Sentenza 21 febbraio 2025
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, l'Agenzia delle entrate è legittimata a proporre istanza di revocazione del decreto di estinzione, ai sensi dell'art. 1, comma 201, della l. n. 197 del 2022, sul presupposto dell'emissione del diniego di definizione agevolata.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2025, n. 4610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4610 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
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Data pubblicazione 21/02/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
Decreto estinzione per condono legge 197/22 -Revocazione- ETTORE CIRILLO Presidente
Comma 201-Legittimazione Agenzia delle Entrate-Sussistenza- VALENTINO LENOCI Consigliere Principio di diritto Transfer pricing-Metodo CUP - PAOLO DI MARZIO Consigliere Potere del giudice-Limiti
RICCARDO ROSETTI Consigliere RG N. 7495/2020
FEDERICO LUME Consigliere rel. UP 29/11/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7495/2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente– contro
TELECO S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
SA TA e dall'avv. Giuseppe Niccolini, in forza di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma alla via Teodosio Macrobio n. 3;
– controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-
Romagna n. 1387/2019 depositata in data 9/07/2019; Numero registro generale 7495/2020
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nonché sulla istanza di revocazione del decreto di estinzione n. 31035/2023 emesso dal Presidente della sezione tributaria in data 6/11/2023 e pubblicato in data 8/11/2023, proposta da Agenzia delle Entrate;
udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del
29/11/2024 dal consigliere dott. DE ME;
udito il sostituto Procuratore generale in persona del dott. Michele Di
Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Davide Giovanni Pintus per l'Avvocatura Generale dello
Stato; udito l'avv. SA TA per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. L'Agenzia delle Entrate, per quanto rileva ancora in questo giudizio, emetteva avviso di accertamento per Ires e Irap dell'anno di imposta 2010 con cui recuperava a imposizione maggiori ricavi in applicazione dell'art. 110, comma 7, e dell'art. 9 t.u.i.r., in relazione ai prezzi di vendita di alcuni prodotti da parte della TE s.p.a., produttrice di dispositivi e apparati per la ricezione del segnale televisivo terrestre e satellitare, in favore della controllata tedesca
TE gmbh;
i prezzi di vendita in favore della stessa risultavano infatti più bassi di quelli praticati nei confronti di due clienti francesi.
2. La Commissione tributaria provinciale di Ravenna accoglieva in parte qua il ricorso.
3. La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna rigettava l'appello erariale.
In particolare i giudici di appello evidenziavano che il metodo comparativo per la determinazione del valore normale presuppone l'uniformità delle situazioni messe a confronto sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, dovendosi fare riferimento a beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al
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medesimo stadio di commercializzazione;
che l'art. 110 t.u.i.r. non prevede una norma antielusiva per cui l'amministrazione finanziaria aveva l'onere di provare l'esistenza di transazioni economiche tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale ma non anche quello di dimostrare la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente mentre spettava a quest'ultimo provare la conformità della transazione ai valori di mercato normali;
che nel caso di specie la contribuente aveva dimostrato l'erroneità del valore normale come sopra determinato in quanto sul mercato tedesco i beni prodotti da TE erano commercializzati in esclusiva attraverso la controllata che svolgeva un ruolo di importatore unico con diretta gestione delle attività tra cui la rete degli agenti, la partecipazione alle fiere, la pubblicità, la ricerca di clienti, assumendo in proprio ogni rischio commerciale, mentre sul mercato francese le vendite erano eseguite direttamente dalla società italiana che assumeva su di sé i costi di distribuzione e i rischi commerciali, con la necessaria conclusione che nel primo caso vi era sostanzialmente un intermediario rispetto al cliente finale che non c'era nel secondo caso, per cui i beni non potevano ritenersi nel medesimo stadio di commercializzazione;
precisavano altresì che le percentuali di abbattimento applicate dall'ufficio in maniera generica non consentivano di sterilizzare le evidenti differenze nella catena distributiva nei due mercati e la conseguente incidenza dei diversi costi sul prezzo finale di vendita e che infine i listini francesi contenevano prezzi IV esclusa mentre nei listini tedeschi i pezzi erano indicati IV compresa;
concludevano quindi che, nel caso di specie, le circostanze di fatto, correttamente valorizzate dai giudici di primo grado, rendessero inattendibile la stima del valore normale dei beni commercializzati da TE s.p.a. come ricostruito dall'Agenzia per accertare lo scostamento tra i prezzi
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praticati con la controllata tedesca e quelli praticati nei confronti di altri clienti.
4. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi.
La società ha resistito con controricorso.
5. Con decreto n. 31035/2023 pubblicato in data 8/11/2023 il
Presidente della sezione tributaria ha dichiarato l'estinzione del giudizio, in considerazione dell'inserimento della controversia nell'elenco previsto dall'art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, attestante l'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197 del
2022 e l'assenza allo stato di diniego.
6. In data 17/11/2023 l'Agenzia delle entrate ha chiesto la revocazione del decreto di estinzione sul presupposto che, con nota prot. 88020 del 6/11/2023, la domanda di definizione è stata oggetto di diniego, ritualmente notificato a mezzo PEC alla società ed al suo difensore in data 15/11/2023 e motivato in ragione del versamento insufficiente, alla luce della considerazione che l'amministrazione non era integralmente soccombente in entrambi i gradi di giudizio.
7. La causa è stata fissata inizialmente per l'adunanza camerale del
10/07/2024, per la quale il PM ha depositato conclusioni scritte e la società memoria.
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 29/11/2024, per la quale la società ha depositato memoria e il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Michele Di Mauro, ha rassegnato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere che nella controversia è stato emesso decreto presidenziale di estinzione per intervenuta definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022, in
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base all'inserimento della stessa nell'elenco di cui all'art. 40, comma 3,
d.l. n. 13/2023 conv. dalla legge n. 41/2023; l'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di revocazione di tale decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 201, della legge n. 197 del 2022, sul presupposto dell'intervenuto diniego opposto alla definizione;
la controricorrente, evidenziato di non aver impugnato il diniego, ha chiesto di decidere la causa nel merito.
Occorre quindi preliminarmente esaminare l'istanza di revocazione, proposta dall'Agenzia delle Entrate, del decreto di estinzione del giudizio emesso dal Presidente della Sezione.
1.1. L'art. 1, commi 186 e ss. della legge n. 197 del 2022, ha previsto una nuova definizione agevolata delle controversie fiscali, introducendo una disciplina applicabile a tutti i giudizi in corso, siano essi pendenti nei gradi di merito o in sede di legittimità, e che non prevede differenze processuali significative, salvo quanto si dirà.
I commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificati dall'art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34 del 2023, dispongono che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l'onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023,
«presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».
Ai sensi del comma 200 dell'art. 1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la
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controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine».
Ai limitati fini del giudizio di cassazione, peraltro, occorre evidenziare la previsione dell'art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, sopra citato, che dispone che «Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di
Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione
1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 391 del codice di procedura civile,
l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1».
Il comma 201, infine, prevede che «Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma
200».
1.2. Questa Corte ha già chiarito che la definizione agevolata in esame, a differenza di quelle previste da leggi antecedenti, determina
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l'estinzione del giudizio alla sola condizione del deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento di quanto dovuto o della prima rata (tra le tante Cass. 11/06/2024, n. 16240; Cass.
01/03/2024, n. 5534), senza dover attendere il termine assegnato all'Agenzia per l'emissione e notificazione del diniego.
Le precedenti disposizioni condonistiche, invece, subordinavano l'estinzione del processo ad una comunicazione dell'ente impositore attestante la regolarità del condono o prevedevano (in tal senso per esempio l'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018) che all'atto del deposito della domanda del contribuente iniziasse a decorrere un periodo di sospensione del processo, all'esito del quale egli poteva vedere definita la propria domanda tacitamente, ove nessuna parte avesse fatto istanza di trattazione entro il termine, salva la possibilità dell'amministrazione di emettere il diniego, con possibilità in tal caso del contribuente di impugnarlo davanti al medesimo giudice.
La recentissima Corte Cost. n. 189 del 2024 ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., dell'art. 1, comma 198, della legge n.197 del 2022, laddove dispone che il processo è dichiarato estinto in caso di deposito di copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, in quanto frutto di una scelta non irragionevole nell'ottica di favorire l'immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e di incentivare i pagamenti non ancora eseguiti, ed evidenziando che essa neppure comporta alcun effetto preclusivo del processo.
1.3. Nel giudizio in esame viene in rilievo il connesso tema, determinato dalla previsione della «revocazione» del decreto di estinzione a seguito del diniego di definizione emesso dall'ufficio, revocazione cui il comma 201 attribuisce gli effetti di rimozione del decreto di estinzione e di attivazione della prosecuzione del giudizio sul
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merito della lite, con particolare riferimento alla individuazione della parte legittimata a proporre l'istanza di revocazione;
e se, cioè, essa spetti alla sola parte contribuente che impugni il diniego o anche alla parte pubblica;
occorre fin d'ora evidenziare che l'opzione per tale seconda ipotesi interpretativa è già stata indicata dalla precitata Corte
Cost. n. 189 del 2024.
1.4. Il testo del comma 201 è inequivoco nel voler regolare il caso della già pronunciata estinzione in forza di quanto previsto in precedenza;
nella sua prima proposizione esso prevede che, ove sia stato emesso provvedimento di estinzione, l'eventuale diniego sia impugnabile davanti allo stesso organo giurisdizionale che l'ha pronunciata;
successivamente dispone che il «diniego è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego».
