Decreto decisorio 27 luglio 2011
Decreto decisorio 21 marzo 2012
Sentenza 4 giugno 2014
Sentenza 6 giugno 2014
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2014
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2015
Ordinanza collegiale 16 marzo 2015
Accoglimento
Sentenza 24 novembre 2016
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2019
Sentenza 9 luglio 2021
Accoglimento
Sentenza 4 agosto 2022
Sentenza 16 marzo 2023
Improcedibile
Sentenza 24 aprile 2024
Ordinanza collegiale 24 settembre 2024
Ordinanza collegiale 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 10/03/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01979/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06612/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6612 del 2021, proposto dall’avvocato Luigi IN, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il signor GI OC, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato e dall’avvocato Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
il Comune di Bellona, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la liquidazione del compenso
al Commissario ad acta nominato per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6892 del 4 agosto 2022 e della sentenza n. 2755 del 16 marzo 2023, emessa sul ricorso per chiarimenti ex art. 114, comma 7, c.p.a.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor GI OC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 il Consigliere Emanuela Loria;
Vista la Relazione depositata il 9 giugno 2024 dal dottor arch. GE Riccardelli, nominato Commissario ad acta dal Prefetto di Caserta in data 12 ottobre 2022, contenente l’istanza di liquidazione del compenso e l’allegazione della documentazione inerente l’attività svolta;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Letta la sentenza n. 6892 del 4 agosto 2022, con la quale:
a) è stato accolto il ricorso in epigrafe (r.g. n. 6612/2021) ed è stato ordinato al Comune di Bellona di dare ottemperanza alla sentenza n. 598 del 24 gennaio 2014 del T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, sez. VIII, nel termine di novanta giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza n. 6892/2022;
b) è stato nominato, in caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad altro Funzionario da lui stesso nominato;
c) è stato condannato il soccombente, Signor GI OC, al pagamento, in favore dell’appellante Signor Luigi IN, delle spese del doppio grado di giudizio e alla restituzione dei contributi unificati versati.
Rilevato che:
d) con nota prefettizia n. 154550 del 6 dicembre 2022 il Prefetto di Caserta ha delegato il dottor GE Riccardelli quale Commissario ad act a;
e) in data 18 gennaio 2023 il Prefetto di Caserta ha inoltrato istanza in data 10 ottobre 2022 del Commissario ad acta volta a chiarire, ex art. 114, comma 7, c.p.a., se “l’ottemperanza de qua va effettuata in conformità all’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Interventi eseguiti in base al provvedimento annullato”) oppure in conformità all’art. 39 del d.P.R. n. 380 del 2001 (“Annullamento del permesso di costruire da parte della regione”) ;
f) con sentenza n. 2775 del 16 marzo 2023, la Sezione ha dato riscontro al Commissario ad acta fornendo i chiarimenti richiesti ai sensi dell’art. 114 comma 7 c.p.a. e ha affermato che “rientra nell’ambito dell’ottemperanza al giudicato l’esercizio del potere, da parte del Commissario ad acta, in ordine alla istanza presentata dal controinteressato ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 380 del 2001 e che pertanto al riguardo devesi provvedere, verificati i presupposti di applicabilità della detta norma” ;
g) nell’ambito dell’incidente di esecuzione proposto l’8 dicembre 2023, il Signor GI OC ha depositato, in data 5 aprile 2024, una memoria con la quale ha insistito per l’annullamento degli atti emanati dal Commissario ad acta e in particolare dell’ordinanza di demolizione n. 1/C.A./2023 del 10 ottobre 2023 prot. 8366, impugnata anche al T.a.r. per la Campania con ricorso r.g. n. 5481/2023, della nota prot. uscita n. 141547 del 24 ottobre 2023 del Commissario ad acta di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela dell’ordinanza di demolizione, del provvedimento prot. 8365 del 10 ottobre 2023 (prot. n. 8270 del 6 ottobre 2023/risc.) di rigetto/archiviazione dell’istanza di applicazione di sanzione pecuniaria, del provvedimento prot. n. 7977 del 27 settembre 2023 avente ad oggetto preavviso di diniego ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990 e la sostituzione del Commissario ad acta ;
h) il signor OC ha presentato in data 6-12 ottobre 2023 istanza di archiviazione dell’istanza ex art. 38 d.P.R. n. 380 del 2001, cosa di cui il Commissario ad acta ha preso atto con nota del 10 ottobre 2023 prot. n. 8365, e risulta altresì aver presentato nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001;
i) pertanto, alla luce del fatto che il signor OC ha adito nuovamente il T.a.r. per la Campania con l’azione impugnatoria (r.g.n. 5481/2023) e ha rinunziato all’istanza ex art. 38 d.P.R. n. 380 del 2001, la Sezione, con la sentenza n. 3740 del 24 aprile 2024, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso sul reclamo e sull’incidente di esecuzione ex art. 114, comma 6, c.p.a. e si è riservata di liquidare con separato provvedimento il compenso spettante al Commissario ad acta a seguito di deposito da parte del Commissario stesso di ulteriore nota di richiesta dettagliata comprendente i costi sostenuti per l’incarico;
Dato atto che in data 9 giugno 2024 il Commissario ad acta ha depositato la Relazione circa l’attività svolta per l’esecuzione della sentenza n. 6892 del 12 aprile 2022 sul ricorso n. 309/2022 e ha proposto istanza di liquidazione del compenso per l’incarico commissariale svolto, “ commisurato alla complessità dell’incarico – in relazione soprattutto alle diverse richieste di parte e alla poca collaborazione dell’ente comunale – ai n. 10 accessi effettuati presso gli Uffici comunali (per l’insediamento, gli incontri con i rappresentanti dell’Ente, lo studio della documentazione amministrativa, l’adozione delle determinazioni commissariali), alle frequenti e plurime interlocuzioni con i rappresentanti del Comune e delle due parti, alle attività di studio prodromiche alla definizione delle due pratiche ex art. 38, nonché alle attività posteriori alla emissione dell’ordinanza con le ulteriori note in favore dell’Avvocatura di Stato”, e ha quantificato la spesa complessiva per gli spostamenti in euro 106,40 (20 viaggi x 16 km x 0.3325);
Considerato che il Collegio, con ordinanza n. 7737 del 24 settembre 2024 ha ordinato al Commissario ad acta di depositare, nel termine di sessanta giorni, una nota documentata che specifichi le spese sostenute e quantifichi in modo dettagliato il compenso;
Dato atto che il Commissario ad acta ha depositato in data 20 novembre 2024 la nota ad oggetto: “Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quarta - n. 6892/2022 pubblicata il 12/04/2022, su ricorso n.309/2022- Nota per la quantificazione del compenso del commissario ad acta”, con cinque allegati e ha quantificato il compenso totale in euro 8.032,58, comprensivo delle spese di viaggio per gli accessi effettuati presso gli uffici comunali, come da tabella ACI;
Ritenuto che, in considerazione della qualità e quantità delle prestazioni svolte, della tipologia di attività espletata, del tempo verosimilmente impiegato come risultante dalla Relazione depositata il 9 giugno 2024 dal Commissario ad acta , della declaratoria di improcedibilità dell’incidente di esecuzione (sentenza n. 3740 del 24 aprile 2024), risulti congruo liquidare, a titolo di onorario, l’importo di euro 6.000,00 (seimila/00) al lordo delle ritenute di legge, ponendo tale compenso a carico del Signor GI OC, in quanto seguito della condanna alle spese di lite disposta con la sentenza n. 6892 del 4 agosto 2022.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) liquida al Commissario ad acta a titolo di compenso la somma di euro 6.000,00 (seimila/00), ponendola a carico del Signor GI OC.
Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO