1367 c.c.: si ritiene, quindi, che tale clausola in caso di recesso anticipato preveda a carico dell'agente un obbligo di
(immediata) restituzione (oltre che del bonus una tantum e delle provvigioni straordinarie) dei contributi mensili integrativi solo nel caso di mancata maturazione delle relative provvigioni.
Emerge, infatti, chiaramente dagli atti che le somme richieste in restituzione dalla siano meri “anticipi provvigionali”, soggetti a conguaglio, e non Parte_1 provvigioni maturate dall' CP_1
A norma dell'art. 1748 c.c. il diritto alla provvigione sorge nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione: la cessazione del contratto fa, quindi, venir meno il diritto agli anticipi provvigionali eccedenti la provvigione effettivamente maturata.
15 Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a voler prescindere dalle previsioni pattizie, ricorrerebbero nel caso in esame anche i presupposti di cui all'art. 2033
c.c.. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo sono riconducibili ad un pagamento non dovuto e che “col termine
"pagamento", l'art.2033 c.c. intende far riferimento a qualsiasi prestazione derivante da un vincolo obbligatorio che risulti a posteriori non dovuta, la disposizione codicistica essendo volta ad apprestare un rimedio giuridico completo per tutte le situazioni in cui un'attribuzione patrimoniale a favore di taluno sia stata eseguita senza una giustificata ragione giuridica (vedi
Cass. Sez. III, 2/4/1982 n.2029). L'opzione ermeneutica accreditata dalla prevalente dottrina, e recepita dall'orientamento pressoché univoco espresso da questa Corte di legittimità, interpreta in modo molto ampio l'art.2033 c.c. e segg., ritenendo che la disciplina ivi prevista si applichi a tutti i casi in cui un pagamento sia eseguito in assenza di titolo giustificativo, a nulla rilevando che tale assenza sia originaria o sopravvenuta, totale o parziale”; quindi “deve ritenersi che gli anticipi provvigionali erogati dalla società mandante - secondo il meccanismo predisposto al fine di contemperare l'interesse dell'agente ad evitare l'alea di una ridotta capacità produttiva e quello della preponente a fissare, in linea tendenziale, la misura dei compensi provvigionali - una volta intervenuta la anticipata risoluzione del contratto, siano rimasti oggettivamente privi di una iuxta causa obligationis, ovvero di un valido titolo giustificativo” (Cass. n. 18266/18).
Nel caso in esame, quindi, la clausola restitutoria di cui all'art. 12 integra e completa quanto già previsto dai precedenti artt. 3 e 7 circa la necessità di conguaglio.
Tale clausola, poi, non costituisce una clausola penale ex art. 1384 c.c., non ravvisandosi una funzione sanzionatoria di un inadempimento, quanto quella di incentivare la permanenza del promotore concedendogli di ritenere il contributo una tantum e le provvigioni straordinarie ricevute. Difetta, quindi, la causa tipica della clausola penale, vale a dire la predeterminazione del danno a fronte di un inadempimento del contraente, essendo a tal fine insufficiente il mero riferimento alla nozione di “indennizzo” contenuto nella lettera integrativa.
Da ultimo, si rileva che tale clausola non doveva essere oggetto di sottoscrizione espressa dell'agente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., poiché non vi è alcuna prova che la “lettera integrativa” 30.4.2021 sia stata conclusa non a seguito di una specifica negoziazione tra i
16 contraenti, ma mediante la mera accettazione da parte del consulente di condizioni generali di contratto redatte unilateralmente da . Sul punto, si condivide quanto scritto Parte_2
dal Tribunale di Bergamo in relazione a clausole affini a quelle oggetto di causa: “trattasi, infatti, di condizioni di erogazione di benefici economici introdotti da accordi integrativi al contratto di agenzia che non hanno influenza alcuna sull'esecuzione del programma contrattuale, né valgono a determinare uno squilibrio economico fra le parti o a limitare
l'esercizio dell'attività professionale dell'agente” (sent. n. 475/23).
La Suprema Corte, ad ogni modo, ha escluso la “natura vessatoria della clausola di stabilità quinquennale, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, secondo comma c.c.”, ed in particolare nelle “restrizioni alla libertà contrattuale nei confronti dei terzi”
(Cass, n. 19300/15).
L'azione di ripetizione degli anticipi provvigionali erogati all' in corso di CP_1
rapporto è, dunque, fondata indipendentemente dalla ricorrenza o meno della giusta causa di recesso addotta dal consulente: si tratta, infatti, di anticipi soggetti contrattualmente a conguaglio, non seguiti dall'effettiva maturazione delle relative provvigioni.
Del tutto generiche sono, poi, le contestazioni del convenuto circa la quantificazione delle somme oggetto di recupero: quanto agli importi effettivamente ricevuti a titolo di contributi integrativi, si limita a dedurre la mancanza di prova senza tuttavia specificamente CP_1
contestare le somme analiticamente indicate nel prospetto riportato al punto 14) di pag. 5 del ricorso.
Infondate appaiono, poi, le doglianze relative alla quantificazione di tali importi al lordo o al netto, non essendo il convenuto un lavoratore dipendente. Tali doglianze, ad ogni modo, sono del tutto generiche non essendo stato prospettato un conteggio alternativo, né allegato alcun elemento idoneo a determinare una diversa quantificazione del dovuto.
La sussistenza della giusta causa di recesso rileva, invece, quanto alla domanda di restituzione del contributo straordinario una tantum (questa sì avente causa solamente nella violazione del patto di stabilità) e quanto all'indennità di mancato preavviso rivendicata dalla preponente.