Nel sistema così descritto la revocazione condonistica, pur se rivolta contro un provvedimento idoneo a definire il processo, presenta caratteristiche peculiari in quanto trova il suo presupposto in un atto emesso da una delle parti del giudizio ed è rivolto nei confronti di un provvedimento immune da vizi o comunque adottato in presenza dei presupposti che la legge stessa prevede;
essa è finalizzata alla rimozione della dichiarazione di estinzione e a consentire la ripresa del giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, ripresa resasi necessaria alla luce dell'intervenuto diniego della definizione agevolata.
Quanto alla legittimazione, una prima lettura di tale articolo potrebbe indurre a ritenere che la revocazione possa essere proposta solo unitamente alla impugnazione del diniego e quindi dalla sola parte contribuente, unica parte ovviamente interessata alla rimozione del diniego.
Ma in realtà, come evidenziato da Corte Cost. n. 189 del 2024, il tenore letterale non esclude affatto che l'amministrazione finanziaria
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possa attivare il rimedio della revocazione per il caso di diniego, senza attendere le iniziative del contribuente.
La disposizione deve quindi essere letta nel senso che, premesso che il diniego è motivo di revocazione e che l'istanza di revocazione del decreto e l'impugnazione del diniego sono atti diversi, essa si limita a disporre che, ove sia il contribuente a voler contestare il diniego, questi debba proporre congiuntamente al ricorso contro il diniego anche l'istanza di revocazione;
la disposizione in realtà quindi esprime due norme, la prima, che configura il diniego come motivo di revocazione
(suscettibile di essere fatto valere da entrambe le parti in causa), e la seconda, che attiene al solo caso in cui ad agire sia il contribuente, prevedendo, per questa ipotesi, che la revocazione e il ricorso contro il diniego siano proposti congiuntamente, al fine di evitare potenziali conflitti di giudicato e alla luce della stretta connessione esistente tra la domanda di definizione e la lite fiscale già pendente (connessione che è alla base della correlata disposizione che attribuisce al giudice che ha pronunciato l'estinzione la cognizione anche sul diniego).
1.5. La conclusione della sussistenza della legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a proporre l'istanza di revocazione, che invero nel caso in esame non è neanche oggetto di eccezione, appare confermata dal positivo riscontro della sussistenza di un interesse della stessa a rimuovere il provvedimento estintivo, conseguente alla ricognizione degli effetti dell'estinzione prevista dal comma 198.
La stessa Corte Costituzionale ha infatti espressamente evidenziato che «se è il contribuente che ha interesse a dolersi del diniego della definizione agevolata, viceversa la revocazione del provvedimento di estinzione motivata con il diniego della definizione è esperibile dall'amministrazione finanziaria, la quale non voglia sentirsi più vincolata, dopo il sopravvenuto diniego della definizione agevolata, all'esecuzione di una conciliazione annullata, né privata della facoltà di
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ripristinare la sottostante controversia per far valere la propria originaria pretesa tributaria».
Come già evidenziato da questa Corte (Cass., Sez. U., 27/01/2016,
n. 1518, richiamando diversi arresti della Corte costituzionale), l'effetto normale del condono (cd. impuro) è infatti quello di elidere la res litigiosa mediante un pagamento in misura predefinita e di elidere le conseguenze sanzionatorie amministrative e penali.
Il condono fiscale, secondo Corte Cost. n. 172 del 1986, ha natura meramente procedurale e più esattamente, secondo Corte Cost. n. 321 del 1995, costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso, e che esula dalla funzione dell'accertamento dell'imponibile. L'istituto, secondo Corte Cost. n. 109 del 2009, è essenzialmente diretto a soddisfare l'interesse costituzionale all'acquisizione delle disponibilità finanziarie necessarie a sostenere le pubbliche spese, incentivando la definizione semplificata e spedita delle pendenze mediante il parziale pagamento del debito tributario.
Alla luce di tale impostazione s'è quindi evidenziato che la conseguenza processuale del condono è la cessazione della materia del contendere.
Nel processo tributario di merito sia di primo grado che di appello
(ex art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992) la vicenda è quindi stata ricondotta alla generale previsione dell'art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992, che, sotto la rubrica «estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere», stabilisce che «il giudizio si estingue [...] nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere» e che «la cessazione
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della materia del contendere è dichiarata [...] con decreto del presidente o con sentenza della commissione».
Questa Corte nella già citata pronuncia a Sezioni Unite ha evidenziato che l'art. 46 proc. trib. è stato preceduto da variegate previsioni di sanatorie fiscali con effetto di «cessata materia materia del contendere» (d.l. n. 90/1990, art. 5) e di estinzione di
«controversie» (d.l. n. 429/1982, artt. 16-26-31-32), «processi» (d.l.
n. 408/ 1990, art. 15), «procedimenti» (d.l. n. 79/1997, art.
9-bis),
«giudizi» (d.l. n. 564/1994, art.
2-quinquies; legge n. 413/1991, art. 34; d.P.R. n. 637/1972, art. 27; d.l. n. 40/2010, art. 3, comma 2-bis),
Successivamente si è parlato di estinzione di «processi» (art. 11 d.l. n.
50/2017; art. 6 d.l. 119/2018; art. 5 d.l. n. 130/2022).
Nel giudizio di legittimità l'effetto definitorio è normalmente ricondotto alla previsione dell'art. 391 cod. proc. civ. e all'estinzione del processo disposta per legge (Cass., Sez. U., 23/09/2014, n. 19980;
Cass. 03/10/2018, n. 24083, anche per il caso in cui il legislatore non abbia testualmente previsto l'estinzione quale formula di definizione).
Nel sistema condonistico in esame, peraltro, il richiamo all'art. 391 cod. proc. civ. è esplicitamente compiuto dallo stesso legislatore, con il richiamato art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023.
Di conseguenza si è affermato che nel processo tributario,
l'estinzione del giudizio di legittimità per cessata materia del contendere comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle domande, determinando, in virtù della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, in quanto non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti
(Cass. 13/07/2016, n. 14258). Viene, cioè, meno la regolazione della fattispecie operata dalle precedenti decisioni.
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Il comma 196 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 prevede espressamente che gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
Si tratta peraltro di un fenomeno estintivo diverso - in ragione delle peculiarità del processo tributario – sia da quello disciplinato dall'art. 310 cod. proc. civ., il cui secondo comma fa infatti salve le sentenze di merito pronunciate nel corso del giudizio (Cass. 22/04/2015, n. 8150), sia da quello analogo, dell'art. 338 cod. proc. civ., ed anche da quello, diverso dalle prime due ipotesi, previsto per il caso di estinzione del giudizio di rinvio (di cui all'art. 393 cod. proc. civ. unitamente, per il processo tributario, all'art. 63 d.lgs. n. 546/1992), cui segue invece il consolidamento della pretesa fiscale (vedi, per tale specifica ipotesi,
Cass. 7/06/2023, n. 16002; Cass. 12/04/2017, n. 9521; Cass.
23/11/2016, n, 23922; Cass. 19/10/2015, n. 21143; Cass.
3/07/2013, n. 16689; Cass. 28/03/2012, n. 5044; Cass. 8/02/2008,
n. 3040; secondo un percorso giurisprudenziale che risale fino a Cass.
8/01/1980, n. 119, in riferimento all'ingiunzione fiscale).
La stessa Corte costituzionale n. 189 del 2024 ha evidenziato
«l'asimmetria e l'eterogeneità dei modelli dell'estinzione nel processo civile in quello tributario che hanno trovato costante conferma nella interpretazione dei diversi provvedimenti legislativi volti a favorire la definizione delle liti fiscali pendenti nel senso che in questi casi la declaratoria di estinzione, accertativa della intervenuta definizione di una controversia tributaria, importa la caducazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali resi nel processo relativo».
Tali conclusioni appaiono da confermare anche nella definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022.
E' vero che nelle precedenti forme di definizione agevolata l'effetto sull'obbligazione tributaria è la conseguenza dell'accertamento della
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conformità della domanda di condono alle disposizioni previste dalla specifica legge condonistica;
ciò in linea con il principio che nei casi di definizione agevolata della controversia, il contribuente non è titolare di un diritto soggettivo perfetto alla definizione agevolata (già al momento della presentazione della domanda), ma soltanto del «diritto potestativo» di avviare il relativo procedimento amministrativo, che ha ad oggetto la definizione del rapporto giuridico d'imposta secondo regole eccezionali e diverse da quelle ordinariamente applicabili (spunti in tal senso in Cass. 25/02/2015, n. 3762). Le singole discipline condonistiche hanno rimesso infatti l'effetto estintivo volta per volta, come visto in precedenza, o alla comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto o al deposito della domanda di definizione agevolata, unitamente alla prova del pagamento della prima o unica rata, e alla conseguente sospensione del processo, cui non facesse seguito l'istanza di trattazione della parte interessata o il sopravvenuto diniego
(per questi ultimi casi, previsti dal d.l. n. 50 del 2017 e dal d.l. n. 119 del 2018, vedi Cass. 26/07/2024, n. 21000; Cass. 5/07/2019, n.
18107; Cass. 26/02/2019, n. 5579).
La disciplina in esame invece ha la sua peculiarità nella previsione di un provvedimento di estinzione (con decreto presidenziale o con ordinanza collegiale, se la causa è già fissata per la trattazione davanti al collegio, ma che potrebbe essere anche sentenza, ove siano impugnati cumulativamente più avvisi di accertamento, solo alcuni dei quali definiti) che è anticipato rispetto alla verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate della sussistenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata ed è subordinato al solo controllo giudiziale della presentazione della domanda e del pagamento della prima o unica rata;
tale scelta è stata ritenuta da Corte Cost. n. 189 del 2024, come visto, pienamente legittima, data l'ampia discrezionalità legislativa
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nella conformazione degli istituti processuali per cui l'estinzione immediata delle liti fiscali definite anche con il pagamento della sola prima rata dell'importo dovuto è in armonia con gli obiettivi del legislatore di riduzione del numero dei giudizi tributari pendenti in attuazione degli impegni assunti nel PNRR.
Ma deve ritenersi che tale anticipazione non ne muti però l'effetto definitorio sopra descritto, con la precisazione che si tratta di effetto suscettibile di essere rimosso («revocato», secondo il testo normativo) in caso di emissione del diniego di condono, e che l'Agenzia delle entrate, quindi, evidentemente ha l'interesse a rimuovere ove non ne sussistano i presupposti sostanziali.
Appare peraltro da escludere che l'affermazione della legittimazione dell'Agenzia a proporre istanza di revocazione sul presupposto del diniego possa pregiudicare la finalità acceleratoria delle disposizioni in tema di estinzione anticipata;
l'effetto acceleratorio si verifica ugualmente in quanto il meccanismo sopra descritto evita una diffusa e prolungata sospensione dei giudizi.
1.6. Tali considerazioni conducono quindi a ritenere che l'interesse del fisco a rimuovere il decreto di estinzione, sul presupposto della successiva emissione del diniego, sia testuale (in quanto non escluso dal comma 201) e sistematico (in quanto necessario per rimuovere gli effetti del subentro di una minore e diversa pretesa da definizione agevolata alla originaria obbligazione tributaria); deve quindi affermarsi il principio di diritto per cui «nel giudizio di cassazione l'Agenzia delle Entrate è legittimata a proporre l'istanza di revocazione del decreto di estinzione, prevista dall'art. 1, comma 201, della legge n. 197 del 2022, sul presupposto dell'emissione del diniego di definizione agevolata».
1.7. Appare peraltro necessario precisare che la legge non prevede particolari forme per la proposizione dell'istanza di revocazione, se non
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il termine di sessanta giorni. Del resto, la revocazione condonistica di cui si discute sembra condividere con l'impugnazione per revocazione codicistica solo l'effetto di rimozione del provvedimento definitorio della lite ma in realtà postula presupposti del tutto diversi, e in particolare dipende dall'interferenza sul processo dell'iniziativa di una sola parte a tutela dell'interesse fiscale.
1.8. Ciò evidenziato, la causa deve quindi essere decisa nel merito, dovendosi accogliere la tempestiva istanza di revocazione del decreto di estinzione, ai sensi dell'art. 201 della legge n. 197 del 2022, sul presupposto dell'intervenuto diniego.
2. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 110, comma 7, t.u.i.r. e dell'art. 2697 cod. civ.; la CTR avrebbe errato laddove ha ritenuto non comparabili il mercato tedesco e quello francese in quanto già nell'avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate, proprio al fine di rendere maggiormente equiparabili le compravendite dei prodotti eseguiti con la controllata tedesca rispetto a quelle con altri clienti, aveva applicato delle diminuzioni percentuali sulla base di quanto affermato dalla società a giustificazione dell'applicazione di un prezzo più basso, per cui l'adattamento era già avvenuto a monte;
nonché laddove ha ritenuto l'esistenza di un diverso stadio di commercializzazione dei beni, mentre sia la società tedesca che quella francese sono rivenditori all'ingrosso che operano la vendita diretta al consumatore finale;
ed ancora laddove la CTR non ha considerato che nei listini francesi manca del tutto la specificazione che il prezzo sia comprensivo di IV ma ciò non determina automaticamente che l'IV sia esclusa;
precisa che la disciplina sul transfer pricing è volta a presidiare la ripartizione equilibrata del potere impositivo degli Stati impedendo alle società che operano a livello internazionale di trasferire a discrezione profitti o perdite da una
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giurisdizione all'altra e che pertanto tali transazioni debbono essere valorizzate alle normali condizioni di mercato, con disposizione ritenuta compatibile dalla Corte di giustizia con la libertà di stabilimento prevista dall'art. 49 TFUE.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si deduce, in subordine rispetto al primo motivo, l'omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione della causa in quanto: a) già nell'avviso di accertamento l'Agenzia delle entrate, proprio al fine di rendere maggiormente equiparabili le compravendite dei prodotti eseguiti con la controllata tedesca rispetto a quelle con altri clienti, aveva applicato delle diminuzioni percentuali sulla base di quanto affermato dalla società a giustificazione dell'applicazione di un prezzo più basso, per cui l'adattamento era già avvenuto a monte;
b) non vi era differenza di stadio di commercializzazione dei beni poiché sia la società tedesca che quella francese sono rivenditori all'ingrosso che operano la vendita diretta al consumatore finale.
3. I due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono inammissibili e comunque infondati.
3.1. Appare necessaria una premessa riepilogativa dei principi elaborati da questa Corte in tema di transfer pricing.
Dispone l'art. 110, settimo comma, t.u.i.r. nella formulazione vigente pro tempore, che «i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito».
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A sua volta, il secondo comma del medesimo articolo opera un ulteriore rinvio recettizio ad altra disposizione del t.u.i.r., ove prevede che «per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9».
Per effetto del doppio rinvio recettizio, il «valore normale» di transazione al quale comparare beni, servizi e corrispettivi scambiati infragruppo al fine di eventuali riprese reddituali è quello previsto dall'art. 9 t.u.i.r., il quale al terzo comma dispone che «per valore normale [...] si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso».
Ciò posto, l'art. 9, terzo comma, t.u.i.r. individua quale strumento di calcolo del «valore normale» (e, quindi, del valore che sarebbe praticato in un regime di libera concorrenza), il metodo del confronto del prezzo con imprese indipendenti (cd. metodo CUP, Comparable
Uncontrolled Price), declinato della duplice versione del «confronto interno» (confronto tra la transazione effettuata dal soggetto che deve applicare il prezzo di trasferimento con un soggetto terzo) e del
«confronto esterno» (confronto tra transazioni in cui cedente e cessionario sono soggetti terzi rispetto al gruppo). La lettera della
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norma in vigore privilegia, pertanto, una metodologia che però evidentemente è utilizzabile solo nel caso in cui il prezzo sia congruamente confrontabile con quello applicato in transazioni similari e che appare particolarmente indicato per le transazioni di compravendita di beni fungibili offerti sul mercato.
3.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la disposizione dell'art. 110 t.u.i.r. non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing (spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti) in sé considerato;
sicché la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria riguarda non il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre incombe sul contribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 cod. civ., ed in materia di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall'art. 9, terzo comma, t.u.i.r. (Cass. 30/06/2021, n. 18436; Cass.
16/01/2019, n. 898; Cass. 25/06/2019, n. 16948; Cass. 15/04/2016,
n. 7493; Cass. 30/06/2016, n. 13387; Cass. 15/11/2017, n. 27018;
Cass. 18/09/2015, n. 18392; Cass. 19/04/2018, n. 9673).
Questa stessa giurisprudenza di legittimità, che si condivide e si fa propria, ha precisato che la ratio della norma sta nel principio di libera concorrenza enunciato nell'art. 9 del Modello di Convenzione OCSE, il quale prevede la possibilità di sottoporre a tassazione gli utili derivanti da operazioni infragruppo che siano state regolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute fra imprese indipendenti in transazioni comparabili effettuate sul libero mercato, sicchè si tratta di
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verificare l'interesse economico dell'operazione in concreto perseguito, di compararla con analoghe operazioni realizzate in condizioni di libero mercato e di valutarne la conformità a queste (Cass. 18/06/2020, n.
11837). Cass. 13/05/2015, n. 9709 ha evidenziato che «Il modello di convenzione OCSE è stato recepito dal d.P.R. n. 917/1986, art. 9, richiamato dall'art. 76, commi 2 e 5, (ora art. 110, commi 2 e 7) dello stesso decreto, ove in ultima analisi si stabilisce l'irrilevanza, ai fini fiscali, dei valori concordati dalle parti nell'ambito di transazioni
"controllate" e l'inserimento automatico nelle transazioni medesime di valori legali, ancorati al regime della libera concorrenza;
con la conseguenza che, in simili vicende, non rileva il corrispettivo effettivamente convenuto, bensì quello che sarebbe stato stabilito ove le imprese fossero state indipendenti l'una dall'altra, secondo il cd. arm's lenght principle».
3.3. L'art. 110, comma 7, t.u.i.r. è stato modificato dall'art. 59, comma 1, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (entrato in vigore il 4 giugno 2017) ed integrato con il d.m. 14 maggio 2018, contenente le linee guida interne per l'applicazione delle nuove disposizioni.
Il novellato art. 110, comma 7, t.u.i.r. richiama in maniera espressa il principio di libera concorrenza, in luogo del valore normale contenuto nella previgente formulazione della norma, stabilendo, all'ultimo periodo che «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma».
Il d.m. 14 maggio 2018, nel dettare le linee guida per l'applicazione della normativa in parola, individua sei metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al principio di libera concorrenza
(metodo del confronto di prezzo;
metodo del prezzo di rivendita;
metodo del costo maggiorato;
metodo del margine netto della transazione;
metodo transnazionale di ripartizione degli utili),
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ponendoli sullo stesso piano e prevedendo, nel contempo, che il contribuente possa applicare un metodo diverso «qualora dimostri che nessuno di tali metodi può essere applicato in modo affidabile (...) e che tale diverso metodo produce un risultato coerente (...)».
3.4. Tuttavia, come rileva la stessa Cass. 17/05/2022, n. 15668, già prima della novella legislativa – quindi anche con riguardo alla normativa applicabile alla fattispecie sub iudice - la prospettiva interpretativa della dottrina e della giurisprudenza si era allineata al principio di libera concorrenza enunciato nell'art. 9 del Modello di
Convenzione OCSE, il quale prevede la possibilità di sottoporre a tassazione gli utili derivanti da operazioni infragruppo che siano state regolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute fra imprese indipendenti, in transazioni comparabili effettuate sul libero mercato.
La disciplina sovranazionale di provenienza OCSE ha individuato da tempo una serie di regole e metodi per la determinazione dei valori di comparazione in regime di libera concorrenza, regole trasfuse nelle
Linee Guida OCSE, ripetutamente aggiornate (Rapporto 1979, Linee
Guida del 1995, aggiornate nel 2010 e nel 2017), le quali costituiscono
- secondo una costante giurisprudenza di questa Corte - linee interpretative utili al fine di individuare i metodi di comparazione da utilizzare nella verifica della correttezza del prezzo di trasferimento e delle eventuali riprese reddituali (Cass. 9/10/2020, n. 21828; Cass.
6/08/2020, n. 16755; Cass. 18/06/2020, n. 11837; Cass. 5/04/2019,
n. 9615; Cass. 27/12/2018, n. 33406; Cass. 16/11/2018, n. 29529;
Cass. 15/11/2017, n. 27018; Cass. 27/10/2017, n. 25566; Cass.
22/04/2016, n. 8130; Cass. 15/04/2016, n. 7493; Cass. 19/10/2012,
n. 17953). Si tratta, in particolare, di regole di soft law, utilizzate da questa Corte, dirette a riempire gli spazi interpretativi lasciati dalle
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norme di diritto interno (che si ispirano, come si è visto, alle medesime disposizioni sovranazionali).
3.5. In dichiarata applicazione dei principi risultanti dalle menzionate Linee guida OCSE, deve, pertanto, sempre individuarsi quale sia il metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento che risulti più appropriato alle circostanze del caso di specie (punti 1.9
e 2.2 Linee Guida 2017), non sussistendo una rigida gerarchia predefinita dei metodi utilizzabili, né dovendo i vari metodi, alternativamente previsti dalle suddette Linee Guida, essere utilizzati in chiave ausiliaria (Cass. n. 11837 del 2020, cit.), come ora prevede, pro futuro, l'art. 4, primo comma, d.m. 14 maggio 2018, emanato a seguito della novella dello stesso art. 110 t.u.i.r.
3.6. Nel metodo del confronto del prezzo, occorre procedere, oltre che all'analisi di similarità delle caratteristiche dei prodotti presi a campione, anche all'analisi funzionale (punti 1.54, 1.55, 1.56, 1.59, e ss. Linee Guida cit.). Più in generale, nell'ambito delle transazioni tra due imprese indipendenti la remunerazione rifletterà in generale le funzioni svolte da ciascuna impresa (considerando i beni utilizzati e i rischi assunti). Di conseguenza, per delineare la transazione tra le imprese associate e per determinare la loro comparabilità con una transazione tra parti indipendenti o tra un'entità associata e un'entità indipendente, è necessario effettuare un'analisi funzionale. Tale analisi funzionale mira a identificare le attività economicamente significative e le responsabilità assunte, i beni utilizzati o apportati e i rischi assunti dalle parti che realizzano le transazioni. L'analisi si focalizza su cosa effettivamente facciano le parti e sulle capacità che esprimono. Tali attività e capacità comprendono il processo decisionale, incluse le decisioni sulle strategie di business e sui rischi (punto 1.51); una transazione tra parti indipendenti è comparabile con una transazione tra imprese associate (cioè è una transazione tra parti indipendenti
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comparabile) ai fini del metodo del confronto del prezzo se una delle due seguenti condizioni è soddisfatta: a) nessuna delle differenze (nel caso ve ne siano) tra le transazioni comparate o tra le imprese che avviano dette transazioni può influenzare in modo rilevante il prezzo di libero mercato oppure b) si possono apportare degli aggiustamenti sufficientemente accurati allo scopo di eliminare gli effetti sostanziali di dette differenze (punto 2.15); ed infine (par. 3.28), per quanto concerne il confronto interno, i comparabili interni non sono sempre più affidabili e una transazione tra contribuente e parte indipendente non può essere sempre considerata un elemento comparabile affidabile per le transazioni con le imprese associate. I comparabili interni, ove esistano, devono soddisfare i cinque fattori di comparabilità allo stesso modo che i comparabili esterni (paragrafi 1.33-1.118) e le indicazioni sugli aggiustamenti ai fini della comparabilità si applicano anche ai comparabili interni (par. 3.47-3.54).
3.7. Di tali principi i giudici di appello hanno fatto sostanziale corretta applicazione, in quanto hanno ritenuto sussistere elementi che inficiano alla radice la ricostruzione e il ragionamento dell'Ufficio e, quindi, in grado di costituire la ragionevole prova contraria delle circostanze poste a base dell'azionata pretesa tributaria, dando rilevanza alla sostanziale differenza del ruolo dei rivenditori francesi e tedeschi, connesso al tipo di mercato locale;
hanno infatti evidenziato che «sul mercato tedesco i beni prodotti da TE erano commercializzati in esclusiva attraverso la controllata che svolgeva un ruolo di importatore unico con diretta gestione delle attività tra cui la rete degli agenti, la partecipazione alle fiere, pubblicità, ricerca di clienti, assumendo in proprio ogni rischio commerciale mentre sul mercato francese le vendite erano eseguite direttamente dalla società italiana che assumeva su di sé i costi di distribuzione e i rischi commerciali, con la necessaria conclusione che nel primo caso vi era
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sostanzialmente un intermediario rispetto al cliente finale che non c'era nel secondo caso per cui i beni non potevano ritenersi nel medesimo stadio di commercializzazione».
Hanno altresì precisato che le percentuali di abbattimento applicate dall'ufficio in maniera generica non consentivano di sterilizzare le evidenti differenze nella catena distributiva nei due mercati e la conseguente incidenza dei diversi costi sul prezzo finale di vendita e che infine i listini francesi contenevano prezzi con IV esclusa mentre nei listini tedeschi i pezzi erano indicati con IV compresa.
A fronte di tale ricostruzione, implicante evidentemente un accertamento in fatto e sostanzialmente rispettosa dei predetti principi, sia il primo motivo, declinato in termini di violazione di legge, che il secondo, proposto come vizio della motivazione, in realtà assumono che la CTR avrebbe errato laddove non ha tenuto conto degli aggiustamenti operati dall'Agenzia e del medesimo stadio di commercializzazione, nonché laddove non ha correttamente interpretato il dato relativo all'IV.
Il primo motivo si rivela quindi infondato sotto l'aspetto della violazione di legge e inammissibile, al pari del secondo, ove sollecita un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
Il primo motivo infatti mira, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ad una diversa ricostruzione in fatto previa differente valutazione del compendio istruttorio, pur a fronte di una motivazione coerente e che esprime un plausibile esito dell'analisi delle reciproche deduzioni difensive;
il secondo perché, come si deduce chiaramente dalla motivazione, dei predetti elementi fattuali non è stato omesso l'esame ma anzi essi sono stati espressamente considerati dalla CTR.
Appare appena necessario precisare che il secondo motivo di ricorso sconta anche un'ulteriore e diversa ragione di inammissibilità,
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in quanto l'art. 348-ter, u.c., vieta la proposizione del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., in presenza di una cd. doppia conforme, circostanza evidentemente ricorrente nel caso di specie dove le ragioni poste a base della decisione di primo grado e di appello (che richiama espressamente la sentenza della CTP) sono le medesime.
4. Col terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112,
115 e 277 cod. proc. civ. in quanto la CTR avrebbe dovuto accertare nel merito la pretesa tributaria, riducendo l'importo dell'imponibile del
20 per cento, pari all'IV, data la natura di impugnazione merito della cognizione del giudice tributario.
4.1. Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, la difesa erariale ha del tutto omesso di evidenziare, anche solo mediante un richiamo della sede processuale, se tale doglianza sia stata fatta valere nel corso del giudizio e in particolare nell'atto di appello da essa proposto contro la sfavorevole sentenza di primo grado.
In secondo luogo, esso non si confronta con la reale ratio decidendi della CTR nella quale la circostanza che nei prezzi praticati con le società francesi fosse compresa o meno l'IV è uno degli elementi, peraltro neanche decisivo, ritenuti idonei a negare la complessiva validità del ragionamento dell'ufficio accertatore.
Comunque, occorre anche precisare che è vero che Cass.
19/09/2014, n. 19750 ha ritenuto che il tradizionale principio della natura di impugnazione merito del giudizio tributario implicasse la necessità del giudice di rideterminare la pretesa tributaria anche nei casi di accertamenti in tema di transfer pricing, ma deve ritenersi che l'esercizio di tale potere implichi pur sempre l'identità dei fatti posti a
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fondamento della pretesa e non determini la possibilità del giudice di introdurre nuovi fatti a base dell'accertamento.
5. Concludendo, previa revoca del decreto di estinzione, il ricorso deve essere rigettato.
Alla soccombenza dell'ufficio segue la condanna al pagamento delle spese in favore di TE s.p.a., liquidate come in dispositivo.
La circostanza che risulti soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere
Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi, nonostante la pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte revoca il decreto di estinzione n. 31035/2023 pubblicato in data 8/11/2023; rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate;
condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore di
TE s.p.a., spese che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
DE ME TO CI
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