Art. 1.
A favore dei comuni di Messina e di Reggio Calabria e' concesso, per le particolari esigenze derivanti dal terremoto del 1908, un contributo annuo complessivo di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1952 al 1956.
Tale contributo sara' ripartito, con decreto del Ministro per le finanze, tra i predetti Comuni proporzionalmente alla, popolazione residente sulla base dei dati dell'ultimo censimento ufficiale demografico.
A favore dei comuni di Messina e di Reggio Calabria e' concesso, per le particolari esigenze derivanti dal terremoto del 1908, un contributo annuo complessivo di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1952 al 1956.
Tale contributo sara' ripartito, con decreto del Ministro per le finanze, tra i predetti Comuni proporzionalmente alla, popolazione residente sulla base dei dati dell'ultimo censimento ufficiale demografico.