Sentenza 30 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/05/2022, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00868/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01372/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2016, proposto da
Bahia del Sol s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 36;
contro
Comune di Porto Cesareo, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, via Rubichi;
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Giovanna Capoccia, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Ufficio Legale C/ Amministrazione Provinciale;
per l'annullamento
- del titolo unico n. 8 del 26.7.2016 (prot. n. 12808 del 26.7.2016: successivamente conosciuto dal ricorrente), con cui di Porto Cesareo ha autorizzato la ricorrente « ad eseguire sull'area demaniale marittima di mq. 2874 (porzione delle particelle di maggiore consistenza nn. 4150 e 9 del foglio 16) con relativo fronte mare di ml. 100, la posa di ombrelloni e sdraio, passerelle e pedane in legno, strutture e vele ombreggianti, installazione di 4 pali in legno per corpi illuminanti/sicurezza, staccionata e canneto a protezione del cordone dunale, a servizio dello stabilimento balneare esistente in T. Lapillo e denominato Bahia del sol », solo nella parte in cui sottopone il titolo unico agli obblighi, le condizioni, le prescrizioni e i termini « previsti nel p. di c. n. 55/'16 » nonché negli altri pareri e assensi rilasciati in favore della ricorrente e, in particolare, liddove essi stabiliscono la permanenza delle strutture soltanto nella stagione estiva;
- del predetto p. di c. n. 55 del 13.7.2016 (anch'esso successivamente conosciuto) con cui l'A.c. ha assentito, « sull'area demaniale marittima di mq 2874 ("porzione delle particelle di maggiore consistenza nn. 4150 e 9 del foglio 16) con relativo fronte mare di ml. 100, la posa di ombrelloni e sdraio, passerelle e pedane in legno, strutture e vele ombreggianti, installazione di 4 pali in legno per corpi illuminanti/sicurezza, staccionata e canneto a protezione del cordone dunale, a servizio dello stabilimento balneare esistente in T. Lapillo e denominato Bahia del sol » nella parte in cui l'A.c. ha imposto la permanenza delle strutture nella sola « stagione estiva » ed ha quindi attribuito validità solo stagionale al titolo medesimo;
- del parere comunale urbanistico-edilizio favorevole del 6.5.2016 (richiamato nel predetto p. di c., ma di contenuto non conosciuto dalla ricorrente la quale qui formula istanza istruttoria, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza) recante la prescrizione che le installazioni permangano nella sola « stagione estiva », con « salvezza delle future determinazioni che l'Amministrazione comunale assumerà in ordine alla redazione e approvazione del Piano comunale delle Coste come previsto dalle N.TA. del PUG vigente, che della redazione e approvazione del P.I.R.T. n. 5 »;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo e, comunque, sempre nei limiti dell'interesse fatto valere - ivi inclusi: la concessione demaniale marittima n. 34 del 7.7.2016 sempre nella parte in cui impone - anche solo per relationem - la predetta clausola di stagionalità; ove occorra, l'autorizzazione paesaggistica n. 122 del 29.6.2016; ove occorra, la nota prot. n. 7791 del 13.5.2016 (richiamata nella predetta autorizzazione paesaggistica n. 122 del 29.6.2016, ma di contenuto non conosciuto dalla ricorrente, la quale formula qui espressa istanza istruttoria con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza) recante parere favorevole dell'Ufficio urbanistica dell'A.c. di Porto Cesareo rispetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; ove occorra, il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio del 14.6.2016 (richiamato nella predetta autorizzazione paesaggistica n. 122 del 29.6.2016, ma di