TRIB
Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/01/2024, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3455 / 2022 R.G., avente ad oggetto: appello , riservata in decisione all'udienza del 28/09/2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Roma alla via G. Grezar n. 14, in persona del dott.
, quale procuratore speciale dell' Parte_2 Parte_1
, giusta procura speciale autenticata per atto ai rogiti del Dott.
[...]
Notaio in Roma, Repertorio nr 177893 Raccolta nr Persona_1
11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa, dall'avv. Carlo Formisano
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1
studio in Napoli alla via A. Scarlatti, n. 126, giusta procura agli atti,
APPELLANTE
CONTRO
:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_3 C.F._2
dall'avv. Paolo Notomista, (C.F. ), come da procura C.F._3
1 in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio legale Notomista sito in
Gragnano (NA) alla piazza Aubry n.4,
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.09.2023 le parti hanno rassegnato le conclusioni,
riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento.
Il Giudice ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza n. Parte_4
475/2022 (relativa al procedimento n. 1115/2021 R.G.), resa dal Giudice di
Pace di Gragnano, depositata in cancelleria in data 13.05.2022, con la quale
è stata accolta la domanda promossa da di annullamento Parte_3
dell'efficacia esecutiva dell'avviso di pagamento n.
071630690630691620000006530, avente ad oggetto il recupero di n. 4
ticket sanitari ex art 2 Dlgs 124/98.
In particolare, nel giudizio di primo grado, conveniva in Parte_3
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gragnano l' Parte_1
, proponendo opposizione avverso l'avviso di pagamento n.
[...]
071630690630691620000006530, avente ad oggetto recupero n. 4 ticket sanitari ex art 2 Dlgs 124/98, nell'interesse dell' (Ente Controparte_1
Impositore) ponendo, come unica motivazione, l'illegittimità dell'avviso, in quanto notificato (24.11.2020) in periodo emergenza Covid, in violazione
2 dell'art 68 punto 2 della legge n. 27/2020 (modificata dal decreto legge n.
129/2020).
Si costituiva in giudizio l' rilevando, Parte_1
preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in favore del Giudice Tributario e la correttezza della notifica dell'avviso di pagamento.
Con sentenza n. 475/2022, il Giudice di Pace di Gragnano dichiarava la propria giurisdizione, accoglieva la domanda di , dichiarando Parte_3
illegittima l'attività recuperatoria svolta in violazione della sospensione ex lege della riscossione e condannando il concessionario alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa.
Proponeva, pertanto, appello l' chiedendo l'integrale riforma della CP_2
sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-difetto di giurisdizione del G.O., già debitamente rilevato in primo grado, in favore della , stante la natura trib utaria Org_1 Controparte_3
dei crediti in esame e l'assenza di atti di esecuzione di questi;
- violazione di legge, laddove il Giudice di prime cure ha qualificato l'avviso di pagamento bonario oggetto della controversia qua le “atto esecutivo”. L'avviso bonario, non è un atto esecutivo e non è menzionato tra gli atti oggetto di sospensione ed inoltre, rappresentando - per espressa previsione della Convenzione stipulata tra l' Parte_1
e l' e della delibera della Giunta Regionale
[...] Controparte_1
della Campania n.109 del 04.03.2020 - addirittura un atto antecedente alla formazione del ruolo esattoriale, consequenzialmente privo di qualsiasi valenza impositiva.
3 Chiedeva, pertanto, accogliersi il gravame, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.
In data 19.12.2022, si costituiva , impugnando nel merito Parte_3
l'appello, del quale chiedeva il rigetto, insistendo per la piena regolarità della statuizione di primo grado nonché nella sussistenza della giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, non versandosi in ipotesi di recupero di ticket sanitario, bensì di somme di denaro non dovute, così inquadrandosi l'azione nell'ambito della previsione di cui all'art. 2033 c.c..
Rilevava, altresì:
- l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse in capo alla
[...]
. L'avviso di pagamento/cartella esattoriale è stato Parte_4
notificato a in data 23.11.2020, la sentenza di primo grado è Parte_3
stata emessa il 28.06.2021 e l'atto di appello è stato notificato il 10.08.2021.
Ad oggi, il termine di 1 anno ex art. 50, comma I, del D.P.R. 602/73 è ampiamente trascorso e, pertanto, l' , Parte_1 Parte_4
seppur volesse intraprendere azioni esecutive nei confronti del contribuente si vedrebbe costretta a dover rinotificare all'appellato una nuova cartella/intimazione di pagamento;
- l'inammissibilità ai sensi degli artt. 617 e 618 cpc dell'appello. Il rimedio doveva essere il ricorso in Cassazione e non l'appello atteso che il Giudice
di Pace ha giudicato sulla forma del titolo e del relativo precetto;
-inammissibilità del gravame, violazione del combinato artt. 113 co. 2 e 339
co. 3 cpc.;
-sull'opponibilità della richiesta di pagamento impugnata. Qualsiasi
comunicazione inviata dalla Pubblica Amministrazione o dall'Agente della
4 Riscossione (che per suo tramite opera) ad un privato cittadino, fa nascere in capo a quest'ultimo un interesse ad agire ex art.100 c.p.c..
Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile il gravame, nel merito chiedeva di confermare la sentenza n. 475/22 resa dal Giudice di Pace di
Gragnano e rigettare il gravame, in quanto infondato, con condanna di parte appellante, al pagamento delle spese e compensi professionali con attribuzione, inoltre chiedeva la condanna dell' Parte_1
ex art. 96 cpc.
[...]
All'udienza del 28.09.2023 le parti hanno rassegnato le conclusioni,
riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento.
Il Giudice ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminarmente va osservato che la sentenza risulta perfettamente appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., in quanto la parte ha dedotto la violazione delle norme sul procedimento, nello specifico, sulla giurisdizione ex art. 37 c.p.c.; la Suprema Corte, ha da tempo chiarito che “avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria (per cause non eccedenti millecento euro), l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competen za ed al difetto di motivazione. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 6410 del 13
marzo 2013).
Ancora va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di
5 impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum
iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contr apposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza sup erabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve ac compagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto d i appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di
6 primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
È appena il caso di rilevare, infine, che, avendo eccepito l'odierna parte opposta l'illegittimità dell'esecuzione posta in essere dall'ente esattor e con la notifica dell'avviso di pagamento, correttamente il primo giudice qualificava quale opposizione ex art. 615 comma c.p.c. la domanda attorea,
la cui decisione, altrettanto correttamente, veniva censurata con il rimedio dell'appello.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, il difetto di giurisdizione sollevato dall' , relativo al recupero n. 4 ticket sanitari Parte_1
ex art 2 Dlgs 124/98, è fondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, parte appellata non ha contestato la notifica dell'avviso di pagamento, ma ha proposto opposizione ex art 615 c.p.c., lamentando quale unica motivazione, la presunta illegittimità dell'avviso, di cui ha chiesto l'annullamento, in quanto notificato in periodo emergenza Covid, in violazione del DL n.18/2020 e del divieto di notifica della Cartella di Pagamento, avente ad oggetto il ticket sanitario.
Va, innanzitutto, affermata la natura di tributo del cosiddetto “ticket”
7 sanitario, atteso che esso è imposto per legge, in presenza di particolari situazioni soggettive ed oggettive, a tutti i possibili fruitori del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN). Il ticket, infatti, non ha un profilo di sinallagmicità contrattuale, in quanto il suo ammontare non è lasciato alla libera determinazione delle parti ma è legislativamente determinato nel suo ammontare, neppure coprendo, peraltro, per intero il costo del se rvizio sanitario prestato in favore dei fruitori della prestazione sanitaria pubblica.
Si è così affermato, in giurisprudenza, che “Per tributi si intendono quei prelievi consistenti nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un
rapporto sinallagmatico tra le parti e nel collegamento di detta prestazione
alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente
rilevante. Il ticket sanitario, dunque, è un tributo e, le controversie su di esso vengono decise dal giudice tributario.” (Trib. Napoli 30.6.2022 n.
3774; conf. CTP Reggio Emilia, sez. II, 10.12.2020 n. 235) e ancora “Il ticket sanitario istituito dal DL 382/1989, non ha natura assistenziale (nel
qual caso rientrerebbe nella giurisdizione del Giudice del Lavoro), bensì di
tassa, in quanto avente funzione di partecipazione alla spesa sanitaria e,
per tale motivo, dovuto obbligatoriamente e non in base a un rapporto sinallagmatico, nonché determinato in misura forfettaria. L'art. 2 D.Lgs.
124/1998, d'altra parte, prevede espressamente che rientrino nella giurisdizione tributaria, tra le altre, le controversie aventi ad oggetto il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale.” (CTR Napoli, sez. X,
25.10.2021 n. 7639)
Né a diversa conclusione si giungerebbe ove si volesse definire il ticket sanitario quale “contributo” diverso dal tributo, atteso che “Il contributo al
8 servizio sanitario nazionale ha natura tributaria: è pertanto manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.lg. 31
dicembre 1992 n.546 – come modificato dall'art. 12 l. 28 dicembre 2001 n.
448 - nella parte in cui attribuisce alle commissioni tributarie le relative
controversie, in riferimento agli art. 25 e 102 Cost .” (Cass. Civ. sez. un.
9.1.2007 n. 123).
Né alcun dubbio sussiste, nel caso di specie, circa la natura della pretesa dell' , emergendo in tutta chiarezza, Controparte_4
dall'esame dell'atto oggetto di impugnazione, la volontà dell'Agente per la
Riscossione di recuperare il beneficio (illegittimamente) godut o dall'odierno appellante, giammai potendosi configurare l'asserita “azione ex art. 2033
c.c.” posta in essere in danno di . Parte_3
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contribu to per il Servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale:
cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato
9 dal d.l.vo n. 546/92).
Sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario gli atti dell'esecuzione: atto di pignoramento ed atti successivi piuttosto che l'atto oggetto dell'impugnazione.
Ed invero, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti,
queste, atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU.
9840/11; Cass. SS.UU. 5994 del 17.4.2012).
