Articolo 1 della Legge 11 giugno 1954, n. 354
Articolo 2
Versione
17 luglio 1954
Art. 1.
A favore dei comuni di Messina e di Reggio Calabria e' concesso, per le particolari esigenze derivanti dal terremoto del 1908, un contributo annuo complessivo di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1952 al 1956.
Tale contributo sara' ripartito, con decreto del Ministro per le finanze, tra i predetti Comuni proporzionalmente alla, popolazione residente sulla base dei dati dell'ultimo censimento ufficiale demografico.
Entrata in vigore il 17 luglio 1954