contenuto non conosciuto dalla ricorrente, la quale formula qui espressa istanza istruttoria con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza); ove occorra, la nota prot. n. 9382 del 23.6.2016 con la quale la Soprintendenza ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in favore della ricorrente; ove occorra, l'autorizzazione doganale prot. n. 2014/12170/RU del 25.5.2014 rilasciata dall'Agenzia delle dogane; la nota prot. n. 38540 del 22.5.2014 con cui la Provincia di Lecce ha ritenuto non necessario attivare la procedura di valutazione di incidenza ambientale a condizione che si adempia alla prescrizione (tra le altre) che le strutture «dovranno essere rimosse al termine della stagione estiva balneare»; ove occorra, il parere ambientale favorevole del Consorzio area marina protetta Porto Cesareo prot. n. 246/2016; ove occorra, il parere regionale sul vincolo idrogeologico prot. n. A00336/9363 del 29.4.2016 nonché il verbale prot. A00_036/0008905 del 21.4.2016 (allo stato non conosciuto dalla ricorrente, la quale qui formula istanza istruttoria con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto e di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Lecce e di Provincia di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- con istanza del 5.5.2014, la ricorrente ha chiesto al Comune di Porto Cesareo il rilascio di una concessione demaniale marittima al fine di realizzare uno stabilimento balneare, con il posizionamento di “ombrelloni, sdraio, passerelle e pedane in legno, strutture e vele ombreggianti, quattro pali in legno per corpi illuminanti necessari per la sicurezza, staccionata e canneto a protezione del cordone dunale”;
- tutte le predette installazioni “sono di carattere precario”;
- con nota prot. n. 38540 del 22.5.2014 la Provincia di Lecce ha rilasciato parere favorevole “ a condizione che si adempia alle seguenti prescrizioni: ... le strutture dovranno essere rimosse al termine della stagione estiva balneare ”;
- con nota prot. n. 246/2016 dell'11.4.2016 “il Consorzio area marina protetta di Porto Cesareo ha rilasciato parere favorevole all'intervento”;
- con autorizzazione paesaggistica n. 122 del 29.6.2016, l’Amministrazione comunale “ha assentito l'esecuzione dell'intervento proposto dalla ricorrente”;
- “in quell'autorizzazione si legge che «l'intervento proposto è conforme e compatibile rispetto alle disposizioni normative del PPTR e del PUG modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR»: di conseguenza, l'A.c. ha correttamente ritenuto di esprimere il proprio assenso pae-saggistico senza limitazioni temporali di sorta”;
- “sempre in quell'autorizzazione paesaggistica si precisa che con nota prot. n. 9382 del 23.6.2016 la Soprintendenza ha espresso il proprio parere favorevole - senza limitazioni temporali di sorta - in quanto l'intervento in progetto «risulta compatibile con il contesto paesaggistico tutelato» ”;
- con la “gravata c.d.m. n. 34 del 7.7.2016 l'A.c. intimata ha concesso alla ricorrente l'area demaniale richiesta, imponendo però per relationem le condizioni e prescrizioni - ivi incluso quindi anche il contestato mantenimento solo stagionale delle strutture - dei pareri e degli atti sin qui richiamati;
- con il permesso di costruire n. 55 del 13.7.2016 “l'A.c. ha assentito la realizzazione dell'intervento proposto dalla ricorrente, imponendo però … la permanenza delle strutture «nella sola stagione estiva» ”, in ragione di un parere urbanistico-edilizio del 6.5.2016 che reca la seguente prescrizione: «oltre al carattere precario le installazioni permangono nella sola stagione estiva: con salvezza delle future determinazioni che l'Amministrazione Comunale assumerà in ordine alla redazione e approvazione del Piano Comunale delle Coste come previsto dalle N.T.A. del P. U.G. vigente, che della redazione e approvazione del P.I.R.T. n. 5».