In particolare, nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo,
fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo,
qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di
10 nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Va, inoltre, osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Ord n. 34447/2019), “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU 5994 del 2012) e che la
giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione
forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di
mora (Cass. SU 17943 del 2009), è anche vero che per espressa
disposizione normativa (art.2 dlgs 546 del 1992) la notifica dell a cartella è
un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della
giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti,
successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario
cristallizzato nella cartella”.
11 Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'oggetto della cartella impugnata siano pagamenti di natura tributaria e che viene impugnato l'avviso di pagamento.
Va, pertanto, recepito il principio, di recente ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di
riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione
di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla
notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del
giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica
della cartella, in quanto, restando escluse
dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il
contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno
della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n. 546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella d i pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo,
12 Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022).
Nel caso di specie ha impugnato l'avviso di pagamento n. Parte_3
071630690630691620000006530, eccependo unicamente che l'attività di riscossione al momento della notifica dello stesso era inibita ex art. 68,
punto 2, della Legge n. 27/20 (modificata dal Decreto Legge n.129/20).
Impregiudicata la questione relativa alla sussumibilità del detto avviso negli atti soggetti alla sospensione ex lege prevista dall'art. 68 D.L. 17/2020, ciò che rileva è che esso non si pone certamente come atto “a valle” della cartella di pagamento (essendo, peraltro, specificamente prev isto dalla
Convenzione stipulata tra l'agente della Riscossione e l' Controparte_1
che l'avviso in questione rappresenti un prius logico rispetto alla formazione del ruolo esattoriale: “L'Agenzia procederà a svolgere le attività relative alla riscossione spontanea, prima dell'eventuale formazione del ruolo, di cui al presente articolo sulla base delle liste di carico compilate dall 'Ente”), quale espressione di attività del concessionario in executivis, ovverosia indirizzata a mettere in esecuzione la pretesa tributaria, tal che il “confine ”,
come delineato dalla Suprema Corte, che separa la sfera di giurisdizione del giudice tributario da quella del G.O. non può dirsi oltrepassato, con la conseguenza che va senz'altro dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Occorre infatti considerare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, demanda alla giurisdizione tributaria le contestazioni del titolo (normalmente, la cartella di pagamento) su cui si fonda la riscossione esattoriale. Pertant o, il contribuente che intenda contestare il titolo della riscossione coattiva, deve rivolgersi al giudice tributario mediante ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex
13 art. 19, (che può essere proposto avverso "il ruolo e la cartella di pagamento").
Saldando questa previsione a quella di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, art. 57, comma 1, lett. a), - che pone il divieto di proporre opposizione all'esecuzione per contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria o dell'agente della riscossione di procedere in executivis - si ottiene che, in tutti i casi in cui è esperibile il primo strumento di tutela, lo sbarramento alla proponibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non genera un vuoto di tutela del contribuente, ma è volto solament e ad evitare una tutela giurisdizionale concorrente. Dunque, su tale questione la Corte
costituzionale ha precisato che "l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., - che non è soggetta a termine di decadenza - in tanto non è
ammissibile, come prescrive l'art. 57 citato, in qu anto non ha, e non può
avere, una funzione recuperatoria di un ricorso del D.Lgs. n. 546 del 1992,
ex art. 19, non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di
decadenza".
Proprio sulla base di tali premesse, l'art. 57 cit. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui impedisce al contribuente assoggettato ad esecuzione forzata tributaria di ottenere tutela (innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione) per ragioni che,
essendo relative ad atti della procedura successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui al medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, non possono essere fatte valere innanzi alla giurisdizione tributaria con ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19.
Tale ricostruzione del sistema di tutela giurisdizionale del contribuente
14 esecutato reca come corollario quello della inammissibilità delle opposizioni ex art. 615 c.p.c., che abbiano funzione "recuperatoria" di doglianze che potevano - e dovevano - farsi valere innanzi al giudice tributario D.Lgs. n.
546 del 1992, ex art. 19.
Infatti, ove il contribuente esecutato possa far valere le proprie ragioni ricorrendo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, innanzi al giudice tributario, non vi è spazio per proporre, per le me desime ragioni,
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. Sotto l'aspetto letterale, il D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2, comma 1, secondo periodo, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella "notificazione della cartella di pagamento" (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, dell'avviso cosiddetto "impoesattivo" o dell'intimazione di pagamento): prima di tale notifica la controversia è
devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario. La disposizione richiede, dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria).
Ne deriva che l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria che il contribuente assume essere invalido perchè non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
nella quale si fa valere una nullità "derivata" dell'atto espropriativo e che è
devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio per chè si situa
(secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso.
In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in
15 punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti ri chiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento d ella prova della notificazione e, quindi, secundum eventum.
Dunque, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione e va fissato apposito termine per la riassunzione.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, consente di operare l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare an che sul punto la sentenza di primo grado).
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico,
dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_4 Parte_3
avverso la sentenza n. 475/2022 depositata il 13.05.2022 dal Giudice di
[...]
Pace di Gragnano nell'ambito del procedimento R.G. 1115/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
- dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Tributario e fissa in mesi tre il termine per la riassunzione;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 08/01/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
16