TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1179 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Agropoli (SA), in via Pio X n. 14, presso lo studio degli avv.ti Andrea Tata, Francesco Tata e Vincenzo Gifoli, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, SI.ra elettivamente CP_2 domiciliata in Milano alla Via V. Monti n. 15, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Pellegrino ed Avv. Antonio Passaro, dai quali è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 15.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.10.2020, la ricorrente conveniva Parte_1 in giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, SI.ra al
[...] CP_2 fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… “1) Accertato che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società nei modi e nei termini di cui alla narrativa;
condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante, a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente la somma complessiva di € 16.683,08, a titolo di lavoro supplementare e lavoro festivo, nonché indennità di cassa e indennità per non aver usufruito del giorno di riposo, così come determinata nell'allegato conteggio che costituisce parte integrante del presente ricorso, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
2) Con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione agli scriventi avvocati antistatari…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente ditta, che nel contestare la domanda, concludeva per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed indiritto oltre vittoria di spese. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU, e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue. Dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze di parte resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni “di addetta alla vendita e di cassiera”. I testi, infatti, hanno confermato che la ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di parte resistente per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente. Quindi, ritenendo corrette e
Pag. 2 di 3 immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile rese nella relazione peritale, ritualmente depositata, le differenze retributive dovute alla ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 9.362,88. La parte resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 9.362,88, oltre ulteriori interessi e Parte_1 rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in dispositivo. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 20.10.2020 da nei confronti della ditta Parte_1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, SI.ra ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione CP_2 reietta, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara che tra la ricorrente e la ditta Parte_1 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, SI.ra è intercorso un CP_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso con funzioni di “addetta alla vendita e di cassiera”, e per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 9.362,88 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna parte resistente, in favore della ricorrente alla Parte_1 rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione ai difensori dichiaratosi antistatari;
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania 12 giugno 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1179 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Agropoli (SA), in via Pio X n. 14, presso lo studio degli avv.ti Andrea Tata, Francesco Tata e Vincenzo Gifoli, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, SI.ra elettivamente CP_2 domiciliata in Milano alla Via V. Monti n. 15, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Pellegrino ed Avv. Antonio Passaro, dai quali è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 15.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.10.2020, la ricorrente conveniva Parte_1 in giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, SI.ra al
[...] CP_2 fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… “1) Accertato che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società nei modi e nei termini di cui alla narrativa;
condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante, a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente la somma complessiva di € 16.683,08, a titolo di lavoro supplementare e lavoro festivo, nonché indennità di cassa e indennità per non aver usufruito del giorno di riposo, così come determinata nell'allegato conteggio che costituisce parte integrante del presente ricorso, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
2) Con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione agli scriventi avvocati antistatari…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente ditta, che nel contestare la domanda, concludeva per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed indiritto oltre vittoria di spese. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU, e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue. Dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze di parte resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni “di addetta alla vendita e di cassiera”. I testi, infatti, hanno confermato che la ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di parte resistente per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente. Quindi, ritenendo corrette e
Pag. 2 di 3 immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile rese nella relazione peritale, ritualmente depositata, le differenze retributive dovute alla ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 9.362,88. La parte resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 9.362,88, oltre ulteriori interessi e Parte_1 rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in dispositivo. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 20.10.2020 da nei confronti della ditta Parte_1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, SI.ra ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione CP_2 reietta, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara che tra la ricorrente e la ditta Parte_1 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, SI.ra è intercorso un CP_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso con funzioni di “addetta alla vendita e di cassiera”, e per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 9.362,88 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna parte resistente, in favore della ricorrente alla Parte_1 rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione ai difensori dichiaratosi antistatari;
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania 12 giugno 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3