17 Anche in tal caso, infatti, il più volte richiamato art. 12 deve essere interpretato secondo il criterio sussidiario della conservazione degli effetti ex art. 1367 c.c., quindi ai fini del sorgere del relativo obbligo restitutorio è necessario che il recesso del consulente non sia sorretto da giusta causa (in tal senso, Cass. n. 5281/24).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, ma deve tenersi conto, per la valutazione della gravità della condotta, della maggiore intensità che il rapporto di fiducia assume in questo ambito (Cass. n. 11728/14).
Occorre, comunque, “la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto” (Cass. n. 1376/18).
Nel caso in esame le circostanze dedotte dal convenuto a fondamento della giusta causa di recesso, anche qualora venissero in tutto o in parte confermate dai testi indicati, non sarebbero comunque tali ha giustificare l'immediata interruzione del rapporto.
I disservizi lamentati dall' pacificamente dovuti al trasferimento della gestione CP_1
dei consulenti e dei relativi portafogli clienti da a Parte_2 Parte_1
a seguito del trasferimento del ramo di azienda perfezionatosi il 17.10.2022, non paiono costituire una specifica violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede gravante sulla preponente.
Il convenuto, infatti, al di là della tautologica affermazione della lesione della sua immagine professionale, non ha indicato alcuno specifico pregiudizio derivatogli dalle (limitate, tenuto conto del numero dei rapporti interessati dal trasferimento di ramo d'azienda di cui al doc.
1 allegato al ricorso) difficoltà operative occorse nei pochi mesi intercorsi tra l'avvicendamento tra e . Parte_2 Parte_1
Nemmeno è allegato, infatti, che i clienti dell' “vittime” dei lamentati disservizi, CP_1 avessero ritenuto l'agente in qualche misura responsabile dei disservizi stessi.
18 Nelle comunicazioni prodotte dal convenuto (all. 3, 9, 15, 19), poi, nessuno dei clienti mette in discussione la professionalità dell' criticando al più l'operato o CP_1
l'organizzazione di . Pt_1
E' pacifico, poi, che le difficoltà operative denunciate dall' si siano presentate CP_1 nell'immediato a molti consulenti, tanto che il Manager TORRI il 6.11.2022 aveva CP_4
diffuso un documento contenente le indicazioni da seguire per ciascuna problematica ed i consigli operativi per far fronte alle criticità (all. 26 alla memoria di parte convenuta).
La documentazione versata in atti, poi, porta a ritenere che i problemi manifestatisi nei primi mesi successivi al trasferimento del ramo di azienda (problemi minimi per la ricorrente, gravi per il convenuto) si siano comunque risolti in un arco temporale piuttosto contenuto (doc. da 15 a 19, allegati al ricorso, relativi alle pratiche per le quali ha inoltrato formali CP_1
reclami).
Le stesse deduzioni delle parti, quindi, non consentono di affermare che la preponente di fronte alle criticità manifestatesi subito dopo il subentro (che, come scrive Parte_1
, e non è contestato, “ha coinvolto oltre un migliaio di consulenti finanziari e oltre 16
[...] miliardi di euro di masse in gestione”) sia rimasta colpevolmente inerte o abbia posto in essere condotte contrarie a correttezza e buona fede, ostacolando l'attività del promotore o compromettendone l'immagine professionale.
Non è, poi, stata coltivata in giudizio l'ulteriore circostanza inizialmente addotta dall'agente per giustificare in recesso senza preavviso, vale a dire la supposta modifica unilaterale del regime provvigionale per remunerare i mutui ipotecari (modifica, in realtà, decisa da il 23.4.2021, prima dell'instaurazione del rapporto di agenzia con Parte_2
l' come da doc. 6 allegato al ricorso). CP_1
Si rileva, infine, come il convenuto avesse chiesto già nell'ottobre del 2022 di non ricevere più le integrazioni provvigionali pattuite, verosimilmente perchè si era prefigurato l'interruzione del rapporto;
lo stesso, poi, è diventato promotore finanziario di
[...]
19.1.2023, il giorno immediatamente successivo al Parte_4
recesso da . Parte_1
19 Queste considerazioni portano a ritenere il recesso dell' privo di giusta causa, CP_1
con rigetto della domanda riconvenzionale e condanna a carico dello stesso della restituzione del contributo straordinario una tantum per l'importo di €. 5.000,00 e del pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Tale ultima indennità è stata quantificata dalla ricorrente in € 9.729,31 ai sensi dell'art. 11
AEC (tre mesi per l'agente plurimandatario in rapporto di durata inferiore a tre anni) sulla base del montante provvigionale riconosciuto anche da parte convenuta (capo IV della memoria).
Tenuto conto dei crediti vantati dall'agente al momento della risoluzione del rapporto (€
19,70 a titolo di FIRR ed € 1.010,00 a titolo di provvigioni, per i mesi da dicembre 2022 alla data del recesso), deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 ella complessiva somma di € 58.691,34, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
[...]
L'esclusione della giusta causa di recesso determina il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto.
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale, seguono la soccombenza (tenuto anche conto della mancata accettazione, da parte del convenuto, della proposta conciliativa formulata dall'ufficio in prima udienza) e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
In accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
la complessiva somma di € 58.691,34, oltre interessi legali dal dovuto al Parte_1
saldo.
Respinge la domanda riconvenzionale.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che liquida in € 5.360,00 oltre accessori di legge.
Savona, 26.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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