- infine, l’Amministrazione comunale “ha rilasciato in favore della ricorrente il gravato Titolo unico … n. 8 del 26.7.2016 … imponendo: 1 « gli obblighi, le condizioni e i termini tutti previsti nel permesso di costruire n. 55/2016 », ivi incluso, quindi, l'obbligo di smontaggio al termine della stagione estiva; 2 « le condizioni e prescrizioni di cui ai pareri, nulla osta e autorizzazione sopra riportati … ”;
Ciò premesso, la ricorrente ha denunciato, per quanto di interesse, l’illegittimità del titolo unico comunale n. 8 del 26.7.2016 - nonché del permesso di costruire n. 55/2016, della c.d.m. n. 34 del 7.7.2016 e di tutti gli atti presupposti - sotto i seguenti profili:
- i provvedimenti impugnati “da una parte affermano la compatibilità del progetto rispetto agli strumenti urbanistici e di tutela del paesaggio nonché alle norme di protezione ambientale: ma dall'altra impongono - senza giustificazione alcuna - la limitazione stagionale di cui s'è detto (donde anche l'evidente loro illogicità e contraddittorietà)”;
- “gli atti gravati non adducono nessuna ragione che spieghi perché non possa esservi una struttura non stagionale su quella parte di territorio, quali siano in concreto gli elementi ostativi alla permanenza dei manufatti nella stagione invernale, quali siano i profili di contrasto con la normazione applicabile al caso”;
- “l'ipotetico interesse a rimuovere la struttura de qua nel periodo invernale non è stato infatti minimamente confrontato con il pregiudizio che una simile operazione potrebbe comportare”;
- violazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR nella parte in cui la norma consente la «realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non comprometta.no gli elementi naturali e non riducano la fruibilità. ed accessibilità. dei territori costieri [...], che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano istallate senza alterare la morfologia dei luoghi ”;
Considerato che:
- nei provvedimenti impugnati non vi è alcuna motivazione che valga a giustificare l’obbligo di provvedere allo smontaggio stagionale delle strutture, o che comunque tenga conto dei relativi oneri e dell’impatto sul territorio delle operazioni di rimozione dei manufatti;
- in particolare, non si comprende quale sia il vulnus apportato agli interessi oggetto di tutela dal mantenimento delle strutture nel corso della stagione invernale, tenuto conto che con l’autorizzazione paesaggistica n. 122 del 29.6.2016 è stato espressamente ritenuto che «l'intervento proposto è conforme e compatibile rispetto alle disposizioni normative del PPTR e del PUG modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR »;
- né soccorre a tal fine il riferimento, pure contenuto nelle premesse dei provvedimenti impugnati, al parere urbanistico-edilizio del 6.5.2016 recante la clausola di stagionalità, dal momento che non sono richiamati specifici assunti motivazionali che valgano a giustificare la relativa prescrizione;
Considerato altresì che la giurisprudenza di questo TAR ha affermato che “ una cosa è la amovibilità/precarietà delle strutture, che implica un’apposita istruttoria sul punto, onde appurarne i presupposti, e altra e diversa cosa è la necessaria stagionalità dell’intervento, che implica il ciclico smontaggio dei manufatti e risponde a peculiari esigenze di tutela del paesaggio che trascendono l’aspetto della amovibilità, sicché imporre lo smontaggio stagionale al fine di assicurare in concreto la possibilità di rimuovere le strutture appare misura sproporzionata, sviata e irragionevole … (omissis) … si coglie un pregiudizio aprioristico nei confronti del mantenimento annuale delle strutture, che si risolve nella teorizzazione di una sorta di stagionalità necessaria, quale unica soluzione astrattamente idonea a contemperare gli interessi in gioco nel caso di strutture realizzate in prossimità del litorale. Così evidentemente non è, dal momento che, come questo TAR ha già osservato con la sentenza n. 902 del 7.8.2020, la limitazione all’attività di impresa si giustifica tutte le volte in cui, a seguito dell’attento e documentato esame dei luoghi e delle risultanze progettuali, si evinca l’effettiva e concreta compromissione dei valori paesaggistici di riferimento. Per contro, in mancanza di apposite indagini in tal senso, il diniego al mantenimento si risolve in un inutile pregiudizio per gli interessi privati, avulso da effettive prospettive di tutela degli interessi paesaggistici di riferimento: “Dal momento che qualsiasi nuova opera è suscettibile di generare un impatto visivo sul paesaggio circostante, ovvero una sua "alterazione", il diniego dell'autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l'esame delle sue caratteristiche concrete e l'analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare” (T.A.R. Veneto, Sez. II, 15/01/2020 n. 42) ” (TAR Puglia Lecce, Sez. I, 18.01.2021 n. 84);
Ritenuto che l’assoluta carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati in parte qua determina l’accoglimento del ricorso per quanto di interesse e quindi nei limiti della detta clausola di stagionalità;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il titolo unico comunale n. 8 del 26.7.2016, il permesso di costruire n. 55/2016, e la concessione demaniale n. 34 del 7.7.2016 nella parte in cui impongono l’obbligo di smontaggio stagionale delle strutture.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO